Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/05/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1186/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1186/2019
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( – Avv. Giuseppe Condipodero Marchetta
[...] C.F._2
attori
E
(C.F. ) – Avv. Maria Rita Cicero CP_1 C.F._3
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
1) Ritenere e Dichiarare che la signora si è appropriata di tutti i CP_1 beni mobili indicati nell'atto di citazione.
2) Ritenere e dichiarare, pertanto, che gli attori hanno il diritto a ricevere il relativo risarcimento danni quantificato in euro 25.000,00 o in quell'altra somma minore
o maggiore che il Tribunale riterrà equa, considerando comunque che tutti i beni mobili indicati nel presente atto di citazione costituivano l'arredo dell'intera abitazione, oltre altri beni mobili, che apparteneva all'attore prima che ne venisse disposta l'asta giudiziaria
3) Con vittoria di spese, compensi, onorari di causa ed accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Conclusioni di parte convenuta: non depositate (si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione)
1
Procura della Repubblica in sede.
Ritenere il difetto di legittimazione passiva della proprietaria dell'immobile in ordine alla domanda proposta.
Ritenere e dichiarare l'azione improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Ritenere il diritto all'infondata richiesta risarcitoria, comunque prescritto.
Ritenere infondate nel merito le domande non corrispondendo al vero quanto descritto in narrativa dall'attore né in ordine all'an né in ordine al quantum.
…
Condannare anche per lite temeraria gli attori e rifondere le spese processuali.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, i coniugi e Parte_1 [...]
esponevano che, a seguito di una procedura esecutiva immobiliare, la Parte_2 propria casa di abitazione era stata aggiudicata all'asta da la quale si CP_1 sarebbe però impossessata di tutti i beni mobili e suppellettili presenti nella predetta abitazione, non restituendoli agli stessi quali legittimi proprietari.
Gli attori rilevavano che per i beni mobili rimasti estranei all'esecuzione è prevista una specifica procedura, che impone all'aggiudicatario di restituirli al proprietario, laddove invece la convenuta si era appropriata illegittimamente di tali cose, utilizzando alcune di esse da proprietaria. Elencavano quindi i beni di cui erano stati spossessati, deducendo come gli stessi avessero un consistente valore, pari a circa € 25.000,00, essendovi ricompresi anche oggetti utilizzati nel bar di cui erano titolari.
Stante la mancata restituzione dei beni de quibus a fronte delle reiterate richieste, gli attori invitavano il marito della convenuta a risarcire i danni in via stragiudiziale, senza peraltro conseguire alcun effetto, intraprendendo perciò il presente giudizio per chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta (tardivamente depositata il 15.01.2020), la convenuta contestava le deduzioni attoree e chiedeva il rigetto di tutte le domande.
Preliminarmente, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Nel merito, richiedeva il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate e temerarie.
In particolare, sosteneva che, nonostante l'intimazione del custode giudiziario, gli odierni attori non avevano asportato le cose presenti nell'immobile venduto, sicché il mancato esercizio di tale facoltà non poteva nuocere all'acquirente, ma esclusivamente al debitore
2 proprietario dei mobili. Rilevava inoltre che eventuali inadempienze del custode agli obblighi su di esso incombenti avrebbero dovuto essere fatte valere nei suoi confronti e contro gli organi della procedura esecutiva, non già avverso l'aggiudicatario. Deduceva altresì di non aver mai ricevuto alcuna formale richiesta di restituzione dei beni menzionati da parte dei coniugi, e negava la loro presenza all'interno dell'abitazione, essendo state rinvenuti esclusivamente beni ormai vetusti ed in cattive condizioni, che aveva perciò dovuto procedere a rottamare.
Esperita la mediazione con esito negativo ed espletata l'istruttoria, la presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, essendo stata sollevata oltre il termine preclusivo di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c., e non essendo rilevabile d'ufficio.
Nel merito, la domanda va rigettata per difetto assoluto di prova.
È infatti onere della parte che vuol far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, gli attori lamentano la mancata restituzione da parte della convenuta dei beni mobili presenti nell'immobile da questa acquistato a seguito di procedura esecutiva immobiliare.
Orbene, la procedura disciplinata dall'art. 560 c.p.c. prevede che il custode giudiziario intimi il debitore ad asportare i beni mobili che non debbono essere consegnati, assegnandoli allo scopo un termine, senza alcun onere a carico dell'aggiudicatario.
Dalla documentazione in atti non emerge in alcun modo che i beni in questione si trovassero nell'abitazione, essendo stato emesso l'ordine di liberazione, e non risultando la loro presenza dal verbale di consegna redatto dal custode giudiziario.
Di contro, parte attrice non fornisce la prova dell'esistenza in tale abitazione dei mobili e suppellettili elencati in citazione, che peraltro aveva l'onere di asportare, né del loro rilevante valore economico, che avrebbe dovuto senz'altro essere preventivamente segnalato al custode.
Del tutto inconducente risulta, allo scopo, la prova testimoniale assunta.
Preliminarmente va dichiarata l'assoluta inutilizzabilità della testimonianza della stessa attrice, in frontale contrasto con l'art. 246 c.p.c.
3 Quanto alla testimonianza di , essa risulta generica e largamente Testimone_1
insufficiente a provare quanto dedotto dagli attori.
In particolare, il teste afferma “non ricordo con precisione il numero delle cose, posso solo dire che ho aiutato mia sorella e suo marito a svuotare l'appartamento di sopra ed a riporre tutti questi oggetti nell'appartamento seminterrato. Gli oggetti erano tutti sistemati, anche la cucina componibile è stata smontata e riposta in un angolo”; tale dichiarazione non è però circostanziata nel tempo e, come già detto, contrasta con le prove documentali disponibili. In ordine al valore dei beni, sostiene che “La quantificazione del valore degli oggetti l'ho fatta con mio cognato sulla base di quello che mi diceva in ordine agli stessi oggetti, sul loro stato e su quanto li avevi acquistati” riportando una stima meramente soggettiva, effettuata sulla scorta di quanto asserito dalla stessa parte attrice, e totalmente sganciata da ogni parametro oggettivo di valutazione.
D'altro canto, siffatta prova testimoniale avrebbe richiesto, ancor prima della prova, quanto meno l'allegazione dei motivi del mancato ottemperamento all'ordine di liberazione, del perché la presenza di beni di così consistente valore non fosse stata segnalata al custode, dell'assenza di essi dal verbale di consegna, dell'avvenuta attivazione presso il custode per ottenerne la restituzione.
Nulla di tutto ciò è stato invece prospettato da parte attrice.
Alla luce delle considerazioni esposte la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte convenuta ed a carico di parte attrice, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, nulla per la fase di trattazione e per quella decisoria, alle quali parte convenuta non ha partecipato, per un compenso totale di € 1.800,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
L'insieme delle superiori considerazioni consente inoltre di qualificare l'azione come temeraria, in quanto incardinata al di fuori degli ordinari canoni di prudenza per aver totalmente omesso ogni coinvolgimento del custode, dovendosi perciò ritenere integrati gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., con conseguente condanna dell'attrice al risarcimento del danno che, alla luce del principio di diritto espresso dal Cass. 21570/2012, può essere quantificato in misura pari alla metà delle spese di lite.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1186/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
3) condanna gli attori in solido al risarcimento del danno da responsabilità aggravata per lite temeraria in favore della convenuta, che liquida in € 900,00.
Patti, 30/05/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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