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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 960/2021
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giulio Veronese e dall'Avv. Christian Fornasier, entrambi del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori: e Email_1 Email_2
Parte attrice
e
(C.F. ), in proprio e quale rappresentante _1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Paolo Visintin del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_3
Parte Convenuta
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: Nel merito Accertata la corretta esecuzione delle prestazioni di cui agli atti da parte dell'attrice e la congruità dell'importo richiesto, al netto dei vizi e delle mancanze per come ammessi, condannarsi a corrispondere ad in persona del legale _1 Parte_1 rappresentante pro tempore, la residua somma di Euro 20.197,84 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo.
Spese di lite del presente procedimento e del procedimento di ATP interamente rifuse, quindi incluse le seguenti spese di ctp e ctu: Euro 2.162,00 a titolo di compenso ctu geom. in ATP – all. A;
Per_1
Euro 1.923,50 compenso ctp geom. in ATP e nel merito – all. B, con distrazione delle spese ex Per_2 art. 93 cpc.
1 Per parte convenuta: Nel merito 1. in via principale, accertata e dichiarata la situazione di fatto per quanto concerne le opere poste in essere, rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa degli atti depositati;
2. in via riconvenzionale, condannare parte attrice a risarcire la somma di euro ventimila al Sig. per i danni subiti e subendi a causa dell'inadempimento di e delle gravi Parte_2 Pt_1 mancanze nelle lavorazioni sottolineando che le contestazioni poste in essere dal CTP non sono state considerate e che le perizie di ATP e del presente grado non considerano i danni subiti bensì utilizzano le dichiarazioni testimoniali del presente grado quale elemento fondante la CTU stessa.
Spese di lite del presente procedimento e del procedimento di ATP Rifuse;
in subordine compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio allegando: a) che le parti stipulavano in data _1 22/03/2019 un contra a ristrutturazione dell'alloggio sito al secondo piano in Gorizia, Via IX Agosto n.1 e, in data 13/05/2019, contratto avente ad oggetto la ristrutturazione degli impianti idro-sanitari-raffrescamento; b) che alla data della domanda i lavori di cui al primo contratto erano stati ultimati, mentre quelli di cui al secondo contratto erano in via di ultimazione, residuando le prove degli impianti ed il collaudo finale;
c) di aver emesso, per le prestazioni eseguite in forza del primo contratto, le fatture nn. 24 e 28 del 2019 (già saldate per complessivi € 21.000,00) e la fattura n. 10/2020 (per € 30.867,74, in parte impagata) e, relativamente al secondo, le fatture nn. 25 e 32 del 2019 (per il complessivo importo di € 20.000,00), residuando ancora da pagare € 10.000,00; d) che nel corso d'opera lamentava alcuni vizi e in ragione di ciò interrompeva _1 lavori e i pag tanto promosso un giudizio di accertamento tecnico preventivo (sub R.G.N. 5741/2020), all'esito del quale venivano riscontrati vizi nell'esecuzione dei lavori per complessivi € 9.911,26; f) che a seguito dell'esito del giudizio cautelare, corrispondeva l'importo di € 16.288,74; g) che il CTU, nel _1 giudizio p sso di considerare l'ulteriore valore delle opere extra come da preventivi dimessi negli atti del relativo giudizio. Contestando alcuni dei rilievi fatti dal CTU nell'elaborato peritale;
h) di aver promosso tentativo di negoziazione assistita senza esito;
Sulla scorta di tali allegazioni, parte attrice ha domandato la condanna di controparte per la somma di € 20.197,84 oltre interessi moratori per i lavori eseguiti e non pagati.
Si è costituito in giudizio , allegando: a) di aver provveduto, a seguito _1 del giudizio per ATP, ad effettuare il pagamento alla controparte sulla base di quanto relazionato dal CTU;
b) che a seguito del giudizio per ATP, Parte_1
veniva estromessa dal cantiere e, durante la prosecuzione dei lavori con altra ditta,
[...] emergevano ulteriori vizi imputabili alla prima. Contestando le Controparte_2 deduzioni rispetto alle doglianze mosse da parte attrice rispetto all'esito della CTU, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la _1 condanna di al risarcimento dei danni, quantificati in € Parte_1
20.000,00.
Alla prima udienza, celebrata in data 09/03/2022 innanzi al Giudice precedentemente titolare del procedimento, Dott. Sette, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti.
Nella prima memoria istruttoria, parte attrice ha eccepito la decadenza di controparte rispetto all'asserito vizio della realizzazione della caldaia, vizio lamentato in maniera inedita
2 rispetto alle doglianze precedentemente formulate (che attenevano al posizionamento della stessa).
A scioglimento della riserva assunta sulle istanze istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza del 29/11/2022 il Giudice ha disposto in merito alle stesse.
Subentrato nel ruolo lo scrivente Giudice, all'udienza del 23/03/2023 sono stati sentiti i testi , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e n Testimone_4 nominato nell'ambito del procedimento per ATP, Geom. e, ritenuto che Per_1 dovesse essere disposta integrazione dell'elaborato peritale, è to l'incarico con sottoposizione di quesito integrativo: il CTU ha prestato quindi giuramento in data 04/07/2023 e le operazioni peritali, a seguito di diverse proroghe concesse, si sono concluse con il deposito dell'elaborato peritale in data 18/04/2024.
Ritenuta pertanto l'istruttoria esaurita, a seguito della precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. richiesti dalle parti.
2. La domanda di parte attrice deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente è utile rammentare come, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS.UU., 13533/2001).
Sul punto si osserva come parte attrice abbia Parte_1 correttamente assolto l'onere della prova sull istenza dei rapporti contrattuali sui quali ha fondato la propria pretesa e allegando il parziale inadempimento di controparte rispetto all'obbligazione di pagamento. _1 Di contro, pur non contestando l'esistenza del titolo, ha eccepito _1
l'inadempi spetto alle obbligazioni contrattuali dalla stessa assunte e ha domandato, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni ad esso conseguenti.
