Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.442 2024 R.G.V.G.
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.442 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA, Parte 1 nata in [...] il [...], residente in [...]
E Parte 2 nato in [...] il [...] residente in [...], Via Flaminia
n.16,
entrambi rappresentati e difesi, gusta procura in atti, dall'Avv. Loretta Blasi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 10/09/2024, i ricorrenti, esponevano:
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile il giorno 01/09/2007 in Cagli (PU) con atto iscritto al registro degli atti del Comune di Cagli all'anno 2007 numero 5 parte I,
Serie, scegliendo il regime della separazione dei beni;
Dall'unione sono nate le figlie, AG IA, il 05/05/1998 in Fano (PU) maggiorenne, nata prima della celebrazione del matrimonio e AG MM, il
12/10/2007 in Fano (PU), minorenne, nata in [...] matrimonio;
1) I coniugi vivranno separati e potranno liberamente fissare la loro residenza e/o dimora ove riterranno più opportuno.
2) Dall'unione sono nate le figlie, IA in Fano il 05/05/1998, maggiorenne nata prima della celebrazione del matrimonio;
MM, nata in [...] matrimonio a Fano (PU) il
12/10/2007 ancora minorenne. Per quanto concerne MM sarà affidata in modo condiviso, nel rispetto delle normative di Legge, ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione materna ove è posta la residenza di entrambi i figli. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia MM. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre entrambi i genitori condivideranno le decisioni fondamentali relative alla vita ed alla salute della figlia secondo le regole dell'affido congiunto.
In particolare i genitori saranno tenuti ad assumere congiuntamente le decisioni di maggior interesse per la figlia circa: a) l'istruzione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
b) la sua educazione (scolastica, religiosa, partecipazione a viaggi scolastici o di altra natura, attività sportive, ricreative, ludiche etc.); c) i trattamenti medico-sanitari (sottoposizione ad un intervento chirurgico, ricorso a tecniche di medicina alternativa, cure odontotecniche che importino asportazione di elementi dentari, logoterapia, sottoposizione a trattamenti psicoterapeutici etc.), nonché di ogni altro problema di particolare importanza. In caso di disaccordo le decisioni saranno rimesse al Giudice.
3) La casa coniugale, sita in Cagli (PU), Via Flaminia n. 16 lettera A, di proprietà del marito rimarrà assegnata alla figlia minore MM, che continuerà ad abitarla ed utilizzarla con la madre in via esclusiva.
4) SITUAZIONE PATRIMONIALE. Il signor AG NI, militare, corrisponderà alla signora BR LI collaboratrice scolastica, a titolo di contributo al mantenimento per la sola figlia minorenne MM, poiché la maggiorenne IA è già economicamente indipendente, la somma di € 400,00 (Euro quattrocento/00), mensili oltre rivalutazione ISTAT
Il sig. AG NI contribuirà a pagare il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia MM, quali spese per tickets riferibili a protesi e cure dentali, studi, viaggi di istruzione, nonché delle attività ludico-sportive queste ultime solo se previamente concordate dai genitori, il tutto previa esibizione delle documentazioni giustificative dei costi. Nello specifico occorre rifarsi integralmente al Protocollo del Tribunale
di Pesaro che s'intende rinortato ed allegato al presente ricorso. Nell'eventualità di doversi affrontare spese straordinarie di forte impegno economico che non rivestono le caratteristiche dell'urgenza, i signori BR e AG si impegnano a prendere in considerazione più preventivi onde valutare il rapporto costi-benefici.
5) PATTO GENITORIALE. Il padre avrà la facoltà di tenere la figlia MM ogni volta che vorrà durante la settimana compatibilmente con gli impegni extra scolastici della medesima ed i propri turni lavorativi. Potrà tenere la figlia MM, il signor AG, con sé per due weekend al mese, in alternanza con la madre, a partire dall'uscita di scuola del Sabato fino alle ore 21.30 della Domenica sera, quando lo stesso la riaccompagnerà a casa. Le festività
Natalizie verranno trascorse con uno dei due genitori dalla mattina del giorno di Natale fino alla sera del giorno 26 dicembre in alternanza alle festività di fine anno, che verranno trascorse dal figlio con l'altro genitore dalla mattina del 31 dicembre alla sera del primo gennaio. Le vacanze estive verranno di anno in anno concordate fra i genitori entro la chiusura dell'anno scolastico, compatibilmente con le esigenze e con le attività lavorative svolte da entrambi, prevedendo il collocamento della minore presso il padre per un periodo di due settimane anche consecutive, avendo principalmente riguardo alle esigenze della figlia.
6) Per quanto non espressamente previsto, le parti si rimettono alla normativa vigente in materia.
7) I coniugi rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento poiché entrambi economicamente indipendenti.
8) I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco consenso per l'espatrio.
9) Per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto ed alla stima reciproca, anche nei riguardi dei parenti prossimi degli stessi.
10) Le suddette condizioni di separazione hanno validità dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
"1) La signora Parte 1 perde il cognome del marito e mantiene il cognome che aveva antecedentemente al matrimonio.
2) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Cagli (PU), trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto N. 32, P. 2,
S. A, anno 2002, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze.
3) Per quanto concerne la figlia minore Per 1 sarà affidata in modo condiviso, nel rispetto delle normative di Legge, ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione materna ove è posta la residenza della medesima. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia Per_1 Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre entrambi i genitori condivideranno le decisioni fondamentali relative alla vita ed alla salute della figlia secondo le regole dell'affido congiunto. In particolare i genitori saranno tenuti ad assumere congiuntamente le decisioni di maggior interesse per la figlia circa:
a) l'istruzione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
b) la sua educazione (scolastica, religiosa, partecipazione a viaggi scolastici o di altra natura, attività sportive, ricreative, ludiche etc.); c) i trattamenti medico-sanitari
(sottoposizione ad un intervento chirurgico, ricorso a tecniche di medicina alternativa, cure odontotecniche che importino asportazione di elementi dentari, logoterapia, sottoposizione a trattamenti psicoterapeutici etc.), nonché di ogni altro problema di particolare importanza. In caso di disaccordo le decisioni saranno rimesse al Giudice.
4) La casa coniugale, sita in Cagli (PU), Via Flaminia n. 16 lettera A, di proprietà del marito rimarrà assegnata alla figlia minore Per 1 che continuerà ad abitarla ed utilizzarla con la madre in via esclusiva. Il marito ha spostato la propria residenza nell'immobile di sua proprietà sito in via Flaminia n. 16.
5) SITUAZIONE PATRIMONIALE. Il signor Parte 2
,militare, corrisponderà
Parte 1 collaboratrice scolastica, a titolo di contributo alalla signora mantenimento per la sola figlia minorenne Per_1 poiché la maggiorenne Per_2 è già economicamente indipendente, la somma di € 400,00 (Euro quattrocento/00), mensili oltre rivalutazione ISTAT come per Legge. L'assegno Unico che i coniugi percepiscono per la figlia Per 1 verrà assegnato in modo esclusivo per la somma intera alla signora contribuirà a pagare il 50% delle spese Parte 1 Il sig. Parte 2 straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia Per_1 quali spese per tickets riferibili a protesi e cure dentali, studi, viaggi di istruzione, nonché delle attività ludico- sportive queste ultime solo se previamente concordate dai genitori, il tutto previa esibizione delle documentazioni giustificative dei costi. Nello specifico occorre rifarsi integralmente al
Protocollo del Tribunale di Pesaro che s'intende riportato ed allegato al presente ricorso.
Nell'eventualità di doversi affrontare spese straordinarie di forte impegno economico che non rivestono le caratteristiche dell'urgenza, i signori Parte 2e si impegnanoParte 1
a prendere in considerazione più preventivi onde valutare il rapporto costi-benefici.
6) PATTO GENITORIALE. Il padre avrà la facoltà di tenere la figlia Per_1 ogni volta che vorrà durante la settimana compatibilmente con gli impegni extra scolastici della medesima ed i propri turni lavorativi. Potrà tenere la figlia Per_1 il signor Parte_2 con sé per due weekend al mese, in alternanza con la madre, a partire dall'uscita di scuola del Sabato fino alle ore 21.30 della Domenica sera, quando lo stesso la riaccompagnerà a casa. Le festività Natalizie verranno trascorse con uno dei due genitori dalla mattina del giorno di Natale fino alla sera del giorno 26 dicembre in alternanza alle festività di fine anno, che verranno trascorse dalla figlia con l'altro genitore dalla mattina del 31 dicembre alla sera del primo gennaio. Le vacanze estive verranno di anno in anno concordate fra i genitori entro la chiusura dell'anno scolastico, compatibilmente con le esigenze e con le attività lavorative svolte da entrambi, prevedendo il collocamento della minore presso il padre per un periodo di due settimane anche consecutive, avendo principalmente riguardo alle esigenze della figlia.
7) Per quanto non espressamente previsto, le parti si rimettono alla normativa vigente in materia.
8) I coniugi rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento poiché entrambi economicamente indipendenti.
9) I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco consenso per l'espatrio.
10) Per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto ed alla stima reciproca, anche nei riguardi dei parenti prossimi degli stessi.
11) Le suddette condizioni di divorzio hanno validità dal momento della sottoscrizione del presente ricorso"
All'esito del deposito, in data 17.01.2025 delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 22.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che: i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di Sentenza di separazione n. 176/2023 del 13/10/2023 pronunciata dal Tribunale di Urbino nel procedimento iscritto a ruolo n. 449/2023;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- che le condizioni concordate in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per 1 appaiono conformi all'interesse della stessa e congrue;
soddisfacente per l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la figlia Per_1
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
-la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss.
1. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: e [...]- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte 1
Parte_2 in Cagli in data 01.09.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Cagli, atto Numero 5, Parte I Anno 2007, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in parte motiva, e confermate nelle note scritte del 17.01.2025;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CAGLI (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 15.4.2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott. Egidio de Leone dott.ssa Vera Colella