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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/08/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 132/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. F. Manzi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. D.M.G. Adimari giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 9566/2023, pubblicata il 30 ottobre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Parte_1
- nel dicembre 2013 era stato licenziato nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo di novantuno lavoratori avviata dal datore di lavoro Credito Fondiario Spa -FO
BA. Difatti, nel verbale di Accordo sottoscritto in data 30 dicembre 2013 tra FO e le
OO. SS. erano state previste tre ipotesi di incentivazione all'esodo dei lavoratori dichiarati in esubero, comunque comportanti la risoluzione dei rapporti di lavoro, ed egli aveva aderito a una di queste ipotesi, sottoscrivendo in sede protetta una conciliazione con la detta società;
- la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non nascondeva la realtà di un licenziamento sostanziale e della sua disoccupazione involontaria, giacché egli non avrebbe potuto decidere o fare nulla per impedire l'esito in parola;
- pertanto, in data 21 giugno 2021, una volta terminato di fruire dell'incentivo all'esodo, aveva presentato all' la domanda di anticipo pensionistico per APE sociale;
CP_1
- l'Istituto aveva respinto la domanda per i seguenti motivi: -“Non si trova nella seguente condizione: aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966 n. 604”; -“Non risulta abbia percepito la NASpI (disoccupazione) dopo la fine del rapporto di lavoro;
- con provvedimento del 28 ottobre 2021 l'Istituto aveva altresì respinto l'istanza di riesame;
- tuttavia, egli aveva diritto alla prestazione richiesta, sussistendone i presupposti, anche contributivi, di legge.
Pertanto, domandava:
“1) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente è in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE sociale, come richiesto con domanda di accesso del 21 giugno 2021, con ogni conseguenza di legge;
2) accertarsi l'illegittimità del diniego opposto dall alla domanda di APE sociale del CP_1 ricorrente e conseguentemente condannare l' a erogare al ricorrente la prestazione CP_1
APE sociale nella misura e secondo la decorrenza di legge a far data da giugno 2021, con rivalutazione monetaria dei ratei pregressi e interessi sulle somme rivalutate”.
2. Nel contraddittorio con l , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande, sul CP_1 rilievo che il ricorrente non aveva mai fruito della prestazione di disoccupazione e, quindi, non soddisfaceva i requisiti di legge per l'accesso al beneficio rivendicato in giudizio.
2 3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 18 gennaio
2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A Parte_1 sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado;
b) nullità della sentenza per motivazione apparente e conseguente violazione dell'art. 132, 2° comma n. 4 cpc, art. 118, 1° comma disp. att. cpc, artt. 24, 2° comma e 111, 6° comma della Costituzione - error in procedendo;
c) erroneità in fatto e in diritto della sentenza, contra legem per violazione dell'art. 3 punto 3 dell'Accordo del 30 dicembre 2013 tra FO e della Direttiva 92/56/CEE, degli CP_2 artt. 24 e 4, commi 3, 6, 7 e 9 della L. 223/1991, dell'art. 2, comma 28 della L. n. 662/1996, dell'art. 5 del Protocollo ABI-OO.SS. del 16 dicembre 2009, dell'art. 11 bis del D.M n.
158/2000, degli artt. 38 e 3 della Costituzione - error in judicando.
4. L depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. Preliminarmente, osserva la Corte che le censure di nullità della sentenza sono prive di diretta valenza emendativa, giacché denunciano un vizio del decisum che, pur ove in ipotesi rilevabile, non determina la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ma comporta che le questioni di merito veicolate in tal modo nel tema impugnatorio debbano essere conosciute in questa sede (art. 354 cpc).
Nondimeno, per quanto si esporrà, la cognizione di dette questioni di merito non è favorevole all'appellante.
8. In specie, e trattando in modo congiunto i restanti motivi d'impugnazione stante la loro interdipendenza, osserva la Corte che l'art. 1, co. 179 della L. n. 232/2016 prevede -per quel che qui interessa- che dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 agli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 della L. n.
335/1995, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del requisito anagrafico dei sessantatré anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del medesimo articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, co. 6 del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.
La lettera a), che viene in rilievo nel caso di specie, attribuisce il beneficio a coloro che “si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
3 collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
9. Con la sentenza n. 24950/2024 la Suprema Corte ha chiarito che, per accedere al beneficio, la norma in esame non prevede la condizione, positiva, della fruizione dell'indennità di disoccupazione, ma solo la condizione, negativa, della cessazione della fruizione di detta indennità entro il termine positivamente stabilito. A supporto di questa esegesi, la Suprema Corte ha evidenziato che la ratio legis della norma è di offrire sostegno a uno stato di bisogno della persona, da ritenere meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in parola, tanto più che la categoria di soggetti maggiormente beneficiari dell'APE sociale è rappresentata da coloro che non hanno fruito neppure dell'indennità di disoccupazione.
10. Dunque, è effettivamente censurabile il convincimento del Tribunale, laddove ha invece escluso il diritto del all'APE sociale per non aver costui mai fruito dell'indennità di disoccupazione. Pt_2
11. Ciò nonostante, la statuizione impugnata va confermata con altra motivazione.
12. Invero, osserva la Corte che, giusta la lettera a) dell'art. 1, co. 179 citato, le ipotesi di disoccupazione che costituiscono presupposto per l'accesso del lavoratore alla prestazione previdenziale d'interesse sono tipiche e presentano il comune denominatore per cui tale situazione di fatto, nella sostanza, è per il lavoratore involontaria.
13. La conferma di quanto si sostiene si trae dal fatto che nel novero delle predette ipotesi sono contemplate sia le dimissioni, che costituiscono il negozio unilaterale con cui il lavoratore recede dal rapporto di lavoro in corso di esecuzione, laddove però esse siano state dovute a una giusta causa, dunque a un inadempimento del datore di lavoro così sproporzionato e grave da squilibrare il sinallagma negoziale e impedirne ex se la funzionalità; sia la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che è il contratto perfezionato con il mutuo dissenso dei contraenti, laddove però il negozio si collochi nella procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'ambito della quale è positivamente previsto che le parti, con la partecipazione attiva della commissione provinciale di conciliazione, procedono a esaminare anche soluzioni alternative al recesso datoriale, concretamente minacciato con l'avvio della procedura, e possono -per l'appunto- addivenire a una risoluzione consensuale del rapporto, idonea a legittimare, per aperta previsione legislativa, l'accesso del lavoratore all'Aspi, che è una prestazione per la
4 disoccupazione (v. art. 7, co. 2: “Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato”; v. co. 7: “Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego
(ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”).
14. Ebbene, nel caso di specie l'appellante allega di essere stato licenziato nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo di novantuno dipendenti avviata dal datore di lavoro FO BA ai sensi dell'art. 24 della L. n. 223/1991 (v. pag. 5 ricorso di appello), ma si tratta di allegazione priva di aggancio in atti.
15. Invero, la documentazione di causa attesta che il ha pattuito con il datore di lavoro la Pt_1 risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, stipulando una conciliazione in sede protetta e tanto nel quadro dell'Accordo sindacale del 30 dicembre 2013 (v. doc. 4 fascicolo primo grado appellante,
v. infra).
16. Nelle premesse del menzionato Accordo sindacale (doc. 2 fascicolo primo grado appellante), si dice che la società aveva avviato un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per far fronte a notevoli perdite economiche, nonché all'inattività di alcuni segmenti imprenditoriali e che aveva accertato un esubero di centosedici lavoratori, per far fronte al quale intendeva individuare una soluzione concordata con le parti sociali “…prima di ricorrere all'applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223 …”, il tutto in dichiarata applicazione del disposto degli artt. 18 e 20 del CCNL ABI, che tanto le imponeva (v. pag. 2 Accordo sindacale, v. CCNL nel fascicolo primo grado appellante).
Di poi, nella parte dispositiva dell'Accordo sindacale si dice che il numero degli esuberi era stato ridotto a novantuno unità e che le parti avevano individuato tre vie per gestirne l'esodo incentivato, così da limitare l'impatto sociale delle eccedenze lavorative, ossia: 1) il pensionamento dei dipendenti che avrebbero maturato i requisiti entro il 30 giugno 2014, con corresponsione di un “premio tempestività” pari a un predeterminato numero di mensilità di retribuzione;
2) l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per il personale che avrebbe maturato i requisiti per l'accesso a un trattamento di pensione a carico dell'AGO dopo il 30 giugno 2014 ed entro il 30 settembre 2019, con conservazione in loro favore di alcuni benefits;
3) per i lavoratori in esubero, i quali non aderivano alle altre due soluzioni: a) l'accettazione dell'offerta di risoluzione consensuale
5 incentivata con il pagamento di quarantasei mensilità di retribuzione, oppure b) la manifestazione di volontà di non impugnare il licenziamento, accedendo poi alle prestazioni emergenziali del Fondo di solidarietà e fruendo, a fronte di tale rinuncia, di un incentivo e della conservazione di alcuni benefits.
17. Dunque, la cessazione del rapporto di lavoro del che egli stesso riconduce all'ipotesi n.
3.a Pt_1
(v., infatti, a pag. 6 ricorso di appello), non è ascrivibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1, co.
179 comma, in particolare:
- non a quella del licenziamento collettivo, in quanto è intervenuta nell'ambito di iniziative datoriali, condivise dalle organizzazioni sindacali, che si collocano a monte e al di fuori della procedura ex L. n. 221/1993;
- non a quella della risoluzione consensuale ex art. 7 della L. n. 604/1966, in quanto è intervenuta nell'alveo di una procedura conciliativa di matrice privatistica, ben diversa dalla fattispecie legale in raffronto, che riguarda il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
18. In questo contesto, è allora incondivisibile la tesi dell'appellante, secondo cui i novantuno lavoratori dichiarati in esubero sarebbero stati “collocati in mobilità, cioè, licenziati”, con il corollario che le prestazioni previste ai punti 3.a e 3.b dell'Accordo sindacale costituirebbero prestazioni di disoccupazione, sicché al termine della loro fruizione il lavoratore, che ne era stato titolare, sarebbe legittimato a far ricorso all'ASPI (v. pag. 12 ricorso di appello).