Sul punto, si rileva come entrambi i contratti stipulati tra le parti, rispettivamente in data 22/03/2019 e in data 13/05/2019 (docc. 1 e 3 attorei) debbano essere ricondotti alla disciplina dell'appalto, in forza dei quali si era Parte_1 impegnata ad eseguire a regola d'arte le opere meglio indicate nei computi metrici estimativi allegati (docc. 2 e 4 attorei) al complessivo presso di € 28.000,00 per il primo contratto (avente ad oggetto la ristrutturazione dell'alloggio sito al secondo piano in Gorizia, Via IX agosto n.1), da pagarsi in tre diverse soluzioni, e di € 50.650,00 per il secondo contratto (avente ad oggetto la ristrutturazione degli impianti idro-sanitari-raffrescamento del medesimo immobile), anch'esso da pagarsi in tre diverse soluzioni. Parte attrice ha poi allegato che nel corso d'opera venivano pattuite lavorazioni edilizie ulteriori per complessivi
€ 37.200,00. Dalle risultanze processuali è emerso che del totale dovuto, pari a € € 101.179,21, ha pagato la minor somma di € 77.288,74. Risulta poi _1 circostanza convenuto, alla prossimità dell'ultimazione dei lavori, avesse sollevato contestazioni in merito all'esecuzione a regola d'arte degli stessi, motivo per il quale introduceva il giudizio di accertamento Parte_1 tecnico preventivo.
3 Sul punto viene in rilievo la disciplina del contratto di appalto (artt. 1655 e ss), in forza del quale una parte (l'appaltatore) assume, a proprio rischio e con l'organizzazione dei mezzi propri necessari, il compimento di un'opera nei confronti dell'altra parte (committente/appaltante), a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro, che può essere determinato a corpo (a forfait) o a misura, secondo la previsione dell'art. 1657 c.c.. Tale rapporto è caratterizzato dall'intuitus personae che lega il committente all'appaltatore. Per quanto, nell'esecuzione dell'opera, l'appaltatore debba godere di una certa autonomia (senza essere pertanto un nudus minister che agisce sotto la diretta direzione del committente), l'art. 1662, al comma II, prevede il potere del committente di operare controlli durante lo svolgimento dei lavori, al fine di verificarne lo stato e di poter permettere allo stesso di fissare un congruo termine per conformarsi alle condizioni imposte dal contratto e di eseguire la prestazione a regola d'arte. Tale verifica non incide sulla disciplina dell'accettazione dell'opera all'ultimazione dei lavori. In questa prospettiva, il contratto di appalto si qualifica come un contratto di esecuzione prolungata, nell'ambito del quale l'interesse del committente si realizza nel momento finale della consegna dell'opera.
Durante lo svolgimento del rapporto, variazioni al progetto non possono essere apportate dall'appaltatore senza autorizzazione del committente: in caso contrario, a meno che tali variazioni non assumano il carattere della necessarietà (in tal caso suppliscono le regole di cui all'art. 1660, commi II e III), l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso. L'art. 1661 attribuisce invece al committente il c.d. ius variandi: il potere di modificare unilateralmente il contratto (laddove però questo non escluda ab origine tale possibilità) a fronte di aumento del compenso pattuito, anche se questo fosse stato determinato a forfait. Si ritiene inoltre che variazione possa consistere anche in una riduzione dell'opera, nei limiti in cui la stessa mantenga un "carattere di serietà": si tratta di un recesso parziale, legittimo ex art. 1671 c.c., e pertanto l'appaltatore andrà indenne del mancato guadagno e delle spese già sostenute per la parte di opera soppressa.
Di norma il corrispettivo dovuto all'appaltatore viene e versato dal committente alla consegna dell'opera, a seguito della verifica e dell'accettazione della stessa (c.d. principio della postnumerazione del corrispettivo) Qualora le parti pattuiscano diversamente, il corrispettivo può essere versato rispetto ad una diversa fase di avanzamento dei lavori: in tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione all'opera eseguita: in questo caso si ritiene che il pagamento faccia presumere l'accettazione della parte dell'opera eseguita, escludendosi però tale effetto presuntivo al versamento, da parte del committente, di semplici acconti. Trattandosi di un contratto di esecuzione prolungata e caratterizzato dall'intuitus personae, il rapporto può cessare prima dell'ultimazione dei lavori, per molteplici cause disciplinate dalla legge. In particolare, l'art. 1671 c.c. prevede la possibilità per il committente di recedere dal contratto, con conseguente diritto, per l'appaltatore, al pagamento di quanto dovuto per le spese, per i lavori eseguiti e per il mancato guadagno.
L'art. 1667 c.c. prevede infine che l'appaltatore sia tenuto a garantire i vizi di difformità dell'opera. Si ritiene che, anche qualora i vizi siano derivati da indicazioni fornite dal committente, l'appaltatore risponda comunque dei vizi, a meno che lo stesso non abbia eseguito il progetto quale nudus minister, in caso contrario l'appaltatore è comunque responsabile per aver dato seguito ad istruzioni tecniche erronee impartite, sempre che tale erroneità fosse conosciuta o riconoscibile. La garanzia può essere opposta dal committente convenuto in giudizio per il pagamento del corrispettivo, purché difformità/vizi siano stati denunziati entro i sessanta giorni e prima dei due anni dalla consegna;
in tal caso il committente può chiedere o l'eliminazione del vizio a spese del committente o una riduzione proporzionale del prezzo.
4 Alla luce delle coordinate ermeneutiche appena tratteggiate, si evidenzia come nell'ambito dei due rapporti aventi ad oggetto le opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Gorizia, Via IX Agosto n.1, il committente avesse lamentato dei vizi _1 nell'esecuzione delle opere (ultimate quelle relative al primo contratto e in fase di ultimazione quelle relative al secondo), motivo per cui l'appaltatore
[...] aveva promosso il giudizio di accertamento tecnico preventivo per Parte_1
i vizi lamentati e promuoveva il presente poi il presente giudizio per il pagamento del corrispettivo dovuto, nell'ambito del quale il committente _1 eccepiva l'esistenza di vizi e chiedeva la riduzione del prezzo, ol
[...] riconvenzionale, al risarcimento dei danni patiti.
Rispetto alla presenza di vizi/difformità delle opere commissionate mediante i due rapporti d'appalto e delle variazioni pattuite, occorre fare riferimento alle risultanze contenute nella relazione tecnica dimesse dal CTU Geom. all'esito del procedimento di Per_1 accertamento tecnico preventivo.
In primo luogo, si osserva come il CTU abbia riscontrato che non tutte le lavorazioni siano state eseguite a regola d'arte. In particolare, il CTU ha rilevato che:
1. Il foro per la posa di una pompa di sollevamento del bagno è stato eseguito ed il lavoro non si può ritenere eseguito a regola d'arte in quanto la nicchia risulta ancora
“al grezzo” priva di un architrave di sostegno dei mattoni soprastanti e dell'intonacatura delle pareti e del fondo e della mancata realizzazione di una caldana per il corretto sostegno della pompa. Nulla invece da segnalare riguardo la mancata realizzazione di una vasca di ritenzione (non prevista per legge) o per la presa di corrente (equiparato ad elettrodomestico). Quantificazione vizio € 500,00.
