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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17.12.24, in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella controversia n. 3515/21, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti dagli avv. Katiuscia Parte_1
Verlingieri, Emilio Maddalena, e Emilio Lavorgna;
Appellante/ Appellato
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti dagli Avv. ANTONIO MENNITTO E ANGELO PASQUALE COGLIANO;
Appellato
Motivi in fatto ed in diritto
Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di BENEVENTO
n. 771/21 con la quale era stato rigetto il ricorso volto ad ottenere il risarcimento dei danni ( biologico, morale ed esistenziale ) patito in considerazione delle condotte illecite a suo dire poste in essere dalla datrice di lavoro, consistenti in perdurante demansionamento con vessazioni mobbizzanti descritte nell'atto introduttivo del giudizio. Il ricorrente in primo grado aveva dedotto di essere dipendente a tempo indeterminato dell' Pt_2 1, con la qualifica di Dirigente Psichiatra;
che la precedentemente gli attribuiva l'incarico
[...] Pt_2 di dirigente responsabile dell' , con disposizione Parte_3 prot. n. 217792 del 29.12.2004, facendogli svolgere anche attività clinica e terapeutica quale medico Part Psichiatra al servizio territoriale;
che l' gli revocava tale incarico ed il dirigente impugnava il provvedimento mediante ricorso cautelare e, a seguito di ordinanza del Tribunale di Benevento, favorevole al lavoratore, la emanava in data 6.5.2013 la disposizione di servizio (cfr. 5 Pt_2 fascicolo di primo grado del ricorrente) con la quale stabiliva che il ricorrente, con decorrenza immediata, in attesa della definitiva allocazione del personale nelle fosse Parte_4 assegnato temporaneamente alla Direzione Dipartimentale del D.S.M., con l'incarico di collaborare per curare tutte le attività in essere per la realizzazione del programma per il superamento degli ospedali psichiatrici, ai sensi della legge n. 9/2012 art. 3 ter e ss. mod. e di pianificare la progressiva dismissione delle SS.II.RR Dipartimentali con contestuale programmazione di gruppi appartamento, Parte ovvero l'affidamento di parte della predetta utenza presso strutture RR.SS.A.A. dell' che il ricorrente restava con l'incarico professionale del 6.5.2013 (neanche di alta specializzazione) per ben 22 mesi, e cioè fino all'attribuzione di altro incarico sempre professionale, ma di alta specializzazione quale Responsabile del Servizio di Salute Mentale Penitenziaria e Superamento O.P.G. conferito con la delibera n. 60 del 19.03.2015; che nei predetti 22 mesi dal 6.05.2013 al 19.03.2015 il ricorrente era privo di una stanza propria, ma collocato presso la Direzione Dipartimentale di via Grimualdo Re n. 4, nella stanza degli infermieri (c.d. medicheria) nella quale vi era un flusso continuativo di pazienti ai quali gli infermieri praticavano le cure ed era privo di computer, trovandosi di fatto in uno stato di inattività; Inoltre il ricorrente non aveva più una struttura organizzativa autonoma per la quale svolgere la funzione di capo (dirigente), non avendo dipendenti assegnati ed un proprio budget finanziario, oltre a non svolgere più le mansioni proprie del Dirigente di Struttura Operativa Complessa quale Responsabile della U.O.C. di , che in precedenza aveva svolto per ben 9 Pt_3 anni;
che Il ricorrente, quale conseguenza, di questa inattività per 22 mesi e per lo svuotamento di mansioni, in data 29.12.2018 si sottoponeva a valutazione psico diagnostica presso la struttura Parte Par pubblica, dell'ambulatorio di Psichiatria Alpi dell' di , nella quale veniva accertato il nesso causale tra il demansionamento a seguito dell'emissione del provvedimento del 6.05.2013 e i fatti successivi e il disturbo disadattivo con umore depresso sofferto. Pertanto il ricorrente richiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare con sentenza la responsabilità contrattuale dell'Amministrazione resistente per violazione da parte del datore di lavoro degli art. 52 del dl.gs 165/2001, dell'art. 2094 c.c., dell' art. 2087 c.c., dell'art. 1175 c.c. , dell'art. 1375 c.c. e dell' art. 97, 2 e 41 della Cost, nei confronti del ricorrente e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente a risarcire in suo favore il danno biologico e danno non patrimoniale
(danno da dequalificazione professionale, danno alla personalità morale, danno all'integrità morale, all'immagine professionale ed esistenziale) dallo stesso subito, e più in generale per tutti i danni patiti e patendi, per una somma pari ad € 89.686,00 e/o quello che risulterà dalla espletanda attività istruttoria e in subordine la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costitutiva in giudizio l' chiedendo il rigetto alla luce dell'infondatezza della domanda Pt_2 con spese vinte.
Il primo giudice ha ritenuto inapplicabile il concetto di demansionamento al dirigente in considerazione del principio di equivalenza delle funzioni dirigenziali ed, espletata la prova testimoniale, ha ritenuto che alcun demansionamento fosse rinvenibile né alcuna condotta lesiva della professionalità e dignità professionale del (“..Nessuno dei testi escussi ha confermato che il Pt_1 dott. dopo il conferimento dei suddetti incarichi, sia stato costretto a una forzata inattività, Pt_1
o che le competenze formalmente attribuitegli siano state di fatto erose in virtù di una condotta Part illegittima dell' . Nessuno dei testi escussi ha confermato che il dott. dopo il Pt_1 conferimento dei suddetti incarichi, sia stato costretto a una forzata inattività, o che le competenze formalmente attribuitegli siano state di fatto erose in virtù di una condotta illegittima dell' ”). Pt_5
Ha proposto gravame l'appellante deducendo l'erroneità della sentenza resa. Ha, in particolare osservato che tutti i fatti posti a sostegno della domanda erano stati ampiamente dedotti e che gli stessi erano risultati confermati dalla prova testi espletata, finanche dai testi indotti dalla controparte;
che il ricorrente era titolare di incarico di alta specializzazione sin dal 2004 (presso l'ASL BN1 di
Dirigente Responsabile della (struttura complessa) di , attribuito con disposizione Pt_3 Pt_3 prot. n. 217792 del 29.12.2004), e tale incarico era svolto dallo stesso continuativamente fino al 20 gennaio del 2013. Successivamente alla revoca di tale incarico, avvenuta con la disposizione di servizio del 06.05.2013 (cfr 5 fascicolo di parte ricorrente di primo grado), al ricorrente era attribuito con decorrenza immediata provvisoriamente, in attesa della definitiva allocazione del personale nelle on assegnazione temporanea alla Direzione Dipartimentale del D.S.M. l'incarico Parte_4 professionale di collaborare per curare tutte le attività in essere per la realizzazione del programma per il superamento degli ospedali psichiatrici, ai sensi della legge n. 9/2012 art. 3 ter e ss. mod., e di pianificare la progressiva dismissione delle SS.II.RR Dipartimentali con contestuale programmazione di gruppi appartamento ovvero l'affidamento di parte della predetta utenza presso strutture Parte RR.SS.A.A. dell' Quest'ultimo incarico attribuito al ricorrente è di natura professionale, e non di alta specializzazione, e rientra quindi nella previsione di cui alla lett d) dell'art 27 del CCNL
1998/2001 dei Dirigenti Medici, che è conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività. Parte L'art 61 comma 1 dell'atto aziendale dell' (cfr 3 già prodotto dall' in primo grado) Pt_2 alle lett. c) e d) sono definiti gli incarichi di natura professionale di alta specializzazione e quelli professionali. Cosicché egli era stato demansionato per ben 22 mesi, nel periodo dal 6.5.2013 al 19.3.2015, e ciò per l'avvenuta attribuzione al dirigente di mansioni inferiori a quelle di spettanza. E successivamente posto, in ogni caso, nell'impossibilità di svolgere le proprie funzioni, Ha chiesto la riforma della sentenza resa, previo espletamento di ctu. Si è costituita l'appellata che ha chiesto il rigetto del gravame. La controversia, previo espletamento di consulenza tecnica, e previo deposito di note di trattazione è decisa come segue. L'appello è fondato e va accolto nei termini segnati dalla presente motivazione. Va detto che, come chiaramente emerge dalla lettura del ricorso di primo grado prima, e dell'appello poi, a prescindere dalla suggerita applicazione normativa, il ricorrente ha dedotto di essere stato distolto dal precedente incarico, pienamente satisfattorio della sua personalità e professionalità, e di essere stato posto in una condizione lavorativa deteriore e comunque di sostanziale inattività.
A fronte di questa deduzione andavano verificate le acquisizioni processuali ed era deputato al giudice definire la norma applicabile. Va rammentato che come ha chiaramente specificato la Suprema Corte “In ipotesi di demansionamento nell'ambito della dirigenza sanitaria, il dirigente medico non ha un diritto soggettivo ad effettuare interventi che siano qualitativamente e quantitativamente costanti nel tempo, pertanto, lo stesso non può opporsi né a scelte aziendali che siano finalizzate a tutelare gli interessi collettivi (art. 1 d.lgs. n. 502 del 1992), né alle direttive impartite dal responsabile della struttura con
l'obiettivo di garantire efficienza e qualità del servizio da assicurare al paziente. Ciò non comporta che la professionalità del dirigente medico non riceva alcuna tutela, in quanto è garantito al dirigente di svolgere un'attività che sia relazionata alla professionalità posseduta;
quindi, lo stesso non può essere posto in una condizione di sostanziale inattività né assegnato a funzioni che richiedano un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da quello posseduto e allo stesso non assimilabile, sulla base delle corrispondenze stabilite a livello regolamentare. Inoltre, poiché, come si è detto, il datore di lavoro è tenuto al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, l'esercizio del diritto non può essere ispirato da finalità vessatorie né avvenire causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte, al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il diritto medesimo è attribuito” (Cassazione civile sez. lav., 20/04/2022, n.12623). Dunque l'indagine andava diretta, in concreto, alla verifica della lesione della professionalità del ricorrente, intesa globalmente alla luce del precetto di cui all'art. 2087 cc.. E' pacifico che il ricorrente con provvedimento di “Incarico provvisorio di Dirigente Responsabile UOSM di del DSM” rilasciato dal Direttore Amministrativo della Direzione Generale Pt_3 dell' , in data 29.12.2004, dal Gennaio 2005 fosse Medico Responsabile II livello Parte_6 della di Bucciano (BN), con presa in carico di pazienti schizofrenici, Parte_3 pregiudicati e sofferenti psichici. In questi anni ha svolto anche servizio di guardia presso il Reparto di Psichiatria dell'Ospedale “Rummo” di e di guardia territoriale presso il Centro di Salute CP_1
Mentale per lo svolgimento dei “TSO” (trattamento sanitario obbligatorio) ( così il provvedimento:
“Premesso che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1757 del 16 settembre 2004, pubblicata sul numero speciale del BURC del 22 ottobre 2004, è stato approvato l' Parte_7 adottato con deliberazione n. 225 del 12 maggio 2004, che prevede, all'art.49, l'assetto organizzativo del con n.4 configurate quali Strutture Complesse, con Parte_3 Pt_8 competenza sugli ambiti territoriali dettagliati nel successivo art.50; Visti i disposti contrattuali in materia;
SI DISPONE che, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al DPR 484/97, la
S.V., con decorrenza 1° gennaio 2005, assuma l'incarico provvisorio di Dirigente Responsabile della
, con competenza sull'ambito territoriale Parte_9 dei Comuni afferenti al Distretto di Montesarchio dettagliati nell'art.45, comma 2, dell'Atto
Aziendale, con l'aggiunta del Comune di Tocco Caudio, riportato nella delibera di riperimetrazione distrettuale ma per mero errore non trascritto nell'Atto Aziendale”). Altresì è pacifico che sia poi intervenuta la “Disposizione di Servizio” del Direttore Generale dell' , in data 21.01.2013 n.10282, che così prevede: “Premesso che con Parte_6 disposizione prot. n. 217792 del 29-12-04 veniva affidato alla S.V. l'incarico di Dirigente
Responsabile della;
Che nel corso del tempo la gestione della UOC Parte_3
è stata spesso caratterizzata da gravi disfunzioni e contrasti inerenti alla gestione del personale ad essa assegnato;
Considerata la perdurante, grave conflittualità interna che da ultimo ha indotto numerosi dipendenti a richiedere reiteratamente il trasferimento ad altra sede a causa di incompatibilità ambientale generatasi per il deteriorarsi dei rapporti con il Dirigente Responsabile;
Ritenuta non ulteriormente sostenibile la situazione venutasi a creare e la conseguente necessità di dover intervenire adottando provvedimenti in ordine all'assetto gestionale della struttura che possano riportare serenità nell'ambiente e garantirne le piena funzionalità, a salvaguardia degli utenti e degli operatori;
SI DISPONE la revoca dell'incarico conferito con disposizione prot. n. 217792 del 29-12-04”.
Sicchè il aveva impugnato tale provvedimento mediante ricorso, e, a seguito di ordinanza Pt_1 del Tribunale di Benevento favorevole, l' emanava in data 06/05/2013 la Parte_10 disposizione di servizio con la quale stabiliva che l'appellante, con decorrenza immediata e provvisoria in attesa della definitiva allocazione del personale nelle Parte_11 fosse assegnato temporaneamente alla Direzione Dipartimentale del D.S.M., con l'incarico di collaborare alle attività per la realizzazione del programma per il superamento degli ospedali psichiatrici. La lettura dell'ordinanza cautelare evidenzia con chiarezza che il Tribunale di Benevento aveva ritenuto sostanzialmente disciplinare il provvedimento del gennaio 2013 ma privo totalmente di ogni indagine e del relativo procedimento, di contro punitivo e dunque illegittimo.
A tale pronuncia definitiva, sia pur emessa in sede cautelare - con la quale è stata sancita l'illegittimità della revoca dell'incarico- è seguita la determina del maggio 2013, ma non il ripristino dello status quo ante.
E, secondo la prospettazione del ricorrente, da quel momento egli è stato dequalificato con condotte volte alla sua mortificazione professionale e personale. Difatti, in virtù di tale disposizione, aveva cessato di svolgere l'attività propria di responsabile di struttura complessa che aveva esercitato ininterrottamente dal 2004 all'inizio del 2013, nonché quella clinica e terapeutica quale medico psichiatra presso il servizio territoriale. Senza che fosse prospettata o realizzata alcuna riorganizzazione aziendale o il soddisfacimento di un pubblico interesse. Ciò per 22 mesi, fino a quando non gli era stato attribuito l'incarico di alta specializzazione di responsabile del servizio di salute mentale penitenziaria e superamento OPG, conferito con la delibera del 19/03/2015. Durante tale periodo l'appellante era privo di una stanza propria e collocato presso la Direzione Dipartimentale di Via Grimualdo Re, nella stanza degli infermieri, nella quale vi era un flusso continuo di pazienti ai quali gli infermieri praticavano le cure, ed inoltre era privo di computer, trovandosi di fatto in una condizione di non poter svolgere al meglio il proprio lavoro, nonostante le sue continue richieste e a causa delle scarse risorse sia strutturali, sia umane, sia finanziarie assegnate alla struttura.
A seguito di questo periodo di inattività, e per lo svuotamento di mansioni, si era verificata la lesione della sua integrità psicofisica come dedotto in giudizio.
Ebbene, ritiene la Corte che dai fatti come esposti e della loro valenza vi sia piena prova in giudizio. La prova dell'illegittimità della condotta risiede già nell'iter procedimentale sopra esposto, non potendosi sottacere la dichiarata illegittimità della revoca dell'incarico al come affermata dal Pt_1
Tribunale di Benevento con il provvedimento sopra già citato. Tale revoca è stata caratterizzata da un fine disciplinare al di fuori del relativo procedimento, dunque del tutto illegittimamente emessa, ed ha dato la stura ad altri provvedimenti legittimi nella sola forma perché nella sostanza privi di reale contenuto e di reale incidenza sulla corretta professionalità del ricorrente. Va ribadito che la mancanza di procedimento disciplinare esclude qualsivoglia addebito a carico del Parte
mentre era la a dover improntare la sua condotta all'effettivo ripristino dei diritti del Pt_1 lavoratore, sia pur nell'ambito del soddisfacimento dell'interesse pubblico.
Ciò non è avvenuto. Anzi in qualche modo vi è stato un prosieguo di quella condotta punitiva già sanzionata dal Tribunale di Benevento.
La prova testimoniale dà conto di quanto accaduto.
È estremamente significativa di quanto ora detto, e del filo conduttore della vicenda, la testimonianza del teste che si riporta. Tes_1 Ha dichiarato il teste , coordinatore infermieristico del DSM:”..ADR Testimone_2 confermo che nel periodo indicato nel capo c) il ricorrente ha avuto per lo svolgimento della propria attività una stanza presso il DSM in via Grimualdo Re. Non era propriamente una stanza sua ma una stanza per gli infermieri, collocata al secondo piano, tanto è vero che io, come coordinatore degli infermieri, decisi di spostarmi in quella stanza al secondo piano in modo da lasciargli la mia al primo piano. Infatti, la mia stanza era separata da quella degli altri infermieri, inoltre al secondo piano non aveva nemmeno la privacy necessaria per svolgere il suo lavoro perché passavano appunto gli infermieri. Tuttavia, il dott. che era all'epoca il direttore mi contestò questa autonoma Per_1 iniziativa e mi disse di tornare nella mia stanza ADR quando la stanza è stata assegnata al dott. Pt_1 gli infermieri sono stati spostati, quella non era più la loro stanza ADR la stanza assegnata al dott. era priva di sala d'attesa e collocata di fianco al day hospital, per cui i pazienti ci passavano Pt_1 davanti;
a questo mi riferivo quando ho detto che non c'era privacy ADR non dissi al dott. Per_1 che la stanza era inadeguata, gli dissi semplicemente che era meglio che io stessi insieme agli infermieri, sullo stesso piano, e il dott. in un altro posto ADR non penso di aver ricevuto Pt_1 sanzioni disciplinari, solo un richiamo verbale ADR mi sembra che nel periodo oggetto di causa il ricorrente fosse il responsabile per il DSM presso le carceri, quindi penso che se aveva del personale assegnato lo avesse là; per il resto del tempo, presso la stanza di cui ho parlato prima faceva le proprie normali visite ADR non so se il ricorrente avesse un budget assegnato come responsabile della sanità penitenziaria ADR non so se quando stava al dipartimento il ricorrente fosse per la maggior parte del tempo inattivo;
io stavo in un'altra stanza. So che doveva fare un certo numero di ore al carcere e le altre le passava al dipartimento” Ebbene il teste riferisce non solo la condizione del ricorrente posto senza neppure una stanza ove ricevere i pazienti ma anche che, a fronte della sua gentilezza nel cedergli la sua stanza per consentire al di lavorare con la sufficiente privacy, fu richiamato dal direttore dott. per questo Pt_1 Per_1 gesto. Il teste parla di un richiamo verbale.
Questa condotta del è da ritenersi semplicemente inspiegabile se non in termini meramente Per_1 punitivi nei confronti del quasi persecutori. Pt_1
Non si spiega altrimenti che egli abbia provveduto a richiamare disciplinarmente il che di Tes_1 Parte certo ha agito non nel mero interesse del ma del servizio stesso reso dalla Pt_1
Non va dimenticato che il medico psichiatra, operava presso un dipartimento di salute Pt_1 mentale con pazienti psichiatrici che andavano ricevuti in un ambiente protetto quale certamente non era la stanza dove come chiaramente affermato dal teste “ non aveva nemmeno la privacy necessaria per svolgere il suo lavoro perché passavano appunto gli infermieri…la stanza assegnata al dott. era priva di sala d'attesa e collocata di fianco al day hospital, per cui i pazienti ci passavano Pt_1 davanti;
a questo mi riferivo quando ho detto che non c'era privacy”.
Assurge al notorio che i pazienti psichiatrici di norma sono sottoposti alla cautela di evitare incontri con altri pazienti e con terzi, ma tale necessità è asseverata dal che è infermiere proprio di Tes_1 un reparto psichiatrico.
Non si spiega allora la condotta del , che, al di là della sua inutilità, si è rivelata dannosa per i Per_1 pazienti e dunque per la datrice di lavoro stessa che rende il servizio, contraria alla resa di un servizio pubblico e alla soddisfazione dell'interesse pubblico stesso;
al contempo punitiva nei confronti del
Tale intento punitivo si ricava vieppiù dalla condotta tenuta nei confronti del che Pt_1 Tes_1 aveva ceduto una stanza idonea al e che per questo era stato verbalmente richiamato dal Pt_1
. Per_1 In merito a questi fatti ha deposto anche la teste Psichiatra anch'essa che ha Testimone_3 conosciuto il ricorrente perché collega di lavoro.
Così ha dichiarato: ADR è vero che il ricorrente è stato per lungo tempo, che non so quantificare, senza una stanza;
in quel periodo lavorava in una stanza sita al quarto piano dell'edificio di via Grimualdo Re, dove si trova la direzione dipartimentale, dedicata all'intra moenia. Successivamente gli è stata trovata una stanza collocata al secondo piano, adiacente al day hospital. Non si tratta della cd. medicheria. Si trattava di una stanza dedicata, non aperta al pubblico e dove non vi era passaggio di persone;
ADR confermo che il ricorrente per la realizzazione del programma di superamento degli ospedali psichiatrici non aveva né personale né un budget assegnati;
ADR ricordo che il ricorrente veniva inserito regolarmente nei turni del SPDC ma non li svolgeva, nel senso che vi era un altro collega che li svolgeva al posto suo.
ADR non conosco le attività che il ricorrente svolgeva per il superamento degli OPG in quanto non me ne sono mai occupata, però posso dire che in quel periodo non aveva pazienti né svolgeva attività clinica ADR il dottore che svolgeva i turni in luogo del ricorrente era il dott. . Veniva però Persona_2 inserito il ricorrente perché tutti i turni scoperti dovevano essere coperti a turno da tutti i medici senza incarico, fra cui vi era anche lui.”. La circostanza che il ricorrente non fosse messo nella giusta condizione per svolgere la sua attività di medico è già circostanza che consolida la lesione della sua professionalità anche a prescindere dalle ulteriori attribuzioni di cui appresso.
