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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 260/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti dall' avv. Donato Pennetta, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
D.G.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Laudadio, con cui è elettivamente domiciliata presso la propria sede.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare illegittima la revoca dell'incarico di Direttore del
Dipartimento di Prevenzione;
per l'effetto, condannare al risarcimento Controparte_2 dei danni, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.1.2023, il dott. esponeva di essere Parte_1 dipendente della dal 1988 e di aver ricoperto, dal 2016, il ruolo apicale Controparte_2 di Direttore Veterinario della U.O.C. di Sanità Animale.
Rappresentava di essere stato nominato Direttore del Dipartimento di Prevenzione con incarico di durata triennale, giusta delibera del Direttore Generale n. 452 del 5.4.2019,
e che, allo scadere del triennio, con successiva Delibera del Direttore Generale n. 644
1 del 14.4.2022, detto incarico veniva rinnovato per altri tre anni, previo regolare parere positivo del Comitato Tecnico.
Lamentava che il nuovo Direttore Generale, insediatosi in data 9.8.2022, con deliberazione n. 14 del 10.1.2023, aveva provveduto alla revoca dell'incarico ed alla contestuale nomina, in via provvisoria e temporanea, del dott. quale Persona_1 nuovo Direttore del Dipartimento di Prevenzione.
Affermava che, ai sensi dell'art. 17 bis co. 2 D. Lgs. 502/1992, così come recepito nell'atto aziendale dell' adottato con delibera del D.G. n. 1154 del 13.9.2017, al CP_2
Direttore Generale era affidata la nomina del Direttore di Dipartimento, previa individuazione dei criteri.
Precisava che il regolamento per gli incarichi dirigenziali dell' aveva Controparte_2 rimandato la disciplina dell'affidamento, delle incompatibilità, della durata e della revoca dei Direttori di Dipartimento al Regolamento di funzionamento dei comitati di dipartimento.
Affermava che le previsioni di carattere normativo e regolamentare erano state trasfuse nel Regolamento del Dipartimento di Prevenzione, approvato con delibera D.G. n. 1670 del 22.12.2017, che, all'art. 5 co. 4 e 5, espressamente aveva previsto la possibilità di revoca dell'incarico solo in presenza di gravi, motivate e comprovate inadempienze.
Richiamava l'art. 15 ter co. 3 D. Lgs. 502/1992 in ordine alla possibilità di revoca degli incarichi dirigenziali esclusivamente in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione del dipartimento, di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e di responsabilità grave e reiterata.
Rappresentava, pertanto, l'illegittimità del provvedimento adottato dall' in CP_1 quanto non riconducibile ad alcuna delle ipotesi contemplate, con l'evidente conseguenza che la sola motivazione espressa nella delibera n. 14/2023, riguardante la sostituzione fiduciaria della Direzione strategica, non poteva ritenersi sufficiente a giustificare la revoca del provvedimento di nomina.
Precisava che la natura fiduciaria dell'incarico era riferibile esclusivamente alla fase di nomina del dirigente, atteso che la revoca poteva essere disposta esclusivamente nelle ipotesi contemplate dalle disposizioni normative e regolamentari.
Riferiva di aver collaborato con il D. G. dott. , per il Persona_2 periodo dall'agosto 2022 al gennaio 2023, ossia prima della revoca, instaurando un rapporto di collaborazione e condivisione delle scelte adottate.
Rappresentava di aver subìto un danno economico e professionale.
2 In specie, rivendicava il diritto alla parte variabile della retribuzione di posizione, non percepita a causa della revoca e quantificata in € 24.000 annui, nonché gli oneri previdenziali correlati, oltre il danno curricolare e professionale scaturente dall'ingiustificato provvedimento.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, Controparte_2 in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Premetteva la precisa qualificazione del Dipartimento di Prevenzione alla luce degli assetti dati dall'Atto Aziendale, approvato giusta delibera della Direzione Generale dell' n. 1154/2017, oltre che l'individuazione dei compiti e delle Parte_2 funzioni del Dipartimento di prevenzione.
Precisava altresì che, successivamente all'insediamento del nuovo Direttore Generale, aveva acquisito le relazioni dello stato di servizio da tutti i direttori di struttura complessa integrati nel Dipartimento di Prevenzione.
Rappresentava che, dall'analisi delle relazioni dei Direttori delle Unità Operative coinvolti, era emersa l'impossibilità per il Dipartimento di Prevenzione di raggiungere gli obiettivi operativi assegnati dalla Regione Campania per la programmazione regionale 2022, con conseguente ricaduta negativa sulla garanzia dei livelli essenziali di assistenza demandati alla macrostruttura di Prevenzione.
Precisava che le criticità erano da ricondurre alla inadeguatezza delle risorse disponibili ed al deficit di personale, mai colmate dai vertici organizzativi della struttura dipartimentale in questione, nonostante le sollecitazioni da parte dei direttori delle Unità Operative del Dipartimento.
Argomentava che l'esame dei dati curriculari del ricorrente aveva rilevato l'assenza dell'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5 co. 1 lett. d) D.P.R. 484/1997, come modificato dall'art. 16 quinquies D. Lgs. 502/1992.
Riferiva che quanto riportato negli atti ufficiali della Regione Campania e nelle relazioni sullo stato del servizio e sull'organizzazione delle strutture incardinate nel Cont Dipartimento di Prevenzione della aveva indubbiamente inciso sul vincolo fiduciario e, conseguentemente, sulla scelta del Direttore, rimessa alla discrezionalità del nuovo manager ai fini della conferma o della revoca del ricorrente nella titolarità dell'incarico affidatogli.
Sosteneva l'infondatezza del ricorso e la legittimità della delibera impugnata, in quanto
3 la revoca dell'incarico era stata adottata in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 co.
6 del Regolamento del dipartimento di prevenzione.
Concludeva ut supra.
Nel corso dell'udienza di discussione orale del 13.7.2023, il giudice invitava le parti al contraddittorio in ordine al corretto inquadramento giuridico della domanda, incombente a cui le parti provvedevano con note sostitutive d'udienza, depositate addì
9.11.2023 e 16.11.2023.
Invero, parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità della avversa produzione documentale, oltre a stigmatizzare la linea difensiva dell'Azienda, improntata su una pretesa carenza di performance lavorativa, in quanto la documentazione prodotta era inerente ad epoca antecedente alla conferma e al rinnovo dell'incarico in controversia.
Parte resistente, invece, rappresentava che la documentazione prodotta era costituita da risultanze di atti del nucleo ispettivo regionale.
Ribadiva che l'incarico rivestito dal ricorrente doveva cessare automaticamente entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore dell' mentre il rinnovo o la conferma CP_2 erano solo facoltativi, come stabilito ai sensi dell'art. 5 co. 6 del regolamento.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Il presente giudizio verte sulla deliberazione n. 14 del 10.1.2023, avente ad oggetto la revoca della deliberazione n. 664 del 14.4.2022 e dell'incarico di Direttore
Dipartimento di Prevenzione ivi affidato al ricorrente, con contestuale Parte_2 attribuzione di tale incarico direttivo ad altro dirigente.
Nella detta deliberazione, si legge quanto segue: “IL DIRETTORE GENERALE dell'
[...]
, Dott nominato con D.G.R.C. n 324 del Controparte_3 Persona_2
21/06/2022, immesso nelle funzioni con D.P.G.RC. n. 101 del 04/08/2022 e immesso in servizio con la
Delibera n. 1685 del 09/08/2022, coadiuvato dal Direttore Sanitario Dott ssa e Parte_3 da Direttore Amministrativo Dott ssa Premesso che: con Deliberazione n. 452 del Persona_3
05/04/2019 è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione al Dott.
[...]
a decorrere dal 16 aprile 2019 per la durata di anni tre, - con Deliberazione n. 664 del Pt_1
14/04/2022 è stato rinnovato l'incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione al Dott.
[...]
; Considerato che la nuova Direzione Strategica può nei mesi successivi all'insediamento Pt_1 confermare/rinnovare incarichi dati dalla precedente gestione, che hanno carattere fiduciario;
Ritenuto di dover procedere alla nuova individuazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, nelle more che il Comitato del suddetto Dipartimento sottoponga una terna di Direttori di Struttura
4 Complessa a Direttore Generale per incarico definitivo;
Con il parere favorevole reso, alla luce di tutto quanto sopra riportato ed attestato, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario con la sottoscrizione della presente proposta di provvedimento: delibera per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte di revocare la Deliberazione n. 664 del 14/04/2022 in quanto la nuova Direzione Strategica può nei mesi successivi all'insediamento confermare/rinnovare incarichi dati dalla precedente gestione, che hanno carattere fiduciario;
di conferire, ai sensi dell'art 17 bis del D. Lgs n, 502492, in via provvisoria e temporanea, al Dott.
[...]
, Direttore della UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale , l'incarico di Direttore Per_1 Pt_4 del Dipartimento di Prevenzione con decorrenza immediata, nelle more che il Comitato del suddetto
Dipartimento sottoponga una terna di Direttori di Struttura Complessa al Direttore Generale di riconoscere al Dott. l'incremento per la retribuzione di posizione -- parte variabile Persona_1 come previsto dal CCNL della Dirigenza vigente, TRASMETTERE copia del provvedimento in questione al Collegio Sindacale DARE ATTO che il provvedimento de quo è immediatamente esecutivo al fine di garantire la continuità delle attività”.
Occorre, poi, richiamare quanto già rappresentato nell'ordinanza del 13.7.2023, anche alla luce degli scritti difensivi delle parti, degli allegati documentali sopravvenuti e della dichiarazione spontanea resa dal ricorrente in udienza, in tema di integrazione postuma della motivazione della delibera 14/2023, operata dalla resistente Azienda.
Come ibidem già rilevato, vertendosi in materia di atto negoziale privatistico di gestione del rapporto e non già di atto d'imperio della P.A., la motivazione addotta dall' in ordine alla causale sottesa alla revoca dell'incarico di Direttore del CP_1
Dipartimento di Prevenzione, non può essere integrata ex post.
Nella fattispecie, il datore di lavoro ha chiaramente inteso avvalersi della potestà unilaterale di revoca dell'incarico de quo per ragioni attinenti all'intuitus personae ed alla automatica decadenza per mutamento dell'organo di vertice, senza operare alcun riferimento ai livelli delle performances dirigenziali, che, perciò, in questa sede sono irrilevanti e non possono essere addotte a sostegno della decisione datoriale.
Sul punto, la Suprema Corte, anche in tema di licenziamento del dirigente, ammette l'integrazione della motivazione di un atto datoriale che risulti sì specifica, ma concisa e scarsamente dettagliata, confinando però tale possibilità alla sola esplicitazione dei motivi già espressi (Cassazione civile, sez. lav., n. 3147 del 1.2.2019), con ciò escludendo tale facoltà, per converso, allorquando essa venga ad essere esercitata per finalità sostitutive o suppletive.
In altri termini, il datore di lavoro convenuto in giudizio può, in tale sede, precisare i motivi addotti a base di una propria scelta gestionale, ma non già addurne di nuovi o diversi, in affiancamento o sostituzione di quelli esternati.
5 Peraltro, la necessità della motivazione della revoca dell'incarico dirigenziale è stata sancita dalla Suprema Corte anche in fattispecie analoga a quella in esame (Cassazione civile, sez. lav., n. 21482 del 06/10/2020).
In sostanza, nella presente sede non possono venire in rilievo elementi che non siano stati almeno sommariamente indicati nell'atto di revoca impugnato, e, tra essi, le dedotte criticità gestionali.
Per di più, esse sono state oggetto di rilievo solo da parte del nucleo ispettivo, mentre la non ha allegato (ma risulta anzi provato il contrario) che il dott. in CP_2 Pt_1 ragione delle lamentate carenze, sia stato destinatario di una valutazione negativa del
Collegio tecnico, idonea a giustificare la revoca o, almeno, le conseguenze negative indicate e descritte nell'art. 62 C.C.N.L. in atti (divieto di conferma, attribuzione di incarico dirigenziale “inferiore”, decurtazione della retribuzione di posizione, ecc.).
2. Pur diversamente opinando, ossia scrutinando l'atto di revoca impugnato in termini di provvedimento amministrativo, si giungerebbe ad identica conclusione, giacché a fortiori l' resistente non potrebbe essere ammessa a colmare ex post, CP_1 ossia nel presente giudizio, la motivazione di un atto ab origine insufficiente o carente,
e ciò a pena di violazione dello stesso obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990, oltre che del principio della trasparenza dell'azione amministrativa.
Proprio perché la motivazione del provvedimento assolve alla funzione di rendere intellegibile l'operato della P.A., essa deve costituire un presupposto della decisione amministrativa, non sopperibile a posteriori.
L'inammissibilità della motivazione postuma risiede, pertanto, anche nel divieto di ampliare il thema decidendum originario nel rispetto dei principi della domanda e della rispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. ( Napoli, Controparte_4
n. 4751/2009: “E' inammissibile l'integrazione postuma in giudizio della motivazione di un atto amministrativo realizzata attraverso gli atti difensivi predisposti dai legali della PA, fatti salvi naturalmente gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, con la conseguenza , che, in sede di giudizio, l'atto va esaminato alla stregua delle sole ragioni poste a suo sostegno ed in esso esplicitate originariamente”; Napoli, n. 16814/2010: “L'integrazione della motivazione Controparte_4 in giudizio è inammissibile, tanto più se non è adottata con un provvedimento, ma in una memoria difensiva”; Cassazione civile, sez. un., n. 25665/2023: “Nel processo amministrativo
l'integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento– nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta –oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando, invece, inammissibile, un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o
6 comunque scritti difensivi”; nello stesso senso: Consiglio di Stato, sez. IV, 30.1.2023, n.
1096, e Consiglio di Stato, sez. III, 28.11.2022, n. 10448).
Anche sotto tale profilo, dunque, le inadempienze rilevate dal ed eccepite CP_5 dall'Azienda solo nella memoria difensiva di costituzione in giudizio, inadempienze ascritte alla responsabilità del ricorrente (carenze non rilevate di personale e di attrezzature, nonché assenza di corretto utilizzo della piattaforma informatica per i dati anatomopatologici emersi dalle macellazioni degli animali), non possono essere utilizzate a sostegno della fondatezza e dell'opportunità del provvedimento di revoca.
D'altra parte, dalla documentazione prodotta dal ricorrente in allegato alle note del
9.11.2023, le prospettate carenze dirigenziali sembrerebbero da escludersi o almeno da sminuirsi sensibilmente rispetto alle deduzioni datoriali.
Tuttavia, non può farsi luogo, in questa sede, ad alcun esame di merito delle lamentate inadempienze, essendo esse estranee all'oggetto del giudizio.
Difatti, pur volendo ammettere, per mera ipotesi, che tali circostanze siano sussistenti ed addebitabili alla responsabilità del ricorrente, la loro omessa indicazione nell'atto di revoca ne impedisce la rilevanza nella presente sede giudiziale, effetto che non può essere escluso in via surrettizia, cioè deducendo che le circostanze stesse abbiano inciso sul vincolo fiduciario ed indotto alla impugnata revoca dell'incarico.
Sul punto, può perciò concludersi affermando che la ha basato l'atto di Controparte_2 revoca sull'istituto contrattuale della decadenza automatica e sulla facoltà fiduciaria di sostituzione nell'incarico direttivo in contesa, sicché l' non può essere CP_1 ammessa a poggiare siffatta determinazione su motivi nuovi o diversi, quand'anche costituiti dalle pretese inadempienze e dalla paventata responsabilità dirigenziale del ricorrente.
3. Ciò chiarito, si osserva che l'esame della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca, adottato dall' Controparte_2 con deliberazione n. 14/2023, ne rivela la fondatezza.
Giova rammentare che la durata degli incarichi dirigenziali nel settore sanitario non può essere inferiore a tre anni ex art. 15 ter co. 1 D. Lgs. 502/1992 (“Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura - 1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti,
a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai
7 predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico”), disposizione che senz'altro trova applicazione anche alla figura del direttore di dipartimento, la cui nomina è regolata dall'art. 17 bis D. Lgs n. 502/1992 (“Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento;
il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta
l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento 3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento nonché le modalità di partecipazione dello stesso alla individuazione dei direttori di dipartimento”).
Tale criterio legale di nomina è stato recepito nell'Atto Aziendale della , Controparte_2 che, al punto 2.3.1, per la parte di interesse, dispone quanto appresso: “Il Direttore del
Dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti di unità operativa complessa scelti, nell'ambito di una rosa di candidati proposta dal Comitato di Dipartimento. La durata dell'incarico di
Direttore di Dipartimento è di tre anni con valutazione annuale secondo le modalità di cui al relativo regolamento;
l'incarico è rinnovabile consecutivamente una sola volta”.
Ancora, il regolamento per gli incarichi dirigenziali dell'area dirigenza medica ed area dirigenza s.t.p.a., all'art. 2, stabilisce che la disciplina dell'affidamento, delle incompatibilità, della durata e della revoca dell'incarico di direttore di Dipartimento è posta dal regolamento di funzionamento dei Comitati di Dipartimento.
Inoltre, il Regolamento del Dipartimento di Prevenzione, approvato con Deliberazione
n. 1670 del 22.12.2017, all'art. 5, ai co. 3 e ss., statuisce quanto segue: “La durata dell'incarico è triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta ed è incompatibile con qualsiasi altra carica, salvo quella di Direttore di Struttura complessa del Dipartimento;
il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale, previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi assegnati e alle risorse attribuite.
L'incarico può essere revocato prima della scadenza del mandato per gravi, motivate e comprovate inadempienze inerenti la sua funzione;
L'incarico cessa entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo
Direttore Generale e può essere riconfermato nei limiti previsti di cui al comma 3; …”.