2. La porta di accesso alla camera blu risulta effettivamente posata male. Risulterebbe che la ditta abbia prima rimosso le ante e successivamente accatastate in cantiere per poi rimetterle in opera in seguito. Non è chiaro se le porte abbiano risentito di umidità o se confuse con altre, ma comunque la chiusura appare difettosa rammostrando difetti di verticalità delle ante. Quantificazione vizio € 100,00.
3. Rispetto alla stuccatura delle cornici di legno delle porte, la stuccatura era stata effettuata in modo superficiale e inadatta al tipo di restauro richiesto. Quantificazione vizio € 360,00.
4. Nella porta tra camera e terrazza, nel riquadro tra serramento e scuri, non sarebbe stato eseguito il ripristino degli intonaci e delle tinteggiature, così come all'esterno in corrispondenza delle rotture per il passaggio degli impianti. Quantificazione vizio
€ 500,00.
5. Al di sopra della finestra della cucina, non sarebbe stato intonacato a regola d'arte l'arco ribassato (più basso da un lato) né lo spazio tra il coprifilo del serramento e la muratura, in quanto l'arco risulta più basso dal lato sinistro. Anche il coprifilo superiore risulta male eseguito. Si sarebbe dovuto installare un serramento con coprifilo ad arco mentre è stato installato un coprifilo retto di altezza inferiore lasciando uno spazio vuoto che genera inestetismo. Quantificazione vizio € 250,00.
6. Rispetto al vizio del davanzale, la fornitura del davanzale doveva essere più largo di qualche centimetro e farlo incassare nella muratura stessa, da correggersi con opere di stuccatura, rasatura e tinteggiatura. Quantificazione vizio € 80,00.
7. Accertato il vizio della mancata posa della doppia lastra e del materassino in lana di roccia. Tale vizio è quantificabile tecnicamente come mancata parziale lavorazione e
5 consiste nel costo delle due lastre di cartongesso mancanti e del materassino isolante. Quantificazione vizio € 1.371,26.
8. La pendenza della pavimentazione di tre docce, era pari a zero o addirittura in contropendenza. Evidentemente tale difetto di costruzione causa inevitabilmente la fuoriuscita dell'acqua sul pavimento del bagno. Anche il grado di finitura delle
“fughe” risulta inadeguato dal punto di vista estetico e anche sanitario in quanto così realizzate, porose, sono ricettacolo di umidità e di difficile pulizia. Quantificazione vizio € 2.600,00.
9. Non sono stati posati i comandi termostatici previsti con sensore incorporato con elemento sensibile a liquido, con indicatore temperatura ambiente digitale a cristalli liquidi. Temperatura massima ambiente 50°C. I comandi termostatici dovevano essere in numero di 16 ma al momento del sopralluogo, è stato accertato in contraddittorio che i termosifoni di tipo tradizionale (non scaldasalviette) erano in numero di 13. Lavori mancanti per € 1.280,00.
10. Diversi elementi di rubinetteria si presenterebbero non adeguatamente fissati, o privi di guarnizione e diversi sanitari presenterebbero imperfezioni in corrispondenza dell'allaccio allo scarico (e quindi alla muratura), con elementi non fissati e rotture di piastrelle visibili. In diversi punti, i sanitari non sarebbero adeguatamente aderenti al pavimento e/o alla muratura. Quantificazione vizio € 900,00.
11. In corrispondenza della lavastoviglie, in cucina, dalla muratura fuoriesce un tubo presumibilmente dell'acqua; Effettivamente fuoriesce un tubo ad un'altezza tale per cui non se ne capisce l'utilizzo. Inoltre è stata lamentata una perdita copiosa d'acqua dalla cucina, per cui non si è potuto eseguire prova di scarico delle docce per evitare danneggiamenti ai piani sottostanti. Lo scrivente, ha potuto visionare i segni lasciati dalla precedente infiltrazione è con l'ausilio di un cercametalli ha considerato la presenza di una tubazione metallica sottostante che è stata probabilmente danneggiata dalla foratura per l'apposizione di un tassello di plastica. Non è dato sapere chi ha materialmente eseguito il foro. Quantificazione vizio € 200,00.
12. Il radiatore del bagno della camera beige risulterebbe posato non rispettando la perfetta verticalità; Il radiatore è quello ad infrarossi posto nel bagno della camera
“B” e il vizio è evidente. Quantificazione vizio € 70,00.
13. Rispetto al posizionamento della caldaia, è stato posato un termo-accumulatore da 500 litri, scelta ritenuta corretta a fronte del numero di bagni presenti nell'appartamento. Tuttavia l'eccessivo carico statico alla terrazza non risulta calcolato né fa parte della documentazione presentata presso gli Uffici Regionali preposti. A tal proposito resta il fatto che per tali incombenze erano stati nominati altri professionisti direttamente dalla Resistente e che ricoprivano incarichi di progettazione, direzione lavori e calcoli strutturali. Per quanto concerne il posizionamento della caldaia, questo era previsto da parte del progettista degli impianti a sinistra della porta d'uscita verso la terrazza, mentre è stata posizionata a destra, ma da quanto emerso da una telefonata al direttore lavori, lo spostamento è stato voluto dalla Resistente. Quantificazione vizio € 1.800,00
14. La linea gas non è stata posata. Lavori mancanti per € 2.500,00
15. Manca una piletta sifonata nel bagno della camera. Lavori mancanti per € 50,00.
All'esito delle operazioni peritali svoltesi nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo e del successivo incarico svolto nel presente giudizio, il CTU, ritendo astrattamente congruo
6 il prezzo richiesto nei preventivi di spesa prodotti, ha quantificato la spesa per l'eliminazione dei vizi/difetti riscontrati in € 3.161,26 rispetto alle opere edili e € 3.570,00 per le opere relative agli impianti, riconoscendo ulteriori € 2.000,00 per vizi relativi alla riparazione della tubazione della cucina e spostamento della caldaia. Ha quantificato in € 3.830,00 i costi relativi alle opere, relative al secondo contratto, che non erano state eseguite.
Le conclusioni cui è pervenuta l'espletata C.T.U. devono essere integralmente condivise dal Tribunale per essere il frutto di accurata indagine sulla stato dei luoghi e per essere le stesse corredate da solide argomentazioni rispetto alle osservazioni dei consulenti di parte.
