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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10589/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10589/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CHIARI SIMONA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. TROPEA MARIA Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA
RESISTENTE
e nei confronti di
(c.f. ), (c.f. , CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4
(c.f. ), nella persona del Curatore speciale avv. Controparte_4 C.F._5
PEDRETTI ELENA
TERZO INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/04/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: pagina 1 di 9 1. Revocarsi l'affido dei figli minori ai Servizi Sociali incaricati e revocarsi la nomina del curatore speciale, non sussistendone più i presupposti di legge in fatto e diritto, come emerso all'esito del processo nonché dall'istruttoria di causa e dalla relazione del Servizio Sociale incaricato.
2. Rinunciando reciprocamente alla richiesta di addebito della separazione, disporre l'affidamento condiviso e paritario della prole, con assegnazione della casa familiare (di proprietà della ricorrente) in favore del padre per abitarvi con i figli, e con la previsione di un calendario settimanale di incontri alternato e paritario fra i genitori e la prole, nel corso del quale, tuttavia, i figli potranno frequentare l'altro genitore per due pomeriggi la settimana, indicativamente il martedì e il giovedì con prelievo dalla scuola (o presso il domicilio del genitore nel periodo non scolastico) e pernottamento, e con l'obbligo di portare i figli l'indomani a scuola (o presso l'altro genitore nel periodo non scolastico).
3. Ciascun genitore potrà telefonare ai figli presso l'altro genitore almeno una volta al giorno alle ore 20.00. 4. In considerazione dell'affidamento paritario ed alternato fra i genitori e dell'assegnazione della casa familiare al sig. , valutati altresì i bisogni dei minori e il loro Controparte_1 tenore di vita e ogni altro presupposto di legge, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli per il periodo che li ha con sé mentre, tenuto conto della disparità di reddito fra le parti e della loro condizione economica/patrimoniale, si chiede che le spese straordinarie dei figli vengano divise fra i coniugi in misura dell'80% a carico del padre e 20% a carico della madre, mentre l'assegno CO IN (percepito attualmente dal padre fin dagli inizi dell'anno 2023 sino ad oggi, ed attualmente pari ad €695,00), dovrà essere diviso a metà fra i coniugi, con ordine del Tribunale ai genitori di compiere quanto necessario affinché ciascuno possa ottenere la quota di spettanza del predetto emolumento. Con riserva di chiedere il rimborso degli importi illegittimamente percepiti per l'intero dal sig. anche per conto della moglie . CP_1 Parte_1
5. Festività, ponti, compleanni e periodo estivo verranno equamente ripartiti fra i genitori ad anni alterni, con la precisazione che ciascun genitore potrà stare con i figli durante il periodo estivo per due settimane, anche consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di marzo 2025. Ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con i figli. IN VIA SUBORDINATA: disporre una diversa ripartizione delle sole spese straordinarie dei figli, fermo il mantenimento diretto dei figli nel regime di affidamento congiunto e paritario chiesto.
[omissis]
Per parte resistente:
In via principale e nel merito, rinunciando – reciprocamente – alla richiesta di addebito della separazione, disporsi:
- separazione personale dei coniugi, sig.ra e sig. ; - revoca dell'affido Parte_1 Controparte_1 dei figli minori ai servizi sociali incaricati e, conseguentemente, revoca della nomina del curatore speciale;
- affidamento condiviso dei figli minori della coppia;
con esercizio della responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di carattere straordinario e in via disgiunta per le decisioni di carattere ordinario e con tempo di permanenza dei minori equamente distribuito tra padre e madre così articolato: il papà tiene i figli dal pagina 2 di 9 lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'uscita da scuola;
la mamma andrà a prenderli a scuola il mercoledì e li terrà con sé fino al venerdì quando li accompagnerà a scuola;
il papà li va a prendere a scuola il venerdì e trascorrerà con loro il fine settimana. Dopodiché, ricomincerà il giro dal lunedì scambiando i turni.
Ciascun genitore potrà telefonare ai figli presso l'altro genitore almeno una volta al giorno alle ore 20.00 nei giorni in cui i minori sono con l'altro genitore Il padre terrà, inoltre, con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30
Dicembre e dal 30 Dicembre al 6 Gennaio), tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, nel corso delle quali il padre potrà tenere con sé i figli anche in vacanza, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con congruo preavviso.
- assegnazione della casa familiare al resistente, sig. , con residenza ivi dei tre figli minori Controparte_1 della coppia;
- obbligo della signora a versare a titolo di contributo per il mantenimento a carattere Parte_1 perequativo un assegno mensile in favore dei figli minori almeno pari a € 3.000,00 (o alla maggiore o minor somma che questo Tribunale riterrà congrua) entro il giorno 25 di ogni mese, con assegno unico INPS al 100% in favore del padre;
spese condominiali della casa familiare al 50%; spese per la manutenzione ordinaria della casa familiare a carico del sig. spese per la manutenzione straordinaria della casa familiare al 50%; CP_1 spese straordinarie al 50%, come da Protocollo adottato da Codesto Tribunale, spese per la mensa scolastica al
50%.
- Spese di lite integralmente compensate.
[omissis]
Per il Curatore speciale: CP_ affidamento condiviso dei figli ed e ad entrambi i genitori, affinché gli stessi CP_2 CP_4 esercitino la responsabilità genitoriale in forma congiunta per le decisioni di straordinaria amministrazione ed in forma disgiunta per quelle di ordinaria.
Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Brescia via Filande n. 58, di proprietà della sig.ra
[...]
al padre, il quale la potrà abitarla con i figli, assumendone tutti gli oneri che derivano all'assegnatario, Parte_1 in termini di spese e di manutenzione ordinaria.
Confermare la residenza anagrafica dei figli minori presso il padre, per le ragioni indicate nelle premesse da intendersi qui integralmente ritrascritte, mentre il domicilio dei figli fissato presso ciascuno dei genitori.
Stabilire il tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore, in maniera paritaria, prevedendo una calendarizzazione che consenta ai minori, di poter avere un equilibrio perfetto tra stabilità e flessibilità, che garantisca loro continuità nei rapporti con entrambi i genitori e minimizzazione dello stress, dovuto ai continui trasferimenti dalla casa di un genitore a quella dell'altro.
pagina 3 di 9 Onerare la madre a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei tre figli minorenni un assegno di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia, da corrispondersi in via indiretta al padre entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza separativa, somma da corrispondersi per 12 mensilità, rivalutabile secondo gli indici ISTAT (a decorrere la prima rivalutazione dal mese successivo dell'anno successivo alla pubblicazione della sentenza separativa) e ciò fino alla piena e raggiunta indipendenza economica dei figli.
In aggiunta al contributo ordinario per il mantenimento porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie che si rendesse necessario sostenere per i minori, con le modalità previste dal Protocollo in uso alla sezione famiglia di codesto intestato Tribunale, ed in deroga allo stesso, sempre per le ragioni perequative indicate in epigrafe e da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, porre a carico della madre nella misura del 100% le sole spese sportive e quelle relative alla mensa scolastica da imputare ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
In ogni caso: con vittoria di spese compensi professionali oltre rimborso spese generali oltre cpa e iva nella misura di legge ove dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.9.2022, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con il 16.4.2016 in Brescia e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
CP_ ed (14.8.2015) e (29.5.2017), evidenziava che la prosecuzione della convivenza CP_2 CP_4
era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente il resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del
10.1.2023, nominato il Curatore speciale nella persona dell'avv. Pedretti Elena, con ordinanza del
14.2.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti (segnatamente, su accordo delle parti: affidamento dei figli ai Servizi Sociali, con relativo monitoraggio, collocamento dei figli prevalente presso il padre e i nonni materni, assegnazione al padre della casa familiare, sostegno psicologico minori, cps per la madre, incontri madre-figli e telefonate protette, mantenimento a carico della madre nella misura di € 250,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie).
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 10.10.2023, preso atto dell'evoluzione positiva dei rapporti madre-figli, era raggiunto ulteriore accordo ampliativo delle frequentazioni pagina 4 di 9 materne (segnatamente, - frequentazioni dei minori presso la madre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina fino al riaccompagnamento a scuola;
nella settimana in cui la madre non terrà con sé i figli, due giorni alla settimana (attualmente regolati mercoledì e venerdì) dall'uscita di scuola sino al riaccompagnamento a scuola (o dal padre) il mattino successivo alle ore
9.30; ciascun genitore potrà telefonare ai figli presso l'altro genitore almeno una volta al giorno alle ore
20.00; - per le festività natalizie ciascun genitore starà coi minori per un periodo pari alla metà delle vacanze scolastiche, di cui la prima metà presso la madre dal 23.12 e al 31.12 all'8; - con facoltà del
Servizio affidatario di modificare il predetto calendario, laddove ritenuto opportuno nell'esclusivo e superiore interesse del minore;
- i genitori concordano sull'inizio della mediazione familiare, impegnandosi a fissare un primo appuntamento congiunto con un mediatore;
- prosecuzione del monitoraggio del Servizi).
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. in cui le parti rinunciavano alle reciproche domande di addebito, seguiti taluni rinvii per trattative all'udienza del 10.4.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione di note finali di discussione e acquisizione dell'ultima relazione dei Servizi Sociali
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Altresì, il Collegio prende atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato alla richiesta di addebito della separazione.
CP_ In merito all'affidamento dei figli e , entrambi i genitori ed il Curatore speciale CP_2 CP_4
concordano per l'applicazione dell'affidamento condiviso con collocamento paritario;
ciò posto e atteso che dall'ultima relazione dei Servizi Sociali risulta che tra i due coniugi, all'esito e grazie al lungo monitoraggio svolto, oggi si riscontri un buon livello di collaborazione e comunicazione genitoriale, la richiesta può essere senz'altro accolta;
essa è, infatti, coerente con la previsione preferenziale ex art. 337 bis e ss. c.c. e non risultano agli atti elementi di segno contrario che depongano per una differente soluzione.
pagina 5 di 9 Quanto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, reputa il Collegio regolarli in modo tale da risultare equamente distribuiti tra padre e madre, al fine di garantire continuità e stabilità relazionale ed emotiva ai tre fratelli. Nello specifico, essi seguiranno il seguente calendario: il padre prende i figli a scuola il lunedì e li tiene fino a mercoledì mattina;
la madre prende i figli a scuola il mercoledì e li tiene con sé fino al venerdì mattina;
il papà li prende venerdì a scuola e trascorre con loro il fine settimana. Quindi, vicerversa dal lunedì scambiando i turni. Nulla osta ad una diversa regolazione dei giorni di permanenza (i.e. a settimane alterne con due pomeriggi con pernotti presso l'altro genitore), purché i tempi di permanenza siano mantenuti in misura paritaria per ciascun genitore.
Ciascun genitore può telefonare ai figli presso l'altro genitore almeno una volta al giorno alle ore
20.00.
Parimenti, festività, ricorrenze e periodo estivo sono divisi equamente (ciascun genitore starà coi minori per un periodo pari alla metà delle vacanze scolastiche), seguendo il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive, i minori devono avere la possibilità di trascorrere due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori.
Va altresì disposta, conformemente all'unanime richiesta, la revoca dell'affido dei figli minori ai
Servizi Sociali incaricati, nonché la revoca dell'incarico Curatore speciale, sulla scorta delle accertate competenze genitoriali necessarie per la serena crescita dei figli, comprovata dalle ultime relazioni depositate.
Sempre su accordo delle parti, la casa familiare sita in Brescia via Filande n. 58, di proprietà della ricorrente, permane assegnata al padre che la potrà abitare unitamente ai figli, assumendone tutti gli oneri in termini di spese e di manutenzione ordinaria.
La residenza anagrafica dei minori è confermata presso il padre, mentre il domicilio è fissato presso ciascuno dei genitori.
CP_ In merito al mantenimento dei tre figli, e (oggi di anni dieci), (oggi di anni otto), CP_2 CP_4
si osserva che non sempre la pari frequentazione comporta automaticamente il venire meno del contributo genitoriale al mantenimento, trattandosi di solo uno dei presupposti a fondamento del mantenimento dei figli, dovendosi tenere anche conto delle capacità economico-reddituali di ciascun genitore (art. 337 ter comma 4 c.c.): la permanenza del contributo perequativo consente di evitare che ai figli sia serbato un differente tenore di vita, a seconda del genitore più o meno abbiente presso cui sono paritariamente collocati.
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, si osserva che il padre risulta percettore nell'anno 2024 di entrate fisse mensili pari a circa € 1.300,00 per la sua attività di personal trainer (docc. 25-29 resistente); dopo avere beneficiarto nello stesso anno del trattamento Naspi, a fine 2024 ha aperto una barberia in proprio, fonte di entrate peraltro allo stato non complessivamente accertabili, stante l'assai prossima vicinanza temporale dell'evento. Non sostiene canoni di locazione od ulteriori spese, essendo a lui assegnata la casa familiare.
Quanto alla madre, dalla separazione di fatto (2022) collaboratrice domestica irregolare per circa €
400,00 mensili, nel mese di giugno 2024 risulta avere percepito la somma di € 300.000,00 a titolo di liquidazione del valore della quota societaria di famiglia e, sempre allo stesso titolo, la complessiva liquidazione della predetta quota societaria prevede che venga corrisposta alla ricorrente l'ulteriore somma di € 100.000,00 entro il 30.04 dell'anno 2025, 2026 e 2027, sicché vanta un introito pari a €
8.333,00 mensili.
Considerata pertanto, a decorrere dal corrente anno, l'evidente disparità economico-reddituale tra i genitori, il mantenimento diretto cagionerebbe un ingiusto difforme tenore di vita dei figli presso ciascun genitore collocatario;
pertanto, al fine di garantire eguali esigenze di crescita dei figli e lo stesso diritto alla bigenitorialità, si reputa giustificata l'apposizione di un contributo perequativo a carico del genitore oggi economicamente più forte.