4. Così definito il quadro normativo di riferimento, reputa questo giudice che la
8 fattispecie concreta in esame debba ricondursi in quella astratta del c.d. spoil system, ossia della decadenza automatica degli incarichi dirigenziali in caso di rinnovo dell'incarico dirigenziale apicale, di cui la giurisprudenza ha costantemente affermato l'illegittimità nell'ambito lavoristico della sanità pubblica.
La Corte Costituzionale, ha sostenuto, in fattispecie assimilabile alla presente, che la cessazione ipso iure degli incarichi direttivi, in ipotesi di cessazione del direttore generale, stride con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, in quanto l'applicazione del principio simul stabunt simul cadent espone l'ente pubblico al rischio di subire un periodo di discontinuità gestionale e pretermette del tutto la fase valutativa del dirigente, sulla base dei risultati delle prestazioni rese e delle competenze esercitate in concreto nella gestione dei servizi amministrativi a lui affidati, esprimendosi anche sotto tale profilo una discontinuità gestionale priva di motivata giustificazione ed in contrasto con il principio del buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (C. Cost., 23/02/2023, n. 26).
Invero, tale affermazione di principio va senz'altro condivisa, in quanto la revoca automatica degli incarichi dirigenziali è effettivamente idonea a pregiudicare l'osservanza del principio di buon andamento, giacché cambiamenti frequenti della titolarità apicale di un ufficio pubblico compromettono la continuità dell'azione amministrativa e, con essa, l'efficacia e l'efficienza dell'agere amministrativo.
Nel medesimo solco interpretativo si sono poste anche altre pronunce del giudice delle leggi, che ha a più riprese ribadito che le cessazioni automatiche degli incarichi dirigenziali non sono ammissibili (ex multis: C. Cost., 21/06/2013, n. 152: “È incostituzionale l'art. 18 bis comma 5 l. reg. Campania 3 novembre 1994 n. 32, inserito dall'art. 1 comma 1 lett. b) l. reg. Campania 6 luglio 2012 n. 18, nella parte in cui (dopo aver stabilito che le Co modalità di nomina dei direttori generali delle degli istituti del servizio sanitario regionale sono regolate da un disciplinare, adottato con deliberazione della giunta regionale, e che, fino all'approvazione del disciplinare, la nomina dei direttori generali è comunque disposta tra le persone Co iscritte in un apposito elenco) prevede che i direttori generali delle e degli istituti del servizio sanitario regionale decadono dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare, con ciò introducendo, sia pure all'interno di una normativa transitoria, un'ipotesi di decadenza automatica dei menzionati direttori generali”; C. Cost. n. 103/2007, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 co. 7 L. 145/2002 nella parte in cui si disponeva che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa).
Pertanto, qualunque ipotesi di decadenza automatica dall'incarico direttivo,
9 normativamente o contrattualmente prevista, è illegittima o almeno inefficace.
Il divieto di automatismi tra l'insediamento di un nuovo organo di vertice e la cessazione degli incarichi dirigenziali deve, quindi, reputarsi un principio generale dell'ordinamento giuridico, il quale impone di disapplicare ogni disposizione normativa secondaria che con esso contrasti, inclusa ogni disposizione regolamentare dell' che delinei meccanismi analoghi. Controparte_2
Tra queste, vi è senz'altro l'art. 5 co. 6 del Regolamento del Dipartimento di
Prevenzione, laddove prevede che l'incarico cessa automaticamente entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo D. G.
5. Fermo quanto sinora osservato, è poi dirimente rilevare che l'incarico di direttore di Dipartimento di ha durata minima triennale, Controparte_1 secondo quanto previsto dal succitato art. 15 ter co. 1 D. Lgs. 502/1992, da considerarsi disposizione di legge inderogabile sia da parte della normativa secondaria (o di legge regionale), sia da parte del contratto collettivo o individuale di lavoro.
In specie, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la natura imperativa della citata disposizione, affermando principi che vanno totalmente condivisi in questa sede, anche in punto di risarcimento del conseguente danno subìto dal dirigente caducato ante tempus (Cassazione civile, sez. lav., 08/05/2012, n. 6958: “È fondata l'eccezione di nullità della clausola del contratto di lavoro del direttore amministrativo di , Controparte_1 intercorso tra il direttore amministrativo e il direttore generale (con previsione di cessazione del rapporto alla scadenza dell'incarico del direttore generale), prevedendo la norma la durata minima del rapporto di lavoro in questione fino alla scadenza dei tre anni dalla nomina. La previsione della norma imperativa del d.lg. n. 502 del 1992 e s.m.i. e del d.P.C.M. n. 502 del 1995 non può essere sostituita dalla clausola dichiarata nulla ai sensi dell'art. 1419 c.c. … In tema di durata del contratto Co del direttore amministrativo di una la disciplina del d.lg. n. 502 del 1992 e del d.P.C.M. n. 502 del
1995 - che indica la durata minima del contratto in tre anni e che trova applicazione in mancanza di una disciplina regionale specifica sulle cause di risoluzione del rapporto - ha natura vincolante ed imperativa, non derogabile dalla volontà negoziale delle parti, dovendosi ritenere nulla la clausola contrattuale di risoluzione automatica del rapporto del direttore amministrativo alla scadenza dell'incarico del direttore generale. Ne deriva che, in tale evenienza, il direttore amministrativo ha diritto alla corresponsione dei compensi spettanti fino alla data di scadenza triennale del rapporto, in quanto la predeterminazione di un termine di durata al rapporto comporta l'assoggettamento dello stesso alle regole di diritto comune proprie del recesso per giusta causa derivante da inadempimento, con conseguente risarcibilità integrale del danno, e non del semplice rimborso spese sostenuto e del compenso dell'opera fino a quel momento prestata, come previsto dall'art. 2237 c.c.”).
Per di più, la Suprema Corte, nell'evocata pronuncia, ha altresì espressamente escluso che la fattispecie in controversia possa ritenersi retta dal regime di libera recedibilità
10 previsto del contesto dei rapporti di prestazione d'opera libero-professionale.
Ebbene, l'incarico triennale affidato al dott. per effetto del rinnovo di quello Pt_1 originario, non poteva subire alcuna cessazione anticipata, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
6. A ben vedere, però, le due questioni (decadenza automatica del direttore di dipartimento di protezione entro tre mesi dalla sostituzione del dirigente generale;
durata minima triennale dell'incarico) sono parallele.
Infatti, il divieto dello spoil system presenta identica ratio rispetto all'inderogabilità della durata minima triennale dell'incarico dirigenziale, in quanto l'esigenza di garantire la sussistenza del legame fiduciario tra il direttore generale, quale organo di vertice, ed il direttore di dipartimento, quale dirigente non apicale, è recessiva rispetto all'esigenza costituzionalmente tutelata di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. sopra descritta, esigenza di cui costituisce precipitato proprio la continuità dell'incarico in controversia per l'intero triennio minimo di durata, anche allorché, nelle more, venga nominato un nuovo direttore generale.
L'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa sono quindi presidiate, da un lato, dall'inapplicabilità della caducazione automatica e, dall'altro lato, dalla durata minima dell'incarico direttivo.
Entrambi tali profili risultano disattesi nell'atto di revoca impugnato, il quale, come detto, evoca la facoltà del D. G. di nuova nomina di anticipare la cessazione dell'incarico de quo “nei mesi successivi” (cfr. deliberazione n. 14/2023 in atti).
Tale decisione datoriale, adottata addì 10.1.2023, a distanza di circa 5 mesi dall'insediamento del D. G. (agosto 2022), già di per sé non appare in linea con la previsione di cui all'art. 5 co. 6 del Regolamento dipartimentale, che, invece, prevede la cessazione automatica dell'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo D.
G., disposizione che, in ogni caso, come innanzi osservato, va disapplicata in quanto concretizza un automatismo confliggente con l'art. 97 Cost.
A ciò si aggiunga che l'impugnato atto di revoca viene giustificato da ragioni fiduciarie, ivi sostenendosi la facoltà del nuovo D. G. di sostituire il direttore di dipartimento in carica con una unità dirigenziale di propria fiducia.
Tale facoltà è preclusa dalla suindicata imperatività della durata minima triennale dell'incarico, che non ammette caducazioni anticipate a meno che non si verta in una delle ipotesi espressamente contemplate ex art. 15 ter co. 3 D. Lgs. 502/1992 (“
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e
11 dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
responsabilità grave e reiterata;
in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro …”).
È solo in tali ipotesi che è possibile la revoca anticipata dell'incarico, ipotesi che, in buona sostanza, finiscono per evocare la nozione di giusta causa ex art. 2119 c.c., in termini di inadempimento dei fondamentali doveri del dirigente, come peraltro stabilito dall'art. 5 co. 5 del Regolamento dipartimentale.