Difatti, una volta che si è accertato che lo stato di disoccupazione del d'interesse in Pt_1 giudizio, è derivato da un negozio ben diverso da quelli contemplati dall'art. 1, co. 179 citato, viene meno, per ciò solo, uno dei requisiti costitutivi del diritto azionato, ossia l'involontarietà di detto stato.
19. Peraltro, l'evenienza che il rapporto di lavoro dell'appellante sia stato dallo stesso risolto consensualmente con il datore di lavoro a causa del prevedibile licenziamento che, altrimenti, gli sarebbe stato intimato, integra un mero motivo del negozio, come tale di nessun conto a effetti giuridici (art. 1345 cc).
20. Corollario di quanto fin qui postulato è l'irrilevanza ai fini del decidere della difesa con cui l'appellante intenderebbe far qualificare l'incentivo all'esodo, per il quale aveva optato giusta il predetto Accordo sindacale, come una prestazione per la disoccupazione prevista dall'art. 1, co. 179 della L. n.
232/2016.
21. Per di più, la difesa è ex se priva di qualsiasi margine di condivisibilità.
6 Infatti, l'art. 1, comma 179 ha palese riguardo a una “prestazione previdenziale”, così utilizzando un lessico tecnico-giuridico inequivoco, che rinvia ai trattamenti che l eroga a fronte dell'avverarsi CP_1 di specifici rischi lavorativi assicurati, nel caso di specie -appunto- la disoccupazione involontaria.
Di contro, come si evince dal testo dell'accordo sottoscritto in sede sindacale dal lavoratore e dal datore di lavoro, l'onere economico dell'incentivo all'esodo corrisposto all'appellante è stato sopportato esclusivamente dal datore di lavoro.
22. Ancora, l'emolumento è stato corrisposto al non a fronte della sua disoccupazione, ma, Pt_1 dichiaratamente, “a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro” e in uno alla rinuncia da parte del lavoratore a qualsiasi pretesa derivante dal rapporto di lavoro e dalla sua cessazione;
dunque, l'emolumento gli è stato corrisposto nel quadro di un'intesa conciliativa ex art. 2113 cc volta a definire in modo tombale i reciproci rapporti giuridico-patrimoniali, per una causa negoziale precisa e per nulla riferibile alla funzione dell'indennità di disoccupazione (v. doc. n. 4 fascicolo primo grado appellante, punti c) ed e)).
23. Non è utile alle ragioni dell'appellante neppure la difesa fondata sull'art. 4, co. 3 della L. n. 223/1991, in forza del quale nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo deve essere fatta menzione “…delle eventuali misure programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della attuazione del programma medesimo, del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva…”.
Infatti, la norma in esame disciplina una specifica procedura di cessazione del rapporto di lavoro, ossia il licenziamento collettivo, procedura che, tra le sue finalità, ha pure quella di contenere l'impatto sociale della disoccupazione dei lavoratori, ma rispetto alla quale la cogestione sindacale delle fasi, in cui essa si articola, ha fonte nella legge e si esplica secondo i tempi e i modi stabiliti dal legislatore stesso.
Di contro, si ribadisce, nel caso di specie la conciliazione sottoscritta dal si colloca Pt_1 nell'alveo di una procedura di natura esclusivamente privatistica e del tutto estranea alla fattispecie di cui alla legge n. 223/1991.
24. Considerazioni analoghe valgono con riguardo alla difesa dell'appellante fondata sul Regolamento del Fondo di solidarietà del credito e sul Protocollo ABI - OO.SS. del 16 dicembre 2009.
Difatti il Regolamento, come integrato dal Protocollo, ha istituto per i dipendenti delle aziende bancarie alcuni trattamenti di previdenza complementare, aventi in ultima analisi funzione di ammortizzatore sociale, tra i quali il trattamento in caso di sospensione temporanea del rapporto di lavoro, nonché l'assegno straordinario per il sostegno del reddito fino alla maturazione del diritto a
7 pensione. Inoltre, il Regolamento ha previsto, nella “sezione emergenziale”, l'erogazione di un'integrazione del trattamento di disoccupazione di legge, integrazione posta a carico dell'azienda e del fondo in parti uguali.
Ebbene, l'incentivo all'esodo pagato al non è stato erogato dal Fondo di solidarietà (che Pt_1 invece ha sopportato il costo degli esborsi di cui ai punti 2 e 3.b dell'Accordo sindacale del 30 dicembre 2013), ma -come già osservato- è stato corrisposto dal solo datore di lavoro in funzione dell'accordo inter partes che ha estinto consensualmente il vincolo lavorativo tra loro in essere.
25. Per sostenere la tesi contraria a quella avvalorata dalla Corte non varrebbe dire che la fattispecie al vaglio ben può essere considerata analoga alla fattispecie astratta di riferimento, tenuto conto dell'omogeneità delle situazioni di fatto ad esse riferibili e della ratio legis dell'art. 1, co. 179 citato, quale desumibile dalla sua esegesi orientata costituzionalmente e conforme al diritto sovranazionale.
