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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1041/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al 1041/2021 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 10 settembre 2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in ROMA, VIA ASCOLI PICENO n. 13 presso lo studio dell'Avv. DE CUPIS
NI che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in FORMIA (LT) VIA VITRUVIO C/O PALAZZO DI VETRO N. 3, presso lo studio dell'Avv. DE SANTIS ANNALISA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
1
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.03.2021, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/12/2008 con , deducendo che i coniugi si erano separati Controparte_1 consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino n.
10805/17 del 13.06.2017, che erano nate le figlie (nata a [...] il Per_1
26.01.2010) e (nata a [...] il [...]); che la convivenza non era stata Per_2 ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare le condizioni di separazione in riferimento all'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
3) revocare l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra ; 4) CP_1 confermare la regolamentazione del diritto di visita paterno come stabilito in sede di separazione, con previsione di una maggiore flessibilità; 5) disporre il diritto di visita dei nonni paterni;
6) confermare l' assegno a carico del SI. di euro 300,00 Pt_1
(per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle minori oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
2 In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) di rigettare la domanda di parte ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
3) a parziale modifica delle condizioni di separazione, di porsi a carico del un assegno a titolo di mantenimento del Pt_1 coniuge pari ad euro 150,00 mensili e di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) condannare il SI.
al versamento degli assegni familiari in favore della;
6) Pt_1 CP_1 confermare le condizioni di separazione in riferimento all'affidamento delle minori, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita paterno.
All'esito della comparizione delle parti, il giudice delegato alle funzioni presidenziali confermava provvisoriamente tutte le condizioni di separazione di cui al provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del 13.06.2017 (in merito all'affidamento delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla regolamentazione del diritto di visita paterno, con conseguente diritto di visita dei parenti e dei nonni paterni, all'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra
[...]
, all'assegno a carico del SI. pari ad euro 300,00 per ciascuna figlia, CP_1 Pt_1
a titolo di contributo di mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie, assegni familiari in favore del padre) e rimetteva le parti avanti al G.I..
Concessi i termini per il deposito delle memorie integrative, con sentenza non definitiva n. 812/2022 del 9.06.2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per la definizione delle altre questioni controverse.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, audizione delle parti, relazione dei servizi sociali.
All'udienza cartolare del 10.09.2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Orbene, in merito all'affidamento delle figlie minori, si osserva quanto segue.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di
3 eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr.
4 Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016;
Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006).
Nel caso di specie, come peraltro richiesto da entrambe le parti, va confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori.
In relazione al collocamento, reputa il Collegio di confermare il collocamento delle minori presso la madre, apparendo tale soluzione preferibile nell'interesse delle figlie, non essendo emersi elementi di segno contrario e al fine di non alterare le consolidate abitudini di vita. Invero, in sede di audizione del 31.5.2023, la minore ha espresso la volontà di rimanere collocata presso l'abitazione Persona_3 materna, continuando ad avere una frequentazione maggiore con il padre, inoltre ha affermato che rispetto al passato la madre si è resa disponibile a garantire una maggiore flessibilità del diritto di visita del padre.
Ciò posto, in merito all'assegnazione della casa coniugale, come noto, essa risponde esclusivamente all'esigenza della prole, anche se maggiorenne, di mantenere il proprio habitat domestico ed è subordinata alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con il coniuge collocatario, prescindendo dunque dalla situazione reddituale del coniuge più debole.
Nel caso di specie, pertanto, stante il collocamento presso la madre, la casa coniugale resta assegnata alla convenuta, essendo irrilevanti eventuali allontanamenti transitori, comunque contestati, che non fanno venir meno la natura di “casa coniugale” dell'abitazione in questione.
Alla luce di quanto esposto, reputa il Tribunale che nel caso di specie vada confermata l'ordinanza presidenziale del 1.10.2021 che ha confermato le condizioni di separazione consensuale in merito all'affidamento congiunto delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, all'assegnazione della casa coniugale alla madre, al diritto di visita del padre e dei nonni paterni.
Quanto alle questioni economiche, come noto, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di
5 convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
In sede di separazione era stato posto a carico del un assegno pari ad Pt_1 euro 600,00 (300,00 euro per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rinuncia della in CP_1 quella sede agli assegni familiari.
Nel caso di specie, il ricorrente, pescatore, ha documentato di aver percepito un reddito medio complessivo pari ad euro 8.789,00 per il 2023 e pari ad euro 7.861,00 per il 2024, inoltre ha avuto due figli dalla successiva relazione;
la sig.ra risulta CP_1 svolgere lavori stagionali di pulizie e ha depositato una dichiarazione Isee di euro
2613,58.