Tuttavia, non sussiste alcun altro e diverso motivo addotto dalla resistente nel CP_1 provvedimento di revoca, che risulti astrattamente idoneo a consentire la cessazione anticipata dell'incarico, difettando un atto che contenga espressamente una qualsiasi contestazione al dott. che sia espressivo di una volontà di recesso. Pt_1
Né, come detto, eventuali profili di responsabilità possono essere introdotti ex novo ed
a posteriori rispetto all'atto di revoca.
In sostanza, la durata minima triennale prevista dalla legge per l'incarico in controversia va sempre rispettata, a meno che non ricorra una giusta causa di revoca dell'incarico ovvero altra ragione che lo imponga (ad esempio, una condizione d'incompatibilità).
Ciò conduce a disattendere la tesi dell'Azienda datrice di lavoro, poiché essa poggia su elementi inidonei a superare la prescrizione di durata minima dell'incarico.
In sostanza, l' resistente non avrebbe potuto revocare ante tempus l'incarico CP_1 affidato al dott. ossia prima del 16.4.2025, se non per incompatibilità Pt_1 sopravvenuta o, comunque, per ipotesi riconducibile alla nozione di giusta causa, a fronte di una condotta integrante inadempimento contrattuale del dirigente.
L'atto impugnato, privo di un siffatto riferimento giustificativo, deve ritenersi, pertanto, illegittimo e ne va rimosso ogni effetto ai fini di quanto domandato in ricorso.
In specie, la caducazione anticipata costituisce un inadempimento contrattuale dell' , fonte di responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c. Controparte_2
7. Di conseguenza, l'azione di risarcimento proposta in ricorso si rivela fondata, sebbene solo in parte, e segnatamente sotto il solo profilo dell'incremento retributivo di cui il ricorrente è stato privato.
A riguardo, occorre rammentare il meccanismo retributivo dei dirigenti medici, che si compone di una parte tabellare, in misura fissa e variabile, e di una parte variabile, quest'ultima legata alle funzioni assegnate;
a tali poste retributive, che indicano la
12 retribuzione di posizione, può affiancarsi la retribuzione variabile di risultato
(Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2011, n. 2459: “La struttura del trattamento economico del dirigente si compone di una retribuzione fissa, collegata alla qualifica rivestita dal dirigente e determinata dai contratti collettivi, e di una retribuzione accessoria consistente nell'indennità di posizione (che varia secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna amministrazione) e nell'indennità di risultato (finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti); tale struttura del trattamento accessorio rivela che la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con
l'incarico di funzione mentre la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto dato dal dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione;
a riprova di tale assunto legittimamente è prevista una pluralità di fasce retributive anche nell'ambito di una medesima qualifica dirigenziale”).
Il ricorrente ha dedotto che, in forza della revoca, egli ha subìto un decremento retributivo, essendo stato privato della parte variabile della retribuzione di posizione, per un importo annuo pari a circa € 24.000 al lordo degli oneri previdenziali.
In effetti, l'originario atto di conferimento dell'incarico di Direttore (deliberazione n.
452 del 5.4.2019), rinnovato alla scadenza triennale per un ulteriore triennio
(deliberazione n. 664 del 14.4.2022), gli aveva attribuito, onde remunerare l'incarico stesso, l'incremento previsto dall'art. 39 co. 9 . Parte_5
Dal cedolino paga di gennaio 2023, in atti alla produzione del ricorrente, si rileva appunto la liquidazione di una corrispondente posta retributiva
(“MAGGIOR.RETR.POS.VAR(Art.39,9)”), pari ad € 1.923,07 lordi mensili, per un importo annuo lordo stimabile in € 24.999,91, comprensivo di tredicesima mensilità.
L'illegittima anticipazione della cessazione dell'incarico rispetto al triennio ha certamente privato il dott. della percezione di tale emolumento, che sarebbe Pt_1 spettato dall'iniziale momento di efficacia della revoca (febbraio 2023) sino alla data di naturale scadenza dell'incarico stesso, individuabile addì 16.4.2025.
Pertanto, tale posta di danno deve ritenersi provata nell'an e nel quantum.
Naturalmente, la pronuncia dovrà essere limitata alle sole somme indicate e quantificate in ricorso (€ 24.000,00 lordi all'anno) ai sensi dell'art. 112 c.p.c., a pena di vizio d'ultrapetizione della sentenza.
A ciò si aggiunga, in punto di quantificazione della suindicata misura annua del danno patito, che non vi è stata specifica contestazione da parte della resistente, sicché
l'importo deve reputarsi provato ex art. 115 co. 1 e 416 c.p.c.
Di conseguenza, deve essere condannata al risarcimento del danno in Controparte_2 favore di e, per tale titolo, al pagamento della complessiva somma lorda Parte_1
13 di € 52.000,00, determinata considerando il residuo periodo di percezione dell'indennità di posizione variabile (2 anni e 2 mesi) e la quantificazione della misura annua indicata in ricorso.
La somma liquidata va intesa al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav.,
6639/2020), anche perché, trattandosi di danno da lucro cessante, sostitutivo di retribuzioni perdute, il credito resta esposto sia all'imposizione fiscale (cfr. art. 6 D.P.R.
917/1986), sia a quella contributiva (cfr. art. 12 L. 153/1969 e art. 49 co. 1 D.P.R.
917/1986), in ragione dello stretto nesso di derivazione dal rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 459/2000, trova applicazione l'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme dovute vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla data della domanda giudiziaria (31.1.2023) e sino al saldo, restando irrilevante la natura risarcitoria del credito (Cassazione civile, sez. lav., n. 13624 del 02/07/2020: “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti
i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”).
8. Va, invece rigettata la domanda di risarcimento del danno curriculare e professionale, e ciò per assenza di sufficiente allegazione e prova del danno conseguenza asseritamente patito.
A riguardo, si evidenzia che tale voce di danno risulta qualificabile in termini di danno non patrimoniale, in quanto prodottasi a carico della sfera professionale del lavoratore, rimasto privo dell'incarico e, dunque, sia della correlata gratificazione professionale, sia della conseguente posizione d'immagine, sia delle legittime aspettative di ottenere futuri incarichi di analogo prestigio, per tale ultimo profilo in limine con la qualificazione giuridica di danno patrimoniale per perdita di chances reddituali.
Non v'è dubbio che il correlato onere probatorio ex art. 2697 c.c. ricada sul lavoratore, il quale dovrà indicare, prima ancora che dimostrare, i singoli e concreti pregiudizi che si siano prodotti a suo carico, non potendo ammettersi, nell'ordinamento giuridico, la sussistenza di danni in re ipsa, salvo casi eccezionali, secondo un consolidato orientamento comunemente accolto dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione
14 civile, sez. lav., 31/07/2024, n. 21527: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”; Cassazione civile, sez. lav.,
23/11/2015, n. 23837: “Il danno esistenziale, essendo legato indissolubilmente alla persona, necessita di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita. Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno esistenziale da mobbing, non è sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse e inferiori a quelle proprie ma è necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, abbia inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone gli equilibri e le abitudini di vita”; Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2013, n.
23171: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale: incombe sul lavoratore l'onere, non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2011, n. 25691: “Il ristoro del danno non patrimoniale determinato dal comportamento ostruzionistico di chi costringa a un'azione legale a tutela dei propri diritti, può essere accordato purché sia allegata e provata la concreta lesione in termini di violazione dell'integrità psicofisica ovvero di nocumento delle generali condizioni di vita personali e sociali. Ne deriva che non
è sufficiente a tal fine il generico riferimento allo stress conseguente alla suddetta condotta, posto che esso si risolve nell'affermazione di un danno in re ipsa”).
Ebbene, reputa il giudicante che le allegazioni articolate nel ricorso in merito alla posta di danno in esame si rivelino generiche, vaghe e prive della necessaria precisione.
Il ricorrente non ha indicato la produzione di un concreto svilimento professionale, né la definitiva perdita del bagaglio di esperienze maturate come direttore, né un discredito d'immagine significativamente diffuso nell'ambiente di lavoro, né quali specifici ed ulteriori incarichi abbia perduto o abbia perso la possibilità di ottenere.
In assenza di specifiche allegazioni fattuali, idonee a sorreggere la domanda e la sottesa prospettazione del pregiudizio, tale segmento dell'istanza risarcitoria va disatteso.
Assorbito ogni altro profilo.
15 9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; sez. II, 24724/2019),
l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza oggettiva circa l'individuazione, la ricostruzione e l'interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie concreta in controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara illegittima la cessazione anticipata dell'incarico di direttore del dipartimento di prevenzione della , affidato a , rispetto Controparte_2 Parte_1 alla scadenza naturale;
2) condanna la , in persona del D.G. p.t., al pagamento, in favore di Controparte_2
ed a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 52.000,00, Parte_1 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta a decorrere dal
31.1.2023 e sino al soddisfo;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna , in Controparte_2 persona del D.G. p.t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 3.090,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per
€ 252,67, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 4.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 260/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti dall' avv. Donato Pennetta, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
D.G.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Laudadio, con cui è elettivamente domiciliata presso la propria sede.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare illegittima la revoca dell'incarico di Direttore del
Dipartimento di Prevenzione;
per l'effetto, condannare al risarcimento Controparte_2 dei danni, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.1.2023, il dott. esponeva di essere Parte_1 dipendente della dal 1988 e di aver ricoperto, dal 2016, il ruolo apicale Controparte_2 di Direttore Veterinario della U.O.C. di Sanità Animale.
Rappresentava di essere stato nominato Direttore del Dipartimento di Prevenzione con incarico di durata triennale, giusta delibera del Direttore Generale n. 452 del 5.4.2019,
e che, allo scadere del triennio, con successiva Delibera del Direttore Generale n. 644
1 del 14.4.2022, detto incarico veniva rinnovato per altri tre anni, previo regolare parere positivo del Comitato Tecnico.
Lamentava che il nuovo Direttore Generale, insediatosi in data 9.8.2022, con deliberazione n. 14 del 10.1.2023, aveva provveduto alla revoca dell'incarico ed alla contestuale nomina, in via provvisoria e temporanea, del dott. quale Persona_1 nuovo Direttore del Dipartimento di Prevenzione.
Affermava che, ai sensi dell'art. 17 bis co. 2 D. Lgs. 502/1992, così come recepito nell'atto aziendale dell' adottato con delibera del D.G. n. 1154 del 13.9.2017, al CP_2
Direttore Generale era affidata la nomina del Direttore di Dipartimento, previa individuazione dei criteri.
Precisava che il regolamento per gli incarichi dirigenziali dell' aveva Controparte_2 rimandato la disciplina dell'affidamento, delle incompatibilità, della durata e della revoca dei Direttori di Dipartimento al Regolamento di funzionamento dei comitati di dipartimento.
Affermava che le previsioni di carattere normativo e regolamentare erano state trasfuse nel Regolamento del Dipartimento di Prevenzione, approvato con delibera D.G. n. 1670 del 22.12.2017, che, all'art. 5 co. 4 e 5, espressamente aveva previsto la possibilità di revoca dell'incarico solo in presenza di gravi, motivate e comprovate inadempienze.
Richiamava l'art. 15 ter co. 3 D. Lgs. 502/1992 in ordine alla possibilità di revoca degli incarichi dirigenziali esclusivamente in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione del dipartimento, di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e di responsabilità grave e reiterata.
Rappresentava, pertanto, l'illegittimità del provvedimento adottato dall' in CP_1 quanto non riconducibile ad alcuna delle ipotesi contemplate, con l'evidente conseguenza che la sola motivazione espressa nella delibera n. 14/2023, riguardante la sostituzione fiduciaria della Direzione strategica, non poteva ritenersi sufficiente a giustificare la revoca del provvedimento di nomina.
Precisava che la natura fiduciaria dell'incarico era riferibile esclusivamente alla fase di nomina del dirigente, atteso che la revoca poteva essere disposta esclusivamente nelle ipotesi contemplate dalle disposizioni normative e regolamentari.
Riferiva di aver collaborato con il D. G. dott. , per il Persona_2 periodo dall'agosto 2022 al gennaio 2023, ossia prima della revoca, instaurando un rapporto di collaborazione e condivisione delle scelte adottate.
Rappresentava di aver subìto un danno economico e professionale.
2 In specie, rivendicava il diritto alla parte variabile della retribuzione di posizione, non percepita a causa della revoca e quantificata in € 24.000 annui, nonché gli oneri previdenziali correlati, oltre il danno curricolare e professionale scaturente dall'ingiustificato provvedimento.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, Controparte_2 in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Premetteva la precisa qualificazione del Dipartimento di Prevenzione alla luce degli assetti dati dall'Atto Aziendale, approvato giusta delibera della Direzione Generale dell' n. 1154/2017, oltre che l'individuazione dei compiti e delle Parte_2 funzioni del Dipartimento di prevenzione.
Precisava altresì che, successivamente all'insediamento del nuovo Direttore Generale, aveva acquisito le relazioni dello stato di servizio da tutti i direttori di struttura complessa integrati nel Dipartimento di Prevenzione.
Rappresentava che, dall'analisi delle relazioni dei Direttori delle Unità Operative coinvolti, era emersa l'impossibilità per il Dipartimento di Prevenzione di raggiungere gli obiettivi operativi assegnati dalla Regione Campania per la programmazione regionale 2022, con conseguente ricaduta negativa sulla garanzia dei livelli essenziali di assistenza demandati alla macrostruttura di Prevenzione.
Precisava che le criticità erano da ricondurre alla inadeguatezza delle risorse disponibili ed al deficit di personale, mai colmate dai vertici organizzativi della struttura dipartimentale in questione, nonostante le sollecitazioni da parte dei direttori delle Unità Operative del Dipartimento.
Argomentava che l'esame dei dati curriculari del ricorrente aveva rilevato l'assenza dell'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5 co. 1 lett. d) D.P.R. 484/1997, come modificato dall'art. 16 quinquies D. Lgs. 502/1992.
Riferiva che quanto riportato negli atti ufficiali della Regione Campania e nelle relazioni sullo stato del servizio e sull'organizzazione delle strutture incardinate nel Cont Dipartimento di Prevenzione della aveva indubbiamente inciso sul vincolo fiduciario e, conseguentemente, sulla scelta del Direttore, rimessa alla discrezionalità del nuovo manager ai fini della conferma o della revoca del ricorrente nella titolarità dell'incarico affidatogli.
Sosteneva l'infondatezza del ricorso e la legittimità della delibera impugnata, in quanto
3 la revoca dell'incarico era stata adottata in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 co.
6 del Regolamento del dipartimento di prevenzione.
Concludeva ut supra.
Nel corso dell'udienza di discussione orale del 13.7.2023, il giudice invitava le parti al contraddittorio in ordine al corretto inquadramento giuridico della domanda, incombente a cui le parti provvedevano con note sostitutive d'udienza, depositate addì
9.11.2023 e 16.11.2023.
Invero, parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità della avversa produzione documentale, oltre a stigmatizzare la linea difensiva dell'Azienda, improntata su una pretesa carenza di performance lavorativa, in quanto la documentazione prodotta era inerente ad epoca antecedente alla conferma e al rinnovo dell'incarico in controversia.
Parte resistente, invece, rappresentava che la documentazione prodotta era costituita da risultanze di atti del nucleo ispettivo regionale.
Ribadiva che l'incarico rivestito dal ricorrente doveva cessare automaticamente entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore dell' mentre il rinnovo o la conferma CP_2 erano solo facoltativi, come stabilito ai sensi dell'art. 5 co. 6 del regolamento.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Il presente giudizio verte sulla deliberazione n. 14 del 10.1.2023, avente ad oggetto la revoca della deliberazione n. 664 del 14.4.2022 e dell'incarico di Direttore
Dipartimento di Prevenzione ivi affidato al ricorrente, con contestuale Parte_2 attribuzione di tale incarico direttivo ad altro dirigente.
Nella detta deliberazione, si legge quanto segue: “IL DIRETTORE GENERALE dell'
[...]
, Dott nominato con D.G.R.C. n 324 del Controparte_3 Persona_2
21/06/2022, immesso nelle funzioni con D.P.G.RC. n. 101 del 04/08/2022 e immesso in servizio con la
Delibera n. 1685 del 09/08/2022, coadiuvato dal Direttore Sanitario Dott ssa e Parte_3 da Direttore Amministrativo Dott ssa Premesso che: con Deliberazione n. 452 del Persona_3
05/04/2019 è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione al Dott.
[...]
a decorrere dal 16 aprile 2019 per la durata di anni tre, - con Deliberazione n. 664 del Pt_1
14/04/2022 è stato rinnovato l'incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione al Dott.
[...]
; Considerato che la nuova Direzione Strategica può nei mesi successivi all'insediamento Pt_1 confermare/rinnovare incarichi dati dalla precedente gestione, che hanno carattere fiduciario;
Ritenuto di dover procedere alla nuova individuazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, nelle more che il Comitato del suddetto Dipartimento sottoponga una terna di Direttori di Struttura
4 Complessa a Direttore Generale per incarico definitivo;
Con il parere favorevole reso, alla luce di tutto quanto sopra riportato ed attestato, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario con la sottoscrizione della presente proposta di provvedimento: delibera per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte di revocare la Deliberazione n. 664 del 14/04/2022 in quanto la nuova Direzione Strategica può nei mesi successivi all'insediamento confermare/rinnovare incarichi dati dalla precedente gestione, che hanno carattere fiduciario;
di conferire, ai sensi dell'art 17 bis del D. Lgs n, 502492, in via provvisoria e temporanea, al Dott.
[...]
, Direttore della UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale , l'incarico di Direttore Per_1 Pt_4 del Dipartimento di Prevenzione con decorrenza immediata, nelle more che il Comitato del suddetto
Dipartimento sottoponga una terna di Direttori di Struttura Complessa al Direttore Generale di riconoscere al Dott. l'incremento per la retribuzione di posizione -- parte variabile Persona_1 come previsto dal CCNL della Dirigenza vigente, TRASMETTERE copia del provvedimento in questione al Collegio Sindacale DARE ATTO che il provvedimento de quo è immediatamente esecutivo al fine di garantire la continuità delle attività”.
Occorre, poi, richiamare quanto già rappresentato nell'ordinanza del 13.7.2023, anche alla luce degli scritti difensivi delle parti, degli allegati documentali sopravvenuti e della dichiarazione spontanea resa dal ricorrente in udienza, in tema di integrazione postuma della motivazione della delibera 14/2023, operata dalla resistente Azienda.
Come ibidem già rilevato, vertendosi in materia di atto negoziale privatistico di gestione del rapporto e non già di atto d'imperio della P.A., la motivazione addotta dall' in ordine alla causale sottesa alla revoca dell'incarico di Direttore del CP_1
Dipartimento di Prevenzione, non può essere integrata ex post.
Nella fattispecie, il datore di lavoro ha chiaramente inteso avvalersi della potestà unilaterale di revoca dell'incarico de quo per ragioni attinenti all'intuitus personae ed alla automatica decadenza per mutamento dell'organo di vertice, senza operare alcun riferimento ai livelli delle performances dirigenziali, che, perciò, in questa sede sono irrilevanti e non possono essere addotte a sostegno della decisione datoriale.
Sul punto, la Suprema Corte, anche in tema di licenziamento del dirigente, ammette l'integrazione della motivazione di un atto datoriale che risulti sì specifica, ma concisa e scarsamente dettagliata, confinando però tale possibilità alla sola esplicitazione dei motivi già espressi (Cassazione civile, sez. lav., n. 3147 del 1.2.2019), con ciò escludendo tale facoltà, per converso, allorquando essa venga ad essere esercitata per finalità sostitutive o suppletive.
In altri termini, il datore di lavoro convenuto in giudizio può, in tale sede, precisare i motivi addotti a base di una propria scelta gestionale, ma non già addurne di nuovi o diversi, in affiancamento o sostituzione di quelli esternati.
5 Peraltro, la necessità della motivazione della revoca dell'incarico dirigenziale è stata sancita dalla Suprema Corte anche in fattispecie analoga a quella in esame (Cassazione civile, sez. lav., n. 21482 del 06/10/2020).
In sostanza, nella presente sede non possono venire in rilievo elementi che non siano stati almeno sommariamente indicati nell'atto di revoca impugnato, e, tra essi, le dedotte criticità gestionali.
Per di più, esse sono state oggetto di rilievo solo da parte del nucleo ispettivo, mentre la non ha allegato (ma risulta anzi provato il contrario) che il dott. in CP_2 Pt_1 ragione delle lamentate carenze, sia stato destinatario di una valutazione negativa del
Collegio tecnico, idonea a giustificare la revoca o, almeno, le conseguenze negative indicate e descritte nell'art. 62 C.C.N.L. in atti (divieto di conferma, attribuzione di incarico dirigenziale “inferiore”, decurtazione della retribuzione di posizione, ecc.).
2. Pur diversamente opinando, ossia scrutinando l'atto di revoca impugnato in termini di provvedimento amministrativo, si giungerebbe ad identica conclusione, giacché a fortiori l' resistente non potrebbe essere ammessa a colmare ex post, CP_1 ossia nel presente giudizio, la motivazione di un atto ab origine insufficiente o carente,
e ciò a pena di violazione dello stesso obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990, oltre che del principio della trasparenza dell'azione amministrativa.
Proprio perché la motivazione del provvedimento assolve alla funzione di rendere intellegibile l'operato della P.A., essa deve costituire un presupposto della decisione amministrativa, non sopperibile a posteriori.
L'inammissibilità della motivazione postuma risiede, pertanto, anche nel divieto di ampliare il thema decidendum originario nel rispetto dei principi della domanda e della rispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. ( Napoli, Controparte_4
n. 4751/2009: “E' inammissibile l'integrazione postuma in giudizio della motivazione di un atto amministrativo realizzata attraverso gli atti difensivi predisposti dai legali della PA, fatti salvi naturalmente gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, con la conseguenza , che, in sede di giudizio, l'atto va esaminato alla stregua delle sole ragioni poste a suo sostegno ed in esso esplicitate originariamente”; Napoli, n. 16814/2010: “L'integrazione della motivazione Controparte_4 in giudizio è inammissibile, tanto più se non è adottata con un provvedimento, ma in una memoria difensiva”; Cassazione civile, sez. un., n. 25665/2023: “Nel processo amministrativo
l'integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento– nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta –oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando, invece, inammissibile, un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o
6 comunque scritti difensivi”; nello stesso senso: Consiglio di Stato, sez. IV, 30.1.2023, n.
1096, e Consiglio di Stato, sez. III, 28.11.2022, n. 10448).
Anche sotto tale profilo, dunque, le inadempienze rilevate dal ed eccepite CP_5 dall'Azienda solo nella memoria difensiva di costituzione in giudizio, inadempienze ascritte alla responsabilità del ricorrente (carenze non rilevate di personale e di attrezzature, nonché assenza di corretto utilizzo della piattaforma informatica per i dati anatomopatologici emersi dalle macellazioni degli animali), non possono essere utilizzate a sostegno della fondatezza e dell'opportunità del provvedimento di revoca.
D'altra parte, dalla documentazione prodotta dal ricorrente in allegato alle note del
9.11.2023, le prospettate carenze dirigenziali sembrerebbero da escludersi o almeno da sminuirsi sensibilmente rispetto alle deduzioni datoriali.
Tuttavia, non può farsi luogo, in questa sede, ad alcun esame di merito delle lamentate inadempienze, essendo esse estranee all'oggetto del giudizio.
Difatti, pur volendo ammettere, per mera ipotesi, che tali circostanze siano sussistenti ed addebitabili alla responsabilità del ricorrente, la loro omessa indicazione nell'atto di revoca ne impedisce la rilevanza nella presente sede giudiziale, effetto che non può essere escluso in via surrettizia, cioè deducendo che le circostanze stesse abbiano inciso sul vincolo fiduciario ed indotto alla impugnata revoca dell'incarico.
Sul punto, può perciò concludersi affermando che la ha basato l'atto di Controparte_2 revoca sull'istituto contrattuale della decadenza automatica e sulla facoltà fiduciaria di sostituzione nell'incarico direttivo in contesa, sicché l' non può essere CP_1 ammessa a poggiare siffatta determinazione su motivi nuovi o diversi, quand'anche costituiti dalle pretese inadempienze e dalla paventata responsabilità dirigenziale del ricorrente.
3. Ciò chiarito, si osserva che l'esame della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca, adottato dall' Controparte_2 con deliberazione n. 14/2023, ne rivela la fondatezza.
Giova rammentare che la durata degli incarichi dirigenziali nel settore sanitario non può essere inferiore a tre anni ex art. 15 ter co. 1 D. Lgs. 502/1992 (“Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura - 1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti,
a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai
7 predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico”), disposizione che senz'altro trova applicazione anche alla figura del direttore di dipartimento, la cui nomina è regolata dall'art. 17 bis D. Lgs n. 502/1992 (“Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento;
il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta
l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento 3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento nonché le modalità di partecipazione dello stesso alla individuazione dei direttori di dipartimento”).
Tale criterio legale di nomina è stato recepito nell'Atto Aziendale della , Controparte_2 che, al punto 2.3.1, per la parte di interesse, dispone quanto appresso: “Il Direttore del
Dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti di unità operativa complessa scelti, nell'ambito di una rosa di candidati proposta dal Comitato di Dipartimento. La durata dell'incarico di
Direttore di Dipartimento è di tre anni con valutazione annuale secondo le modalità di cui al relativo regolamento;
l'incarico è rinnovabile consecutivamente una sola volta”.
Ancora, il regolamento per gli incarichi dirigenziali dell'area dirigenza medica ed area dirigenza s.t.p.a., all'art. 2, stabilisce che la disciplina dell'affidamento, delle incompatibilità, della durata e della revoca dell'incarico di direttore di Dipartimento è posta dal regolamento di funzionamento dei Comitati di Dipartimento.
Inoltre, il Regolamento del Dipartimento di Prevenzione, approvato con Deliberazione
n. 1670 del 22.12.2017, all'art. 5, ai co. 3 e ss., statuisce quanto segue: “La durata dell'incarico è triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta ed è incompatibile con qualsiasi altra carica, salvo quella di Direttore di Struttura complessa del Dipartimento;
il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale, previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi assegnati e alle risorse attribuite.
L'incarico può essere revocato prima della scadenza del mandato per gravi, motivate e comprovate inadempienze inerenti la sua funzione;
L'incarico cessa entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo
Direttore Generale e può essere riconfermato nei limiti previsti di cui al comma 3; …”.
4. Così definito il quadro normativo di riferimento, reputa questo giudice che la
8 fattispecie concreta in esame debba ricondursi in quella astratta del c.d. spoil system, ossia della decadenza automatica degli incarichi dirigenziali in caso di rinnovo dell'incarico dirigenziale apicale, di cui la giurisprudenza ha costantemente affermato l'illegittimità nell'ambito lavoristico della sanità pubblica.
La Corte Costituzionale, ha sostenuto, in fattispecie assimilabile alla presente, che la cessazione ipso iure degli incarichi direttivi, in ipotesi di cessazione del direttore generale, stride con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, in quanto l'applicazione del principio simul stabunt simul cadent espone l'ente pubblico al rischio di subire un periodo di discontinuità gestionale e pretermette del tutto la fase valutativa del dirigente, sulla base dei risultati delle prestazioni rese e delle competenze esercitate in concreto nella gestione dei servizi amministrativi a lui affidati, esprimendosi anche sotto tale profilo una discontinuità gestionale priva di motivata giustificazione ed in contrasto con il principio del buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (C. Cost., 23/02/2023, n. 26).
Invero, tale affermazione di principio va senz'altro condivisa, in quanto la revoca automatica degli incarichi dirigenziali è effettivamente idonea a pregiudicare l'osservanza del principio di buon andamento, giacché cambiamenti frequenti della titolarità apicale di un ufficio pubblico compromettono la continuità dell'azione amministrativa e, con essa, l'efficacia e l'efficienza dell'agere amministrativo.
Nel medesimo solco interpretativo si sono poste anche altre pronunce del giudice delle leggi, che ha a più riprese ribadito che le cessazioni automatiche degli incarichi dirigenziali non sono ammissibili (ex multis: C. Cost., 21/06/2013, n. 152: “È incostituzionale l'art. 18 bis comma 5 l. reg. Campania 3 novembre 1994 n. 32, inserito dall'art. 1 comma 1 lett. b) l. reg. Campania 6 luglio 2012 n. 18, nella parte in cui (dopo aver stabilito che le Co modalità di nomina dei direttori generali delle degli istituti del servizio sanitario regionale sono regolate da un disciplinare, adottato con deliberazione della giunta regionale, e che, fino all'approvazione del disciplinare, la nomina dei direttori generali è comunque disposta tra le persone Co iscritte in un apposito elenco) prevede che i direttori generali delle e degli istituti del servizio sanitario regionale decadono dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare, con ciò introducendo, sia pure all'interno di una normativa transitoria, un'ipotesi di decadenza automatica dei menzionati direttori generali”; C. Cost. n. 103/2007, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 co. 7 L. 145/2002 nella parte in cui si disponeva che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa).
Pertanto, qualunque ipotesi di decadenza automatica dall'incarico direttivo,
9 normativamente o contrattualmente prevista, è illegittima o almeno inefficace.
Il divieto di automatismi tra l'insediamento di un nuovo organo di vertice e la cessazione degli incarichi dirigenziali deve, quindi, reputarsi un principio generale dell'ordinamento giuridico, il quale impone di disapplicare ogni disposizione normativa secondaria che con esso contrasti, inclusa ogni disposizione regolamentare dell' che delinei meccanismi analoghi. Controparte_2
Tra queste, vi è senz'altro l'art. 5 co. 6 del Regolamento del Dipartimento di
Prevenzione, laddove prevede che l'incarico cessa automaticamente entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo D. G.
5. Fermo quanto sinora osservato, è poi dirimente rilevare che l'incarico di direttore di Dipartimento di ha durata minima triennale, Controparte_1 secondo quanto previsto dal succitato art. 15 ter co. 1 D. Lgs. 502/1992, da considerarsi disposizione di legge inderogabile sia da parte della normativa secondaria (o di legge regionale), sia da parte del contratto collettivo o individuale di lavoro.
In specie, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la natura imperativa della citata disposizione, affermando principi che vanno totalmente condivisi in questa sede, anche in punto di risarcimento del conseguente danno subìto dal dirigente caducato ante tempus (Cassazione civile, sez. lav., 08/05/2012, n. 6958: “È fondata l'eccezione di nullità della clausola del contratto di lavoro del direttore amministrativo di , Controparte_1 intercorso tra il direttore amministrativo e il direttore generale (con previsione di cessazione del rapporto alla scadenza dell'incarico del direttore generale), prevedendo la norma la durata minima del rapporto di lavoro in questione fino alla scadenza dei tre anni dalla nomina. La previsione della norma imperativa del d.lg. n. 502 del 1992 e s.m.i. e del d.P.C.M. n. 502 del 1995 non può essere sostituita dalla clausola dichiarata nulla ai sensi dell'art. 1419 c.c. … In tema di durata del contratto Co del direttore amministrativo di una la disciplina del d.lg. n. 502 del 1992 e del d.P.C.M. n. 502 del
1995 - che indica la durata minima del contratto in tre anni e che trova applicazione in mancanza di una disciplina regionale specifica sulle cause di risoluzione del rapporto - ha natura vincolante ed imperativa, non derogabile dalla volontà negoziale delle parti, dovendosi ritenere nulla la clausola contrattuale di risoluzione automatica del rapporto del direttore amministrativo alla scadenza dell'incarico del direttore generale. Ne deriva che, in tale evenienza, il direttore amministrativo ha diritto alla corresponsione dei compensi spettanti fino alla data di scadenza triennale del rapporto, in quanto la predeterminazione di un termine di durata al rapporto comporta l'assoggettamento dello stesso alle regole di diritto comune proprie del recesso per giusta causa derivante da inadempimento, con conseguente risarcibilità integrale del danno, e non del semplice rimborso spese sostenuto e del compenso dell'opera fino a quel momento prestata, come previsto dall'art. 2237 c.c.”).
Per di più, la Suprema Corte, nell'evocata pronuncia, ha altresì espressamente escluso che la fattispecie in controversia possa ritenersi retta dal regime di libera recedibilità
10 previsto del contesto dei rapporti di prestazione d'opera libero-professionale.
Ebbene, l'incarico triennale affidato al dott. per effetto del rinnovo di quello Pt_1 originario, non poteva subire alcuna cessazione anticipata, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
6. A ben vedere, però, le due questioni (decadenza automatica del direttore di dipartimento di protezione entro tre mesi dalla sostituzione del dirigente generale;
durata minima triennale dell'incarico) sono parallele.
Infatti, il divieto dello spoil system presenta identica ratio rispetto all'inderogabilità della durata minima triennale dell'incarico dirigenziale, in quanto l'esigenza di garantire la sussistenza del legame fiduciario tra il direttore generale, quale organo di vertice, ed il direttore di dipartimento, quale dirigente non apicale, è recessiva rispetto all'esigenza costituzionalmente tutelata di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. sopra descritta, esigenza di cui costituisce precipitato proprio la continuità dell'incarico in controversia per l'intero triennio minimo di durata, anche allorché, nelle more, venga nominato un nuovo direttore generale.
L'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa sono quindi presidiate, da un lato, dall'inapplicabilità della caducazione automatica e, dall'altro lato, dalla durata minima dell'incarico direttivo.
Entrambi tali profili risultano disattesi nell'atto di revoca impugnato, il quale, come detto, evoca la facoltà del D. G. di nuova nomina di anticipare la cessazione dell'incarico de quo “nei mesi successivi” (cfr. deliberazione n. 14/2023 in atti).
Tale decisione datoriale, adottata addì 10.1.2023, a distanza di circa 5 mesi dall'insediamento del D. G. (agosto 2022), già di per sé non appare in linea con la previsione di cui all'art. 5 co. 6 del Regolamento dipartimentale, che, invece, prevede la cessazione automatica dell'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo D.
G., disposizione che, in ogni caso, come innanzi osservato, va disapplicata in quanto concretizza un automatismo confliggente con l'art. 97 Cost.
A ciò si aggiunga che l'impugnato atto di revoca viene giustificato da ragioni fiduciarie, ivi sostenendosi la facoltà del nuovo D. G. di sostituire il direttore di dipartimento in carica con una unità dirigenziale di propria fiducia.
Tale facoltà è preclusa dalla suindicata imperatività della durata minima triennale dell'incarico, che non ammette caducazioni anticipate a meno che non si verta in una delle ipotesi espressamente contemplate ex art. 15 ter co. 3 D. Lgs. 502/1992 (“
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e
11 dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
responsabilità grave e reiterata;
in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro …”).
È solo in tali ipotesi che è possibile la revoca anticipata dell'incarico, ipotesi che, in buona sostanza, finiscono per evocare la nozione di giusta causa ex art. 2119 c.c., in termini di inadempimento dei fondamentali doveri del dirigente, come peraltro stabilito dall'art. 5 co. 5 del Regolamento dipartimentale.
Tuttavia, non sussiste alcun altro e diverso motivo addotto dalla resistente nel CP_1 provvedimento di revoca, che risulti astrattamente idoneo a consentire la cessazione anticipata dell'incarico, difettando un atto che contenga espressamente una qualsiasi contestazione al dott. che sia espressivo di una volontà di recesso. Pt_1
Né, come detto, eventuali profili di responsabilità possono essere introdotti ex novo ed
a posteriori rispetto all'atto di revoca.
In sostanza, la durata minima triennale prevista dalla legge per l'incarico in controversia va sempre rispettata, a meno che non ricorra una giusta causa di revoca dell'incarico ovvero altra ragione che lo imponga (ad esempio, una condizione d'incompatibilità).
Ciò conduce a disattendere la tesi dell'Azienda datrice di lavoro, poiché essa poggia su elementi inidonei a superare la prescrizione di durata minima dell'incarico.
In sostanza, l' resistente non avrebbe potuto revocare ante tempus l'incarico CP_1 affidato al dott. ossia prima del 16.4.2025, se non per incompatibilità Pt_1 sopravvenuta o, comunque, per ipotesi riconducibile alla nozione di giusta causa, a fronte di una condotta integrante inadempimento contrattuale del dirigente.
L'atto impugnato, privo di un siffatto riferimento giustificativo, deve ritenersi, pertanto, illegittimo e ne va rimosso ogni effetto ai fini di quanto domandato in ricorso.
In specie, la caducazione anticipata costituisce un inadempimento contrattuale dell' , fonte di responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c. Controparte_2
7. Di conseguenza, l'azione di risarcimento proposta in ricorso si rivela fondata, sebbene solo in parte, e segnatamente sotto il solo profilo dell'incremento retributivo di cui il ricorrente è stato privato.
A riguardo, occorre rammentare il meccanismo retributivo dei dirigenti medici, che si compone di una parte tabellare, in misura fissa e variabile, e di una parte variabile, quest'ultima legata alle funzioni assegnate;
a tali poste retributive, che indicano la
12 retribuzione di posizione, può affiancarsi la retribuzione variabile di risultato
(Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2011, n. 2459: “La struttura del trattamento economico del dirigente si compone di una retribuzione fissa, collegata alla qualifica rivestita dal dirigente e determinata dai contratti collettivi, e di una retribuzione accessoria consistente nell'indennità di posizione (che varia secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna amministrazione) e nell'indennità di risultato (finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti); tale struttura del trattamento accessorio rivela che la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con
l'incarico di funzione mentre la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto dato dal dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione;
a riprova di tale assunto legittimamente è prevista una pluralità di fasce retributive anche nell'ambito di una medesima qualifica dirigenziale”).
Il ricorrente ha dedotto che, in forza della revoca, egli ha subìto un decremento retributivo, essendo stato privato della parte variabile della retribuzione di posizione, per un importo annuo pari a circa € 24.000 al lordo degli oneri previdenziali.
In effetti, l'originario atto di conferimento dell'incarico di Direttore (deliberazione n.
452 del 5.4.2019), rinnovato alla scadenza triennale per un ulteriore triennio
(deliberazione n. 664 del 14.4.2022), gli aveva attribuito, onde remunerare l'incarico stesso, l'incremento previsto dall'art. 39 co. 9 . Parte_5
Dal cedolino paga di gennaio 2023, in atti alla produzione del ricorrente, si rileva appunto la liquidazione di una corrispondente posta retributiva
(“MAGGIOR.RETR.POS.VAR(Art.39,9)”), pari ad € 1.923,07 lordi mensili, per un importo annuo lordo stimabile in € 24.999,91, comprensivo di tredicesima mensilità.
L'illegittima anticipazione della cessazione dell'incarico rispetto al triennio ha certamente privato il dott. della percezione di tale emolumento, che sarebbe Pt_1 spettato dall'iniziale momento di efficacia della revoca (febbraio 2023) sino alla data di naturale scadenza dell'incarico stesso, individuabile addì 16.4.2025.
Pertanto, tale posta di danno deve ritenersi provata nell'an e nel quantum.
Naturalmente, la pronuncia dovrà essere limitata alle sole somme indicate e quantificate in ricorso (€ 24.000,00 lordi all'anno) ai sensi dell'art. 112 c.p.c., a pena di vizio d'ultrapetizione della sentenza.
A ciò si aggiunga, in punto di quantificazione della suindicata misura annua del danno patito, che non vi è stata specifica contestazione da parte della resistente, sicché
l'importo deve reputarsi provato ex art. 115 co. 1 e 416 c.p.c.
Di conseguenza, deve essere condannata al risarcimento del danno in Controparte_2 favore di e, per tale titolo, al pagamento della complessiva somma lorda Parte_1
13 di € 52.000,00, determinata considerando il residuo periodo di percezione dell'indennità di posizione variabile (2 anni e 2 mesi) e la quantificazione della misura annua indicata in ricorso.
La somma liquidata va intesa al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav.,
6639/2020), anche perché, trattandosi di danno da lucro cessante, sostitutivo di retribuzioni perdute, il credito resta esposto sia all'imposizione fiscale (cfr. art. 6 D.P.R.
917/1986), sia a quella contributiva (cfr. art. 12 L. 153/1969 e art. 49 co. 1 D.P.R.
917/1986), in ragione dello stretto nesso di derivazione dal rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 459/2000, trova applicazione l'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme dovute vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla data della domanda giudiziaria (31.1.2023) e sino al saldo, restando irrilevante la natura risarcitoria del credito (Cassazione civile, sez. lav., n. 13624 del 02/07/2020: “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti
i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”).
8. Va, invece rigettata la domanda di risarcimento del danno curriculare e professionale, e ciò per assenza di sufficiente allegazione e prova del danno conseguenza asseritamente patito.
A riguardo, si evidenzia che tale voce di danno risulta qualificabile in termini di danno non patrimoniale, in quanto prodottasi a carico della sfera professionale del lavoratore, rimasto privo dell'incarico e, dunque, sia della correlata gratificazione professionale, sia della conseguente posizione d'immagine, sia delle legittime aspettative di ottenere futuri incarichi di analogo prestigio, per tale ultimo profilo in limine con la qualificazione giuridica di danno patrimoniale per perdita di chances reddituali.
Non v'è dubbio che il correlato onere probatorio ex art. 2697 c.c. ricada sul lavoratore, il quale dovrà indicare, prima ancora che dimostrare, i singoli e concreti pregiudizi che si siano prodotti a suo carico, non potendo ammettersi, nell'ordinamento giuridico, la sussistenza di danni in re ipsa, salvo casi eccezionali, secondo un consolidato orientamento comunemente accolto dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione
14 civile, sez. lav., 31/07/2024, n. 21527: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”; Cassazione civile, sez. lav.,
23/11/2015, n. 23837: “Il danno esistenziale, essendo legato indissolubilmente alla persona, necessita di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita. Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno esistenziale da mobbing, non è sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse e inferiori a quelle proprie ma è necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, abbia inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone gli equilibri e le abitudini di vita”; Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2013, n.
23171: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale: incombe sul lavoratore l'onere, non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2011, n. 25691: “Il ristoro del danno non patrimoniale determinato dal comportamento ostruzionistico di chi costringa a un'azione legale a tutela dei propri diritti, può essere accordato purché sia allegata e provata la concreta lesione in termini di violazione dell'integrità psicofisica ovvero di nocumento delle generali condizioni di vita personali e sociali. Ne deriva che non
è sufficiente a tal fine il generico riferimento allo stress conseguente alla suddetta condotta, posto che esso si risolve nell'affermazione di un danno in re ipsa”).
Ebbene, reputa il giudicante che le allegazioni articolate nel ricorso in merito alla posta di danno in esame si rivelino generiche, vaghe e prive della necessaria precisione.
Il ricorrente non ha indicato la produzione di un concreto svilimento professionale, né la definitiva perdita del bagaglio di esperienze maturate come direttore, né un discredito d'immagine significativamente diffuso nell'ambiente di lavoro, né quali specifici ed ulteriori incarichi abbia perduto o abbia perso la possibilità di ottenere.
In assenza di specifiche allegazioni fattuali, idonee a sorreggere la domanda e la sottesa prospettazione del pregiudizio, tale segmento dell'istanza risarcitoria va disatteso.
Assorbito ogni altro profilo.
15 9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; sez. II, 24724/2019),
l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza oggettiva circa l'individuazione, la ricostruzione e l'interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie concreta in controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara illegittima la cessazione anticipata dell'incarico di direttore del dipartimento di prevenzione della , affidato a , rispetto Controparte_2 Parte_1 alla scadenza naturale;
2) condanna la , in persona del D.G. p.t., al pagamento, in favore di Controparte_2
ed a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 52.000,00, Parte_1 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta a decorrere dal
31.1.2023 e sino al soddisfo;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna , in Controparte_2 persona del D.G. p.t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 3.090,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per
€ 252,67, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 4.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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