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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/11/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. Nr 1384/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 8 luglio 2024 con il n. 1384/2024 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
i n. 1/1 (c.f. ), rappresentato, difeso ed C.F._1 assistito dall'Avv. Ambrogio FALLARA, elettivamente domiciliato in Pistoia presso lo studio del difensore alla via Cavour n.26, come da mandato allegato all'atto introduttivo;
Fax: 0573.978958 Pec: Email_1
Opponente contro
PI ) in persona del Presidente del CdA Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con sede a Milano, corso Matteotti n.3, con l'avv. Luca DELFINETTI, presso il cui studio in Cantù, via IV Novembre n.18, è eletto domicilio, giusta delega allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento del 1.2.2024; Fax: 031.702694 Pec: Email_2
Opposta All'udienza del 10 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'opponente:” CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa revoca del d.i. opposto: -in via preliminare: - dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
nel merito: i) in tesi: accertare e dichiarare l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente revocarlo e/o dichiararlo inefficace e/o annullarlo;
ii) in mero subordine: nelle denegata e non creduta ipotesi dichiarare come dovuta l'eventuale minor somma accertanda in corso di causa;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Con riserva di ulteriori deduzioni e/ produzioni.”.
Per la opposta: CONCLUSIONI nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'attore opponente, in quanto infondata in fatto e diritto. In ogni caso, con il favore delle spese.”
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28 giugno 2024 , Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 301/2024 ( RG 304/24), emesso da questo Tribunale il 24 aprile 2024, notificato il 21 maggio successivo, con il quale gli aveva ingiunto di pagare l'importo di € 106.489,74,
a favore di oltre interessi e spese di procedura, Controparte_1
A sostegno della opposizione esponeva:
- che la pretesa richiamata nel ricorso monitorio era riferita a contratto di conto corrente n 50/203398 del 16 maggio 2006 e contratto di finanziamento del 27 luglio 2006, intercorrenti tra la Controparte_2 risalenti a 18 anni prima;
Parte_2
- che dalla data della comunicazione del 18 gennaio 2012 alla di CP_2 decadenza dal beneficio del termine con richiesta del saldo debitore, restituita per compiuta giacenza, e messa a sofferenza della posizione debitoria, aveva iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni, a seguito del quale nessun atto interruttivo era efficacemente intervenuto;
- che, infatti, la comunicazione del 10 giugno 2013 alla di CP_2 [...]
dell'avvenuta cessione del credito a non aveva i requisiti Pt_1 Parte_3 previsti dall'art 2943 c.c. per determinare l'effetto interruttivo, non potendo valere quale messa in mora del debitore;
- che, in ogni caso, tale effetto non avrebbe potuto essere ricollegato né alla richiesta stragiudiziale di pagamento, priva di data, accompagnata da busta di compiuta giacenza con timbro 31 marzo 2023, per la quale non v'è prova che contenesse la richiesta e oggetto di contestazione, né alla comunicazione dl 24 maggio 2024 della in assenza di prova di spedizione e Controparte_3 di ricevimento;
- che, peraltro, tutte le comunicazioni risultavano inviate alla CP_2 società cancellata e quindi estinta fin dal 12 maggio 2011;
- che la controparte non aveva offerto la prova del credito ingiunto nei confronti di , amministratore della società asseritamente Parte_1 debitrice sino al 4 dicembre 2008, in quanto era contestata la sottoscrizione apposta ai contratti sopra richiamati, né era stata dimostrata la erogazione dell'importo del finanziamento ed il saldo del conto;
2 - che la banca aveva omesso l'informativa sul credito per consentire l'esercizio del diritto di proporre reclamo avverso i conteggi operati dalla banca;
- che entrambi i contratti erano comunque nulli in quanto non era stata rispettata la normativa di settore in tema di trasparenza bancaria e offerta dimostrazione di consegna del documento di sintesi contenente le condizioni praticate;
- che, infine, gli importi richiesti non erano dovuti sia per i profili di nullità dei contratti, che in relazione agli importi indicati separatamente a titolo di recupero credito e già computati nel credito complessivo.
Tanto premesso citava innanzi a questo Tribunale Controparte_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese del procedimento.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva CP_1 CP_1 rilevando l'infondatezza della eccezione di prescrizione e delle ulteriori contestazioni sollevate.
Con provvedimento emesso in data 14 dicembre 2024 veniva rigettata la istanza di p.r. ed assegnato termine per attivare la procedura di mediazione.
Quindi, conclusa la mediazione con esito negativo ed esaurita l'istruttoria con le produzioni documentali, erano concessi i termini di cui all'art 189 cpc e trattenuta la causa in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza del 10 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondate e merita accoglimento per le argomentazioni che seguono.
In primo luogo, va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 3 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185;
Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. e della sua conclusione in data 23 gennaio 2025, con esito negativo, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della opposizione o della domanda monitoria.
L'oggetto del giudizio, nel caso in esame, rimane delimitato dalla pretesa di credito posta a fondamento dell'ingiunzione ed alla domanda di pagamento somme proposta dall'opposta.
L'asserito credito, invero, scaturisce dal conto corrente contrassegnato dal n
50/203398 e dal contratto di mutuo chirografario n 030/72317, concesso da
, a Parte_4
ceduto successivamente all'opposta. CP_2
Con lettera racc. A.R. del 18 gennaio 2012, consegnata per compiuta giacenza presso la sede sociale di via Bruno Cialdini, 1, il successivo 26 gennaio successivo, premettendo di essere Parte_4 subentrata a a seguito di atto di fusione del 21/12/2010 ( rep. n Parte_2
2009228, Notaio con effetto dal 31.12.2010, nella Persona_1 posizione debitoria e, in ragione del saldo debitore sul c/c n 203398 e dell'inadempimento di 49 rate mensili sul mutuo chirografario n 030/72317, a
, la decadenza dal beneficio del termine, ex art Parte_5
1186 c.c., sul debito residuo del mutuo e intimava il pagamento della esposizione debitoria, ammontante ad € 46.396,08, per saldo in linea capitale relativo al conto corrente, ed in € 56332,12, per residuo del mutuo chirografario, oltre ulteriori interessi e commissioni.
E' quindi da tale data (26 gennaio 2012) che decorre l'ulteriore termine decennale di prescrizione , fatta salva la dimostrazione – il cui onere è a carico della parte creditrice, di validi atti interruttivi, idonei ad impedire gli effetti estintivi della pretesa di credito.
In linea generale, perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella 4 intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l' interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto.
In tale prospettiva, la S.C. ha quindi coerentemente precisato che non produce alcun effetto interruttivo un atto , astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge (Cass., 18.3.2025, n 7188; Cass. Sez. L., 15/11/2002, n.
16131).
***
Orbene, nella presente fattispecie, quali atti interruttivi del termine prescrizionale, la creditrice ha allegato le plurime notificazioni degli atti di cessione del credito da parte di in data 10 giugno 2013 (ricevuta il Parte_3
26 giugno 2006) e da ( marzo 2023) e da CP_1 [...]
24 maggio 2023) . CP_3
Per quanto concerne la prima comunicazione, i cui effetti presentano carattere dirimente rispetto a quelle intervenute dopo i dieci anni, si deve escludere che possa qualificarsi quale validi atto di costituzione in mora al quale ricollegare l'efficacia interruttiva.
Invero, rileva che trattasi di atto in cui viene richiamata la cessione del credito da parte di in data 10.05.203, individuando Parte_4 genericamente la pretesa con riferimento generico all' importo di denaro di €
111.915,23, comprensivo di interessi e spese, alla data del al 31 dicembre 2013
e richiamando un numero a sofferenza ( 62910027/500467) differente rispetto ai dati identificativi dei crediti con correlati numeri di contratto.
A ciò si aggiunga che, se anche l'atto è stato ricevuto in via Bruno Cialdini, 1, all'indirizzo indicato come sede sociale della e luogo di residenza CP_2
5 anagrafica di ( certificato del 18.11.2024), nondimeno risulta Parte_1 pacifico e documentato che la società era già stata cancellata dal Registro delle
Imprese dal 12 maggio 2011.
