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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2024, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4349/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conIGlio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/9/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato VALENTINA PAGNANELLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Garibaldi n. 21, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«che l'Illustrissimo Tribunale adito, per tutti i motivi espressi nel presente atto, Voglia disporre la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 1258/2023 del 21.11.2023 del
Tribunale di Lucca e per l'effetto:
- revocare, dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento per la figlia pari ad € 250,00 mensili a carico del Sig. Persona_1 Parte_1
e in favore della IG.ra ;
[...] Parte_2
- confermare l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento per la figlia Per_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente, a carico del padre,
[...] [...]
, pari ad € 250,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, Parte_1 somma che continuerà ad essere versata alla IG.ra a mezzo bonifico bancario entro Parte_2 il giorno 27 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie necessarie e/o utili come individuate
1 dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca.
- Con conferma di tutte le altre condizioni e disposizioni contenute nella suddetta sentenza di divorzio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 1258 del 21/11/2023 - alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle parti sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie e , ritiene Per_1 Per_2 che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conIGlio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/9/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato VALENTINA PAGNANELLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Garibaldi n. 21, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«che l'Illustrissimo Tribunale adito, per tutti i motivi espressi nel presente atto, Voglia disporre la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 1258/2023 del 21.11.2023 del
Tribunale di Lucca e per l'effetto:
- revocare, dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento per la figlia pari ad € 250,00 mensili a carico del Sig. Persona_1 Parte_1
e in favore della IG.ra ;
[...] Parte_2
- confermare l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento per la figlia Per_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente, a carico del padre,
[...] [...]
, pari ad € 250,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, Parte_1 somma che continuerà ad essere versata alla IG.ra a mezzo bonifico bancario entro Parte_2 il giorno 27 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie necessarie e/o utili come individuate
1 dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca.
- Con conferma di tutte le altre condizioni e disposizioni contenute nella suddetta sentenza di divorzio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 1258 del 21/11/2023 - alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle parti sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie e , ritiene Per_1 Per_2 che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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