Art. 2.
L' articolo 6 della legge 12 febbraio 1955, n. 44 , e' sostituito dal seguente:
"Per il personale che sia stato reimpiegato in applicazione del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520 , e per quello che venga reimpiegato ai sensi del precedente articolo 1, il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato, per il periodo decorrente dalla data di reimpiego, in base all'ordinamento dell'ente presso il quale e' avvenuto il reimpiego stesso.
Nei casi e per il tempo in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 4, i contributi relativi al trattamento di quiescenza o di previdenza che avrebbe dovuto versare l'ente sono a carico dello Stato.
Per il periodo di servizio reso dal personale di cui al precedente comma presso l'ente di provenienza e per il periodo di interruzione del servizio il trattamento di quiescenza e di previdenza, viene determinato in base all'ordinamento vigente presso l'ente di provenienza e l'onere relativo fa carico allo Stato anche nel caso che l'ente di provenienza non abbia ottemperato agli adempimenti di propria competenza. Qualora, pero', il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato provvede soltanto al pagamento dei premi, per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data del reimpiego, dopo di che gli interessati hanno diritto allo svincolo ed alla consegna della polizza, salvo peraltro sempre il diritto degli interessati a percepire a carico dello Stato le eventuali integrazioni previste dagli ordinamenti vigenti presso l'ente di provenienza.
In difetto di apposito regolamento per il personale salariato, il trattamento di quiescenza o di liquidazione, di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, s'intende disciplinato dalle norme vigenti per il personale impiegatizio del rispettivo ente di provenienza.
Per il personale di cui al primo comma che si trovava presso l'ente di provenienza in posizione non di ruolo, il trattamento di liquidazione, a suo tempo eventualmente spettante, fara' carico all'ente presso il quale e' avvenuto il reimpiego anche relativamente al periodo di servizio reso presso l'ente di provenienza e al periodo di interruzione del servizio. Qualora tale personale ottenga la nomina in ruolo nell'ente presso il quale e' avvenuto il reimpiego, il riscatto dei periodi sopra indicati, ai fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, fara' carico all'ente predetto, salvo il contributo dovuto dall'interessato.
E' data facolta' al personale di cui al precedente primo comma, reimpiegato nella posizione di ruolo o in pianta stabile, di chiedere il riconoscimento, ai fini del trattamento di cessazione dal servizio previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione, del servizio prestato presso l'ente di provenienza e del periodo di interruzione del servizio stesso fino alla data di decorrenza del reimpiego. Per tale riconoscimento il personale interessato deve versare all'ente di assegnazione un contributo di riscatto nella misura del 10 per cento, calcolato sugli assegni utili ai fini del trattamento predetto, spettanti alla data di presentazione della domanda, per ogni anno o frazione d'anno superiore a 6 mesi del periodo di servizio o di interruzione del servizio stesso riconosciuto.
La disposizione di cui al precedente quinto comma non si applica al personale dei cessati Consigli provinciali delle corporazioni delle zone di confine reimpiegato presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura della Repubblica.
Il personale, per il quale il trattamento di quiescenza o di previdenza fosse costituito nella forma assicurativa di cui al secondo comma del presente articolo, avra' la facolta' di richiedere, ai fini del trattamento di cessazione dal servizio previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione, il passaggio di iscrizione ai Fondi di quiescenza o di previdenza di categoria, esistenti presso i vari enti di assegnazione, considerandosi in tal caso anche il periodo di servizio precedentemente assistito dalla predetta convenzione assicurativa, come reso con iscrizione ai suddetti Fondi di quiescenza o di previdenza di categoria. La polizza d'assicurazione sara' vincolata a favore dello Stato, al quale fara' carico l'onere relativo al riscatto di cui sopra.
Della facolta' di cui al comma precedente potra' avvalersi anche il personale a favore del quale fossero gia' intervenuti i relativi provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo conguaglio degli importi eventualmente percepiti".
L' articolo 6 della legge 12 febbraio 1955, n. 44 , e' sostituito dal seguente:
"Per il personale che sia stato reimpiegato in applicazione del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520 , e per quello che venga reimpiegato ai sensi del precedente articolo 1, il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato, per il periodo decorrente dalla data di reimpiego, in base all'ordinamento dell'ente presso il quale e' avvenuto il reimpiego stesso.
Nei casi e per il tempo in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 4, i contributi relativi al trattamento di quiescenza o di previdenza che avrebbe dovuto versare l'ente sono a carico dello Stato.
Per il periodo di servizio reso dal personale di cui al precedente comma presso l'ente di provenienza e per il periodo di interruzione del servizio il trattamento di quiescenza e di previdenza, viene determinato in base all'ordinamento vigente presso l'ente di provenienza e l'onere relativo fa carico allo Stato anche nel caso che l'ente di provenienza non abbia ottemperato agli adempimenti di propria competenza. Qualora, pero', il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato provvede soltanto al pagamento dei premi, per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data del reimpiego, dopo di che gli interessati hanno diritto allo svincolo ed alla consegna della polizza, salvo peraltro sempre il diritto degli interessati a percepire a carico dello Stato le eventuali integrazioni previste dagli ordinamenti vigenti presso l'ente di provenienza.
In difetto di apposito regolamento per il personale salariato, il trattamento di quiescenza o di liquidazione, di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, s'intende disciplinato dalle norme vigenti per il personale impiegatizio del rispettivo ente di provenienza.
Per il personale di cui al primo comma che si trovava presso l'ente di provenienza in posizione non di ruolo, il trattamento di liquidazione, a suo tempo eventualmente spettante, fara' carico all'ente presso il quale e' avvenuto il reimpiego anche relativamente al periodo di servizio reso presso l'ente di provenienza e al periodo di interruzione del servizio. Qualora tale personale ottenga la nomina in ruolo nell'ente presso il quale e' avvenuto il reimpiego, il riscatto dei periodi sopra indicati, ai fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, fara' carico all'ente predetto, salvo il contributo dovuto dall'interessato.
E' data facolta' al personale di cui al precedente primo comma, reimpiegato nella posizione di ruolo o in pianta stabile, di chiedere il riconoscimento, ai fini del trattamento di cessazione dal servizio previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione, del servizio prestato presso l'ente di provenienza e del periodo di interruzione del servizio stesso fino alla data di decorrenza del reimpiego. Per tale riconoscimento il personale interessato deve versare all'ente di assegnazione un contributo di riscatto nella misura del 10 per cento, calcolato sugli assegni utili ai fini del trattamento predetto, spettanti alla data di presentazione della domanda, per ogni anno o frazione d'anno superiore a 6 mesi del periodo di servizio o di interruzione del servizio stesso riconosciuto.
La disposizione di cui al precedente quinto comma non si applica al personale dei cessati Consigli provinciali delle corporazioni delle zone di confine reimpiegato presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura della Repubblica.
Il personale, per il quale il trattamento di quiescenza o di previdenza fosse costituito nella forma assicurativa di cui al secondo comma del presente articolo, avra' la facolta' di richiedere, ai fini del trattamento di cessazione dal servizio previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione, il passaggio di iscrizione ai Fondi di quiescenza o di previdenza di categoria, esistenti presso i vari enti di assegnazione, considerandosi in tal caso anche il periodo di servizio precedentemente assistito dalla predetta convenzione assicurativa, come reso con iscrizione ai suddetti Fondi di quiescenza o di previdenza di categoria. La polizza d'assicurazione sara' vincolata a favore dello Stato, al quale fara' carico l'onere relativo al riscatto di cui sopra.
Della facolta' di cui al comma precedente potra' avvalersi anche il personale a favore del quale fossero gia' intervenuti i relativi provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo conguaglio degli importi eventualmente percepiti".