Articolo 5 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 febbraio 1992
Art. 5. Competenze comunali 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalita' per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1992
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