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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4074/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4074/2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Zilio Monica, in forza di Parte_1 C.F._1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Dionisio Ilaria, in Controparte_1 C.F._2 forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc., con richiamo alle istanze istruttorie.
Per parte resistente come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc, precisando quanto all'assegno di mantenimento del figlio di chiedere la conferma del provvedimento emesso in data 27.12.2023.
Per il P.M. accogliersi la domanda
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 I signori e contraevano matrimonio in Romania il Parte_1 Controparte_1
04/05/1997.
Dal matrimonio sono nati due figli: (il 21.7.1998) e (il 5.8.2004). Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 5541 emessa dal
Tribunale di Torino in data 16.10.2017, confermata con sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 12.7.2019.
Con ricorso depositato il 20/02/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, disporsi a carico della resistente un contributo al mantenimento per il figlio con ordine di versamento diretto da parte del datore di lavoro Per_2 della moglie.
Con memoria difensiva depositata il 30.6.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1 non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma instando per il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore di E. 350 al mese e chiedendo di stabilire a proprio carico, per il mantenimento del figlio , un contributo di E. 100 al mese oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza in data 11.7.2023, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza del 18.7.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Nelle more del giudizio veniva richiesta da parte resistente la modifica dell'ordinanza presidenziale.
Con ordinanza in data 27.12.2023 veniva parzialmente modificata l'ordinanza presidenziale e venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc.
Con la successiva ordinanza del 5.7.2024 venivano solo parzialmente ammesse le istanze istruttorie e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulle istanze istruttorie di parte ricorrente
Preliminarmente, debbono respingersi le istanze istruttorie non ammesse e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte del ricorrente per i motivi già esposti dal GI con ordinanza del
5.7.2024 che qui si condividono e richiamano integralmente.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. pagina 2 di 5 Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul contributo al mantenimento del figlio
In sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti hanno instato affinchè fosse stabilito a carico del ricorrente un contributo al mantenimento del figlio di E. 300 mensili oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie.
La domanda merita accoglimento.
È incontestato che il figlio attualmente viva con la resistente e non sia Per_2 economicamente indipendente.
La conforme domanda delle parti si risolve nella richiesta di conferma del contributo già disposto a carico del ricorrente con l'ordinanza del GI del 27.12.2023 con cui è stata parzialmente modificata l'ordinanza presidenziale. Si dispone, pertanto, sul punto come in dispositivo, richiamando i motivi di cui all'ordinanza del GI.
Sull'assegno divorzile
Questione controversa fra le parti è quella relativa al riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente Pt_1
Quest'ultima, difatti, ha instato per la previsione di un assegno divorzile in proprio favore di E. 350 mensili, motivando la richiesta con la difficile situazione economica in cui versa causata dalle patologie da cui è affetta, in parte originate dal disturbo post traumatico da stress sviluppato a seguito dei maltrattamenti subiti da parte del marito (condannato in sede penale e al quale è stata addebitata la separazione, cfr. docc.
1-2 parte resistente) e legato alle vicende familiari vissute.
A tale domanda si è opposto il ricorrente, assumendone l'insussistenza dei presupposti.
In tema di assegno divorzile, occorre richiamare la nota sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con cui è stato affermato che “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Alla luce del principio di diritto testè richiamato, all'assegno divorzile è riconosciuta una funzione composita, al contempo assistenziale e perequativo-compensativa.
È stato, in particolare, chiarito che l'assegno divorzile è dovuto tanto nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia adeguati mezzi economici e si trovi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive quanto nell'ipotesi in cui “il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa” (così cfr. Cass. Civ. n. 23583/2022; 24250/2021).
pagina 3 di 5 Con particolare riguardo alla funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, è stato più volte ribadito che la differenza reddituale fra le parti, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, “è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perchè l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sè, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21234/2019; conf. Cass. Civ. 5603/2020; più di recente Cass. Civ. n. 10614/2023).
È piuttosto indispensabile accertare, in termini rigorosi, la sussistenza di un nesso causale tra la sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi ed il contributo fornito dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali (cfr. ex multis, più di recente, Cass. Civ. n.
10614/2023; Cass. Civ. SU 18287/2018; Cass. Civ. n. 21234/2019; Cass. Civ. 38362/2021).
Ciò premesso, nel caso di specie, la resistente ha allegato e provato, con copiose produzioni documentali, le patologie psico-fisiche da cui è affetta (cfr. docc. 3-11, 21-23, 27).
È inoltre circostanza documentale che la sia stata riconosciuta già nel marzo 2023 Pt_1 invalida civile al 67% sulla base della seguente diagnosi: “ipertiroidismo in morbo di basedow con oftalmopatia, morbo celiaco, disturbo depressivo, gastrite atrofica, ernia jatale” (cfr. doc. 11 comparsa). Nel febbraio 2024 la percentuale di invalidità civile è stata aggravata, venendole riconosciuta una riduzione permanente della capacità lavorativa del 75% sulla base della seguente diagnosi: “dist dell'adattamento con ansia e disforia, M di Basedow in terapia, incontinenza urinaria” (cfr. doc. dep. il 4.9.24).
La compromissione dello stato di salute psico-fisica della resistente e la conseguente incidenza sulla capacità lavorativa è documentalmente accertata (cfr. docc. 3-11, 21-23, doc. dep. il 4.9.24) e non è smentita da prove documentali di segno contrario.
Il ricorrente ha contestato la circostanza che la moglie abbia una ridotta capacità lavorativa, assumendo che la maggior parte delle patologie lamentate siano “frutto esclusivamente di uno stato soggettivo ansioso della signora” (pag. 2 memoria attorea ex art. 183.6 n. 2 cpc) e rilevando come la abbia partecipato a feste, con musiche e balli, e abbia altresì preso parte alla via Crucis sul Pt_1
Monte Musinè, producendo relative video-registrazioni e fotografie (cfr. docc. 38-41, 43).
Ritiene tuttavia il Collegio che a tali contestazioni non possa attribuirsi alcuna rilevanza poiché trattasi di doglianze e documentazione del tutto inidonea ed insufficiente ad inficiare e superare i plurimi riscontri documentali medici prodotti dalla di provenienza peraltro eterogenea (cfr. Pt_1 Parte docc. 3-10, 21, 27, 35 e 35bis), ed i verbali con i quali è stata accertata e, a distanza di anni, aggravata l'invalidità civile in capo alla resistente (cfr. docc. 11 e doc. dep. il 4.9.24).
Si aggiunga, inoltre, che la percentuale di invalidità civile (75%) riconosciuta alla sulla Pt_1 base di una diagnosi legata in prevalenza a patologie di natura psichica non appare in ogni caso incompatibile con lo svolgimento delle attività oggetto di censura da parte del ricorrente.
É circostanza parimenti documentale che nel mese di febbraio 2024 la resistente sia stata licenziata dalla , ove lavorava come OSS, per giustificato motivo oggettivo a Controparte_2 causa del superamento del periodo di comporto (cfr. doc. 25 parte resistente). La attualmente è Pt_1 percettrice della sola indennità NASPI.
A fronte delle descritte circostanze, sussistono -ad avviso del Collegio- i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella componente assistenziale a favore della resistente.
Ed invero, la comparazione tra le attuali condizioni reddituali delle parti, sulla base della documentazione versata in atti, evidenzia una, pur contenuta, disparità economica fra le stesse: il ricorrente, difatti, lavora come operaio con una retribuzione mensile in media di E. 1.900 (cfr. pagina 4 di 5 730/2024 e buste paga 2024), non è proprietario di beni immobili e vive in un alloggio in locazione dietro il versamento di un canone di E. 400 mensili (cfr. doc. 30 attoreo); la resistente, invece, è attualmente percettrice di un'indennità Naspi e trattamento integrativo per complessivi E.
1.000 circa (cfr. estratto c/c 2024 prodotto il 27.12.24), dell'assegno unico di circa E. 96 (cfr. estratto c/c 2024 cit.) ed è proprietaria esclusiva di un'autovettura e dell'immobile in cui vive, unitamente al figlio, gravato da un mutuo con rate di E. 400 mensili (cfr. doc. 34).
È documentata -come si è detto- l'invalidità civile riconosciuta alla che rende obiettiva Pt_1 la riduzione della sua capacità lavorativa.
Non è stato, invece, allegato e tantomeno provato che la in costanza di matrimonio, Pt_1 abbia sacrificato proprie occasioni di crescita reddituale e professionale per scelta condivisa con il coniuge con l'effetto di contribuire causalmente alla realizzazione dell'altrui patrimonio. Di talchè, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile nella componente compensativa.
In conclusione, alla luce delle circostanze dianzi esposte e tenuto conto delle spese abitative da cui entrambe le parti sono onerate, degli obblighi di mantenimento del figlio gravanti su Per_2 ambedue i genitori e della durata del matrimonio (ultra-ventennale), il Collegio reputa congruo quantificare in E. 200 mensili l'assegno divorzile dovuto dal a favore della resistente. Pt_1
Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito complessivo della causa (considerato anche l'esito del ricorso ex art. 709 ult. co. cpc proposto dalla resistente in corso di causa), si dichiarano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania dai signori e Parte_1
; Controparte_1
dispone che continui a corrispondere a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio , già maggiorenne, l'assegno di E. 300 mensili, annualmente Per_2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in specie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-ricreative, previamente concordate o necessitate ed in ogni caso documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, qui integralmente richiamato;
dispone che , a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, corrisponda a Parte_1 titolo di assegno divorzile, a favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Controparte_1 mensile di € 200, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4074/2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Zilio Monica, in forza di Parte_1 C.F._1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Dionisio Ilaria, in Controparte_1 C.F._2 forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc., con richiamo alle istanze istruttorie.
Per parte resistente come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc, precisando quanto all'assegno di mantenimento del figlio di chiedere la conferma del provvedimento emesso in data 27.12.2023.
Per il P.M. accogliersi la domanda
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 I signori e contraevano matrimonio in Romania il Parte_1 Controparte_1
04/05/1997.
Dal matrimonio sono nati due figli: (il 21.7.1998) e (il 5.8.2004). Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 5541 emessa dal
Tribunale di Torino in data 16.10.2017, confermata con sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 12.7.2019.
Con ricorso depositato il 20/02/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, disporsi a carico della resistente un contributo al mantenimento per il figlio con ordine di versamento diretto da parte del datore di lavoro Per_2 della moglie.
Con memoria difensiva depositata il 30.6.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1 non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma instando per il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore di E. 350 al mese e chiedendo di stabilire a proprio carico, per il mantenimento del figlio , un contributo di E. 100 al mese oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza in data 11.7.2023, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza del 18.7.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Nelle more del giudizio veniva richiesta da parte resistente la modifica dell'ordinanza presidenziale.
Con ordinanza in data 27.12.2023 veniva parzialmente modificata l'ordinanza presidenziale e venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc.
Con la successiva ordinanza del 5.7.2024 venivano solo parzialmente ammesse le istanze istruttorie e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulle istanze istruttorie di parte ricorrente
Preliminarmente, debbono respingersi le istanze istruttorie non ammesse e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte del ricorrente per i motivi già esposti dal GI con ordinanza del
5.7.2024 che qui si condividono e richiamano integralmente.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. pagina 2 di 5 Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul contributo al mantenimento del figlio
In sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti hanno instato affinchè fosse stabilito a carico del ricorrente un contributo al mantenimento del figlio di E. 300 mensili oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie.
La domanda merita accoglimento.
È incontestato che il figlio attualmente viva con la resistente e non sia Per_2 economicamente indipendente.
La conforme domanda delle parti si risolve nella richiesta di conferma del contributo già disposto a carico del ricorrente con l'ordinanza del GI del 27.12.2023 con cui è stata parzialmente modificata l'ordinanza presidenziale. Si dispone, pertanto, sul punto come in dispositivo, richiamando i motivi di cui all'ordinanza del GI.
Sull'assegno divorzile
Questione controversa fra le parti è quella relativa al riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente Pt_1
Quest'ultima, difatti, ha instato per la previsione di un assegno divorzile in proprio favore di E. 350 mensili, motivando la richiesta con la difficile situazione economica in cui versa causata dalle patologie da cui è affetta, in parte originate dal disturbo post traumatico da stress sviluppato a seguito dei maltrattamenti subiti da parte del marito (condannato in sede penale e al quale è stata addebitata la separazione, cfr. docc.
1-2 parte resistente) e legato alle vicende familiari vissute.
A tale domanda si è opposto il ricorrente, assumendone l'insussistenza dei presupposti.
In tema di assegno divorzile, occorre richiamare la nota sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con cui è stato affermato che “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Alla luce del principio di diritto testè richiamato, all'assegno divorzile è riconosciuta una funzione composita, al contempo assistenziale e perequativo-compensativa.
È stato, in particolare, chiarito che l'assegno divorzile è dovuto tanto nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia adeguati mezzi economici e si trovi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive quanto nell'ipotesi in cui “il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa” (così cfr. Cass. Civ. n. 23583/2022; 24250/2021).
pagina 3 di 5 Con particolare riguardo alla funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, è stato più volte ribadito che la differenza reddituale fra le parti, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, “è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perchè l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sè, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21234/2019; conf. Cass. Civ. 5603/2020; più di recente Cass. Civ. n. 10614/2023).
È piuttosto indispensabile accertare, in termini rigorosi, la sussistenza di un nesso causale tra la sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi ed il contributo fornito dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali (cfr. ex multis, più di recente, Cass. Civ. n.
10614/2023; Cass. Civ. SU 18287/2018; Cass. Civ. n. 21234/2019; Cass. Civ. 38362/2021).
Ciò premesso, nel caso di specie, la resistente ha allegato e provato, con copiose produzioni documentali, le patologie psico-fisiche da cui è affetta (cfr. docc. 3-11, 21-23, 27).
È inoltre circostanza documentale che la sia stata riconosciuta già nel marzo 2023 Pt_1 invalida civile al 67% sulla base della seguente diagnosi: “ipertiroidismo in morbo di basedow con oftalmopatia, morbo celiaco, disturbo depressivo, gastrite atrofica, ernia jatale” (cfr. doc. 11 comparsa). Nel febbraio 2024 la percentuale di invalidità civile è stata aggravata, venendole riconosciuta una riduzione permanente della capacità lavorativa del 75% sulla base della seguente diagnosi: “dist dell'adattamento con ansia e disforia, M di Basedow in terapia, incontinenza urinaria” (cfr. doc. dep. il 4.9.24).
La compromissione dello stato di salute psico-fisica della resistente e la conseguente incidenza sulla capacità lavorativa è documentalmente accertata (cfr. docc. 3-11, 21-23, doc. dep. il 4.9.24) e non è smentita da prove documentali di segno contrario.
Il ricorrente ha contestato la circostanza che la moglie abbia una ridotta capacità lavorativa, assumendo che la maggior parte delle patologie lamentate siano “frutto esclusivamente di uno stato soggettivo ansioso della signora” (pag. 2 memoria attorea ex art. 183.6 n. 2 cpc) e rilevando come la abbia partecipato a feste, con musiche e balli, e abbia altresì preso parte alla via Crucis sul Pt_1
Monte Musinè, producendo relative video-registrazioni e fotografie (cfr. docc. 38-41, 43).
Ritiene tuttavia il Collegio che a tali contestazioni non possa attribuirsi alcuna rilevanza poiché trattasi di doglianze e documentazione del tutto inidonea ed insufficiente ad inficiare e superare i plurimi riscontri documentali medici prodotti dalla di provenienza peraltro eterogenea (cfr. Pt_1 Parte docc. 3-10, 21, 27, 35 e 35bis), ed i verbali con i quali è stata accertata e, a distanza di anni, aggravata l'invalidità civile in capo alla resistente (cfr. docc. 11 e doc. dep. il 4.9.24).
Si aggiunga, inoltre, che la percentuale di invalidità civile (75%) riconosciuta alla sulla Pt_1 base di una diagnosi legata in prevalenza a patologie di natura psichica non appare in ogni caso incompatibile con lo svolgimento delle attività oggetto di censura da parte del ricorrente.
É circostanza parimenti documentale che nel mese di febbraio 2024 la resistente sia stata licenziata dalla , ove lavorava come OSS, per giustificato motivo oggettivo a Controparte_2 causa del superamento del periodo di comporto (cfr. doc. 25 parte resistente). La attualmente è Pt_1 percettrice della sola indennità NASPI.
A fronte delle descritte circostanze, sussistono -ad avviso del Collegio- i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella componente assistenziale a favore della resistente.
Ed invero, la comparazione tra le attuali condizioni reddituali delle parti, sulla base della documentazione versata in atti, evidenzia una, pur contenuta, disparità economica fra le stesse: il ricorrente, difatti, lavora come operaio con una retribuzione mensile in media di E. 1.900 (cfr. pagina 4 di 5 730/2024 e buste paga 2024), non è proprietario di beni immobili e vive in un alloggio in locazione dietro il versamento di un canone di E. 400 mensili (cfr. doc. 30 attoreo); la resistente, invece, è attualmente percettrice di un'indennità Naspi e trattamento integrativo per complessivi E.
1.000 circa (cfr. estratto c/c 2024 prodotto il 27.12.24), dell'assegno unico di circa E. 96 (cfr. estratto c/c 2024 cit.) ed è proprietaria esclusiva di un'autovettura e dell'immobile in cui vive, unitamente al figlio, gravato da un mutuo con rate di E. 400 mensili (cfr. doc. 34).
È documentata -come si è detto- l'invalidità civile riconosciuta alla che rende obiettiva Pt_1 la riduzione della sua capacità lavorativa.
Non è stato, invece, allegato e tantomeno provato che la in costanza di matrimonio, Pt_1 abbia sacrificato proprie occasioni di crescita reddituale e professionale per scelta condivisa con il coniuge con l'effetto di contribuire causalmente alla realizzazione dell'altrui patrimonio. Di talchè, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile nella componente compensativa.
In conclusione, alla luce delle circostanze dianzi esposte e tenuto conto delle spese abitative da cui entrambe le parti sono onerate, degli obblighi di mantenimento del figlio gravanti su Per_2 ambedue i genitori e della durata del matrimonio (ultra-ventennale), il Collegio reputa congruo quantificare in E. 200 mensili l'assegno divorzile dovuto dal a favore della resistente. Pt_1
Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito complessivo della causa (considerato anche l'esito del ricorso ex art. 709 ult. co. cpc proposto dalla resistente in corso di causa), si dichiarano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania dai signori e Parte_1
; Controparte_1
dispone che continui a corrispondere a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio , già maggiorenne, l'assegno di E. 300 mensili, annualmente Per_2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in specie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-ricreative, previamente concordate o necessitate ed in ogni caso documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, qui integralmente richiamato;
dispone che , a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, corrisponda a Parte_1 titolo di assegno divorzile, a favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Controparte_1 mensile di € 200, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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