Quanto alla quantificazione di tale contributo perequativo, il Collegio ritiene non adeguata la cifra prospettata dal resistente (€ 1.000 mensili per ciascun figlio, pari ad € 3.000,00 mensili), per molteplici ragioni: in primo luogo, l'assegnazione della casa coniugale comporta un indubbio risparmio di spesa per il padre in termini di canone di locazione e/o di esborsi per mutuo, tenuto conto dei correnti canoni vigenti nella città di Brescia;
inoltre, il resistente ha sempre goduto di entrate fisse mensili e ha mostrato anche buone capacità imprenditoriali, che lo hanno portato ad aprire un'attività in proprio, fonte di nuove entrate mensili.
Al fine di calcolare l'ammontare del contributo dovuto dalla madre, reputa il Collegio che, in assenza di specifica allegazione in merito all'effettivo tenore di vita dei figli, occorre parametrarsi a nozioni di comune esperienza secondo cui mantenere un figlio tra gli 8 e i 10 anni in Italia costa, in media, circa
750 € al mese;
complessivamente, dunque, è ragionevole ritenere che per mantenere i tre figli le parti sostengano mensilmente spese pari a circa € 2250 (€ 1125 a testa). Ciò posto e tenuto conto, da un lato, della diversa capacità economico-reddituale dei due genitori e, dall'altro, del regime di affidamento paritario e dell'assegnazione della casa familiare al marito, si ritiene ragionevole disporre che il pagina 7 di 9 contributo materno sia pari a € 150,00 per ciascun figlio, da corrispondersi in via indiretta al padre entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT e ciò fino alla piena indipendenza economica dei figli.
Sempre tenuto conto della disparità reddituale in essere, sono poste a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie nella misura del 75% a carico della madre e del 25% a carico del padre.
Quanto all'Assegno CO Universale IN (pari a € 695 mensili), ad oggi interamente percepito dal padre, occorre preliminarmente osservare che a partire dal mese di settembre 2023 anche la madre ha iniziato a frequentare regolarmente i figli (segnatamente, - frequentazioni dei minori presso la madre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina fino al riaccompagnamento a scuola;
nella settimana in cui la madre non ha tenuto con sé i figli, due giorni alla settimana dall'uscita di scuola sino al riaccompagnamento a scuola il mattino successivo alle ore 9.30; - per le festività natalizie frequentazioni per un periodo pari alla metà delle vacanze scolastiche). In considerazione di tali frequentazioni, il Collegio dispone che l'AUU sia corrisposto nella misura del 50% a ciascun coniuge, a decorrere da settembre 2023. Si precisa che la quota dell'AUU spettante alla madre da settembre 2023 e trattenuta dal padre è da considerarsi compensata con gli assegni mensili non versati dalla ricorrente a decorrere da settembre 2023.
Considerata la soccombenza reciproca di entrambe le parti in punto di addebito, dell'accordo su tutte questioni personali dei figli e sulla casa familiare, della moglie in punto di mantenimento diretto e spese straordinarie e del marito in punto di mantenimento dei figli e AUU, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 2016, parte I, n. 64;
3) revoca l'affidamento dei figli minorenni , ai CP_2 CP_3 Controparte_4
Servizi Sociali, affidandoli in via condivisa ai genitori e, per l'effetto:
a. dispone la cessazione dell'incarico al Curatore speciale;
pagina 8 di 9 b. dispone la cessazione del monitoraggio dei competenti Servizi Sociali;
4) assegna al padre la casa familiare, sita in Brescia, via Filande n. 58;
5) salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze e bisogni dei figli minorenni, i tempi di permanenza presso ciascun genitore sono così regolati: il padre terrà i figli dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì mattina;
la madre andrà a prenderli a scuola il mercoledì e li terrà con sé fino al riaccompagnamento a scuola venerdì; il papà li andrà a prendere il venerdì
a scuola e trascorrerà con loro il fine settimana. Quindi, viceversa dal lunedì scambiando i turni.
Ciascun genitore potrà telefonare ai figli presso l'altro genitore almeno una volta al giorno alle ore 20.00. Festività, ricorrenze e periodo estivo saranno divisi equamente, seguendo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, i minori dovranno avere la possibilità di trascorrere due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori;
6) a decorrere dal deposito della presente sentenza, pone a carico di , a titolo Parte_1
di contributo per il mantenimento della prole, l'obbligo di versare a CP_1
la somma di complessivi € 450,00 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico
[...]
bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 75% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
7) a decorrere da settembre 2023, pone in capo a ciascun genitore il 50% dell'assegno unico;
8) spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Brescia.