Ciò posto, tenuto conto delle rispettive situazioni reddituali, reputa il Tribunale che vada confermato a carico del ricorrente l'obbligo di versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore delle figlie minori per l'importo complessivo di € 600,00, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino. Invero, la domanda di riduzione dell'assegno, svolta dal ricorrente solo in comparsa conclusionale, risulta tardivamente formulata, sulla base peraltro di circostanze che non possono considerarsi sopravvenute, in quanto già dedotte in corso di causa.
In merito all'assegno unico per le minori, tenuto conto del regime di affido condiviso, esso sarà percepito al 50% tra i genitori.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla , deve CP_1 preliminarmente darsi atto che tale domanda non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
In ogni caso, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per tale attribuzione.
In materia trova applicazione il disposto di cui all'art. 5, 6° comma L. n. 898/70:
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
6 di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Al riguardo, è utile evidenziare il principio sancito dalle Sez. Un. della S.C.
(Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287): ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto con la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. E' stato precisato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in
7 motivazione). La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38362 del 03/12/2021). In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che
«l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In tale ottica, come pure successivamente ribadito dalla giurisprudenza, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
L'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a
8 compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19/12/2023). In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno, tenuto conto che la convenuta non ha dimostrato che lo squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti possa ritenersi l'effetto del sacrifico della stessa a favore delle esigenze familiari;
inoltre, la stessa risulta godere di capacità lavorativa, non essendo emerse modifiche rilevanti rispetto alla situazione fattuale dichiarata in sede di separazione consensuale.
Da ultimo sono inammissibili le questioni introdotte da parte convenuta nella memoria di replica, relative al dedotto mancato pagamento delle spese straordinarie e
9 dell'adeguamento ISTAT, in quanto esse esulano dal thema decidendum del presente giudizio.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96 cpc formulata dalla convenuta, in difetto di prova della mala fede e della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
812/2022 del 10.06.2022 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) conferma l'ordinanza presidenziale del 1.10.2021, a sua volta confermativa delle condizioni di separazione consensuale di cui al decreto di omologa n. 10805/17 del
13.06.2017, con riferimento all'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, al collocamento presso la madre, all'assegnazione della casa coniugale alla , alla regolamentazione del diritto di visita paterno;
CP_1
2) per l'effetto, rigetta la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente;
3) conferma l'obbligo a carico di di versamento alla convenuta Parte_1 dell'importo complessivo di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino;
4) dispone che l'assegno unico sarà percepito al 50% tra i genitori;
5) rigetta la domanda di assegno divorzile;
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
7) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..
Cassino, 3/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al 1041/2021 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 10 settembre 2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in ROMA, VIA ASCOLI PICENO n. 13 presso lo studio dell'Avv. DE CUPIS
NI che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in FORMIA (LT) VIA VITRUVIO C/O PALAZZO DI VETRO N. 3, presso lo studio dell'Avv. DE SANTIS ANNALISA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
1
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.03.2021, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/12/2008 con , deducendo che i coniugi si erano separati Controparte_1 consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino n.
10805/17 del 13.06.2017, che erano nate le figlie (nata a [...] il Per_1
26.01.2010) e (nata a [...] il [...]); che la convivenza non era stata Per_2 ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare le condizioni di separazione in riferimento all'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
3) revocare l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra ; 4) CP_1 confermare la regolamentazione del diritto di visita paterno come stabilito in sede di separazione, con previsione di una maggiore flessibilità; 5) disporre il diritto di visita dei nonni paterni;
6) confermare l' assegno a carico del SI. di euro 300,00 Pt_1
(per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle minori oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
2 In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) di rigettare la domanda di parte ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
3) a parziale modifica delle condizioni di separazione, di porsi a carico del un assegno a titolo di mantenimento del Pt_1 coniuge pari ad euro 150,00 mensili e di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) condannare il SI.
al versamento degli assegni familiari in favore della;
6) Pt_1 CP_1 confermare le condizioni di separazione in riferimento all'affidamento delle minori, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita paterno.
All'esito della comparizione delle parti, il giudice delegato alle funzioni presidenziali confermava provvisoriamente tutte le condizioni di separazione di cui al provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del 13.06.2017 (in merito all'affidamento delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla regolamentazione del diritto di visita paterno, con conseguente diritto di visita dei parenti e dei nonni paterni, all'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra
[...]
, all'assegno a carico del SI. pari ad euro 300,00 per ciascuna figlia, CP_1 Pt_1
a titolo di contributo di mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie, assegni familiari in favore del padre) e rimetteva le parti avanti al G.I..
Concessi i termini per il deposito delle memorie integrative, con sentenza non definitiva n. 812/2022 del 9.06.2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per la definizione delle altre questioni controverse.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, audizione delle parti, relazione dei servizi sociali.
All'udienza cartolare del 10.09.2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Orbene, in merito all'affidamento delle figlie minori, si osserva quanto segue.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di
3 eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr.
4 Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016;
Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006).
Nel caso di specie, come peraltro richiesto da entrambe le parti, va confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori.
In relazione al collocamento, reputa il Collegio di confermare il collocamento delle minori presso la madre, apparendo tale soluzione preferibile nell'interesse delle figlie, non essendo emersi elementi di segno contrario e al fine di non alterare le consolidate abitudini di vita. Invero, in sede di audizione del 31.5.2023, la minore ha espresso la volontà di rimanere collocata presso l'abitazione Persona_3 materna, continuando ad avere una frequentazione maggiore con il padre, inoltre ha affermato che rispetto al passato la madre si è resa disponibile a garantire una maggiore flessibilità del diritto di visita del padre.
Ciò posto, in merito all'assegnazione della casa coniugale, come noto, essa risponde esclusivamente all'esigenza della prole, anche se maggiorenne, di mantenere il proprio habitat domestico ed è subordinata alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con il coniuge collocatario, prescindendo dunque dalla situazione reddituale del coniuge più debole.
Nel caso di specie, pertanto, stante il collocamento presso la madre, la casa coniugale resta assegnata alla convenuta, essendo irrilevanti eventuali allontanamenti transitori, comunque contestati, che non fanno venir meno la natura di “casa coniugale” dell'abitazione in questione.
Alla luce di quanto esposto, reputa il Tribunale che nel caso di specie vada confermata l'ordinanza presidenziale del 1.10.2021 che ha confermato le condizioni di separazione consensuale in merito all'affidamento congiunto delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, all'assegnazione della casa coniugale alla madre, al diritto di visita del padre e dei nonni paterni.
Quanto alle questioni economiche, come noto, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di
5 convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
In sede di separazione era stato posto a carico del un assegno pari ad Pt_1 euro 600,00 (300,00 euro per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rinuncia della in CP_1 quella sede agli assegni familiari.
Nel caso di specie, il ricorrente, pescatore, ha documentato di aver percepito un reddito medio complessivo pari ad euro 8.789,00 per il 2023 e pari ad euro 7.861,00 per il 2024, inoltre ha avuto due figli dalla successiva relazione;
la sig.ra risulta CP_1 svolgere lavori stagionali di pulizie e ha depositato una dichiarazione Isee di euro
2613,58.
Ciò posto, tenuto conto delle rispettive situazioni reddituali, reputa il Tribunale che vada confermato a carico del ricorrente l'obbligo di versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore delle figlie minori per l'importo complessivo di € 600,00, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino. Invero, la domanda di riduzione dell'assegno, svolta dal ricorrente solo in comparsa conclusionale, risulta tardivamente formulata, sulla base peraltro di circostanze che non possono considerarsi sopravvenute, in quanto già dedotte in corso di causa.
In merito all'assegno unico per le minori, tenuto conto del regime di affido condiviso, esso sarà percepito al 50% tra i genitori.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla , deve CP_1 preliminarmente darsi atto che tale domanda non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
In ogni caso, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per tale attribuzione.
In materia trova applicazione il disposto di cui all'art. 5, 6° comma L. n. 898/70:
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
6 di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Al riguardo, è utile evidenziare il principio sancito dalle Sez. Un. della S.C.
(Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287): ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto con la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. E' stato precisato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in
7 motivazione). La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38362 del 03/12/2021). In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che
«l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In tale ottica, come pure successivamente ribadito dalla giurisprudenza, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
L'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a
8 compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19/12/2023). In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno, tenuto conto che la convenuta non ha dimostrato che lo squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti possa ritenersi l'effetto del sacrifico della stessa a favore delle esigenze familiari;
inoltre, la stessa risulta godere di capacità lavorativa, non essendo emerse modifiche rilevanti rispetto alla situazione fattuale dichiarata in sede di separazione consensuale.
Da ultimo sono inammissibili le questioni introdotte da parte convenuta nella memoria di replica, relative al dedotto mancato pagamento delle spese straordinarie e
9 dell'adeguamento ISTAT, in quanto esse esulano dal thema decidendum del presente giudizio.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96 cpc formulata dalla convenuta, in difetto di prova della mala fede e della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
812/2022 del 10.06.2022 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) conferma l'ordinanza presidenziale del 1.10.2021, a sua volta confermativa delle condizioni di separazione consensuale di cui al decreto di omologa n. 10805/17 del
13.06.2017, con riferimento all'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, al collocamento presso la madre, all'assegnazione della casa coniugale alla , alla regolamentazione del diritto di visita paterno;
CP_1
2) per l'effetto, rigetta la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente;
3) conferma l'obbligo a carico di di versamento alla convenuta Parte_1 dell'importo complessivo di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino;
4) dispone che l'assegno unico sarà percepito al 50% tra i genitori;
5) rigetta la domanda di assegno divorzile;
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
7) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..
Cassino, 3/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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