L'attività istruttoria espletata ha evidenziato come alcune delle variazioni rispetto alle opere originariamente pattuite siano state effettuate su richiesta del committente. In particolare, il teste ha dichiarato come la scelta di ridurre l'isolamento delle Testimone_1 paret sola lastra di cartongesso anziché due senza materassino isolante in lana di roccia) sia stata concordata tra le parti, così come il posizionamento della caldaia. Il teste ha dichiarato come, su richiesta di Testimone_2 _1 le parti avessero convenuto che il committente si sarebbe fatto carico
[...] nte della messa in opera dei comandi termostatici, come il fissaggio del radiatore infrarossi in un bagno della camera sia stato eseguito da una ditta terza e ha confermato come anche il posizionamento della caldaia fosse stato concordemente pattuito. Il teste ha poi dichiarato come anche la mancata messa in opera della linea gas fosse stata richiesta dalla committenza, che avrebbe preferito l'installazione di un impianto ad induzione elettrica, e come l'impianto idraulico era già stato messo in pressione. Il teste
[...]
, dipendente di ha confermato anch' Testimone_3 Parte_1 circostanze. Il teste ha dichiarato di aver preso visione dello stato dei luoghi Testimone_4 in momento succes pere, pertanto, di variazioni pattuite dalle parti. Rispetto all'impianto idraulico, ha descritto lo stato dei luoghi dallo stesso visionati, rappresentando come fosse presente sotto malta un tubo dell'impianto idrico direttamente collegato allo stesso senza alcuna chiusura […] Successivamente è emerso un altro tubo perché si notava una piccola perdita: abbiamo riaperto la parete e trovato un altro tubo chiuso sotto malta.
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra riportate, deve ritenersi che l'appaltatore debba rispondere dei vizi riscontrati, sopra elencati ai nn. 1,2,3,4,5,6,8,10,11 e 15.
Rispetto punto n. 7 si deve ritenere, all'esito dell'espletata istruttoria, che il mancato posizionamento della doppia parete di cartongesso isolata sia frutto di una variazione pattuita secondo le indicazioni del committente. Pertanto, atteso che il CTU ha qualificato tale circostanza come lavorazione non eseguita, senza tuttavia evidenziare vizi nell'esecuzione della diversa opera pattuita, si deve ritenere applicabile la disciplina del recesso parziale dal contratto, con la conseguenza che l'appaltatore non è tenuto a rispondere della relativa difformità e allo stesso va riconosciuta indennità del mancato guadagno e delle spese già sostenute per la parte di opera soppressa.
Discorso analogo deve essere riferito al punto n.9, relativo alla posa dei comandi termostatici e al punto 14, relativo alla fornitura e posa in opera della linea gas
Rispetto al punto n. 12, dall'istruttoria espletata è emerso come la posa dei radiatori sia stata affidata ad altra ditta;
pertanto, il vizio di posizionamento riscontrato dal CTU non sarebbe riconducibile ad facendo venire meno la garanzia sulla Parte_1 stessa gravante.
Rispetto al punto n. 13, si ritiene che, per quanto la scelta del punto di posizionamento della caldaia sia stata concordata con il committente (come emerso dall'espletata istruttoria),
7 si deve ritenere che del relativo vizio accertato dal Consulente (connesso all'eccessivo peso dell'impianto), debba rispondere comunque l'appaltatore, il quale, agendo con la propria organizzazione di personale e mezzi e non quale nudus minister del committente, avrebbe dovuto valutare la situazione e posizionare l'impianto come da progetto iniziale.
Pertanto, alla luce della ricostruzione sopra esposta, si ritiene che siano stati riscontrati vizi dal complessivo valore di € 7.340,00 che l'appaltatore è tenuto a garantire.
Da ciò consegue che, a fronte del corrispettivo complessivo dovuto ad
[...] per l'esecuzione delle opere dei due rapporti contrattuali, Parte_1 ato dal CTU in € 101.179,21, di cui € 77.288,74 già pagati da dalla richiesta di pagamento avanzata dall'appaltatore della somma di _1 ere detratta, a titolo di riduzione del corrispettivo, la somma di € 7.340,00.
Pertanto, deve essere condannato al pagamento della somma di € _1
12.857,84.
Su tale somma devono essere riconosciuti gli interessi al tasso legale dal momento della richiesta di pagamento all'introduzione del presente giudizio e al tasso di mora di cui all'art. 1284, comma IV, c.p.c. dalla domanda introduttiva del presente giudizio (si richiama sul punto la recente pronuncia delle SS.UU. della Cassazione n. 12449/2024 che ha escluso che gli interessi moratori di cui all'art. 1284, comma IV, c.p.c. debbano decorrere dall'introduzione del giudizio di accertamento tecnico preventivo o dalla domanda di mediazione) al saldo.
Deve essere invece rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal convenuto, il quale non ha provato conseguenze, ulteriori alla riduzione del prezzo pattuito, dipese dagli accertati vizi.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, individuato lo scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda come accertata, applicando i valori medi del medesimo scaglione tanto per il giudizio di ATP quanto per il presente giudizio.
Sono altresì poste a carico del soccombente le spese sostenute dalla controparte relativamente al giudizio di accertamento tecnico preventivo (sub R.G.N. 5741/2020) pari a
€ 2.162,00 a titolo di compenso CTU Geom. in ATP e a €1.923,50 compenso Per_1 CTP Geom. . Per_2
Viene infine definitivamente posto integralmente a carico del soccombente il compenso liquidato al CTU Geom. liquidato giusto decreto del 08/07/2024. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale Di Gorizia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
Condanna al pagamento, in favore di _1 Parte_1
, della s oltre interessi al tasso lega
[...] di pagamento all'introduzione del presente giudizio e al tasso di mora di cui all'art. 1284, comma IV, c.p.c. dalla domanda introduttiva del presente giudizio al saldo;
Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da _1
Condanna al pagamento, in favore di _1 Parte_1
, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari:
[...]
8 • Delle spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo, che liquida in € 2.337,00 per compensi, oltre esborsi, 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre al pagamento € 2.162,00 a titolo di compenso del CTU Geom. in ATP e a € 1.923,50 compenso del CTP Geom. ; Per_1 Per_2
• delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.701,00 oltre esborsi, 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Pone definitivamente ed integralmente a carico di il compenso _1 liquidato a favore del CTU Geom. , giusto decreto del 08/07/2024 Per_1
Così deciso Gorizia in data 29/01/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 960/2021
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giulio Veronese e dall'Avv. Christian Fornasier, entrambi del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori: e Email_1 Email_2
Parte attrice
e
(C.F. ), in proprio e quale rappresentante _1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Paolo Visintin del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_3
Parte Convenuta
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: Nel merito Accertata la corretta esecuzione delle prestazioni di cui agli atti da parte dell'attrice e la congruità dell'importo richiesto, al netto dei vizi e delle mancanze per come ammessi, condannarsi a corrispondere ad in persona del legale _1 Parte_1 rappresentante pro tempore, la residua somma di Euro 20.197,84 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo.
Spese di lite del presente procedimento e del procedimento di ATP interamente rifuse, quindi incluse le seguenti spese di ctp e ctu: Euro 2.162,00 a titolo di compenso ctu geom. in ATP – all. A;
Per_1
Euro 1.923,50 compenso ctp geom. in ATP e nel merito – all. B, con distrazione delle spese ex Per_2 art. 93 cpc.
1 Per parte convenuta: Nel merito 1. in via principale, accertata e dichiarata la situazione di fatto per quanto concerne le opere poste in essere, rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa degli atti depositati;
2. in via riconvenzionale, condannare parte attrice a risarcire la somma di euro ventimila al Sig. per i danni subiti e subendi a causa dell'inadempimento di e delle gravi Parte_2 Pt_1 mancanze nelle lavorazioni sottolineando che le contestazioni poste in essere dal CTP non sono state considerate e che le perizie di ATP e del presente grado non considerano i danni subiti bensì utilizzano le dichiarazioni testimoniali del presente grado quale elemento fondante la CTU stessa.
Spese di lite del presente procedimento e del procedimento di ATP Rifuse;
in subordine compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio allegando: a) che le parti stipulavano in data _1 22/03/2019 un contra a ristrutturazione dell'alloggio sito al secondo piano in Gorizia, Via IX Agosto n.1 e, in data 13/05/2019, contratto avente ad oggetto la ristrutturazione degli impianti idro-sanitari-raffrescamento; b) che alla data della domanda i lavori di cui al primo contratto erano stati ultimati, mentre quelli di cui al secondo contratto erano in via di ultimazione, residuando le prove degli impianti ed il collaudo finale;
c) di aver emesso, per le prestazioni eseguite in forza del primo contratto, le fatture nn. 24 e 28 del 2019 (già saldate per complessivi € 21.000,00) e la fattura n. 10/2020 (per € 30.867,74, in parte impagata) e, relativamente al secondo, le fatture nn. 25 e 32 del 2019 (per il complessivo importo di € 20.000,00), residuando ancora da pagare € 10.000,00; d) che nel corso d'opera lamentava alcuni vizi e in ragione di ciò interrompeva _1 lavori e i pag tanto promosso un giudizio di accertamento tecnico preventivo (sub R.G.N. 5741/2020), all'esito del quale venivano riscontrati vizi nell'esecuzione dei lavori per complessivi € 9.911,26; f) che a seguito dell'esito del giudizio cautelare, corrispondeva l'importo di € 16.288,74; g) che il CTU, nel _1 giudizio p sso di considerare l'ulteriore valore delle opere extra come da preventivi dimessi negli atti del relativo giudizio. Contestando alcuni dei rilievi fatti dal CTU nell'elaborato peritale;
h) di aver promosso tentativo di negoziazione assistita senza esito;
Sulla scorta di tali allegazioni, parte attrice ha domandato la condanna di controparte per la somma di € 20.197,84 oltre interessi moratori per i lavori eseguiti e non pagati.
Si è costituito in giudizio , allegando: a) di aver provveduto, a seguito _1 del giudizio per ATP, ad effettuare il pagamento alla controparte sulla base di quanto relazionato dal CTU;
b) che a seguito del giudizio per ATP, Parte_1
veniva estromessa dal cantiere e, durante la prosecuzione dei lavori con altra ditta,
[...] emergevano ulteriori vizi imputabili alla prima. Contestando le Controparte_2 deduzioni rispetto alle doglianze mosse da parte attrice rispetto all'esito della CTU, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la _1 condanna di al risarcimento dei danni, quantificati in € Parte_1
20.000,00.
Alla prima udienza, celebrata in data 09/03/2022 innanzi al Giudice precedentemente titolare del procedimento, Dott. Sette, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti.
Nella prima memoria istruttoria, parte attrice ha eccepito la decadenza di controparte rispetto all'asserito vizio della realizzazione della caldaia, vizio lamentato in maniera inedita
2 rispetto alle doglianze precedentemente formulate (che attenevano al posizionamento della stessa).
A scioglimento della riserva assunta sulle istanze istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza del 29/11/2022 il Giudice ha disposto in merito alle stesse.
Subentrato nel ruolo lo scrivente Giudice, all'udienza del 23/03/2023 sono stati sentiti i testi , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e n Testimone_4 nominato nell'ambito del procedimento per ATP, Geom. e, ritenuto che Per_1 dovesse essere disposta integrazione dell'elaborato peritale, è to l'incarico con sottoposizione di quesito integrativo: il CTU ha prestato quindi giuramento in data 04/07/2023 e le operazioni peritali, a seguito di diverse proroghe concesse, si sono concluse con il deposito dell'elaborato peritale in data 18/04/2024.
Ritenuta pertanto l'istruttoria esaurita, a seguito della precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. richiesti dalle parti.
2. La domanda di parte attrice deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente è utile rammentare come, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS.UU., 13533/2001).
Sul punto si osserva come parte attrice abbia Parte_1 correttamente assolto l'onere della prova sull istenza dei rapporti contrattuali sui quali ha fondato la propria pretesa e allegando il parziale inadempimento di controparte rispetto all'obbligazione di pagamento. _1 Di contro, pur non contestando l'esistenza del titolo, ha eccepito _1
l'inadempi spetto alle obbligazioni contrattuali dalla stessa assunte e ha domandato, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni ad esso conseguenti.