26. Invero, i diritti alle prestazioni previdenziali hanno natura pubblica, in quanto esprimono le scelte del legislatore circa la tutela d'interessi fondamentali della persona (art. 38 Cost.), e per il loro soddisfacimento è richiesta l'utilizzazione di fondi pubblici, la cui spesa deve rispondere a criteri di economica gestione, scaturente anche da pianificazioni precise (art. 97 Cost.), scopo che sarebbe vanificato laddove tali diritti fossero considerati disponibili dalle parti titolari del relativo rapporto obbligatorio.
Di conseguenza, le norme che disciplinano i menzionati diritti sono di stretta applicazione e, dunque, sono insuscettibili di operare in via analogica, sicché la fattispecie controversa non può -in ogni caso- essere regolata dall'art. 1, co. 179 citato.
27. Né questa esegesi è difforme dai principi posti dalle Direttiva 129/1975 CEE e 92/56 CEE, invocate dall'appellante a sostegno delle proprie ragioni.
Infatti, la prima direttiva regola la fattispecie del licenziamento collettivo, mentre la seconda ha esteso la definizione di licenziamento collettivo includendovi anche altre forme di cessazione del contratto di lavoro, che comunque avvengono sempre su iniziativa del datore, il che pone la loro operatività in un ambito ben diverso da quello in cui si colloca -per quanto esposto- la fattispecie controversa.
28. Da ultimo, osserva la Corte che il convincimento fin qui espresso non è condotto in direzione diversa neppure dalla difesa dell'appellante, secondo cui l'esclusione del suo diritto all'APE sociale costituirebbe una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in suo danno e, comunque, una discriminazione tra i lavoratori che avevano acceduto all'ipotesi d'incentivazione all'esodo sub 3.a. e quelli che avevano acceduto all'ipotesi 3.b. dell'Accordo sindacale del 30 dicembre 2013.
8 29. Difatti, con riguardo al primo profilo è sufficiente osservare che l'art. 1, co. 179 citato disciplina in modo uguale le ipotesi di perdita involontaria del lavoro per fatti giuridici ascrivibili alla responsabilità del solo datore di lavoro, sicché non è irragionevole il diverso trattamento riservato a ipotesi -come quella di specie- che non condividono tale presupposto.
30. Invece, con riguardo al secondo profilo, osserva la Corte che, com'è noto, non esiste un principio generale di parità di trattamento dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati (salve le fattispecie di discriminazione di cui all'art. 15 della L. n. 300/1970 s.m. e alla normativa di settore, che qui, pacificamente, non ricorrono), mentre l'appellante non ha neppure allegato che la sua volontà di optare per l'ipotesi 3.a. del menzionato Accordo sindacale fosse stata viziata ai sensi di legge (artt.
1427 ss. cc), con correlato impedimento a sceglierne una diversa.
31. Peraltro, se è vero che l'Accordo sindacale aveva previsto meccanismi incentivanti tra loro diversi, è altrettanto vero che detti meccanismi si rivolgevano a platee di lavoratori non sovrapponibili, il che rende l'intero sistema così delineato del tutto coerente con i principi generali di buona fede e correttezza, che regolano il comportamento dei contraenti in ogni fase del rapporto contrattuale e, di conseguenza, lo sottrae viepiù ai vizi denunciati dall'appellante.
32. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
33. Le spese del secondo grado di giudizio sono dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 att. cpc dell'appellante versata in atti (v. doc. 4 fascicolo secondo grado).
34. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
35. Infine, la Corte dà atto che, per errore, nel dispositivo di udienza è stata disposta la condanna dell'appellante a rifondere all' le spese di lite, nonostante la sua dichiarazione ex art. 152 att. CP_1 cpc.
Come chiarito dalla Suprema Corte, si tratta di errore emendabile giusta l'art. 287 cpc, in quanto la statuizione del Giudice sulla regolazione delle spese di lite nel caso di cui all'art. 152 citato ha un contenuto sostanzialmente predeterminato e, quindi, obbligato (v. Cass. 35736/2022: “…2. conformemente all'orientamento espresso da questa Corte, in caso di omessa considerazione della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 29081 e n. 8939 del 2022; Cass. n. 14520 del 2021); è stato, in particolare, affermato dalle pronunce richiamate che il mancato rilievo dato alla richiesta di esenzione dal pagamento costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso
9 al rimedio della correzione dell'errore materiale, tenuto altresì conto della più evoluta nozione di errore materiale, quale delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 16415 del
2018 (v. pure Cass. n. 12210 del 2022), che attribuisce assorbente rilievo all'esigenza di rispetto del principio della ragionevole durata del processo;
… , valutato altresì che, in presenza di una dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., la statuizione del giudice in punto di regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente obbligato e, in definitiva, predeterminato (così Cass. n. 8939 del 2022)…”).
Pertanto, si provvede a conforme correzione nel dispositivo in calce.
PQM
Respinge l'appello.
(recte) Dichiara irripetibili le spese del secondo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 4 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 132/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. F. Manzi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. D.M.G. Adimari giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 9566/2023, pubblicata il 30 ottobre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Parte_1
- nel dicembre 2013 era stato licenziato nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo di novantuno lavoratori avviata dal datore di lavoro Credito Fondiario Spa -FO
BA. Difatti, nel verbale di Accordo sottoscritto in data 30 dicembre 2013 tra FO e le
OO. SS. erano state previste tre ipotesi di incentivazione all'esodo dei lavoratori dichiarati in esubero, comunque comportanti la risoluzione dei rapporti di lavoro, ed egli aveva aderito a una di queste ipotesi, sottoscrivendo in sede protetta una conciliazione con la detta società;
- la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non nascondeva la realtà di un licenziamento sostanziale e della sua disoccupazione involontaria, giacché egli non avrebbe potuto decidere o fare nulla per impedire l'esito in parola;
- pertanto, in data 21 giugno 2021, una volta terminato di fruire dell'incentivo all'esodo, aveva presentato all' la domanda di anticipo pensionistico per APE sociale;
CP_1
- l'Istituto aveva respinto la domanda per i seguenti motivi: -“Non si trova nella seguente condizione: aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966 n. 604”; -“Non risulta abbia percepito la NASpI (disoccupazione) dopo la fine del rapporto di lavoro;
- con provvedimento del 28 ottobre 2021 l'Istituto aveva altresì respinto l'istanza di riesame;
- tuttavia, egli aveva diritto alla prestazione richiesta, sussistendone i presupposti, anche contributivi, di legge.
Pertanto, domandava:
“1) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente è in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE sociale, come richiesto con domanda di accesso del 21 giugno 2021, con ogni conseguenza di legge;
2) accertarsi l'illegittimità del diniego opposto dall alla domanda di APE sociale del CP_1 ricorrente e conseguentemente condannare l' a erogare al ricorrente la prestazione CP_1
APE sociale nella misura e secondo la decorrenza di legge a far data da giugno 2021, con rivalutazione monetaria dei ratei pregressi e interessi sulle somme rivalutate”.
2. Nel contraddittorio con l , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande, sul CP_1 rilievo che il ricorrente non aveva mai fruito della prestazione di disoccupazione e, quindi, non soddisfaceva i requisiti di legge per l'accesso al beneficio rivendicato in giudizio.
2 3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 18 gennaio
2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A Parte_1 sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado;
b) nullità della sentenza per motivazione apparente e conseguente violazione dell'art. 132, 2° comma n. 4 cpc, art. 118, 1° comma disp. att. cpc, artt. 24, 2° comma e 111, 6° comma della Costituzione - error in procedendo;
c) erroneità in fatto e in diritto della sentenza, contra legem per violazione dell'art. 3 punto 3 dell'Accordo del 30 dicembre 2013 tra FO e della Direttiva 92/56/CEE, degli CP_2 artt. 24 e 4, commi 3, 6, 7 e 9 della L. 223/1991, dell'art. 2, comma 28 della L. n. 662/1996, dell'art. 5 del Protocollo ABI-OO.SS. del 16 dicembre 2009, dell'art. 11 bis del D.M n.
158/2000, degli artt. 38 e 3 della Costituzione - error in judicando.
4. L depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. Preliminarmente, osserva la Corte che le censure di nullità della sentenza sono prive di diretta valenza emendativa, giacché denunciano un vizio del decisum che, pur ove in ipotesi rilevabile, non determina la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ma comporta che le questioni di merito veicolate in tal modo nel tema impugnatorio debbano essere conosciute in questa sede (art. 354 cpc).
Nondimeno, per quanto si esporrà, la cognizione di dette questioni di merito non è favorevole all'appellante.
8. In specie, e trattando in modo congiunto i restanti motivi d'impugnazione stante la loro interdipendenza, osserva la Corte che l'art. 1, co. 179 della L. n. 232/2016 prevede -per quel che qui interessa- che dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 agli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 della L. n.
335/1995, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del requisito anagrafico dei sessantatré anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del medesimo articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, co. 6 del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.
La lettera a), che viene in rilievo nel caso di specie, attribuisce il beneficio a coloro che “si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
3 collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
9. Con la sentenza n. 24950/2024 la Suprema Corte ha chiarito che, per accedere al beneficio, la norma in esame non prevede la condizione, positiva, della fruizione dell'indennità di disoccupazione, ma solo la condizione, negativa, della cessazione della fruizione di detta indennità entro il termine positivamente stabilito. A supporto di questa esegesi, la Suprema Corte ha evidenziato che la ratio legis della norma è di offrire sostegno a uno stato di bisogno della persona, da ritenere meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in parola, tanto più che la categoria di soggetti maggiormente beneficiari dell'APE sociale è rappresentata da coloro che non hanno fruito neppure dell'indennità di disoccupazione.