La teste attualmente direttore del carcere di Pozzuoli;
fino a dicembre 2017 è stata Testimone_4 direttore del carcere di Poggioreale;
in precedenza direttore del carcere di , afferma, tra CP_1 l'altro: “ADR confermo il capo g) del ricorso;
ADR confermo il capo h) del ricorso;
credo ci siano anche delle note di sollecito. Tanto so, perché nel 2015 fu creata un'articolazione di sanità Parte penitenziaria che dipendeva dalle e che avrebbe dovuto avere un budget;
il dott. fu Pt_1 nominato responsabile di quella di , ma non gli fu assegnato il budget, tanto è vero che ci CP_1 furono numerose interlocuzioni anche fra me e l' posso dire che fino a dicembre 2017, cioè Pt_12 fino a quando ci sono stata io, il budget non è stato assegnato perché i solleciti erano continui” Il teste che ha conosciuto il ricorrente in quanto avevano lavorato insieme presso Testimone_5 Parte il Centro di Salute Mentale dell' di , dirigente medico, in pensione dichiara: “ ADR CP_1 confermo la circostanza di cui al capo i); ne sono a conoscenza in quanto io e il dott. avevamo Pt_1 un buon rapporto, e spesso lui veniva a casa mia e mi raccontava della sua situazione. Posso pertanto dire che aveva difficoltà nell'espletamento dell'incarico anche in quanto veniva da una situazione operativa, mentre quello gli sembrava un incarico vuoto ADR sul capo j): confermo la circostanza. Il dottore era molto giù e viveva male il nuovo incarico, come un declassamento che gli procurava vergogna, per cui tendeva anche a mostrarsi di meno e a uscire di meno. ADR il motivo era sicuramente la situazione lavorativa;
in precedenza il ricorrente era una persona gioviale e gli piaceva relazionarsi con gli altri, anche perché il suo ruolo di responsabile di unità operativa richiedeva questo. Se non sbaglio, invece, poi non aveva nemmeno più una stanza. A un certo punto dovetti anche prescrivergli dei farmaci a causa di questa situazione, perché non riusciva a dormire ADR il ricorrente è venuto per un certo periodo da me a fare una sorta di terapia di sostegno, in maniera informale, non continuativa. Uno dei figli lo ha talvolta accompagnato e mi è capitato di sentire delle discussioni fra loro, perché il figlio gli chiedeva di darsi da fare e di tirarsi su in quanto a casa avevano bisogno di lui, e non sopportavano di non vederlo più come prima ADR prima, il ricorrente si è sempre presentato sereno, gioviale e socievole ADR all'epoca ero già in pensione, sicché non ho conoscenza diretta delle condizioni in cui il ricorrente operava come responsabile del servizio di salute mentale penitenziaria;
però anche io quando lavoravo mi ero trovato in difficoltà, quale responsabile della medicina fisica e riabilitazione…”. Orbene, dalla prova testi emerge pacificamente che a seguito dell'illegittima revoca dell'originario incarico, dichiarata tale dal tribunale di Benevento, la convenuta non ha ripristinato la posizione lavorativa del ricorrente sotto alcun profilo, come avrebbe dovuto fare, e lo ha posto in una condizione di sostanziale inattività, in un luogo inidoneo a svolgere anche la professione di psichiatra, oltre che le funzioni direttive, per le quali non aveva gli strumenti operativi necessari;
con conseguente mortificazione della professionalità posseduta e compressione assoluta delle possibilità di crescita ulteriore. Parte In definitiva, la al contempo, da un lato ha leso la professionalità del ricorrente;
dall'altro ciò ha fatto senza tener conto del pubblico interesse, anzi mortificato dall'inutilizzo di una professionalità quale quella del ricorrente.
A tale condotta è conseguito non solo il depauperamento della professionalità del ricorrente ma anche la lesione della sua sfera privata e della sua salute, come comprovato dalle testimonianze raccolte ( vedi teste e dalla documentazione medica in atti. Tes_6 Accertata l'illegittimità della condotta della datrice di lavoro, e tenuto conto della prova testimoniale e documentale, la Corte ha ritenuto di espletare consulenza tecnica al fine di accertare i termini della lesione dell'integrità psico fisica del ricorrente. Al consulente è stato sottoposto il seguente quesito:
“ tenuto conto della documentazione medica già agli atti dica il ctu da quali patologie è affetto l'appellante e se le stesse possano porsi in rapporto di causalità con gli eventi oggetto del presente processo, tenuto conto di quanto dedotto sul punto nel ricorso di primo grado;
determini il CTU la percentuale di invalidità sub specie di danno biologico riscontrata all'appellante, tenendo conto dei parametri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano”. All'esito delle operazioni peritali il ctu ha ritenuto che “alla luce di quanto riportato in Letteratura medica, sulla base dei suddetti accertamenti medico-legali, è possibile affermare che può sussistere compatibilità tra quanto riferito all'anamnesi circa gli eventi vissuti dall'appellante (si exposita vera sunt), e parte della lesività obiettivata dal sottoscritto CTU in occasione delle operazioni peritali in persona del sig. e rappresentata da un disturbo dell'adattamento cronico di lieve Parte_1 entità,…” .Esposti i criteri utilizzati ha precisato che “…nel caso de quo, per quanto in precedenza riportato, non è lecito nutrire dubbio alcuno, circa la parziale dipendenza causale tra i problemi lavorativi dell'appellante e parte della patologia psichica certificata al sig. Parte_1 perché tutti i principi finora presi in considerazione sono soddisfatti.” Ha effettuato diagnosi di disturbo dell'adattamento cronico lieve che può trovare equa valutazione alla luce dei di Per_3 usuale consultazione medico-legale nella misura del 7%; la suddetta valutazione è più che equa visto che i “Disturbi dell'adattamento non complicati” sono tabellati con una percentuale del 6-10%. Al netto delle analisi giuridiche, che non gli competono, devono condividersi le conclusioni cui è giunto il ctu sorrette da minuziosa analisi del materiale in atti e dall'applicazione di retto criterio Parte scientifico. Le stesse non risultano scardinate dalle osservazioni formulate dal CTP della che, come correttamente osservato dal CTU non sono sorrette da adeguato criterio scientifico. All'esito dell'istruttoria e della consulenza tecnica si deve ritenere pienamente provato il nesso di causalità fra il danno patito dal ricorrente, danno biologico;
oltre che, come sopra precisato, il danno alla professionalità e morale derivante dalla condotta illegittima della datrice di lavoro pervicacemente posta in essere. Tale danno, come sopra detto, era stato correttamente allegato dal ricorrente. Va rammentato che “In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo;
mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale, da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini
e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni;
dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate
e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) è possibile. attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'articolo 115 del Cpc, a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. (Cassazione civile sez. lav., 11/11/2022,
n.33427). Altresì ha ritenuto la Suprema Corte che “…deve essere ribadito il principio secondo cui, in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cass. 19 settembre 2014, n. 19778; Cass. 23 luglio 2019, n.
19923).( Cassazione civile sez. lav., 13/12/2024 n.32438). Il era medico psichiatra dirigente responsabile dell' Pt_1 Parte_3
, e svolgeva anche attività clinica e terapeutica quale medico Psichiatra al servizio
[...] territoriale. Per 22 mesi è stato privato non solo della dirigenza ma della possibilità di svolgere la sua attività di medico in quanto collocato in un luogo inidoneo, senza mezzi e al di fuori dei turni, come emerge dalla prova. Tutto ciò al di fuori di qualunque necessità di riassetto aziendale o di perseguimento dell'interesse pubblico.
Dette circostanze hanno causato un depauperamento della sua professionalità ed hanno leso, come riconosciuto dal CTU, la sua integrità psicofisica.
Al può essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno la complessiva somma di euro Pt_1
40.000 di cui euro 10167,00 per il solo danno biologico (tenuto conto dell'entità della lesione e dell'età del periziato all'epoca) ed il residuo, equitativamente valutato, per il danno morale e da demansionamento, tenuto conto della permanenza per 22 mesi e della qualifica del ricorrente, oltre che della sua posizione retributiva. Parte La va condannata il pagamento della predetta somma oltre interessi legali dalla notifica del ricorso di primo grado al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione. Cedono a carico dell'appellata e comunque delle parti in solido le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
PQM
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di euro 40000,00, specificamente imputati in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4000,00 per il primo grado ed euro 6000,00 per il grado di appello, oltre IVA, cpa, rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
pone a carico di parte appellata le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate. Così è deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.24 Il Consigliere Estensore Il Presidente