Ora, non v'è dubbio che ( Cass., S.U. 16.7.2025, n 19750, v. anche Cass.,
S.U.12.3.2013, n 6070) l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, sicché non può essere disconosciuto che la cancellazione della società in accomandita semplice non determina di per sé l'estinzione dei debiti in capo ai soci illimitatamente responsabili – quale nel caso concreto il socio accomandatario.
Nondimeno la indicazione del medesimo quale soggetto passivo sarebbe stata necessaria per potere determinare gli invocati effetti interruttivi, mentre in assenza di tale indicazione, e di ogni riferimento anche indiretto alla obbligazione a carico dell'amministratore, è preclusa la qualificazione della comunicazione - rivolta a soggetto non più esistente in quanto privo di capacità giuridica- come valido atto di costituzione in mora.
A tal riguardo, quindi, le specificazioni svolte nell'ambito del processo di opposizione da parte della creditrice soddisfano solo in parte le carenze evidenziate, in quanto , nulla viene aggiunto in ordine alla effettiva identificazione degli importi con la pretesa originariamente fatta valere nei confronti del soggetto ancora tenuto a risponderne.
L'atto in questione , quindi, non ha il contenuto minimo per ricondurre la pretesa di credito a quella oggetto del decreto ingiuntivo.
A ciò si aggiunga che – a stretto rigore- nelle comunicazioni in esame difficile risulta anche evincere l'intimazione ad adempiere, atteso che per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il
6 proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora ( Cass. 4.1.2024, n 279; Cass.14.6.2018, n 15714).
Le incertezza in ordine alla identificazione della pretesa, peraltro, si riflettono in concreto anche sulla stessa titolarità del credito da parte di
[...]
divenuta creditrice in base a successivi atti di cessione. CP_1
Invero, nel ricorso per decreto ingiuntivo ha rilevato Controparte_1 che:
a) subentrata a , ha ceduto in Parte_4 Parte_2 data 10 maggio 2013 il credito a senza neanche precisare il Parte_3 relativo contratto;
b) a sua volta, con contratto di cessione di crediti Controparte_1 perfezionato in data 18 ottobre 2016, ha acquistato pro soluto il credito da nell'ambito di una cessione in blocco, dandone avviso con Parte_3 pubblicazione sulla GU parte II, n 128 del 27.10.2016. Ora, in disparte le successioni universali, quanto alle cessioni in blocco a titolo particolare, va richiamato il principio secondo cui “l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 6.2.2024, n 3405;
Cass., 22.6.2023, n 17944; Cass., 5.11.2020, n 24798; Cass., 28 febbraio 2020, n
5617). Poiché gli atti e l' avviso, nel caso in esame, non presentano tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione
è indispensabile la produzione dei contratti di cessione, con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla società cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione alla terza intervenuta effettivamente comprendeva il credito azionato originariamente in sede monitoria.
7 ****
Sulla scorta delle complessive argomentazioni, assorbenti rispetto agli ulteriori profili di merito sollevati in ordine alle ragioni di credito,
l'opposizione deve trovare accoglimento, con condanna della creditrice procedente al pagamento delle spese del procedimento di merito, ai sensi degli artt 91 e ss cpc., come liquidate in dispositivo in linea con i parametri di cui al
DM 55/2014 ( ai minimi, in base alla notula depositata dallo stesso difensore, nonché in presenza di istruttoria solo documentale, ex Cass, 9 novembre 2017,
n. 26608), tenendo conto del valore della controversia, della natura del procedimento e dell'attività svolta complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo 301/2024 ( RG 304/24), emesso da questo Tribunale il 24 aprile 2024, notificato il 21 maggio successivo, da
, con atto di citazione notificato in data 28 giugno 2024, nei Parte_1 confronti di ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione dis a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione del credito;
b) condanna, la società opposta, in favore dell'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 5950,00, oltre € 273, 28 per la mediazione, nonché spese generali, Iva e CPA nella misura di legge.
Così deciso il 6 novembre 2025 dal Tribunale di Prato , in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 8 luglio 2024 con il n. 1384/2024 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
i n. 1/1 (c.f. ), rappresentato, difeso ed C.F._1 assistito dall'Avv. Ambrogio FALLARA, elettivamente domiciliato in Pistoia presso lo studio del difensore alla via Cavour n.26, come da mandato allegato all'atto introduttivo;
Fax: 0573.978958 Pec: Email_1
Opponente contro
PI ) in persona del Presidente del CdA Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con sede a Milano, corso Matteotti n.3, con l'avv. Luca DELFINETTI, presso il cui studio in Cantù, via IV Novembre n.18, è eletto domicilio, giusta delega allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento del 1.2.2024; Fax: 031.702694 Pec: Email_2
Opposta All'udienza del 10 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'opponente:” CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa revoca del d.i. opposto: -in via preliminare: - dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
nel merito: i) in tesi: accertare e dichiarare l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente revocarlo e/o dichiararlo inefficace e/o annullarlo;
ii) in mero subordine: nelle denegata e non creduta ipotesi dichiarare come dovuta l'eventuale minor somma accertanda in corso di causa;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Con riserva di ulteriori deduzioni e/ produzioni.”.
Per la opposta: CONCLUSIONI nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'attore opponente, in quanto infondata in fatto e diritto. In ogni caso, con il favore delle spese.”
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28 giugno 2024 , Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 301/2024 ( RG 304/24), emesso da questo Tribunale il 24 aprile 2024, notificato il 21 maggio successivo, con il quale gli aveva ingiunto di pagare l'importo di € 106.489,74,
a favore di oltre interessi e spese di procedura, Controparte_1
A sostegno della opposizione esponeva:
- che la pretesa richiamata nel ricorso monitorio era riferita a contratto di conto corrente n 50/203398 del 16 maggio 2006 e contratto di finanziamento del 27 luglio 2006, intercorrenti tra la Controparte_2 risalenti a 18 anni prima;
Parte_2
- che dalla data della comunicazione del 18 gennaio 2012 alla di CP_2 decadenza dal beneficio del termine con richiesta del saldo debitore, restituita per compiuta giacenza, e messa a sofferenza della posizione debitoria, aveva iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni, a seguito del quale nessun atto interruttivo era efficacemente intervenuto;
- che, infatti, la comunicazione del 10 giugno 2013 alla di CP_2 [...]
dell'avvenuta cessione del credito a non aveva i requisiti Pt_1 Parte_3 previsti dall'art 2943 c.c. per determinare l'effetto interruttivo, non potendo valere quale messa in mora del debitore;
- che, in ogni caso, tale effetto non avrebbe potuto essere ricollegato né alla richiesta stragiudiziale di pagamento, priva di data, accompagnata da busta di compiuta giacenza con timbro 31 marzo 2023, per la quale non v'è prova che contenesse la richiesta e oggetto di contestazione, né alla comunicazione dl 24 maggio 2024 della in assenza di prova di spedizione e Controparte_3 di ricevimento;
- che, peraltro, tutte le comunicazioni risultavano inviate alla CP_2 società cancellata e quindi estinta fin dal 12 maggio 2011;
- che la controparte non aveva offerto la prova del credito ingiunto nei confronti di , amministratore della società asseritamente Parte_1 debitrice sino al 4 dicembre 2008, in quanto era contestata la sottoscrizione apposta ai contratti sopra richiamati, né era stata dimostrata la erogazione dell'importo del finanziamento ed il saldo del conto;
2 - che la banca aveva omesso l'informativa sul credito per consentire l'esercizio del diritto di proporre reclamo avverso i conteggi operati dalla banca;
- che entrambi i contratti erano comunque nulli in quanto non era stata rispettata la normativa di settore in tema di trasparenza bancaria e offerta dimostrazione di consegna del documento di sintesi contenente le condizioni praticate;
- che, infine, gli importi richiesti non erano dovuti sia per i profili di nullità dei contratti, che in relazione agli importi indicati separatamente a titolo di recupero credito e già computati nel credito complessivo.
