Versione
1 gennaio 1993
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14 dicembre 2024
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Art. 198. Piu' violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie 1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni ((, relativamente a un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale,)) che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
(( 2-bis. Fuori dei casi di cui all'articolo 198-bis, quando piu' violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni, di cui all'articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonche' nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo.
2-ter. Il controllo in uscita con i dispositivi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, puo' essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione all'interno degli ambiti controllati e in ogni caso deve essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza dei veicoli all'interno dei predetti ambiti a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo del tempo di permanenza si applica una tolleranza pari al 10 per cento del tempo di permanenza consentito))
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
(( 2-bis. Fuori dei casi di cui all'articolo 198-bis, quando piu' violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni, di cui all'articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonche' nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo.
2-ter. Il controllo in uscita con i dispositivi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, puo' essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione all'interno degli ambiti controllati e in ogni caso deve essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza dei veicoli all'interno dei predetti ambiti a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo del tempo di permanenza si applica una tolleranza pari al 10 per cento del tempo di permanenza consentito))
Commentari • 13
- 1. Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.itDonini Federico · https://www.diritto.it/ · 16 luglio 2024 · 12.336645
[…] n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento del… “Negatoria servitutis” e procedimento possessorio: autonomia o connessione? Dottrina e giurisprudenza hanno sancito il principio per cui i provvedimenti possessori hanno carattere puramente incidentale, essendo destinati a venire assorbiti dall'eventuale successiva sentenza d… L'applicazione del principio del cumulo giuridico alle violazioni del codice della strada L'Art. 198 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche) stabilisce il principio del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative pecuniarie, […]
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Giurisprudenza • 194
- 1. Trib. Avellino, sentenza 11/12/2024, n. 2103Provvedimento: […] Va, invece, accolto il motivo di appello sub C sull'applicabilità dell'art. 198 del Codice della Strada. La motivazione sul punto addotta dal G.d.P. non è corretta, dovendosi condividere l'argomentazione offerta dalla difesa appellante secondo cui la ratio del legislatore, […] sia quella di escludere l'applicazione del primo comma nelle ipotesi di transito ripetuto di veicoli nelle zone a traffico limitato o nelle zone pedonali, trovando essa conforto anche nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di circolazione stradale, il cumulo giuridico delle sanzioni, disciplinato per le violazioni al codice della strada dall'art. 198, comma 1, dello stesso codice, non si applica, […]Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- cumulo giuridico sanzioni·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- art. 23 CdS·
- art. 198 CdS·
- elemento soggettivo·
- pubblicità su strada·
- violazione codice della strada·
- segnaletica stradale·
- indeterminatezza verbale