TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/03/2025 innanzi al Giudice Dottssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 8547/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9.42 sono presenti l'avv. GIUGNO ALESSIA per parte ricorrente nonché l'ALCURI
MICHELE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.38 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8547 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...] n.q. di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la potestà genitoriale di (C.F. ) Persona_1 C.F._2
nata a [...] il [...] ed entrambi ivi residenti in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Giugno per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella via Ciro il Grande n. 21, c.
f. , dal dott. Michele Alcuri, per mandato in atti P.IVA_1
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell' CP_1
ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio, come CP_1
liquidate con separati decreti di pagamento;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore Per_1
dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP,
[...]
depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, negata dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del CP_2
ricorso del quale deduceva l'infondatezza.
Espletata c.t.u. medico-legale all'odierna udienza la causa viene decisa.
Nel merito il ricorso è infondato
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato in questa fase di opposizione,
dott.ssa ha escluso la sussistenza in capo alla minore delle condizioni sanitarie Persona_2
legittimanti il riconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento.
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza del requisito sanitario in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come CP_1
liquidate con separati decreti di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe Così deciso in Palermo, il 26.3.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/03/2025 innanzi al Giudice Dottssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 8547/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9.42 sono presenti l'avv. GIUGNO ALESSIA per parte ricorrente nonché l'ALCURI
MICHELE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.38 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8547 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...] n.q. di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la potestà genitoriale di (C.F. ) Persona_1 C.F._2
nata a [...] il [...] ed entrambi ivi residenti in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Giugno per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella via Ciro il Grande n. 21, c.
f. , dal dott. Michele Alcuri, per mandato in atti P.IVA_1
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell' CP_1
ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio, come CP_1
liquidate con separati decreti di pagamento;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore Per_1
dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP,
[...]
depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, negata dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del CP_2
ricorso del quale deduceva l'infondatezza.
Espletata c.t.u. medico-legale all'odierna udienza la causa viene decisa.
Nel merito il ricorso è infondato
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato in questa fase di opposizione,
dott.ssa ha escluso la sussistenza in capo alla minore delle condizioni sanitarie Persona_2
legittimanti il riconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento.
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza del requisito sanitario in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come CP_1
liquidate con separati decreti di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe Così deciso in Palermo, il 26.3.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile