Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 12/05/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 796/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 796/24 promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Rieti presso Parte_1 lo studio dell'avv. COPPO GIANLUCA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Roma Parte_2 presso lo studio dell'avv. LOPEZ STEFANIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
20/06/2009 in Rieti, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Rieti (atto n. 31, parte 2, serie A, Ufficio 1 anno 2009), premettendo che dalla unione coniugale sono nati Persona_1
il 23/03/2011 e , il 05/09/2013 e che dopo un primo periodo di
[...] Persona_2 armonia e reciproco sostegno l'unione tra i coniugi si è andata deteriorando progressivamente e attualmente, malgrado i tentativi di ricostruzione del rapporto, la prosecuzione della convivenza
è divenuta intollerabile.
1
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1.Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti.
2. L'ex dimora coniugale di proprietà del SI. – ubicata nel Comune di Belmonte in Sabina Parte_2
(RI), Via Prime Ville, 68, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, e del garage, sempre di proprietà del SI.
sito in Belmonte in Sabina, Via Prime Ville identificato al catasto foglio 10, part. 214, Parte_2 sub. 5 – resta assegnata a favore della SI.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente Parte_1 conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. La SI.ra Parte_1 si impegna ad aprire il garage e a farvi accedere il SI. o chi per esso, al fine di eseguire i Parte_2 lavori di ristrutturazione dell'immobile sovra-stante – il cui 50% verrà ceduto dalla moglie al marito come di seguito specificato – che prevedono il passaggio delle tubature per gli impianti delle utenze e per la realizzazione della rete fognaria all'interno del predetto garage, nonché per i successivi interventi di manutenzione. Il SI. dovrà comunicare per iscritto il periodo di durata dei predetti lavori che non potrà essere superiore ad Parte_2 un anno. Il SI. dovrà chiedere alla SI.ra l'accesso al garage con almeno 24 Parte_2 Parte_1 ore di anticipo. In caso di inadempimento ad anche uno soltanto degli impegni dalle parti assunti nel presente articolo, quella inadempiente dovrà corrispondere all'altra, a titolo di penale, la somma di € 10.000, restando chiaramente esclusa dall'obbligo del pagamento della penale l'ipotesi di inadempimento incolpevole dovuto a caso fortuito, forza maggiore o responsabilità di terzi. La si impegna ad effettuare le volture. Le predette Pt_1 assegnazioni sono nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Per_
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali esercite-ranno congiuntamente Persona_2 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rap-porti con entrambe le linee parentali. Per_
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il Per_2 diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- tre fine settimana al mese, dal sabato (o dalla mattina alle ore 10:00, nei periodi dell'anno in cui la scuola è chiusa, o dalla fine delle lezioni, quando la scuola è aperta) alla domenica sera fino alle ore 22:00; per i mesi che hanno cinque domeniche i fine settimana in cui i figli potranno stare con il padre, secondo le fasce orarie anzidette, saranno quattro invece di tre;
è prevista la possibilità che i figli pernottino presso il padre la domenica e che costui
2 li accompagni a scuola il lunedì; i genitori concorderanno il calendario dei fine settimana entro la metà del mese precedente a quello oggetto di calendarizzazione;
- è prevista la possibilità che i figli stiano con il padre in un giorno infrasettimanale a settimana compatibilmente con le proprie necessità lavorative o personali e previo preavviso alla madre;
- durante le festività natalizie, il 24 dicembre fino alla mattina del 25 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro, facendo ciò ad anni alterni;
il 31 dicembre ed il primo gennaio un anno per uno così come il 6 gennaio, ad anni alterni;
- durante le vacanze di Pasqua due giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua ovvero del Lunedì dell'Angelo;
- il giorno del suo compleanno e della Festa del Papà così come, analogamente, si prevede per la madre;
- durante le altre festività infrasettimanali, ad anni alterni con la madre;
- il giorno del loro compleanno, i bambini lo trascorreranno possibilmente con entrambi i genitori, ovvero, ad anni alterni, con ciascun genitore;
- durante le ferie estive per quindici/venti giorni, anche non consecutivi, nei quali potrà portarli in viaggio fuori dal comune di residenza, essendo comunque tenuto ad indicare alla madre il recapito dove i minori verranno portati.
5. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro e non oltre il giorno cinque di Parte_2 Parte_1 ciascun mese, un assegno di mantenimento in favore dei figli minori di complessivi € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) mensili, detto importo sarà adegua-to automaticamente ogni anno in base all'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, egli sta già corrispondendo detto assegno dal mese di dicembre 2023, nei mesi di ottobre e novembre 2023 ha corrisposto € 450,00. Per le spese straordinarie nell'interesse dei figli le parti concordano che le stesse saranno a carico del 50% ciascuna;
le parti faranno riferimento al protocollo del Tribunale di Rieti sottoscritto in data 05 maggio 2016.
6. L'assegno unico familiare spetterà nella misura del 100% alla SI.ra . Parte_1
7. Come già convenuto in sede di separazione relativamente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, nulla dovrà il SI. alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento fintanto che la stessa Parte_2 Parte_1 seguiterà a svolgere attività lavorativa che le consenta un reddito annuo similare a quello percepito negli ultimi tre anni. Laddove così non dovesse più essere le parti verificheranno la necessità del versamento di un contributo al mantenimento in favore della SI.ra la quale, in caso di mancato accordo al riguardo sarà libera Parte_1 di adire il Tribunale competente per la verifica della sussistenza del diritto e, in ipotesi affermativa, per la quantificazione del relativo importo.
8. Come già convenuto in sede di separazione relativamente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, il SI.
[...]
qualora si modificheranno, in senso peggiorativo, le proprie condizioni reddituali/lavorative o si Parte_2 accresceranno le condizioni reddituali della moglie ed in caso di mancato accordo al riguardo, si riserva sin da ora
3 il diritto di adire il Tribunale competente per avanzare la richiesta di modifica delle condizioni riguardanti la corresponsione dell'assegno di mantenimento dei due figli minori.
9. La SI.ra – con esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della Parte_1 sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 – cede a titolo gratuito al SI. che accetta Parte_2 la propria quota in comproprietà, degli immobili meglio indicati ai punti 15 e 16 delle premesse del ricorso introduttivo del giudizio di cui trattasi che di seguito si riportano integralmente:
Diritti pari ad 1/2 (un mezzo) della piena proprietà dei seguenti beni nel Comune di Belmonte in Sabina (RI)
(acquistati in costanza di matrimonio dai SInori e con atto a rogito del Parte_1 Parte_2 notaio di Rieti del 19 aprile 2016 Rep. n. 77898/15465, registrato a Rieti il 20 aprile Persona_3
2016 al n. 1315 serie 1T) e precisamente:
a. Porzione di fabbricato, alla località Seconde composta da cantina, garage e magazzino al piano terra e Parte_3 da un appartamento al piano primo composto da cucina, tre vani e wc, ai confini con immobili particelle 319 -
323 e 214, salvo altri, censita al catasto fabbricati del Comune di Belmonte in Sabina, foglio 10, particelle:
213 sub. 5 e 214 sub. 7 graffate, via Seconde Ville snc, piano T-1, categoria A/3, vani 5,5, R.C. Euro
255,65;
213 sub. 4, via Seconde Ville, piano T, categoria C/2, mq. 17 (diciassette), R.C. Euro 31,61;
213 sub. 3, via Seconde Ville, piano T, categoria C/6, mq. 36 (trentasei), R.C. Eu-ro 105,98.
b. terreno della complessiva superficie catastale di are 26 (ventisei) e centiare 58 (cinquantotto), ricadente la part. 15 in zona agricola “E3” e la part. 352 per mq 748 (settecento quarantotto) in zona agricola “E3” e per mq. 400
(quattrocento) in zona “Bb1”, confinante con immobili part. 324 – 325 – 198 – 16 – 6 – 354, censito al catasto terreni del Comune di Belmonte in Sabina, foglio 10, particelle:
15, seminativo, di are 15 (quindici) centiare 10 (dieci), R.D. euro 1,56, R.A. Euro 2,73;
352, seminativo arborato, di are 11 (undici) centiare 48
(quarantotto), R.D. Euro 1,78, R.A. Euro 2,96.
