Articolo 1 della Legge 9 dicembre 1877, n. 4167
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25 dicembre 1877
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono abrogate le disposizioni di legge che escludono le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

Mancini.

Entrata in vigore il 25 dicembre 1877