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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 13/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice;
Visti gli atti;
Visto l'art. 127 ter c.p.c. e le note di udienza depositate;
Rilevata la regolarità della notifica;
PQM
NTr Dichiara la contumacia del e deposita la seguente sentenza con motivazione contestuale.
Imperia, 13.05.2025
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 681/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Vito Di Puorto e Vincenzo Parte_1
Di Puorto giusta delega in atti e dove presso il loro studio in Castel Volturmo (CE), al Parco delle Rose, int. 1, fabb. 9/B ha eletto domicilio;
ricorrente
contro
NTr
, in persona del Ministro pro tempore (c.f. ); P.IVA_1
parte resistente contumace
CONCLUSIONI:
Parti ricorrenti:
Pag. 2 di 10 - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00
annui, della “Carta elettronica” del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto
- condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 dal valore complessivo di Euro 500,00;
in subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati nel corso del giudizio dal valore di Euro 500,00
cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto.
Con vittoria delle spese, diritti ed e onorari del presente giudizio, IVA e CPA, e rimb. forfettarie spese generali., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 cpc.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la ricorrente esponendo di aver Parte_1
NT prestato attività lavorativa alle dipendenze del in qualità di docente in forza di contratto a tempo determinato e fino al termine delle attività per la seguente annualità: anno scolastico 2023/2024
dedotta la violazione del principio eurounitario di non discriminazione ex art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 D. Lgs 297/94, degli artt. 29/63/64
CCNL del 29.11.2007, dell'art. 2 del D. Lgs 165/2001, degli artt. 3/35/97
Costituzione, la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della carta sociale europea e della clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/1970, la violazione degli artt. 20/21 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea in relazione alle clausole 4/6 dell'accordo quadro
Pag. 3 di 10 su lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 nonché la violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione,
con ricorso ha convenuto in giudizio il per NTroparte_2 sentire accertare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, in via principale, il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico
2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato con conseguente condanna del e del merito alla NTroparte_2 corresponsione alle parti ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per coperto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Nella contumacia del e del merito, la causa è stata assunta NTroparte_2
in decisione.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, delle Legge n. 107 del 2015 ha istituito la Carta elettronica del docente e ciò “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Tale carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
Pag. 4 di 10 competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”; la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della Legge
summenzionata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal
D.P.C.M. 28 settembre 2016. Tale atto, nell'identificare i “beneficiari della carta” ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito, all'art. 3, come gli stessi siano “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 ribadivano che i docenti di ruolo a tempo indeterminato erano i soli destinatari della disciplina della carta del docente, con esclusione dal beneficio dei docenti precari.
Tanto premesso, sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
Pag. 5 di 10 che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale NTroparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_2 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE inferiva dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) il principio per il quale la formazione dei docenti era obbligatoria, permanente e strutturale.
Essendo i docenti a tempo determinato, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, comparabili a quelli a tempo indeterminato,
non sussistendo inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), devesi concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro, al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, violi la clausola 4 dell'accordo quadro.
Pag. 6 di 10 In linea con tale conclusione, il Consiglio di Stato, rilevando la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continuava nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale era tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla, censurava la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a CP_2
termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della PA (sentenza n. 1842/2022), non potendo revocarsi in dubbio che, nella misura in cui la PA si serva di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti, con la conseguenza che il diritto/dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Da ultimo la Suprema Corte con sentenza n. 29961/2023 ha confermato tale lettura statuendo che:
“La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico
annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio,
i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in
forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa
e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai
sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del
diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie,
possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni
e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso
Pag. 7 di 10 concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei
limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Tanto detto, i principi sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Deve certamente affermarsi come la natura temporanea del rapporto tra docente e
NT
non incida sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente: questa spetta a tutti i docenti, a tempo indeterminato o a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
Si rammenta, in proposito, come la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare”. La comparabilità, inoltre, neppure può essere esclusa “per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n.
124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano
distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema
di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (cfr. Cass., n. 31149/2019).
Pag. 8 di 10 Sulla scorta di quanto precede, va rilevato come nel caso oggetto di controversia, la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo (risultando in servizio, per l'anno scolastico per il quale è stata formulata domanda, da settembre /ottobre sino al termine delle attività scolastiche, comunque senza soluzione di continuità). Ne deriva, per l'effetto, che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto ad ottenere la carta docente, per l'anno scolastico 2023/2024, per l'importo di Euro 500,00 annui, così come richiesto in ricorso, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge,
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico Parte_1
di Euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad attribuire NTroparte_2
alla ricorrente il beneficio suindicato (di importo nominale di Euro 500.00), tramite la Carta elettronica, per l'anno scolastico 2023/2024 oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in Euro 321,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Imperia, 13.05.2025
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 9 di 10
Pag. 10 di 10
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice;
Visti gli atti;
Visto l'art. 127 ter c.p.c. e le note di udienza depositate;
Rilevata la regolarità della notifica;
PQM
NTr Dichiara la contumacia del e deposita la seguente sentenza con motivazione contestuale.
Imperia, 13.05.2025
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 681/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Vito Di Puorto e Vincenzo Parte_1
Di Puorto giusta delega in atti e dove presso il loro studio in Castel Volturmo (CE), al Parco delle Rose, int. 1, fabb. 9/B ha eletto domicilio;
ricorrente
contro
NTr
, in persona del Ministro pro tempore (c.f. ); P.IVA_1
parte resistente contumace
CONCLUSIONI:
Parti ricorrenti:
Pag. 2 di 10 - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00
annui, della “Carta elettronica” del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto
- condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 dal valore complessivo di Euro 500,00;
in subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati nel corso del giudizio dal valore di Euro 500,00
cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto.
Con vittoria delle spese, diritti ed e onorari del presente giudizio, IVA e CPA, e rimb. forfettarie spese generali., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 cpc.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la ricorrente esponendo di aver Parte_1
NT prestato attività lavorativa alle dipendenze del in qualità di docente in forza di contratto a tempo determinato e fino al termine delle attività per la seguente annualità: anno scolastico 2023/2024
dedotta la violazione del principio eurounitario di non discriminazione ex art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 D. Lgs 297/94, degli artt. 29/63/64
CCNL del 29.11.2007, dell'art. 2 del D. Lgs 165/2001, degli artt. 3/35/97
Costituzione, la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della carta sociale europea e della clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/1970, la violazione degli artt. 20/21 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea in relazione alle clausole 4/6 dell'accordo quadro
Pag. 3 di 10 su lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 nonché la violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione,
con ricorso ha convenuto in giudizio il per NTroparte_2 sentire accertare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, in via principale, il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico
2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato con conseguente condanna del e del merito alla NTroparte_2 corresponsione alle parti ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per coperto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Nella contumacia del e del merito, la causa è stata assunta NTroparte_2
in decisione.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, delle Legge n. 107 del 2015 ha istituito la Carta elettronica del docente e ciò “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Tale carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
Pag. 4 di 10 competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”; la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della Legge
summenzionata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal
D.P.C.M. 28 settembre 2016. Tale atto, nell'identificare i “beneficiari della carta” ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito, all'art. 3, come gli stessi siano “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 ribadivano che i docenti di ruolo a tempo indeterminato erano i soli destinatari della disciplina della carta del docente, con esclusione dal beneficio dei docenti precari.
Tanto premesso, sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
Pag. 5 di 10 che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale NTroparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_2 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE inferiva dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) il principio per il quale la formazione dei docenti era obbligatoria, permanente e strutturale.
Essendo i docenti a tempo determinato, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, comparabili a quelli a tempo indeterminato,
non sussistendo inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), devesi concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro, al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, violi la clausola 4 dell'accordo quadro.
Pag. 6 di 10 In linea con tale conclusione, il Consiglio di Stato, rilevando la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continuava nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale era tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla, censurava la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a CP_2
termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della PA (sentenza n. 1842/2022), non potendo revocarsi in dubbio che, nella misura in cui la PA si serva di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti, con la conseguenza che il diritto/dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Da ultimo la Suprema Corte con sentenza n. 29961/2023 ha confermato tale lettura statuendo che:
“La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico
annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio,
i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in
forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa
e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai
sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del
diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie,
possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni
e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso
Pag. 7 di 10 concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei
limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Tanto detto, i principi sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Deve certamente affermarsi come la natura temporanea del rapporto tra docente e
NT
non incida sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente: questa spetta a tutti i docenti, a tempo indeterminato o a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
Si rammenta, in proposito, come la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare”. La comparabilità, inoltre, neppure può essere esclusa “per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n.
124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano
distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema
di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (cfr. Cass., n. 31149/2019).
Pag. 8 di 10 Sulla scorta di quanto precede, va rilevato come nel caso oggetto di controversia, la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo (risultando in servizio, per l'anno scolastico per il quale è stata formulata domanda, da settembre /ottobre sino al termine delle attività scolastiche, comunque senza soluzione di continuità). Ne deriva, per l'effetto, che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto ad ottenere la carta docente, per l'anno scolastico 2023/2024, per l'importo di Euro 500,00 annui, così come richiesto in ricorso, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge,
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico Parte_1
di Euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad attribuire NTroparte_2
alla ricorrente il beneficio suindicato (di importo nominale di Euro 500.00), tramite la Carta elettronica, per l'anno scolastico 2023/2024 oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in Euro 321,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Imperia, 13.05.2025
Il Giudice
Paola Cappello
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