Brescia, camera di consiglio del 22.05.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio generico, dr.ssa Buizza Francesca.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10589/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CHIARI SIMONA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. TROPEA MARIA Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA
RESISTENTE
e nei confronti di
(c.f. ), (c.f. , CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4
(c.f. ), nella persona del Curatore speciale avv. Controparte_4 C.F._5
PEDRETTI ELENA
TERZO INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/04/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: pagina 1 di 9 1. Revocarsi l'affido dei figli minori ai Servizi Sociali incaricati e revocarsi la nomina del curatore speciale, non sussistendone più i presupposti di legge in fatto e diritto, come emerso all'esito del processo nonché dall'istruttoria di causa e dalla relazione del Servizio Sociale incaricato.
2. Rinunciando reciprocamente alla richiesta di addebito della separazione, disporre l'affidamento condiviso e paritario della prole, con assegnazione della casa familiare (di proprietà della ricorrente) in favore del padre per abitarvi con i figli, e con la previsione di un calendario settimanale di incontri alternato e paritario fra i genitori e la prole, nel corso del quale, tuttavia, i figli potranno frequentare l'altro genitore per due pomeriggi la settimana, indicativamente il martedì e il giovedì con prelievo dalla scuola (o presso il domicilio del genitore nel periodo non scolastico) e pernottamento, e con l'obbligo di portare i figli l'indomani a scuola (o presso l'altro genitore nel periodo non scolastico).
3. Ciascun genitore potrà telefonare ai figli presso l'altro genitore almeno una volta al giorno alle ore 20.00. 4. In considerazione dell'affidamento paritario ed alternato fra i genitori e dell'assegnazione della casa familiare al sig. , valutati altresì i bisogni dei minori e il loro Controparte_1 tenore di vita e ogni altro presupposto di legge, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli per il periodo che li ha con sé mentre, tenuto conto della disparità di reddito fra le parti e della loro condizione economica/patrimoniale, si chiede che le spese straordinarie dei figli vengano divise fra i coniugi in misura dell'80% a carico del padre e 20% a carico della madre, mentre l'assegno CO IN (percepito attualmente dal padre fin dagli inizi dell'anno 2023 sino ad oggi, ed attualmente pari ad €695,00), dovrà essere diviso a metà fra i coniugi, con ordine del Tribunale ai genitori di compiere quanto necessario affinché ciascuno possa ottenere la quota di spettanza del predetto emolumento. Con riserva di chiedere il rimborso degli importi illegittimamente percepiti per l'intero dal sig. anche per conto della moglie . CP_1 Parte_1
5. Festività, ponti, compleanni e periodo estivo verranno equamente ripartiti fra i genitori ad anni alterni, con la precisazione che ciascun genitore potrà stare con i figli durante il periodo estivo per due settimane, anche consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di marzo 2025. Ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con i figli. IN VIA SUBORDINATA: disporre una diversa ripartizione delle sole spese straordinarie dei figli, fermo il mantenimento diretto dei figli nel regime di affidamento congiunto e paritario chiesto.
[omissis]
Per parte resistente:
In via principale e nel merito, rinunciando – reciprocamente – alla richiesta di addebito della separazione, disporsi:
- separazione personale dei coniugi, sig.ra e sig. ; - revoca dell'affido Parte_1 Controparte_1 dei figli minori ai servizi sociali incaricati e, conseguentemente, revoca della nomina del curatore speciale;
- affidamento condiviso dei figli minori della coppia;
con esercizio della responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di carattere straordinario e in via disgiunta per le decisioni di carattere ordinario e con tempo di permanenza dei minori equamente distribuito tra padre e madre così articolato: il papà tiene i figli dal pagina 2 di 9 lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'uscita da scuola;
la mamma andrà a prenderli a scuola il mercoledì e li terrà con sé fino al venerdì quando li accompagnerà a scuola;
il papà li va a prendere a scuola il venerdì e trascorrerà con loro il fine settimana. Dopodiché, ricomincerà il giro dal lunedì scambiando i turni.
Ciascun genitore potrà telefonare ai figli presso l'altro genitore almeno una volta al giorno alle ore 20.00 nei giorni in cui i minori sono con l'altro genitore Il padre terrà, inoltre, con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30
Dicembre e dal 30 Dicembre al 6 Gennaio), tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, nel corso delle quali il padre potrà tenere con sé i figli anche in vacanza, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con congruo preavviso.
- assegnazione della casa familiare al resistente, sig. , con residenza ivi dei tre figli minori Controparte_1 della coppia;
- obbligo della signora a versare a titolo di contributo per il mantenimento a carattere Parte_1 perequativo un assegno mensile in favore dei figli minori almeno pari a € 3.000,00 (o alla maggiore o minor somma che questo Tribunale riterrà congrua) entro il giorno 25 di ogni mese, con assegno unico INPS al 100% in favore del padre;
spese condominiali della casa familiare al 50%; spese per la manutenzione ordinaria della casa familiare a carico del sig. spese per la manutenzione straordinaria della casa familiare al 50%; CP_1 spese straordinarie al 50%, come da Protocollo adottato da Codesto Tribunale, spese per la mensa scolastica al
50%.
- Spese di lite integralmente compensate.
[omissis]
Per il Curatore speciale: CP_ affidamento condiviso dei figli ed e ad entrambi i genitori, affinché gli stessi CP_2 CP_4 esercitino la responsabilità genitoriale in forma congiunta per le decisioni di straordinaria amministrazione ed in forma disgiunta per quelle di ordinaria.
Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Brescia via Filande n. 58, di proprietà della sig.ra
[...]
al padre, il quale la potrà abitarla con i figli, assumendone tutti gli oneri che derivano all'assegnatario, Parte_1 in termini di spese e di manutenzione ordinaria.
Confermare la residenza anagrafica dei figli minori presso il padre, per le ragioni indicate nelle premesse da intendersi qui integralmente ritrascritte, mentre il domicilio dei figli fissato presso ciascuno dei genitori.
Stabilire il tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore, in maniera paritaria, prevedendo una calendarizzazione che consenta ai minori, di poter avere un equilibrio perfetto tra stabilità e flessibilità, che garantisca loro continuità nei rapporti con entrambi i genitori e minimizzazione dello stress, dovuto ai continui trasferimenti dalla casa di un genitore a quella dell'altro.
pagina 3 di 9 Onerare la madre a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei tre figli minorenni un assegno di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia, da corrispondersi in via indiretta al padre entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza separativa, somma da corrispondersi per 12 mensilità, rivalutabile secondo gli indici ISTAT (a decorrere la prima rivalutazione dal mese successivo dell'anno successivo alla pubblicazione della sentenza separativa) e ciò fino alla piena e raggiunta indipendenza economica dei figli.
In aggiunta al contributo ordinario per il mantenimento porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie che si rendesse necessario sostenere per i minori, con le modalità previste dal Protocollo in uso alla sezione famiglia di codesto intestato Tribunale, ed in deroga allo stesso, sempre per le ragioni perequative indicate in epigrafe e da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, porre a carico della madre nella misura del 100% le sole spese sportive e quelle relative alla mensa scolastica da imputare ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
In ogni caso: con vittoria di spese compensi professionali oltre rimborso spese generali oltre cpa e iva nella misura di legge ove dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.9.2022, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con il 16.4.2016 in Brescia e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
CP_ ed (14.8.2015) e (29.5.2017), evidenziava che la prosecuzione della convivenza CP_2 CP_4
era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente il resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del
10.1.2023, nominato il Curatore speciale nella persona dell'avv. Pedretti Elena, con ordinanza del
14.2.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti (segnatamente, su accordo delle parti: affidamento dei figli ai Servizi Sociali, con relativo monitoraggio, collocamento dei figli prevalente presso il padre e i nonni materni, assegnazione al padre della casa familiare, sostegno psicologico minori, cps per la madre, incontri madre-figli e telefonate protette, mantenimento a carico della madre nella misura di € 250,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie).
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 10.10.2023, preso atto dell'evoluzione positiva dei rapporti madre-figli, era raggiunto ulteriore accordo ampliativo delle frequentazioni pagina 4 di 9 materne (segnatamente, - frequentazioni dei minori presso la madre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina fino al riaccompagnamento a scuola;
nella settimana in cui la madre non terrà con sé i figli, due giorni alla settimana (attualmente regolati mercoledì e venerdì) dall'uscita di scuola sino al riaccompagnamento a scuola (o dal padre) il mattino successivo alle ore
9.30; ciascun genitore potrà telefonare ai figli presso l'altro genitore almeno una volta al giorno alle ore
20.00; - per le festività natalizie ciascun genitore starà coi minori per un periodo pari alla metà delle vacanze scolastiche, di cui la prima metà presso la madre dal 23.12 e al 31.12 all'8; - con facoltà del
Servizio affidatario di modificare il predetto calendario, laddove ritenuto opportuno nell'esclusivo e superiore interesse del minore;
- i genitori concordano sull'inizio della mediazione familiare, impegnandosi a fissare un primo appuntamento congiunto con un mediatore;
- prosecuzione del monitoraggio del Servizi).
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. in cui le parti rinunciavano alle reciproche domande di addebito, seguiti taluni rinvii per trattative all'udienza del 10.4.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione di note finali di discussione e acquisizione dell'ultima relazione dei Servizi Sociali
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Altresì, il Collegio prende atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato alla richiesta di addebito della separazione.
CP_ In merito all'affidamento dei figli e , entrambi i genitori ed il Curatore speciale CP_2 CP_4
concordano per l'applicazione dell'affidamento condiviso con collocamento paritario;
ciò posto e atteso che dall'ultima relazione dei Servizi Sociali risulta che tra i due coniugi, all'esito e grazie al lungo monitoraggio svolto, oggi si riscontri un buon livello di collaborazione e comunicazione genitoriale, la richiesta può essere senz'altro accolta;
essa è, infatti, coerente con la previsione preferenziale ex art. 337 bis e ss. c.c. e non risultano agli atti elementi di segno contrario che depongano per una differente soluzione.
pagina 5 di 9 Quanto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, reputa il Collegio regolarli in modo tale da risultare equamente distribuiti tra padre e madre, al fine di garantire continuità e stabilità relazionale ed emotiva ai tre fratelli. Nello specifico, essi seguiranno il seguente calendario: il padre prende i figli a scuola il lunedì e li tiene fino a mercoledì mattina;
la madre prende i figli a scuola il mercoledì e li tiene con sé fino al venerdì mattina;
il papà li prende venerdì a scuola e trascorre con loro il fine settimana. Quindi, vicerversa dal lunedì scambiando i turni. Nulla osta ad una diversa regolazione dei giorni di permanenza (i.e. a settimane alterne con due pomeriggi con pernotti presso l'altro genitore), purché i tempi di permanenza siano mantenuti in misura paritaria per ciascun genitore.
Ciascun genitore può telefonare ai figli presso l'altro genitore almeno una volta al giorno alle ore
20.00.
Parimenti, festività, ricorrenze e periodo estivo sono divisi equamente (ciascun genitore starà coi minori per un periodo pari alla metà delle vacanze scolastiche), seguendo il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive, i minori devono avere la possibilità di trascorrere due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori.
Va altresì disposta, conformemente all'unanime richiesta, la revoca dell'affido dei figli minori ai
Servizi Sociali incaricati, nonché la revoca dell'incarico Curatore speciale, sulla scorta delle accertate competenze genitoriali necessarie per la serena crescita dei figli, comprovata dalle ultime relazioni depositate.
Sempre su accordo delle parti, la casa familiare sita in Brescia via Filande n. 58, di proprietà della ricorrente, permane assegnata al padre che la potrà abitare unitamente ai figli, assumendone tutti gli oneri in termini di spese e di manutenzione ordinaria.
La residenza anagrafica dei minori è confermata presso il padre, mentre il domicilio è fissato presso ciascuno dei genitori.
CP_ In merito al mantenimento dei tre figli, e (oggi di anni dieci), (oggi di anni otto), CP_2 CP_4
si osserva che non sempre la pari frequentazione comporta automaticamente il venire meno del contributo genitoriale al mantenimento, trattandosi di solo uno dei presupposti a fondamento del mantenimento dei figli, dovendosi tenere anche conto delle capacità economico-reddituali di ciascun genitore (art. 337 ter comma 4 c.c.): la permanenza del contributo perequativo consente di evitare che ai figli sia serbato un differente tenore di vita, a seconda del genitore più o meno abbiente presso cui sono paritariamente collocati.
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, si osserva che il padre risulta percettore nell'anno 2024 di entrate fisse mensili pari a circa € 1.300,00 per la sua attività di personal trainer (docc. 25-29 resistente); dopo avere beneficiarto nello stesso anno del trattamento Naspi, a fine 2024 ha aperto una barberia in proprio, fonte di entrate peraltro allo stato non complessivamente accertabili, stante l'assai prossima vicinanza temporale dell'evento. Non sostiene canoni di locazione od ulteriori spese, essendo a lui assegnata la casa familiare.
Quanto alla madre, dalla separazione di fatto (2022) collaboratrice domestica irregolare per circa €
400,00 mensili, nel mese di giugno 2024 risulta avere percepito la somma di € 300.000,00 a titolo di liquidazione del valore della quota societaria di famiglia e, sempre allo stesso titolo, la complessiva liquidazione della predetta quota societaria prevede che venga corrisposta alla ricorrente l'ulteriore somma di € 100.000,00 entro il 30.04 dell'anno 2025, 2026 e 2027, sicché vanta un introito pari a €
8.333,00 mensili.
Considerata pertanto, a decorrere dal corrente anno, l'evidente disparità economico-reddituale tra i genitori, il mantenimento diretto cagionerebbe un ingiusto difforme tenore di vita dei figli presso ciascun genitore collocatario;
pertanto, al fine di garantire eguali esigenze di crescita dei figli e lo stesso diritto alla bigenitorialità, si reputa giustificata l'apposizione di un contributo perequativo a carico del genitore oggi economicamente più forte.
Quanto alla quantificazione di tale contributo perequativo, il Collegio ritiene non adeguata la cifra prospettata dal resistente (€ 1.000 mensili per ciascun figlio, pari ad € 3.000,00 mensili), per molteplici ragioni: in primo luogo, l'assegnazione della casa coniugale comporta un indubbio risparmio di spesa per il padre in termini di canone di locazione e/o di esborsi per mutuo, tenuto conto dei correnti canoni vigenti nella città di Brescia;
inoltre, il resistente ha sempre goduto di entrate fisse mensili e ha mostrato anche buone capacità imprenditoriali, che lo hanno portato ad aprire un'attività in proprio, fonte di nuove entrate mensili.
Al fine di calcolare l'ammontare del contributo dovuto dalla madre, reputa il Collegio che, in assenza di specifica allegazione in merito all'effettivo tenore di vita dei figli, occorre parametrarsi a nozioni di comune esperienza secondo cui mantenere un figlio tra gli 8 e i 10 anni in Italia costa, in media, circa
750 € al mese;
complessivamente, dunque, è ragionevole ritenere che per mantenere i tre figli le parti sostengano mensilmente spese pari a circa € 2250 (€ 1125 a testa). Ciò posto e tenuto conto, da un lato, della diversa capacità economico-reddituale dei due genitori e, dall'altro, del regime di affidamento paritario e dell'assegnazione della casa familiare al marito, si ritiene ragionevole disporre che il pagina 7 di 9 contributo materno sia pari a € 150,00 per ciascun figlio, da corrispondersi in via indiretta al padre entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT e ciò fino alla piena indipendenza economica dei figli.
Sempre tenuto conto della disparità reddituale in essere, sono poste a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie nella misura del 75% a carico della madre e del 25% a carico del padre.
Quanto all'Assegno CO Universale IN (pari a € 695 mensili), ad oggi interamente percepito dal padre, occorre preliminarmente osservare che a partire dal mese di settembre 2023 anche la madre ha iniziato a frequentare regolarmente i figli (segnatamente, - frequentazioni dei minori presso la madre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina fino al riaccompagnamento a scuola;
nella settimana in cui la madre non ha tenuto con sé i figli, due giorni alla settimana dall'uscita di scuola sino al riaccompagnamento a scuola il mattino successivo alle ore 9.30; - per le festività natalizie frequentazioni per un periodo pari alla metà delle vacanze scolastiche). In considerazione di tali frequentazioni, il Collegio dispone che l'AUU sia corrisposto nella misura del 50% a ciascun coniuge, a decorrere da settembre 2023. Si precisa che la quota dell'AUU spettante alla madre da settembre 2023 e trattenuta dal padre è da considerarsi compensata con gli assegni mensili non versati dalla ricorrente a decorrere da settembre 2023.
Considerata la soccombenza reciproca di entrambe le parti in punto di addebito, dell'accordo su tutte questioni personali dei figli e sulla casa familiare, della moglie in punto di mantenimento diretto e spese straordinarie e del marito in punto di mantenimento dei figli e AUU, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 2016, parte I, n. 64;
3) revoca l'affidamento dei figli minorenni , ai CP_2 CP_3 Controparte_4
Servizi Sociali, affidandoli in via condivisa ai genitori e, per l'effetto:
a. dispone la cessazione dell'incarico al Curatore speciale;
pagina 8 di 9 b. dispone la cessazione del monitoraggio dei competenti Servizi Sociali;
4) assegna al padre la casa familiare, sita in Brescia, via Filande n. 58;
5) salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze e bisogni dei figli minorenni, i tempi di permanenza presso ciascun genitore sono così regolati: il padre terrà i figli dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì mattina;
la madre andrà a prenderli a scuola il mercoledì e li terrà con sé fino al riaccompagnamento a scuola venerdì; il papà li andrà a prendere il venerdì
a scuola e trascorrerà con loro il fine settimana. Quindi, viceversa dal lunedì scambiando i turni.
Ciascun genitore potrà telefonare ai figli presso l'altro genitore almeno una volta al giorno alle ore 20.00. Festività, ricorrenze e periodo estivo saranno divisi equamente, seguendo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, i minori dovranno avere la possibilità di trascorrere due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori;
6) a decorrere dal deposito della presente sentenza, pone a carico di , a titolo Parte_1
di contributo per il mantenimento della prole, l'obbligo di versare a CP_1
la somma di complessivi € 450,00 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico
[...]
bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 75% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
7) a decorrere da settembre 2023, pone in capo a ciascun genitore il 50% dell'assegno unico;
8) spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Brescia.
Brescia, camera di consiglio del 22.05.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio generico, dr.ssa Buizza Francesca.
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