c. Terreno seminativo arborato, della complessiva superficie catastale di are 2 (due) centiare 10 (dieci), ricadente in zona “Bb1”, destinato a corte del fabbricato, confinante con Via Prime Ville e immobili particelle 314 – 316
– 319 - 328, censito al catasto terreni del Comune di Belmonte in Sabina, foglio 10, particelle:
315, seminativo arborato, di centiare 80 (ottanta), R.D. Euro 0,12, R.A. Euro 0,21;
320, seminativo arborato, di are 1 (uno) centiare 30 (tenta) R.D. Euro 0,20, R.A. Euro 0,34.
d. Terreno seminativo arborato, della superficie catastale di centiare 7 (sette), ricadente in zona “Bb1”, destinato a corte del fabbricato, confinante con immobili particelle 316 – 322 – 214, censito al catasto terreni del Comune di Belmonte in Sabina foglio 10, particella 323, di centiare 7 (sette), R.D. Euro 0,01, R.A. Euro 0,02.
Quota dei diritti di proprietà in capo alla SI.ra dei beni dalla mede-sima acquistati unitamente al Parte_1 SI. con atto di acquisto a rogito del notaio di Rieti del 19 aprile 2016 Rep. Parte_2 Persona_3
n. 77898/15465, e successivo atto di cessione di diritti a rogito del Notaio di Roma del 2 luglio 2021 Persona_4
4 Rep. n. 86179/7490, registrato a Roma in data 21 luglio 2021 al n. 25337 serie 1T, dei terreni di cui appresso e precisamente:
e. diritti pari ad 1/6 (un sesto) del terreno seminativo arborato adibito a corte, della superficie catastale di are 2
(due) e centiare 13 (tredici), ricadente in zona “Bb1”, confinante con immobili particelle 317 – 315 - 323 –
213 – 326, salvo altri, censito al catasto terreni del Comune di Belmonte in Sabina, foglio 10, particelle: 361
(x 316), di are 1 (uno) centiare 26 (ventisei), R.D. euro 0,20, R.A. euro 0,33;
363 (ex 319), di centiare 87 (ottantasette), R.D. euro 0,13, R.A. euro 0,22.
f. diritti pari ad 1/2 (un mezzo) del terreno seminativo arborato adibito a corte, della superficie catastale di centiare
80 (ottanta), ricadente in zona “Bb1”, confinante con immobili particelle 317 – 315 - 323 – 213 – 326, salvo altri, censito al catasto ter-reni del Comune di Belmonte in Sabina, foglio 10, particelle:
362 (ex 316), di centiare 34 (trentaquattro), R.D. euro 0,05, R.A. euro 0,09;
364 (ex 319), di centiare 46 (quarantasei), R.D. euro 0,07, R.A. euro 0,12
g. diritti pari ad 1/10 (un decimo) del terreno seminativo arborato adibito a corte, del-la superficie catastale di are 1
(uno) e centiare 56 (cinquantasei), ricadente in zona “Bb1”, confinante con immobili particelle 317 – 315 - 323 –
213 – 326, salvo altri, censito al catasto terreni del Comune di Belmonte in Sabina, foglio 10, particelle:
- 365 (ex 319), di centiare 88 (ottantotto), R.D. euro 0,14, R.A. euro 0,23;
- 370 (ex 328), di centiare 68 (sessantotto), R.D. euro 0,11, R.A. euro 0,18.
h. diritti pari ad 1/6 (un sesto) del terreno seminativo arborato adibito a corte, della superficie catastale di centiare
36 (trentasei), ricadente in zona “Bb1”, confinante con immobili particelle 317 – 315 - 323 – 213 – 326, salvo altri, censito al catasto ter-reni del Comune di Belmonte in Sabina, foglio 10, particella:
366 (ex 319), di centiare 36 (trentasei), R.D. euro 0,06, R.A. euro 0,09.
i. diritti pari ad 1/8 (un ottavo) del terreno seminativo arborato adibito a corte, della superficie catastale di centiare
38 (trentotto), ricadente in zona “Bb1”, confinante con immobili particelle 317 – 315 - 323 – 213 – 326, salvo altri, censito al catasto ter-reni del Comune di Belmonte in Sabina, foglio 10, particella:
367 (ex 319), di centiare 38 (trentotto), R.D. euro 0,06, R.A. euro 0,10.
10. La condizione della cessione dei predetti beni immobili di cui al precedente punto 9 dalla SI.ra Parte_1 al SI. è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dovrà godere Parte_2 dei benefici di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987.
11. Laddove il SI. in futuro dovesse cedere, gratuitamente o meno e comunque a qualsiasi titolo Parte_2
a terzi soggetti la proprietà o comunque i diritti di tutte o solo di alcune delle unità immobiliari indicate al superiore punto 9, dovrà contestualmente corrispondere ai figli somma pari al 50% del valore commerciale che le unità immobiliari cedute avranno al momento della cessione;
pure per l'ipotesi di locazione o concessione in comodato a terzi di tutte o solo di alcune delle unità immobiliari di cui al superiore punto 9 il SI. dovrà contestualmente Parte_2 corrispondere ai figli somma pari al 50% del valore locativo che le unità immobiliari locate o concesse in comodato avranno al momento della cessione;
il SI. accetta tali condizioni. Parte_2
5 12. Le parti si obbligano a concludere il trasferimento immobiliare di cui al precedente punto 9, a esclusiva cura e spese il SI. nelle forme ordinarie, entro e non oltre la data del 01/07/2026, con esenzione da ogni Parte_2 imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 in quanto, come già esposto, la condizione della cessione dei predetti beni immobili di cui precedente punto 9 dalla moglie al marito
è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dovrà godere dei benefici di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987; in caso di inadempienza di una delle parti entro detto termine, la stessa dovrà corrispondere all'altra la somma di € 10.000 a titolo di penale e quest'ultima sarà libera di chiedere lo scioglimento della comunione, promuovendo apposito giudizio di divisione, di tutti gli immobili di cui la medesima parte è comproprietaria con l'altra parte o solamente di alcuni tra questi;
resta chiaramente esclusa dall'obbligo del pagamento della penale l'ipotesi di inadempimento incolpevole dovuto a caso fortuito, forza maggiore o responsabilità di terzi.
13. Sempre entro e non oltre il 01/07/2026 il SI. o chi per lui, dovrà liberare la SI.ra Parte_2 Parte_1 dal rapporto di mutuo ipotecario di cui all'atto del 19/04/2016 per Notaio rep. N.
[...] Persona_3
77899, racc. n. 15466, registrato a Rieti il 20/04/2016 al n. 1316 serie 1T, ciò potrà avvenire con le forme che il SI. riterrà più opportune, previo consenso dell'istituto mutuante, quali la surroga, l'accollo esterno, Parte_2
l'estinzione anticipata o la sostituzione del mutuo o quant'altro possibile e idoneo a liberare la SI.ra Parte_1 dalle obbligazioni sulla medesima gravanti quale parte mutuataria. Il non rispetto del predetto termine non graverà sul SI. qualora dipenda da cause indipendenti dalla sua volontà. Parte_2
14. Il SI. a partire dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_2
(25/04/2024), pagherà in via esclusiva (accollo interno) il 100% delle rate del mutuo ipotecario di cui all'atto del
19/04/2016 per Notaio rep. N. 77899, racc. n. 15466, registrato a Rieti il 20/04/2016 al Persona_3
n. 1316 serie 1T, rinunciando a ripetere nei confronti della SI.ra quanto dalla stessa dovuto per le Parte_1 rate sino ad oggi pagate, rinunciando comunque ad ogni pretesa restitutoria. Lo stesso SI. sempre Parte_2
a partire dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo del presente giudizio (25/04/2024), si farà carico in via esclusiva del pagamento delle tasse e delle imposte di qualsiasi tipo dovute o debende per gli immobili oggetto di trasferimento, rinunciando comunque ad avanzare pretese per quanto eventualmente dallo stesso pagato negli anni precedenti.
15. I SI.ri e prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con Parte_1 Parte_2 annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
16. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
***
Va senz'altro pronunciata la cassazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n.
2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con
6 domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass.,
n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 92/2024, depositata il 18.6.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20/06/2009 in Rieti, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Rieti;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti (atto n. 31, parte 2, serie A, Ufficio 1 anno 2009);
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 9.5.2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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