Sul punto, si rileva come entrambi i contratti stipulati tra le parti, rispettivamente in data 22/03/2019 e in data 13/05/2019 (docc. 1 e 3 attorei) debbano essere ricondotti alla disciplina dell'appalto, in forza dei quali si era Parte_1 impegnata ad eseguire a regola d'arte le opere meglio indicate nei computi metrici estimativi allegati (docc. 2 e 4 attorei) al complessivo presso di € 28.000,00 per il primo contratto (avente ad oggetto la ristrutturazione dell'alloggio sito al secondo piano in Gorizia, Via IX agosto n.1), da pagarsi in tre diverse soluzioni, e di € 50.650,00 per il secondo contratto (avente ad oggetto la ristrutturazione degli impianti idro-sanitari-raffrescamento del medesimo immobile), anch'esso da pagarsi in tre diverse soluzioni. Parte attrice ha poi allegato che nel corso d'opera venivano pattuite lavorazioni edilizie ulteriori per complessivi
€ 37.200,00. Dalle risultanze processuali è emerso che del totale dovuto, pari a € € 101.179,21, ha pagato la minor somma di € 77.288,74. Risulta poi _1 circostanza convenuto, alla prossimità dell'ultimazione dei lavori, avesse sollevato contestazioni in merito all'esecuzione a regola d'arte degli stessi, motivo per il quale introduceva il giudizio di accertamento Parte_1 tecnico preventivo.
3 Sul punto viene in rilievo la disciplina del contratto di appalto (artt. 1655 e ss), in forza del quale una parte (l'appaltatore) assume, a proprio rischio e con l'organizzazione dei mezzi propri necessari, il compimento di un'opera nei confronti dell'altra parte (committente/appaltante), a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro, che può essere determinato a corpo (a forfait) o a misura, secondo la previsione dell'art. 1657 c.c.. Tale rapporto è caratterizzato dall'intuitus personae che lega il committente all'appaltatore. Per quanto, nell'esecuzione dell'opera, l'appaltatore debba godere di una certa autonomia (senza essere pertanto un nudus minister che agisce sotto la diretta direzione del committente), l'art. 1662, al comma II, prevede il potere del committente di operare controlli durante lo svolgimento dei lavori, al fine di verificarne lo stato e di poter permettere allo stesso di fissare un congruo termine per conformarsi alle condizioni imposte dal contratto e di eseguire la prestazione a regola d'arte. Tale verifica non incide sulla disciplina dell'accettazione dell'opera all'ultimazione dei lavori. In questa prospettiva, il contratto di appalto si qualifica come un contratto di esecuzione prolungata, nell'ambito del quale l'interesse del committente si realizza nel momento finale della consegna dell'opera.
Durante lo svolgimento del rapporto, variazioni al progetto non possono essere apportate dall'appaltatore senza autorizzazione del committente: in caso contrario, a meno che tali variazioni non assumano il carattere della necessarietà (in tal caso suppliscono le regole di cui all'art. 1660, commi II e III), l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso. L'art. 1661 attribuisce invece al committente il c.d. ius variandi: il potere di modificare unilateralmente il contratto (laddove però questo non escluda ab origine tale possibilità) a fronte di aumento del compenso pattuito, anche se questo fosse stato determinato a forfait. Si ritiene inoltre che variazione possa consistere anche in una riduzione dell'opera, nei limiti in cui la stessa mantenga un "carattere di serietà": si tratta di un recesso parziale, legittimo ex art. 1671 c.c., e pertanto l'appaltatore andrà indenne del mancato guadagno e delle spese già sostenute per la parte di opera soppressa.
Di norma il corrispettivo dovuto all'appaltatore viene e versato dal committente alla consegna dell'opera, a seguito della verifica e dell'accettazione della stessa (c.d. principio della postnumerazione del corrispettivo) Qualora le parti pattuiscano diversamente, il corrispettivo può essere versato rispetto ad una diversa fase di avanzamento dei lavori: in tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione all'opera eseguita: in questo caso si ritiene che il pagamento faccia presumere l'accettazione della parte dell'opera eseguita, escludendosi però tale effetto presuntivo al versamento, da parte del committente, di semplici acconti. Trattandosi di un contratto di esecuzione prolungata e caratterizzato dall'intuitus personae, il rapporto può cessare prima dell'ultimazione dei lavori, per molteplici cause disciplinate dalla legge. In particolare, l'art. 1671 c.c. prevede la possibilità per il committente di recedere dal contratto, con conseguente diritto, per l'appaltatore, al pagamento di quanto dovuto per le spese, per i lavori eseguiti e per il mancato guadagno.
L'art. 1667 c.c. prevede infine che l'appaltatore sia tenuto a garantire i vizi di difformità dell'opera. Si ritiene che, anche qualora i vizi siano derivati da indicazioni fornite dal committente, l'appaltatore risponda comunque dei vizi, a meno che lo stesso non abbia eseguito il progetto quale nudus minister, in caso contrario l'appaltatore è comunque responsabile per aver dato seguito ad istruzioni tecniche erronee impartite, sempre che tale erroneità fosse conosciuta o riconoscibile. La garanzia può essere opposta dal committente convenuto in giudizio per il pagamento del corrispettivo, purché difformità/vizi siano stati denunziati entro i sessanta giorni e prima dei due anni dalla consegna;
in tal caso il committente può chiedere o l'eliminazione del vizio a spese del committente o una riduzione proporzionale del prezzo.
4 Alla luce delle coordinate ermeneutiche appena tratteggiate, si evidenzia come nell'ambito dei due rapporti aventi ad oggetto le opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Gorizia, Via IX Agosto n.1, il committente avesse lamentato dei vizi _1 nell'esecuzione delle opere (ultimate quelle relative al primo contratto e in fase di ultimazione quelle relative al secondo), motivo per cui l'appaltatore
[...] aveva promosso il giudizio di accertamento tecnico preventivo per Parte_1
i vizi lamentati e promuoveva il presente poi il presente giudizio per il pagamento del corrispettivo dovuto, nell'ambito del quale il committente _1 eccepiva l'esistenza di vizi e chiedeva la riduzione del prezzo, ol
[...] riconvenzionale, al risarcimento dei danni patiti.
Rispetto alla presenza di vizi/difformità delle opere commissionate mediante i due rapporti d'appalto e delle variazioni pattuite, occorre fare riferimento alle risultanze contenute nella relazione tecnica dimesse dal CTU Geom. all'esito del procedimento di Per_1 accertamento tecnico preventivo.
In primo luogo, si osserva come il CTU abbia riscontrato che non tutte le lavorazioni siano state eseguite a regola d'arte. In particolare, il CTU ha rilevato che:
1. Il foro per la posa di una pompa di sollevamento del bagno è stato eseguito ed il lavoro non si può ritenere eseguito a regola d'arte in quanto la nicchia risulta ancora
“al grezzo” priva di un architrave di sostegno dei mattoni soprastanti e dell'intonacatura delle pareti e del fondo e della mancata realizzazione di una caldana per il corretto sostegno della pompa. Nulla invece da segnalare riguardo la mancata realizzazione di una vasca di ritenzione (non prevista per legge) o per la presa di corrente (equiparato ad elettrodomestico). Quantificazione vizio € 500,00.
2. La porta di accesso alla camera blu risulta effettivamente posata male. Risulterebbe che la ditta abbia prima rimosso le ante e successivamente accatastate in cantiere per poi rimetterle in opera in seguito. Non è chiaro se le porte abbiano risentito di umidità o se confuse con altre, ma comunque la chiusura appare difettosa rammostrando difetti di verticalità delle ante. Quantificazione vizio € 100,00.
3. Rispetto alla stuccatura delle cornici di legno delle porte, la stuccatura era stata effettuata in modo superficiale e inadatta al tipo di restauro richiesto. Quantificazione vizio € 360,00.
4. Nella porta tra camera e terrazza, nel riquadro tra serramento e scuri, non sarebbe stato eseguito il ripristino degli intonaci e delle tinteggiature, così come all'esterno in corrispondenza delle rotture per il passaggio degli impianti. Quantificazione vizio
€ 500,00.
5. Al di sopra della finestra della cucina, non sarebbe stato intonacato a regola d'arte l'arco ribassato (più basso da un lato) né lo spazio tra il coprifilo del serramento e la muratura, in quanto l'arco risulta più basso dal lato sinistro. Anche il coprifilo superiore risulta male eseguito. Si sarebbe dovuto installare un serramento con coprifilo ad arco mentre è stato installato un coprifilo retto di altezza inferiore lasciando uno spazio vuoto che genera inestetismo. Quantificazione vizio € 250,00.
6. Rispetto al vizio del davanzale, la fornitura del davanzale doveva essere più largo di qualche centimetro e farlo incassare nella muratura stessa, da correggersi con opere di stuccatura, rasatura e tinteggiatura. Quantificazione vizio € 80,00.
7. Accertato il vizio della mancata posa della doppia lastra e del materassino in lana di roccia. Tale vizio è quantificabile tecnicamente come mancata parziale lavorazione e
5 consiste nel costo delle due lastre di cartongesso mancanti e del materassino isolante. Quantificazione vizio € 1.371,26.
8. La pendenza della pavimentazione di tre docce, era pari a zero o addirittura in contropendenza. Evidentemente tale difetto di costruzione causa inevitabilmente la fuoriuscita dell'acqua sul pavimento del bagno. Anche il grado di finitura delle
“fughe” risulta inadeguato dal punto di vista estetico e anche sanitario in quanto così realizzate, porose, sono ricettacolo di umidità e di difficile pulizia. Quantificazione vizio € 2.600,00.
9. Non sono stati posati i comandi termostatici previsti con sensore incorporato con elemento sensibile a liquido, con indicatore temperatura ambiente digitale a cristalli liquidi. Temperatura massima ambiente 50°C. I comandi termostatici dovevano essere in numero di 16 ma al momento del sopralluogo, è stato accertato in contraddittorio che i termosifoni di tipo tradizionale (non scaldasalviette) erano in numero di 13. Lavori mancanti per € 1.280,00.
10. Diversi elementi di rubinetteria si presenterebbero non adeguatamente fissati, o privi di guarnizione e diversi sanitari presenterebbero imperfezioni in corrispondenza dell'allaccio allo scarico (e quindi alla muratura), con elementi non fissati e rotture di piastrelle visibili. In diversi punti, i sanitari non sarebbero adeguatamente aderenti al pavimento e/o alla muratura. Quantificazione vizio € 900,00.
11. In corrispondenza della lavastoviglie, in cucina, dalla muratura fuoriesce un tubo presumibilmente dell'acqua; Effettivamente fuoriesce un tubo ad un'altezza tale per cui non se ne capisce l'utilizzo. Inoltre è stata lamentata una perdita copiosa d'acqua dalla cucina, per cui non si è potuto eseguire prova di scarico delle docce per evitare danneggiamenti ai piani sottostanti. Lo scrivente, ha potuto visionare i segni lasciati dalla precedente infiltrazione è con l'ausilio di un cercametalli ha considerato la presenza di una tubazione metallica sottostante che è stata probabilmente danneggiata dalla foratura per l'apposizione di un tassello di plastica. Non è dato sapere chi ha materialmente eseguito il foro. Quantificazione vizio € 200,00.
12. Il radiatore del bagno della camera beige risulterebbe posato non rispettando la perfetta verticalità; Il radiatore è quello ad infrarossi posto nel bagno della camera
“B” e il vizio è evidente. Quantificazione vizio € 70,00.
13. Rispetto al posizionamento della caldaia, è stato posato un termo-accumulatore da 500 litri, scelta ritenuta corretta a fronte del numero di bagni presenti nell'appartamento. Tuttavia l'eccessivo carico statico alla terrazza non risulta calcolato né fa parte della documentazione presentata presso gli Uffici Regionali preposti. A tal proposito resta il fatto che per tali incombenze erano stati nominati altri professionisti direttamente dalla Resistente e che ricoprivano incarichi di progettazione, direzione lavori e calcoli strutturali. Per quanto concerne il posizionamento della caldaia, questo era previsto da parte del progettista degli impianti a sinistra della porta d'uscita verso la terrazza, mentre è stata posizionata a destra, ma da quanto emerso da una telefonata al direttore lavori, lo spostamento è stato voluto dalla Resistente. Quantificazione vizio € 1.800,00
14. La linea gas non è stata posata. Lavori mancanti per € 2.500,00
15. Manca una piletta sifonata nel bagno della camera. Lavori mancanti per € 50,00.
All'esito delle operazioni peritali svoltesi nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo e del successivo incarico svolto nel presente giudizio, il CTU, ritendo astrattamente congruo
6 il prezzo richiesto nei preventivi di spesa prodotti, ha quantificato la spesa per l'eliminazione dei vizi/difetti riscontrati in € 3.161,26 rispetto alle opere edili e € 3.570,00 per le opere relative agli impianti, riconoscendo ulteriori € 2.000,00 per vizi relativi alla riparazione della tubazione della cucina e spostamento della caldaia. Ha quantificato in € 3.830,00 i costi relativi alle opere, relative al secondo contratto, che non erano state eseguite.
Le conclusioni cui è pervenuta l'espletata C.T.U. devono essere integralmente condivise dal Tribunale per essere il frutto di accurata indagine sulla stato dei luoghi e per essere le stesse corredate da solide argomentazioni rispetto alle osservazioni dei consulenti di parte.
L'attività istruttoria espletata ha evidenziato come alcune delle variazioni rispetto alle opere originariamente pattuite siano state effettuate su richiesta del committente. In particolare, il teste ha dichiarato come la scelta di ridurre l'isolamento delle Testimone_1 paret sola lastra di cartongesso anziché due senza materassino isolante in lana di roccia) sia stata concordata tra le parti, così come il posizionamento della caldaia. Il teste ha dichiarato come, su richiesta di Testimone_2 _1 le parti avessero convenuto che il committente si sarebbe fatto carico
[...] nte della messa in opera dei comandi termostatici, come il fissaggio del radiatore infrarossi in un bagno della camera sia stato eseguito da una ditta terza e ha confermato come anche il posizionamento della caldaia fosse stato concordemente pattuito. Il teste ha poi dichiarato come anche la mancata messa in opera della linea gas fosse stata richiesta dalla committenza, che avrebbe preferito l'installazione di un impianto ad induzione elettrica, e come l'impianto idraulico era già stato messo in pressione. Il teste
[...]
, dipendente di ha confermato anch' Testimone_3 Parte_1 circostanze. Il teste ha dichiarato di aver preso visione dello stato dei luoghi Testimone_4 in momento succes pere, pertanto, di variazioni pattuite dalle parti. Rispetto all'impianto idraulico, ha descritto lo stato dei luoghi dallo stesso visionati, rappresentando come fosse presente sotto malta un tubo dell'impianto idrico direttamente collegato allo stesso senza alcuna chiusura […] Successivamente è emerso un altro tubo perché si notava una piccola perdita: abbiamo riaperto la parete e trovato un altro tubo chiuso sotto malta.
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra riportate, deve ritenersi che l'appaltatore debba rispondere dei vizi riscontrati, sopra elencati ai nn. 1,2,3,4,5,6,8,10,11 e 15.
Rispetto punto n. 7 si deve ritenere, all'esito dell'espletata istruttoria, che il mancato posizionamento della doppia parete di cartongesso isolata sia frutto di una variazione pattuita secondo le indicazioni del committente. Pertanto, atteso che il CTU ha qualificato tale circostanza come lavorazione non eseguita, senza tuttavia evidenziare vizi nell'esecuzione della diversa opera pattuita, si deve ritenere applicabile la disciplina del recesso parziale dal contratto, con la conseguenza che l'appaltatore non è tenuto a rispondere della relativa difformità e allo stesso va riconosciuta indennità del mancato guadagno e delle spese già sostenute per la parte di opera soppressa.
Discorso analogo deve essere riferito al punto n.9, relativo alla posa dei comandi termostatici e al punto 14, relativo alla fornitura e posa in opera della linea gas
Rispetto al punto n. 12, dall'istruttoria espletata è emerso come la posa dei radiatori sia stata affidata ad altra ditta;
pertanto, il vizio di posizionamento riscontrato dal CTU non sarebbe riconducibile ad facendo venire meno la garanzia sulla Parte_1 stessa gravante.
Rispetto al punto n. 13, si ritiene che, per quanto la scelta del punto di posizionamento della caldaia sia stata concordata con il committente (come emerso dall'espletata istruttoria),
7 si deve ritenere che del relativo vizio accertato dal Consulente (connesso all'eccessivo peso dell'impianto), debba rispondere comunque l'appaltatore, il quale, agendo con la propria organizzazione di personale e mezzi e non quale nudus minister del committente, avrebbe dovuto valutare la situazione e posizionare l'impianto come da progetto iniziale.
Pertanto, alla luce della ricostruzione sopra esposta, si ritiene che siano stati riscontrati vizi dal complessivo valore di € 7.340,00 che l'appaltatore è tenuto a garantire.
Da ciò consegue che, a fronte del corrispettivo complessivo dovuto ad
[...] per l'esecuzione delle opere dei due rapporti contrattuali, Parte_1 ato dal CTU in € 101.179,21, di cui € 77.288,74 già pagati da dalla richiesta di pagamento avanzata dall'appaltatore della somma di _1 ere detratta, a titolo di riduzione del corrispettivo, la somma di € 7.340,00.
Pertanto, deve essere condannato al pagamento della somma di € _1
12.857,84.
Su tale somma devono essere riconosciuti gli interessi al tasso legale dal momento della richiesta di pagamento all'introduzione del presente giudizio e al tasso di mora di cui all'art. 1284, comma IV, c.p.c. dalla domanda introduttiva del presente giudizio (si richiama sul punto la recente pronuncia delle SS.UU. della Cassazione n. 12449/2024 che ha escluso che gli interessi moratori di cui all'art. 1284, comma IV, c.p.c. debbano decorrere dall'introduzione del giudizio di accertamento tecnico preventivo o dalla domanda di mediazione) al saldo.
Deve essere invece rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal convenuto, il quale non ha provato conseguenze, ulteriori alla riduzione del prezzo pattuito, dipese dagli accertati vizi.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, individuato lo scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda come accertata, applicando i valori medi del medesimo scaglione tanto per il giudizio di ATP quanto per il presente giudizio.
Sono altresì poste a carico del soccombente le spese sostenute dalla controparte relativamente al giudizio di accertamento tecnico preventivo (sub R.G.N. 5741/2020) pari a
€ 2.162,00 a titolo di compenso CTU Geom. in ATP e a €1.923,50 compenso Per_1 CTP Geom. . Per_2
Viene infine definitivamente posto integralmente a carico del soccombente il compenso liquidato al CTU Geom. liquidato giusto decreto del 08/07/2024. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale Di Gorizia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
Condanna al pagamento, in favore di _1 Parte_1
, della s oltre interessi al tasso lega
[...] di pagamento all'introduzione del presente giudizio e al tasso di mora di cui all'art. 1284, comma IV, c.p.c. dalla domanda introduttiva del presente giudizio al saldo;
Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da _1
Condanna al pagamento, in favore di _1 Parte_1
, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari:
[...]
8 • Delle spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo, che liquida in € 2.337,00 per compensi, oltre esborsi, 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre al pagamento € 2.162,00 a titolo di compenso del CTU Geom. in ATP e a € 1.923,50 compenso del CTP Geom. ; Per_1 Per_2
• delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.701,00 oltre esborsi, 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Pone definitivamente ed integralmente a carico di il compenso _1 liquidato a favore del CTU Geom. , giusto decreto del 08/07/2024 Per_1
Così deciso Gorizia in data 29/01/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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