Sentenza 28 gennaio 2025
Massime • 1
In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 vale a ristorare il pregiudizio derivante dal ritardo in sé, che integra un danno ricorrente non già "in re ipsa" (vale a dire in ragione della mera lesione dell'interesse protetto) bensì quale conseguenza pregiudizievole distinta dalla violazione dell'interesse, benché presunto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 a un passeggero che, al rientro da un viaggio internazionale, aveva ricevuto i propri bagagli con due giorni di ritardo, rigettando, per converso, la domanda volta alla refusione delle ulteriori spese asseritamente sopportate in conseguenza del suddetto ritardo, siccome sfornita di prova).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
il danno presunto consiste invece in una conseguenza dannosa che è dalla legge presuntivamente ricollegata alla lesione dell’interesse; dunque nel primo caso il risarcimento prescinde dalla conseguenza, nel secondo la pretende, ma la presume. Né può sostenersi che la Convenzione si limiti a predeterminare l’ammontare massimo della somma da corrispondersi, in quanto assume fondamentale rilievo al riguardo la previsione di un ristoro di ammontare non commisurato all’effettiva perdita subita, bensì presuntivamente dovuta in misura forfettariamente determinata. Il fatto che il sistema forfettario prescinda dall’esatta commisurazione della perdita subita non esclude invero la relativa natura di rimedio. Il sistema dei rimedi è infatti vario, essendo costituito non solo dal risarcimento dell’equivalente pecuniario della perdita, ma anche dall’indennizzo, che ha funzione diversa dal risarcimento e spesso vale proprio a rimediare alla pura lesione (ed altresì da istituti quali le astreintes, la pena priva ecc. ). Orbene, va a tale stregua conclusivamente osservato che ben è configurabile una condanna pecuniaria come nella specie non equivalente alla specifica perdita patrimoniale subita. All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. 9 di 9
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 350,00 euro, di cui euro 150,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 18/12/2024.