10. Dunque, è effettivamente censurabile il convincimento del Tribunale, laddove ha invece escluso il diritto del all'APE sociale per non aver costui mai fruito dell'indennità di disoccupazione. Pt_2
11. Ciò nonostante, la statuizione impugnata va confermata con altra motivazione.
12. Invero, osserva la Corte che, giusta la lettera a) dell'art. 1, co. 179 citato, le ipotesi di disoccupazione che costituiscono presupposto per l'accesso del lavoratore alla prestazione previdenziale d'interesse sono tipiche e presentano il comune denominatore per cui tale situazione di fatto, nella sostanza, è per il lavoratore involontaria.
13. La conferma di quanto si sostiene si trae dal fatto che nel novero delle predette ipotesi sono contemplate sia le dimissioni, che costituiscono il negozio unilaterale con cui il lavoratore recede dal rapporto di lavoro in corso di esecuzione, laddove però esse siano state dovute a una giusta causa, dunque a un inadempimento del datore di lavoro così sproporzionato e grave da squilibrare il sinallagma negoziale e impedirne ex se la funzionalità; sia la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che è il contratto perfezionato con il mutuo dissenso dei contraenti, laddove però il negozio si collochi nella procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'ambito della quale è positivamente previsto che le parti, con la partecipazione attiva della commissione provinciale di conciliazione, procedono a esaminare anche soluzioni alternative al recesso datoriale, concretamente minacciato con l'avvio della procedura, e possono -per l'appunto- addivenire a una risoluzione consensuale del rapporto, idonea a legittimare, per aperta previsione legislativa, l'accesso del lavoratore all'Aspi, che è una prestazione per la
4 disoccupazione (v. art. 7, co. 2: “Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato”; v. co. 7: “Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego
(ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”).
14. Ebbene, nel caso di specie l'appellante allega di essere stato licenziato nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo di novantuno dipendenti avviata dal datore di lavoro FO BA ai sensi dell'art. 24 della L. n. 223/1991 (v. pag. 5 ricorso di appello), ma si tratta di allegazione priva di aggancio in atti.
15. Invero, la documentazione di causa attesta che il ha pattuito con il datore di lavoro la Pt_1 risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, stipulando una conciliazione in sede protetta e tanto nel quadro dell'Accordo sindacale del 30 dicembre 2013 (v. doc. 4 fascicolo primo grado appellante,
v. infra).
16. Nelle premesse del menzionato Accordo sindacale (doc. 2 fascicolo primo grado appellante), si dice che la società aveva avviato un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per far fronte a notevoli perdite economiche, nonché all'inattività di alcuni segmenti imprenditoriali e che aveva accertato un esubero di centosedici lavoratori, per far fronte al quale intendeva individuare una soluzione concordata con le parti sociali “…prima di ricorrere all'applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223 …”, il tutto in dichiarata applicazione del disposto degli artt. 18 e 20 del CCNL ABI, che tanto le imponeva (v. pag. 2 Accordo sindacale, v. CCNL nel fascicolo primo grado appellante).
Di poi, nella parte dispositiva dell'Accordo sindacale si dice che il numero degli esuberi era stato ridotto a novantuno unità e che le parti avevano individuato tre vie per gestirne l'esodo incentivato, così da limitare l'impatto sociale delle eccedenze lavorative, ossia: 1) il pensionamento dei dipendenti che avrebbero maturato i requisiti entro il 30 giugno 2014, con corresponsione di un “premio tempestività” pari a un predeterminato numero di mensilità di retribuzione;
2) l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per il personale che avrebbe maturato i requisiti per l'accesso a un trattamento di pensione a carico dell'AGO dopo il 30 giugno 2014 ed entro il 30 settembre 2019, con conservazione in loro favore di alcuni benefits;
3) per i lavoratori in esubero, i quali non aderivano alle altre due soluzioni: a) l'accettazione dell'offerta di risoluzione consensuale
5 incentivata con il pagamento di quarantasei mensilità di retribuzione, oppure b) la manifestazione di volontà di non impugnare il licenziamento, accedendo poi alle prestazioni emergenziali del Fondo di solidarietà e fruendo, a fronte di tale rinuncia, di un incentivo e della conservazione di alcuni benefits.
17. Dunque, la cessazione del rapporto di lavoro del che egli stesso riconduce all'ipotesi n.
3.a Pt_1
(v., infatti, a pag. 6 ricorso di appello), non è ascrivibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1, co.
179 comma, in particolare:
- non a quella del licenziamento collettivo, in quanto è intervenuta nell'ambito di iniziative datoriali, condivise dalle organizzazioni sindacali, che si collocano a monte e al di fuori della procedura ex L. n. 221/1993;
- non a quella della risoluzione consensuale ex art. 7 della L. n. 604/1966, in quanto è intervenuta nell'alveo di una procedura conciliativa di matrice privatistica, ben diversa dalla fattispecie legale in raffronto, che riguarda il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
18. In questo contesto, è allora incondivisibile la tesi dell'appellante, secondo cui i novantuno lavoratori dichiarati in esubero sarebbero stati “collocati in mobilità, cioè, licenziati”, con il corollario che le prestazioni previste ai punti 3.a e 3.b dell'Accordo sindacale costituirebbero prestazioni di disoccupazione, sicché al termine della loro fruizione il lavoratore, che ne era stato titolare, sarebbe legittimato a far ricorso all'ASPI (v. pag. 12 ricorso di appello).
