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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2925/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 14.04.2025 promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato in Messina, Via Parte_1 C.F._1
Calabria, n. 36, is. 301, presso lo studio dell'Avv. MARABELLO GIUSEPPA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
, c.fisc. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Il ricorrente precisa come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 12.07.2024, chiedeva che venisse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto a Messina il 25.01.2002 con
(iscritto nei registri dello stato civile Anno 2002 Atto n. 12 Parte 1), atteso Controparte_1
che, con sentenza del 13/02/2019, il Tribunale di Messina aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi ed erano ormai trascorsi i termini di legge per la proponibilità dell'azione.
Evidenziava, inoltre, che dal matrimonio non erano nati figli e che tra i coniugi non era intervenuta alcuna riconciliazione.
Con decreto del 28/07/2024, veniva disposta la comparizione personale delle parti. R.G. n. 2925/2024
All'udienza del 14.04.2025, preso atto della comparizione del ricorrente e dell'omessa costituzione della resistente, il Giudice delegato invitava le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa, riservando di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo nonché degli atti e provvedimenti successivi.
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con , Controparte_1
meriti accoglimento.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza del
Tribunale Di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguente statuizione.
Tenuto conto della natura della controversia, della contumacia della resistente e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, nella causa fra e , Parte_1 Controparte_1 nella contumacia di quest'ultima, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2925/2024 R.G., così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina il 25.01.2002 tra
[...]
e (iscritto nei registri dello stato civile Anno 2002 Atto Pt_1 Controparte_1
n. 12 Parte 1);
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del
15.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
R.G. n. 2925/2024
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2925/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 14.04.2025 promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato in Messina, Via Parte_1 C.F._1
Calabria, n. 36, is. 301, presso lo studio dell'Avv. MARABELLO GIUSEPPA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
, c.fisc. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Il ricorrente precisa come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 12.07.2024, chiedeva che venisse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto a Messina il 25.01.2002 con
(iscritto nei registri dello stato civile Anno 2002 Atto n. 12 Parte 1), atteso Controparte_1
che, con sentenza del 13/02/2019, il Tribunale di Messina aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi ed erano ormai trascorsi i termini di legge per la proponibilità dell'azione.
Evidenziava, inoltre, che dal matrimonio non erano nati figli e che tra i coniugi non era intervenuta alcuna riconciliazione.
Con decreto del 28/07/2024, veniva disposta la comparizione personale delle parti. R.G. n. 2925/2024
All'udienza del 14.04.2025, preso atto della comparizione del ricorrente e dell'omessa costituzione della resistente, il Giudice delegato invitava le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa, riservando di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo nonché degli atti e provvedimenti successivi.
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con , Controparte_1
meriti accoglimento.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza del
Tribunale Di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguente statuizione.
Tenuto conto della natura della controversia, della contumacia della resistente e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, nella causa fra e , Parte_1 Controparte_1 nella contumacia di quest'ultima, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2925/2024 R.G., così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina il 25.01.2002 tra
[...]
e (iscritto nei registri dello stato civile Anno 2002 Atto Pt_1 Controparte_1
n. 12 Parte 1);
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del
15.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
R.G. n. 2925/2024
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.