Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/06/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg. 1231/2024
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti ed alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
pagina 1 di 3
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1231/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Massimo Parte_1
Noviello, giusta procura in atti
ATTORE
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice ha concluso mediante richiamo alla memoria integrativa perché accertato l'inadempimento e dichiarata la risoluzione del contratto si condanni il convenuto a rilasciare l'immobile oggetto di locazione fissando la data di esecuzione, con vittoria di spese.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida parte attrice, premesso di aver locato ad uso abitativo alla convenuta gli immobili siti in Mercato San Severino, alla Via
Cirillo n. 14, Parco S. Gerardo , Località Piazza del Galdo, meglio identificati in citazione, per un canone mensile di Euro 420,00, e che la conduttrice si è resa inadempiente del pagamento del canone di locazione a partire dal mese di settembre 2017, chiedeva convalidarsi lo sfratto per morosità.
A seguito di notifica ex art. 143 c.p.c., veniva disposto il mutamento del rito con ordinanza regolarmente notificata alla convenuta e la causa rinviata per la decisione all'udienza non partecipata del 04 giugno 2025.
La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
Parte ricorrente ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione registrato da cui si evince l'obbligo del conduttore di corrispondere un canone mensile di Euro 420,00, ed ha allegato l'inadempimento della controparte.
La convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, per cui, gravando su di lui il relativo onere probatorio in base ai principi generali di pagina 2 di 3 cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001), deve sul punto ritenersi fondata la prospettazione attorea.
L'inadempimento dedotto può ritenersi di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore
(art. 5 l. 392/78; art. 1455 c.c.) per cui deve ritenersi sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione.
All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue l'emissione dell'ordine di rilascio, per la cui esecuzione, visto l'art. 56 l. 392/1978, tenuto conto della data della intimazione dello sfratto e della data di inizio della morosità, nonché del comportamento processuale del convenuto e della destinazione dell'immobile locato, si stima equo fissare la data del 25.07.2025.
Per quel che concerne le spese di giudizio, la relativa regolamentazione va effettuata secondo il principio della soccombenza. La parte convenuta intimata va, quindi, condannata, al pagamento, in favore della parte attrice intimante, delle spese di giudizio. Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data tra le parti in causa in data
17.06.2014 e registrato in data 23.06.2014 relativo agli immobili siti in Mercato San Severino, alla Via
Cirillo n. 14,meglio identificati in atti;
2) condanna al rilascio degli immobili siti in Mercato San Severino, alla Via Cirillo n. Controparte_1
14, Parco S. Gerardo , Località Piazza del Galdo, liberi da persone e cose nella disponibilità di parte attrice;
3) fissa per l'esecuzione la data del 25.07.2025;
4) condanna alla rifusione a favore di parte attrice delle spese processuali che liquida Controparte_1 in Euro 1.220,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 04 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
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