Difatti, una volta che si è accertato che lo stato di disoccupazione del d'interesse in Pt_1 giudizio, è derivato da un negozio ben diverso da quelli contemplati dall'art. 1, co. 179 citato, viene meno, per ciò solo, uno dei requisiti costitutivi del diritto azionato, ossia l'involontarietà di detto stato.
19. Peraltro, l'evenienza che il rapporto di lavoro dell'appellante sia stato dallo stesso risolto consensualmente con il datore di lavoro a causa del prevedibile licenziamento che, altrimenti, gli sarebbe stato intimato, integra un mero motivo del negozio, come tale di nessun conto a effetti giuridici (art. 1345 cc).
20. Corollario di quanto fin qui postulato è l'irrilevanza ai fini del decidere della difesa con cui l'appellante intenderebbe far qualificare l'incentivo all'esodo, per il quale aveva optato giusta il predetto Accordo sindacale, come una prestazione per la disoccupazione prevista dall'art. 1, co. 179 della L. n.
232/2016.
21. Per di più, la difesa è ex se priva di qualsiasi margine di condivisibilità.
6 Infatti, l'art. 1, comma 179 ha palese riguardo a una “prestazione previdenziale”, così utilizzando un lessico tecnico-giuridico inequivoco, che rinvia ai trattamenti che l eroga a fronte dell'avverarsi CP_1 di specifici rischi lavorativi assicurati, nel caso di specie -appunto- la disoccupazione involontaria.
Di contro, come si evince dal testo dell'accordo sottoscritto in sede sindacale dal lavoratore e dal datore di lavoro, l'onere economico dell'incentivo all'esodo corrisposto all'appellante è stato sopportato esclusivamente dal datore di lavoro.
22. Ancora, l'emolumento è stato corrisposto al non a fronte della sua disoccupazione, ma, Pt_1 dichiaratamente, “a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro” e in uno alla rinuncia da parte del lavoratore a qualsiasi pretesa derivante dal rapporto di lavoro e dalla sua cessazione;
dunque, l'emolumento gli è stato corrisposto nel quadro di un'intesa conciliativa ex art. 2113 cc volta a definire in modo tombale i reciproci rapporti giuridico-patrimoniali, per una causa negoziale precisa e per nulla riferibile alla funzione dell'indennità di disoccupazione (v. doc. n. 4 fascicolo primo grado appellante, punti c) ed e)).
23. Non è utile alle ragioni dell'appellante neppure la difesa fondata sull'art. 4, co. 3 della L. n. 223/1991, in forza del quale nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo deve essere fatta menzione “…delle eventuali misure programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della attuazione del programma medesimo, del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva…”.
Infatti, la norma in esame disciplina una specifica procedura di cessazione del rapporto di lavoro, ossia il licenziamento collettivo, procedura che, tra le sue finalità, ha pure quella di contenere l'impatto sociale della disoccupazione dei lavoratori, ma rispetto alla quale la cogestione sindacale delle fasi, in cui essa si articola, ha fonte nella legge e si esplica secondo i tempi e i modi stabiliti dal legislatore stesso.
Di contro, si ribadisce, nel caso di specie la conciliazione sottoscritta dal si colloca Pt_1 nell'alveo di una procedura di natura esclusivamente privatistica e del tutto estranea alla fattispecie di cui alla legge n. 223/1991.
24. Considerazioni analoghe valgono con riguardo alla difesa dell'appellante fondata sul Regolamento del Fondo di solidarietà del credito e sul Protocollo ABI - OO.SS. del 16 dicembre 2009.
Difatti il Regolamento, come integrato dal Protocollo, ha istituto per i dipendenti delle aziende bancarie alcuni trattamenti di previdenza complementare, aventi in ultima analisi funzione di ammortizzatore sociale, tra i quali il trattamento in caso di sospensione temporanea del rapporto di lavoro, nonché l'assegno straordinario per il sostegno del reddito fino alla maturazione del diritto a
7 pensione. Inoltre, il Regolamento ha previsto, nella “sezione emergenziale”, l'erogazione di un'integrazione del trattamento di disoccupazione di legge, integrazione posta a carico dell'azienda e del fondo in parti uguali.
Ebbene, l'incentivo all'esodo pagato al non è stato erogato dal Fondo di solidarietà (che Pt_1 invece ha sopportato il costo degli esborsi di cui ai punti 2 e 3.b dell'Accordo sindacale del 30 dicembre 2013), ma -come già osservato- è stato corrisposto dal solo datore di lavoro in funzione dell'accordo inter partes che ha estinto consensualmente il vincolo lavorativo tra loro in essere.
25. Per sostenere la tesi contraria a quella avvalorata dalla Corte non varrebbe dire che la fattispecie al vaglio ben può essere considerata analoga alla fattispecie astratta di riferimento, tenuto conto dell'omogeneità delle situazioni di fatto ad esse riferibili e della ratio legis dell'art. 1, co. 179 citato, quale desumibile dalla sua esegesi orientata costituzionalmente e conforme al diritto sovranazionale.
26. Invero, i diritti alle prestazioni previdenziali hanno natura pubblica, in quanto esprimono le scelte del legislatore circa la tutela d'interessi fondamentali della persona (art. 38 Cost.), e per il loro soddisfacimento è richiesta l'utilizzazione di fondi pubblici, la cui spesa deve rispondere a criteri di economica gestione, scaturente anche da pianificazioni precise (art. 97 Cost.), scopo che sarebbe vanificato laddove tali diritti fossero considerati disponibili dalle parti titolari del relativo rapporto obbligatorio.
Di conseguenza, le norme che disciplinano i menzionati diritti sono di stretta applicazione e, dunque, sono insuscettibili di operare in via analogica, sicché la fattispecie controversa non può -in ogni caso- essere regolata dall'art. 1, co. 179 citato.
27. Né questa esegesi è difforme dai principi posti dalle Direttiva 129/1975 CEE e 92/56 CEE, invocate dall'appellante a sostegno delle proprie ragioni.
Infatti, la prima direttiva regola la fattispecie del licenziamento collettivo, mentre la seconda ha esteso la definizione di licenziamento collettivo includendovi anche altre forme di cessazione del contratto di lavoro, che comunque avvengono sempre su iniziativa del datore, il che pone la loro operatività in un ambito ben diverso da quello in cui si colloca -per quanto esposto- la fattispecie controversa.
28. Da ultimo, osserva la Corte che il convincimento fin qui espresso non è condotto in direzione diversa neppure dalla difesa dell'appellante, secondo cui l'esclusione del suo diritto all'APE sociale costituirebbe una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in suo danno e, comunque, una discriminazione tra i lavoratori che avevano acceduto all'ipotesi d'incentivazione all'esodo sub 3.a. e quelli che avevano acceduto all'ipotesi 3.b. dell'Accordo sindacale del 30 dicembre 2013.
8 29. Difatti, con riguardo al primo profilo è sufficiente osservare che l'art. 1, co. 179 citato disciplina in modo uguale le ipotesi di perdita involontaria del lavoro per fatti giuridici ascrivibili alla responsabilità del solo datore di lavoro, sicché non è irragionevole il diverso trattamento riservato a ipotesi -come quella di specie- che non condividono tale presupposto.
30. Invece, con riguardo al secondo profilo, osserva la Corte che, com'è noto, non esiste un principio generale di parità di trattamento dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati (salve le fattispecie di discriminazione di cui all'art. 15 della L. n. 300/1970 s.m. e alla normativa di settore, che qui, pacificamente, non ricorrono), mentre l'appellante non ha neppure allegato che la sua volontà di optare per l'ipotesi 3.a. del menzionato Accordo sindacale fosse stata viziata ai sensi di legge (artt.
1427 ss. cc), con correlato impedimento a sceglierne una diversa.
31. Peraltro, se è vero che l'Accordo sindacale aveva previsto meccanismi incentivanti tra loro diversi, è altrettanto vero che detti meccanismi si rivolgevano a platee di lavoratori non sovrapponibili, il che rende l'intero sistema così delineato del tutto coerente con i principi generali di buona fede e correttezza, che regolano il comportamento dei contraenti in ogni fase del rapporto contrattuale e, di conseguenza, lo sottrae viepiù ai vizi denunciati dall'appellante.
32. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
33. Le spese del secondo grado di giudizio sono dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 att. cpc dell'appellante versata in atti (v. doc. 4 fascicolo secondo grado).
34. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
35. Infine, la Corte dà atto che, per errore, nel dispositivo di udienza è stata disposta la condanna dell'appellante a rifondere all' le spese di lite, nonostante la sua dichiarazione ex art. 152 att. CP_1 cpc.
Come chiarito dalla Suprema Corte, si tratta di errore emendabile giusta l'art. 287 cpc, in quanto la statuizione del Giudice sulla regolazione delle spese di lite nel caso di cui all'art. 152 citato ha un contenuto sostanzialmente predeterminato e, quindi, obbligato (v. Cass. 35736/2022: “…2. conformemente all'orientamento espresso da questa Corte, in caso di omessa considerazione della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 29081 e n. 8939 del 2022; Cass. n. 14520 del 2021); è stato, in particolare, affermato dalle pronunce richiamate che il mancato rilievo dato alla richiesta di esenzione dal pagamento costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso
9 al rimedio della correzione dell'errore materiale, tenuto altresì conto della più evoluta nozione di errore materiale, quale delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 16415 del
2018 (v. pure Cass. n. 12210 del 2022), che attribuisce assorbente rilievo all'esigenza di rispetto del principio della ragionevole durata del processo;
… , valutato altresì che, in presenza di una dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., la statuizione del giudice in punto di regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente obbligato e, in definitiva, predeterminato (così Cass. n. 8939 del 2022)…”).
Pertanto, si provvede a conforme correzione nel dispositivo in calce.
PQM
Respinge l'appello.
(recte) Dichiara irripetibili le spese del secondo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 4 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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