Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 14238/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Raffaele Di Monda e Francesco Giliberti, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Milano, Via Albricci 3
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto in Milano, Via CP_1 P.IVA_1
Savarè 1
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno - pensione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 04/12/2024,
ha convenuto in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
a) In via del tutto principale, accertare il diritto alla prestazione previdenziale del sig. , in quanto soddisfa le Parte_1 condizioni previste dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'assegno sociale, stante anche le disposizioni normative e giurisprudenziali relative all'utilizzo dell'autocertificazione reddituale in quanto appartenenti ad uno stato non facente parte dell'Unione Europea;
b) Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto alla prestazione, oggetto della domanda, a far data dalla presentazione della domanda avvenuta il 22/04/2024;
c) Condannare, altresì, parte resistente, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che sancisce la condanna al pagamento delle spese processuali, ponendole a carico della parte soccombente,
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_1 ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
Per quanto di interesse è documentale che il ricorrente, in data 22 aprile 2024, avanzava a richiesta di assegno sociale per i titolari di carta di soggiorno, salvo che il successivo 28 CP_1 maggio 2024 respingeva la domanda sulla base della seguente motivazione: Lei non ha CP_1 presentato la documentazione che è stata richiesta il 26.04.2024 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione. Non risulta prodotta l'attestazione delle competenti autorità dello stato estero che accertano la titolarità di pensioni estere, di beni immobili e redditi del paese di origine del titolare e del coniuge. Può essere inviata nuova domanda allegando la documentazione in completezza.
Nel dettaglio, l'ente previdenziale, anche in sede di costituzione, ha eccepito che, per i redditi all'estero, il cittadino extracomunitario non possa giovarsi della mera autocertificazione.
*
Ebbene, a tale ultimo proposito il giudicante intende dare continuità ai principi già espressi dalla giurisprudenza (Corte di Appello di Milano, sentenza 17 gennaio 2019, n. 1598) che sul tema della autocertificazione da parte del cittadino extracomunitario ha così osservato: “…l'errore di CP_ fondo in cui incorre l' è di ignorare che ciò che viene rivendicato dall'odierno appellato è il diritto di percepire la pensione di invalidità “alle medesime condizioni documentali ammesse per i cittadini italiani e quindi mediante autocertificazione dei redditi prodotti all'estero e delle proprietà possedute all'estero”, salve le verifiche successive all'autocertificazione che l'amministrazione ha il dovere di svolgere sia per l'italiano che CP_ per lo straniero. Nel caso in esame l' ha impedito ab origine all'appellato di accedere alla medesima procedura prevista per il cittadino italiano. Dal quadro normativo, come correttamente delineato dal primo giudice, emerge che il cittadino straniero come quello italiano può autocertificare i propri redditi e nel caso di redditi prodotti all'estero
l'autocertificazione è ammessa, sia per gli italiani che per gli stranieri, nei casi da individuarsi mediante DM (art.
49 co 1 L 289/02). Come evidenziato dal primo giudice, il decreto emesso in attuazione della predetta norma è il
DM 12.5.2003 che: -all'art. 1, distingue tra redditi prodotti all'estero aventi natura pensionistica e altri redditi
(da lavoro, immobiliari, di capitali, assistenziali); -all'art. 2 prevede la possibilità di autocertificazione, sia per il cittadino italiano sia per lo straniero, nell'ipotesi in cui lo Stato non sia compreso tra quelli di cui alla tabella allegata al DM e l'istante non abbia ottenuto la certificazione dall'organismo estero che eroga prestazioni
2 | 5 previdenziali ed assistenziali;
-all'art. 3 prevede che sia l'ente erogatore italiano ad individuare l'organismo che nello Stato estero possa rilasciare la dovuta certificazione relativa all'eventuale erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Nel caso in esame, l'appellato ai fini dell'ottenimento della pensione di invalidità civile non ha fatto altro che agire secondo la normativa vigente che, come visto, consente l'autocertificazione ai fini CP_ del requisito reddituale, e pone a carico dell'ente erogatore, in questo caso l' l'onere di individuare l'organismo che nello Stato estero, nel nostro caso la Repubblica Dominicana, può rilasciare la dovuta certificazione relativa CP_ all'eventuale erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. L non ha provveduto né in sede amministrativa né in sede giudiziale ad individuare per la Repubblica Dominicana detto organismo. Tale inerzia CP_ non può tradursi in una lesione del diritto dell'istante. Del tutto inconferente è quindi l'argomentazione dell' in ordine alla ritenuta inidoneità dell'autocertificazione presentata dall'odierno appellato alla luce dell'art. 3, co. 2,
DPR n. 445/2000 (TU delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Se CP_ l' come era suo onere, avesse individuato l'organismo che nella Repubblica Dominicana poteva rilasciare la dovuta certificazione relativa all'eventuale erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non vi sarebbe stata necessità per l'appellato di rimettersi ad un'autocertificazione. In ogni caso si osserva che l'art. 3, co. 2, DPR
n. 445/2000 (TU delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede: “1.
Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli anti e ai comitati aventi sedi legali in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”. Gli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000 richiamati dall'art. 3 stabiliscono: “art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità
3 | 5 personali e fatti…o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R ) (…) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”. La disciplina delle autocertificazioni sopra riportata, prevista da una norma regolamentare, nella parte in cui consente ai cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, contrasta con quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del TU in materia di immigrazione, norma di rango primario, secondo cui “Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino…nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge”. La norma di fonte primaria (art. 2 comma 5
TU immigrazione) stabilisce un regime assolutamente paritario nei rapporti con la PA che non può essere derogato da una norma di fonte secondaria (DPR 445/2000). Va infine osservato che le sentenze della Corte di CP_ Cassazione SSUU n. 5167/2003 e Sez. Lavoro n. 12131/2009, richiamate dall a sostegno della propria tesi, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, non escludono l'idoneità nel giudizio civile dell'autocertificazione della situazione reddituale ai fini dell'ottenimento delle prestazioni di invalidità civile, avendo solo chiarito che, CP_ qualora il requisito reddituale sia contestato dall' l'istante ha l'onere di provarlo al di là dell'autocertificazione. Quanto agli ulteriori redditi (rispetto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali), il primo giudice correttamente ha evidenziato che essi, a norma dell'art. 2, co 2 lett. b) del DM 12.5.2003, possono essere CP_ autocertificati dal richiedente per cui illegittima è la pretesa dell' di ulteriori documenti. In ogni caso si osserva che alcuna censura specifica è stata sollevata dall'appellante sul punto. Alla luce di quanto sopra l'appello va respinto”.
Alla luce di tali condivisi, i principi ritiene il giudicante che, nel caso di specie, debba riconoscersi al ricorrente la possibilità di avvalersi dell'autocertificazione.
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Per quanto detto, non essendo contestato per il resto il possesso in capo alla parte di tutti gli ulteriori requisiti di legge, deve accertarsi il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale con decorrenza 22/04/2024.
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Il ricorso deve, quindi, trovare integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avendosi riguardo al valore indeterminabile, ma alla bassa complessità della controversia con esclusione della fase di trattazione-istruzione non celebrate.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale con decorrenza 22/04/2024; condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.291,00 CP_1 oltre spese generali e accessori di legge;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 13/02/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
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