Tanto premesso citava innanzi a questo Tribunale Controparte_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese del procedimento.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva CP_1 CP_1 rilevando l'infondatezza della eccezione di prescrizione e delle ulteriori contestazioni sollevate.
Con provvedimento emesso in data 14 dicembre 2024 veniva rigettata la istanza di p.r. ed assegnato termine per attivare la procedura di mediazione.
Quindi, conclusa la mediazione con esito negativo ed esaurita l'istruttoria con le produzioni documentali, erano concessi i termini di cui all'art 189 cpc e trattenuta la causa in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza del 10 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondate e merita accoglimento per le argomentazioni che seguono.
In primo luogo, va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 3 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185;
Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. e della sua conclusione in data 23 gennaio 2025, con esito negativo, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della opposizione o della domanda monitoria.
L'oggetto del giudizio, nel caso in esame, rimane delimitato dalla pretesa di credito posta a fondamento dell'ingiunzione ed alla domanda di pagamento somme proposta dall'opposta.
L'asserito credito, invero, scaturisce dal conto corrente contrassegnato dal n
50/203398 e dal contratto di mutuo chirografario n 030/72317, concesso da
, a Parte_4
ceduto successivamente all'opposta. CP_2
Con lettera racc. A.R. del 18 gennaio 2012, consegnata per compiuta giacenza presso la sede sociale di via Bruno Cialdini, 1, il successivo 26 gennaio successivo, premettendo di essere Parte_4 subentrata a a seguito di atto di fusione del 21/12/2010 ( rep. n Parte_2
2009228, Notaio con effetto dal 31.12.2010, nella Persona_1 posizione debitoria e, in ragione del saldo debitore sul c/c n 203398 e dell'inadempimento di 49 rate mensili sul mutuo chirografario n 030/72317, a
, la decadenza dal beneficio del termine, ex art Parte_5
1186 c.c., sul debito residuo del mutuo e intimava il pagamento della esposizione debitoria, ammontante ad € 46.396,08, per saldo in linea capitale relativo al conto corrente, ed in € 56332,12, per residuo del mutuo chirografario, oltre ulteriori interessi e commissioni.
E' quindi da tale data (26 gennaio 2012) che decorre l'ulteriore termine decennale di prescrizione , fatta salva la dimostrazione – il cui onere è a carico della parte creditrice, di validi atti interruttivi, idonei ad impedire gli effetti estintivi della pretesa di credito.
In linea generale, perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella 4 intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l' interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto.
In tale prospettiva, la S.C. ha quindi coerentemente precisato che non produce alcun effetto interruttivo un atto , astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge (Cass., 18.3.2025, n 7188; Cass. Sez. L., 15/11/2002, n.
16131).
***
Orbene, nella presente fattispecie, quali atti interruttivi del termine prescrizionale, la creditrice ha allegato le plurime notificazioni degli atti di cessione del credito da parte di in data 10 giugno 2013 (ricevuta il Parte_3
26 giugno 2006) e da ( marzo 2023) e da CP_1 [...]
24 maggio 2023) . CP_3
Per quanto concerne la prima comunicazione, i cui effetti presentano carattere dirimente rispetto a quelle intervenute dopo i dieci anni, si deve escludere che possa qualificarsi quale validi atto di costituzione in mora al quale ricollegare l'efficacia interruttiva.
Invero, rileva che trattasi di atto in cui viene richiamata la cessione del credito da parte di in data 10.05.203, individuando Parte_4 genericamente la pretesa con riferimento generico all' importo di denaro di €
111.915,23, comprensivo di interessi e spese, alla data del al 31 dicembre 2013
e richiamando un numero a sofferenza ( 62910027/500467) differente rispetto ai dati identificativi dei crediti con correlati numeri di contratto.
A ciò si aggiunga che, se anche l'atto è stato ricevuto in via Bruno Cialdini, 1, all'indirizzo indicato come sede sociale della e luogo di residenza CP_2
5 anagrafica di ( certificato del 18.11.2024), nondimeno risulta Parte_1 pacifico e documentato che la società era già stata cancellata dal Registro delle
Imprese dal 12 maggio 2011.
Ora, non v'è dubbio che ( Cass., S.U. 16.7.2025, n 19750, v. anche Cass.,
S.U.12.3.2013, n 6070) l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, sicché non può essere disconosciuto che la cancellazione della società in accomandita semplice non determina di per sé l'estinzione dei debiti in capo ai soci illimitatamente responsabili – quale nel caso concreto il socio accomandatario.
Nondimeno la indicazione del medesimo quale soggetto passivo sarebbe stata necessaria per potere determinare gli invocati effetti interruttivi, mentre in assenza di tale indicazione, e di ogni riferimento anche indiretto alla obbligazione a carico dell'amministratore, è preclusa la qualificazione della comunicazione - rivolta a soggetto non più esistente in quanto privo di capacità giuridica- come valido atto di costituzione in mora.
A tal riguardo, quindi, le specificazioni svolte nell'ambito del processo di opposizione da parte della creditrice soddisfano solo in parte le carenze evidenziate, in quanto , nulla viene aggiunto in ordine alla effettiva identificazione degli importi con la pretesa originariamente fatta valere nei confronti del soggetto ancora tenuto a risponderne.
L'atto in questione , quindi, non ha il contenuto minimo per ricondurre la pretesa di credito a quella oggetto del decreto ingiuntivo.
A ciò si aggiunga che – a stretto rigore- nelle comunicazioni in esame difficile risulta anche evincere l'intimazione ad adempiere, atteso che per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il
6 proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora ( Cass. 4.1.2024, n 279; Cass.14.6.2018, n 15714).
Le incertezza in ordine alla identificazione della pretesa, peraltro, si riflettono in concreto anche sulla stessa titolarità del credito da parte di
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divenuta creditrice in base a successivi atti di cessione. CP_1
Invero, nel ricorso per decreto ingiuntivo ha rilevato Controparte_1 che:
a) subentrata a , ha ceduto in Parte_4 Parte_2 data 10 maggio 2013 il credito a senza neanche precisare il Parte_3 relativo contratto;
b) a sua volta, con contratto di cessione di crediti Controparte_1 perfezionato in data 18 ottobre 2016, ha acquistato pro soluto il credito da nell'ambito di una cessione in blocco, dandone avviso con Parte_3 pubblicazione sulla GU parte II, n 128 del 27.10.2016. Ora, in disparte le successioni universali, quanto alle cessioni in blocco a titolo particolare, va richiamato il principio secondo cui “l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 6.2.2024, n 3405;
Cass., 22.6.2023, n 17944; Cass., 5.11.2020, n 24798; Cass., 28 febbraio 2020, n
5617). Poiché gli atti e l' avviso, nel caso in esame, non presentano tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione
è indispensabile la produzione dei contratti di cessione, con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla società cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione alla terza intervenuta effettivamente comprendeva il credito azionato originariamente in sede monitoria.
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Sulla scorta delle complessive argomentazioni, assorbenti rispetto agli ulteriori profili di merito sollevati in ordine alle ragioni di credito,
l'opposizione deve trovare accoglimento, con condanna della creditrice procedente al pagamento delle spese del procedimento di merito, ai sensi degli artt 91 e ss cpc., come liquidate in dispositivo in linea con i parametri di cui al
DM 55/2014 ( ai minimi, in base alla notula depositata dallo stesso difensore, nonché in presenza di istruttoria solo documentale, ex Cass, 9 novembre 2017,
n. 26608), tenendo conto del valore della controversia, della natura del procedimento e dell'attività svolta complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo 301/2024 ( RG 304/24), emesso da questo Tribunale il 24 aprile 2024, notificato il 21 maggio successivo, da
, con atto di citazione notificato in data 28 giugno 2024, nei Parte_1 confronti di ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione dis a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione del credito;
b) condanna, la società opposta, in favore dell'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 5950,00, oltre € 273, 28 per la mediazione, nonché spese generali, Iva e CPA nella misura di legge.
Così deciso il 6 novembre 2025 dal Tribunale di Prato , in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
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