Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 2034
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Sentenza 28 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, pubblicata il 28 gennaio 2025. Le parti coinvolte sono una compagnia aerea e un passeggero, il quale ha richiesto il risarcimento per il ritardo nella consegna dei bagagli. Il passeggero ha chiesto non solo un risarcimento forfettario previsto dalla Convenzione di Varsavia, ma anche un indennizzo per danni patrimoniali ulteriori, sostenendo di aver sostenuto spese a causa del ritardo. La Corte d'Appello ha ridotto l'importo inizialmente riconosciuto e ha escluso il risarcimento per i danni ulteriori, ritenendoli non provati.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della compagnia aerea, affermando che il risarcimento per il ritardo è giustificato in sé, senza necessità di provare ulteriori conseguenze dannose. La Corte ha chiarito che la Convenzione di Varsavia prevede un risarcimento presunto per il ritardo, esonerando il passeggero dalla prova di danni specifici. Inoltre, ha sottolineato che il risarcimento forfettario non esclude la possibilità di richiedere ulteriori danni, ma il risarcimento per il ritardo è autonomo e non richiede la dimostrazione di un danno specifico. La decisione si basa su una corretta interpretazione delle norme internazionali sul trasporto aereo, confermando la legittimità del risarcimento per il solo ritardo.

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Massime1

In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 vale a ristorare il pregiudizio derivante dal ritardo in sé, che integra un danno ricorrente non già "in re ipsa" (vale a dire in ragione della mera lesione dell'interesse protetto) bensì quale conseguenza pregiudizievole distinta dalla violazione dell'interesse, benché presunto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 a un passeggero che, al rientro da un viaggio internazionale, aveva ricevuto i propri bagagli con due giorni di ritardo, rigettando, per converso, la domanda volta alla refusione delle ulteriori spese asseritamente sopportate in conseguenza del suddetto ritardo, siccome sfornita di prova).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 2034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2034
    Data del deposito : 28 gennaio 2025

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