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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6457 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, in data 23/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26926/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
' nata a [...] il [...] (c.f. C.F. 1 Parte 1
elettivamente domiciliata in Portici (Na) alla Via Armando Diaz n. 180 presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo Piccolo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1 ciascuno '
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F.
),C.F. 2 elettivamente domiciliato presso l' Controparte 1 "sito in Napoli, alla
Via Ponte della Maddalena n. 55, come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: erogazione carta docente
CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto di avere prestato attività lavorativa, come docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze
(GPS), negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; di aver sottoscritto, per i detti anni, uno o più contratti a tempo determinato senza percepire, per ciascuna annualità, l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12, della L. 13 luglio 2015 n. 107
(c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni Cont scolastiche di ogni ordine e grado) pari ad € 500,00 annui;
di aver diffidato e messo in mora il al fine di ottenere il riconoscimento di quanto lamentato, senza riscontro alcuno.
L'istante, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, ha rassegnato le seguenti conclusioni: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016,
per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2024/25, 2023/24, 2022/23, 2021/22, 2020/21 e 2019/20 per la
Sig.ra ; -conseguentemente condannarsi il Controparte 1 Parte 1 al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario" Il CP 1 si costituiva in giudizio con memoria depositata il 07/03/2025 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della pretesa azionata deducendo, nello specifico, che la ricorrente per l'a.s. 2019/2020 ha svolto solo ed esclusivamente supplenze brevi e saltuarie e che, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ha svolto supplenze nella Regione del Trentino Alto Adige, ove la misura che ha introdotto la carta
-
elettronica per l'aggiornamento dei docenti, disciplinata dalla legge n° 107 del 13 luglio 2015, non
è stata recepita, in quanto l'attività di aggiornamento e formazione del personale docente in tale
Controparte_4 il Regione viene svolta dall' CP_3 '
tutto con vittoria di spese del giudizio.
All'esito del deposito di note conclusionali autorizzate, ritenuta la superfluità di ogni altra indagine istruttoria, il Giudice ha deciso la causa con sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
La domanda è parzialmente fondata nei termini di seguito precisati. La questione sottoposta all'attenzione del Giudicante scaturisce dalla mancata erogazione a parte ricorrente, quale docente precaria assegnataria di incarichi di supplenza per gli anni dedotti in giudizio, della cd "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", pari ad € 500,00 annui.
In via preliminare sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario.
E' costante in giurisprudenza il principio che "nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, in base al criterio del petitum sostanziale, se si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo" (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 616. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, come già detto, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del medesimo sostegno economico alla luce della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo.
Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro.Controparte_1
Ne consegue, quindi, che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di
Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass.
SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, la ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza delle domande formulate.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...".
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121 ».
II D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha, quindi, confermato che "la Carta
è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
La normativa suddetta impone al Controparte 1 un preciso obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del CP 1 ) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
Tale diritto attribuisce, quindi, all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del CP 1 di spendere la relativa
,
somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6,
DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'a.s. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno
31/8/2017).
La ricorrente in servizio per effetto di contratti a tempo determinato per incarico fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, scaturente dal diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-
450/21, ha ritenuto che "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che
'e non al riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale CP 1 il beneficio di un vantaggio finanziario
,
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, tale indennità è versata al fine di sostenere la
FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il CP 1 il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili....
45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive>> richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non
...
risulta giustificata da una ragione obiettiva".
Può, quindi, desumersi, alla luce dell'orientamento della CGUE, la sussistenza di un contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, ove interpretata nel senso di ostare al riconoscimento del beneficio anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Pertanto, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121, della 1. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario.
Del resto, l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007 stabilisce che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie ...» e il successivo art. 64 del CCNL del
Comparto Scuola del 29/11/2007 prevede che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ."
Le suesposte considerazioni risultano recepite anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha di recente pronunciato la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 a seguito di rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c.
I giudici di legittimità, nella citata sentenza, hanno ritenuto che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2,
L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Secondo i Giudici di legittimità, l'obbligazione ha natura pecuniaria. In proposito, essi osservano che "la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all' acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal CP 1 o da chi per lui.
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il CP 1 o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento. Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali".
Quanto alla rilevanza del decorso del tempo la Cassazione ha ritenuto che "La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice".
Ciò posto, al fine di orientare le decisioni dei giudici di merito, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3)...4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica...".
Avuto riguardo al caso in esame, come argomentato al punto 7.6 e dal principio di diritto n.1) della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, è possibile configurare, per la ricorrente, il conferimento di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, negli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025.
Inoltre, al momento della decisione, la ricorrente risulta ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritta nell'apposita graduatoria per le supplenze, come da documentazione versata in atti (cfr. doc. allegato alla nota di deposito del 05.09.2025).
Per quanto riguarda, più specificamente, l'anno scolastico 2019/2020 occorre evidenziare che da ultimo, sul riconoscimento del bonus economico di cui si discute anche ai docenti titolari di contratti di supplenza breve si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza pubblicata in data 3 luglio 2025, nella causa C-268/24.
Con tale arresto, la CGUE ha affermato l'astratta incompatibilità con la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato inserito nella direttiva 1999/70/CE di una normativa nazionale che escluda automaticamente i docenti con incarichi di supplenza breve dall'accesso alla carta del docente per il solo fatto che l'attività di docenza a questi assegnata non sia destinata a perdurare sino al termine dell'annualità scolastica. Segnatamente “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata dal un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il sol fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Il giudice eurounitario, richiamato l'accordo sul lavoro a tempo determinato nonché la propria ordinanza emessa in causa C-450/21, ritenuto sussistente "una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo assunti a tempo determinato, che effettuano supplenze di breve durata rispetto ai docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato”, ha pertanto verificato “se tali docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo" alla luce di una serie di elementi significativi (“come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego"), affermando in conclusione tale comparabilità, anche alla luce del rilievo che "nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo [...] possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo".
La Corte ha, così, escluso la rilevanza della “durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate". Ha, dunque, affermato che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse e ciò per la durata della loro assunzione.
Pertanto, come parimenti rilevato dalla CGUE appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata, aggiungendo, peraltro, che "i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole" e che “la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua”. Ha, infine, dichiarato: “Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato".
In definitiva, la CGUE ha escluso che ricorrano, quantomeno in astratto, ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento denunciata, permanendo, tuttavia, la possibilità per l'amministrazione scolastica di allegare e provare in concreto la sussistenza di ragioni obiettive - diverse dalla mera brevità dell'incarico di docenza assegnato - che precludano il riconoscimento del bonus economico.
Tenuto conto di tali sopraggiunte, chiare ed autorevoli indicazioni e mutando il proprio precedente orientamento si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'attribuzione del bonus economico anche per l'anno scolastico 2019/2020, giacchè in atti vi è prova dell'assunzione di incarichi di docenza alle dipendenze del CP 1 resistente in forza di una serie di contratti a termine di breve durata, senza alcuna soluzione di continuità, fatta eccezione per il periodo delle festività, presso il medesimo istituto scolastico, da novembre 2019 a giugno
2020.
Ebbene, richiamata la pronuncia da ultimo resa dalla CGUE di cui si è dato atto e tenuto conto delle suddette circostanze (in particolare, la sequenza ininterrotta di rapporti di lavoro, la durata complessiva dell'incarico, che ha abbracciato l'intero anno scolastico, presso il medesimo istituto), non si ravvisano ragioni per escludere la spettanza del diritto alla attribuzione del bonus economico vantato in questa sede per l'a.s. 2019/2020, posto che l'incarico assegnato alla ricorrente e svolto da quest'ultima appare del tutto sovrapponibile e comparabile a quello svolto dai colleghi di ruolo.
Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle mansioni assegnate.
Con riguardo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in accoglimento di quanto eccepito dal
CP 1 resistente, va rigettata la domanda proposta, in quanto la ricorrente come si evince dai contratti prodotti – ha ricevuto incarichi di supplenza per conto di Istituti Scolastici del Trentino
-
Alto Adige, Regione a statuto speciale che non ha recepito l'istituto della carta elettronica per l'aggiornamento dei docenti.
Anche se la legge n° 107 del 13 luglio 2015 ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento dei docenti, siffatta misura non è stata recepita in Trentino in quanto l'attività di aggiornamento e formazione del personale docente in tale Regione viene svolta dall' CP_3, Istituto provinciale [...]
Controparte_4 educativa fondato nel 1990. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione con condanna del [...]
Controparte_1 all'assegnazione, in favore di parte ricorrente, della carta docente e conseguente emissione, in suo favore, del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico 2019/2020, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 1. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 1. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n.
459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito.
Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Si rigetta, nel resto, la domanda proposta.
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, della serialità della controversia e dell'attività svolta si compensano per la metà e per la restante parte vanno poste a carico del CP 1 e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento della domanda giudiziale proposta da Parte 1 condanna il Controparte 1 all'assegnazione,
in suo favore, della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", per gli aa.ss. 2019/2020, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, con conseguente emissione, in suo favore, dei relativi buoni elettronici, di importo di €
500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
rigetta, per la restante parte, la domanda giudiziale;
compensa per metà le spese processuali e condanna il Controparte 1 al pagamento della restante metà che liquida, in misura così ridotta, in € 657,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Napoli in data 23.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, in data 23/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26926/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
' nata a [...] il [...] (c.f. C.F. 1 Parte 1
elettivamente domiciliata in Portici (Na) alla Via Armando Diaz n. 180 presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo Piccolo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1 ciascuno '
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F.
),C.F. 2 elettivamente domiciliato presso l' Controparte 1 "sito in Napoli, alla
Via Ponte della Maddalena n. 55, come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: erogazione carta docente
CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto di avere prestato attività lavorativa, come docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze
(GPS), negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; di aver sottoscritto, per i detti anni, uno o più contratti a tempo determinato senza percepire, per ciascuna annualità, l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12, della L. 13 luglio 2015 n. 107
(c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni Cont scolastiche di ogni ordine e grado) pari ad € 500,00 annui;
di aver diffidato e messo in mora il al fine di ottenere il riconoscimento di quanto lamentato, senza riscontro alcuno.
L'istante, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, ha rassegnato le seguenti conclusioni: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016,
per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2024/25, 2023/24, 2022/23, 2021/22, 2020/21 e 2019/20 per la
Sig.ra ; -conseguentemente condannarsi il Controparte 1 Parte 1 al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario" Il CP 1 si costituiva in giudizio con memoria depositata il 07/03/2025 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della pretesa azionata deducendo, nello specifico, che la ricorrente per l'a.s. 2019/2020 ha svolto solo ed esclusivamente supplenze brevi e saltuarie e che, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ha svolto supplenze nella Regione del Trentino Alto Adige, ove la misura che ha introdotto la carta
-
elettronica per l'aggiornamento dei docenti, disciplinata dalla legge n° 107 del 13 luglio 2015, non
è stata recepita, in quanto l'attività di aggiornamento e formazione del personale docente in tale
Controparte_4 il Regione viene svolta dall' CP_3 '
tutto con vittoria di spese del giudizio.
All'esito del deposito di note conclusionali autorizzate, ritenuta la superfluità di ogni altra indagine istruttoria, il Giudice ha deciso la causa con sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
La domanda è parzialmente fondata nei termini di seguito precisati. La questione sottoposta all'attenzione del Giudicante scaturisce dalla mancata erogazione a parte ricorrente, quale docente precaria assegnataria di incarichi di supplenza per gli anni dedotti in giudizio, della cd "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", pari ad € 500,00 annui.
In via preliminare sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario.
E' costante in giurisprudenza il principio che "nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, in base al criterio del petitum sostanziale, se si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo" (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 616. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, come già detto, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del medesimo sostegno economico alla luce della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo.
Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro.Controparte_1
Ne consegue, quindi, che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di
Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass.
SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, la ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza delle domande formulate.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...".
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121 ».
II D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha, quindi, confermato che "la Carta
è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
La normativa suddetta impone al Controparte 1 un preciso obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del CP 1 ) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
Tale diritto attribuisce, quindi, all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del CP 1 di spendere la relativa
,
somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6,
DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'a.s. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno
31/8/2017).
La ricorrente in servizio per effetto di contratti a tempo determinato per incarico fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, scaturente dal diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-
450/21, ha ritenuto che "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che
'e non al riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale CP 1 il beneficio di un vantaggio finanziario
,
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, tale indennità è versata al fine di sostenere la
FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il CP 1 il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili....
45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive>> richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non
...
risulta giustificata da una ragione obiettiva".
Può, quindi, desumersi, alla luce dell'orientamento della CGUE, la sussistenza di un contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, ove interpretata nel senso di ostare al riconoscimento del beneficio anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Pertanto, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121, della 1. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario.
Del resto, l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007 stabilisce che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie ...» e il successivo art. 64 del CCNL del
Comparto Scuola del 29/11/2007 prevede che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ."
Le suesposte considerazioni risultano recepite anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha di recente pronunciato la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 a seguito di rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c.
I giudici di legittimità, nella citata sentenza, hanno ritenuto che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2,
L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Secondo i Giudici di legittimità, l'obbligazione ha natura pecuniaria. In proposito, essi osservano che "la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all' acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal CP 1 o da chi per lui.
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il CP 1 o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento. Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali".
Quanto alla rilevanza del decorso del tempo la Cassazione ha ritenuto che "La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice".
Ciò posto, al fine di orientare le decisioni dei giudici di merito, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3)...4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica...".
Avuto riguardo al caso in esame, come argomentato al punto 7.6 e dal principio di diritto n.1) della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, è possibile configurare, per la ricorrente, il conferimento di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, negli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025.
Inoltre, al momento della decisione, la ricorrente risulta ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritta nell'apposita graduatoria per le supplenze, come da documentazione versata in atti (cfr. doc. allegato alla nota di deposito del 05.09.2025).
