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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7362 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
[...]
(nato a [...] [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(nata a [...] l'[...] - C.F. ) rappresentati e difesi, Parte_2 C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. LIBRINO ALESSANDRO presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via Monte di Dio n. 25,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso che avevano contratto matrimonio il 22/08/1960 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza già interrotta da tempo con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale all'udienza del 17/06/2025, svolta con modalità cartolare, riservava la decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Disporre che l'attuale casa coniugale sita in Napoli alla Via Monte di dio n. 13 sarà assegnata ed affidata alla SI.ra ; Parte_2
- Disporre che il SI. corrisponderà a titolo di mantenimento alla SI.ra Parte_1
l'importo di € 100,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese Parte_2
- Disporre che il SI. provvederà al pagamento del canone di locazione del contratto Parte_1 di locazione della casa coniugale, registrato al n. 3182/3 presso l'Ufficio Napoli 1 dell'Agenzia delle
Entrate e pari ad € 150,00 mensili nonché delle spese per le utenze di luce e gas della riferita abitazione.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.67 , parte I, reg. Atti Matrimonio anno 1960);
[...]
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino