Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 23/06/2025, n. 12311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12311 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12311/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06337/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6337 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Triveneta s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Domenico Menorello, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma alla via Cavour n. 285 e domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege , in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- Editrice T.N.V. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Luciano Guerrini, Domenico Siciliano, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma alla via Vodice n. 7, e domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento
con riguardo al ricorso introduttivo
-del decreto del Direttore Generale della DGSCERP Div. V Emittenza radiotelevisiva. Contributi del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0022471 del 9 aprile 2021, con cui sono state approvate, rispettivamente, la graduatoria provvisoria delle domande ammesse all'erogazione dei contributi pubblici alle emittenti televisive a carattere commerciale per l'anno 2020 nonché il successivo, non noto, Decreto DGSCERP-MISE d'approvazione della relativa graduatoria definitiva, con i rispettivi elenchi degli importi spettanti ai beneficiari, riportati negli allegati A e B, nella parte in cui non escludono ovvero non dichiarano inammissibile la domanda di parte controinteressata, nonché di ogni atto a tali provvedimenti connesso per presupposizione e/o consequenzialità e per il risarcimento da parte del MISE dei danni tutti patiti e patiendi.
con riguardo ai motivi aggiunti
- del decreto del Direttore Generale della DGSCERP Div. V Emittenza radiotelevisiva. Contributi del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0116610 del 4 agosto 2021, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse all'erogazione dei contributi pubblici alle emittenti televisive a carattere commerciale per l'anno 2020 e allegati, nella parte in cui non escludono ovvero non dichiarano inammissibile la domanda di parte controinteressata, nonché di ogni atto a tali provvedimenti connesso per presupposizione e/o consequenzialità e per il risarcimento da parte del MISE dei danni tutti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del made in Italy , e della Editrice TNV s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come, con memoria depositata il 12 maggio 2025, parte ricorrente abbia dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto, in applicazione del principio dispositivo, che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuta, altresì, anche in ragione dell’accordo sul punto della controinteressata, del tenore della difesa erariale e della definizione in rito dell’affare, la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. IV -ter , dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025, coll'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO