Art. 51.
Modifiche all' articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte
1. Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e di garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione nei rispettivi territori, all' articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 7 e 7-bis, la parola: « 100 » e' sostituita dalla seguente « 300 »;
b) al comma 8, secondo periodo, le parole: « destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalita' di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « interamente versate all'ente locale competente ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in euro 130.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
Modifiche all' articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte
1. Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e di garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione nei rispettivi territori, all' articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 7 e 7-bis, la parola: « 100 » e' sostituita dalla seguente « 300 »;
b) al comma 8, secondo periodo, le parole: « destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalita' di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « interamente versate all'ente locale competente ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in euro 130.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.