Per quanto riguarda, più specificamente, l'anno scolastico 2019/2020 occorre evidenziare che da ultimo, sul riconoscimento del bonus economico di cui si discute anche ai docenti titolari di contratti di supplenza breve si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza pubblicata in data 3 luglio 2025, nella causa C-268/24.
Con tale arresto, la CGUE ha affermato l'astratta incompatibilità con la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato inserito nella direttiva 1999/70/CE di una normativa nazionale che escluda automaticamente i docenti con incarichi di supplenza breve dall'accesso alla carta del docente per il solo fatto che l'attività di docenza a questi assegnata non sia destinata a perdurare sino al termine dell'annualità scolastica. Segnatamente “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata dal un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il sol fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Il giudice eurounitario, richiamato l'accordo sul lavoro a tempo determinato nonché la propria ordinanza emessa in causa C-450/21, ritenuto sussistente "una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo assunti a tempo determinato, che effettuano supplenze di breve durata rispetto ai docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato”, ha pertanto verificato “se tali docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo" alla luce di una serie di elementi significativi (“come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego"), affermando in conclusione tale comparabilità, anche alla luce del rilievo che "nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo [...] possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo".
La Corte ha, così, escluso la rilevanza della “durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate". Ha, dunque, affermato che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse e ciò per la durata della loro assunzione.
Pertanto, come parimenti rilevato dalla CGUE appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata, aggiungendo, peraltro, che "i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole" e che “la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua”. Ha, infine, dichiarato: “Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato".
In definitiva, la CGUE ha escluso che ricorrano, quantomeno in astratto, ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento denunciata, permanendo, tuttavia, la possibilità per l'amministrazione scolastica di allegare e provare in concreto la sussistenza di ragioni obiettive - diverse dalla mera brevità dell'incarico di docenza assegnato - che precludano il riconoscimento del bonus economico.
Tenuto conto di tali sopraggiunte, chiare ed autorevoli indicazioni e mutando il proprio precedente orientamento si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'attribuzione del bonus economico anche per l'anno scolastico 2019/2020, giacchè in atti vi è prova dell'assunzione di incarichi di docenza alle dipendenze del CP 1 resistente in forza di una serie di contratti a termine di breve durata, senza alcuna soluzione di continuità, fatta eccezione per il periodo delle festività, presso il medesimo istituto scolastico, da novembre 2019 a giugno
2020.
Ebbene, richiamata la pronuncia da ultimo resa dalla CGUE di cui si è dato atto e tenuto conto delle suddette circostanze (in particolare, la sequenza ininterrotta di rapporti di lavoro, la durata complessiva dell'incarico, che ha abbracciato l'intero anno scolastico, presso il medesimo istituto), non si ravvisano ragioni per escludere la spettanza del diritto alla attribuzione del bonus economico vantato in questa sede per l'a.s. 2019/2020, posto che l'incarico assegnato alla ricorrente e svolto da quest'ultima appare del tutto sovrapponibile e comparabile a quello svolto dai colleghi di ruolo.
Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle mansioni assegnate.
Con riguardo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in accoglimento di quanto eccepito dal
CP 1 resistente, va rigettata la domanda proposta, in quanto la ricorrente come si evince dai contratti prodotti – ha ricevuto incarichi di supplenza per conto di Istituti Scolastici del Trentino
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Alto Adige, Regione a statuto speciale che non ha recepito l'istituto della carta elettronica per l'aggiornamento dei docenti.
Anche se la legge n° 107 del 13 luglio 2015 ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento dei docenti, siffatta misura non è stata recepita in Trentino in quanto l'attività di aggiornamento e formazione del personale docente in tale Regione viene svolta dall' CP_3, Istituto provinciale [...]
Controparte_4 educativa fondato nel 1990. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione con condanna del [...]
Controparte_1 all'assegnazione, in favore di parte ricorrente, della carta docente e conseguente emissione, in suo favore, del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico 2019/2020, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 1. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 1. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n.
459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito.
Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Si rigetta, nel resto, la domanda proposta.
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, della serialità della controversia e dell'attività svolta si compensano per la metà e per la restante parte vanno poste a carico del CP 1 e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento della domanda giudiziale proposta da Parte 1 condanna il Controparte 1 all'assegnazione,
in suo favore, della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", per gli aa.ss. 2019/2020, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, con conseguente emissione, in suo favore, dei relativi buoni elettronici, di importo di €
500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
rigetta, per la restante parte, la domanda giudiziale;
compensa per metà le spese processuali e condanna il Controparte 1 al pagamento della restante metà che liquida, in misura così ridotta, in € 657,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Napoli in data 23.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario