Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga, in esito all'udienza del 28 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1904/2019 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino Parte_1 C.F._1
Spatafora, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria CP_1
Colletti, ed elettivamente domiciliato in Messina presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell' CP_1
-resistente-
OGGETTO: malattia professionale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 5 aprile 2019, esponeva: Parte_1
- di avere lavorato con le mansioni di muratore piastrellista dal 1980 al 1995 alle dipendenze delle ditte e e dall' 1 marzo 1998 al 28 febbraio 2018 alle dipendenze Controparte_2 CP_3
della ditta Giorgianni Vincenzo, sempre con la medesima mansione;
- di aver in presentato, in data 19 luglio 2018, domanda per il riconoscimento della malattia professionale denunciando di essere affetto da “ipoacusia percettiva bilaterale di natura professionale”;
-l' , con provvedimento del 20 ottobre 2018, aveva rigettato la domanda per inesistenza del CP_1
nesso causale tra malattie denunciate e lavoro svolto;
-avverso tale provvedimento aveva proposto opposizione che era stata rigettata;
- la patologia da cui era affetto “ipoacusia bilaterale di media entità” gli aveva provocato un danno biologico nella misura del 7%;
- con provvedimento del 19 luglio 2018 era stato riconosciuto dall' , come conseguenza di CP_1
infortunio sul lavoro, un danno biologico nella misura del 32%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che era affetto da malattia professionale, con un danno biologico del 7%, con conseguente indennizzo in capitale, o in rendita nel caso di danno biologico superiore al 15%; chiedeva che in applicazione dell'art. 80 del TU 1124/1965 venisse cumulata la percentuale di danno biologico riconosciuta con quella del 32% già riconosciuto, condannando l' al relativo pagamento;
chiedeva, conseguentemente, che l' venisse CP_1 CP_1
condannato alla corresponsione delle suddette prestazioni;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con CP_1
vittoria di spese e compensi.
3. – Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
4.- Veniva disposta ed espletata ctu medico legale.
5.- L'udienza del 28 maggio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
6.- Va rilevato che gli esiti della prova testimoniale e le risultanze della ctu medico-legale hanno confermato l'origine tecnopatica della malattia “Ipoacusia bilaterale neurosensoriale di grado medio”.
In particolare, in esito all'all'istruttoria, da cui sono emerse le mansioni svolte dal ricorrente, è stata disposta ctu medico legale ed il ctu, successivamente nominato nel corso del giudizio, dopo attenta indagine, sulla cui completezza e accuratezza non vi è ragione di dubitare, ha ritenuto che il ricorrente
è affetto da “Ipoacusia bilaterale neurosensoriale di grado medio” ed ha concluso ritenendo che “la patologia riportata in diagnosi debba essere considerata malattia professionale, inserita nella Lista
I, con il codice identificativo I.2.01. - H83.3 di cui al DM 10/06/2014, e che, in considerazione dell'attuale compromissione dell'apparato acustico, applicata la Tabella delle Menomazioni CP_1
allegata al D.M. del 12/07/2000 alla voce N° 312, essa determini un danno biologico globale del 6%
(sei per cento), sin dall'epoca di proposizione dell'istanza amministrativa”.
In seguito ai rilievi dell' , il ctu ha precisato che “ha preso visione…, di un esame audiometrico CP_1 del 31/05/2018 eseguito presso l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. “G. Fogliani” di Milazzo e di un altro esame audiometrico del 16/08/2018 eseguito presso di Messina;
in entrambi gli CP_1
audiogrammi si rileva una ipoacusia di media entità, prevalentemente di tipo neurosensoriale, elemento proprio delle ipoacusie tecnopatiche;
inoltre, l'andamento della curva rispecchia quello delle “ipoacusie da rumore”, con caduta sulle alte frequenze;
ancora, l'andamento della curva rilevata sulla via ossea segue quello della via aerea e, inoltre, risulta bilateralmente sovrapponibile. Tutti questi elementi, ricavabili dal grafico audiometrico, sono, certamente, indicativi di una importante componente tecnopatica dell'ipoacusia. Inoltre, … ha attentamente valutato il riferito anamnestico,
l'estratto contributivo del periziato e la tipologia della sua attività lavorativa, e, infine, ha preso visione delle allegate prove testimoniali allegate agli atti di causa. Dalla globalità degli elementi dedotti scaturisce un'esposizione lavorativa a traumi acustici, compatibile con il danno di natura tecnopatica valutato. Nella sua valutazione, infine.. ha tenuto in debito conto anche la “presbiacusia”
e la “socioacusia”, che, certamente, hanno determinato una altrettanto importante componente del danno acustico rilevabile dai tracciati audiometrici, scorporando nella sua valutazione tali elementi dalla percentuale di danno biologico riconosciuta”.
Le conclusioni della C.T.U. pertanto, sorrette da congrua e persuasiva motivazione tecnica, si presentano pienamente condivisibili.
7.- Va rilevato che parte ricorrente ha chiesto che in applicazione dell'art. 80 del TU 1124/1965 venga cumulata la percentuale di danno biologico riconosciuta in relazione ad infortunio sul lavoro subito e già riconosciuto, con condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
In particolare, all'udienza del 16 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente ha rilevato: “il ricorrente
è stato chiamato a visita di revisione nel maggio 2021 e .. fino ad allora gli era stato riconosciuto un danno biologico nella misura del 32% per altro infortunio, in seguito alla revisione la percentuale è stata diminuita al 30% e tale modifica è stata contestata da parte ricorrente ed il relativo giudizio si è concluso con il riconoscimento del 34% da maggio 2021; … dunque nel presente giudizio viene chiesto il cumulo con l'altro infortunio dalla data della domanda amministrativa relativa al presente giudizio fino ad aprile 2021 nella misura del 32% mentre da maggio 2021 nella misura del 34 %.”.
Le suindicate percentuali sono confermate anche dall' nelle note del 20 novembre 2023 e CP_1
risultano dalla documentazione in atti.
Va, dunque, disposta la condanna dell' a corrispondere in favore del ricorrente la rendita per CP_4 effetto della riunificazione dei postumi qui accertati con l'infortunio del 17 luglio 2017, quantificato nella misura del 32% dalla data della domanda amministrativa relativa alla malattia professionale fino ad aprile 2021 e nella misura del 34% da maggio 2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fatta salva l'applicabilità dell'art.16 legge n. 412/1991.
8.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese giudiziali vengono compensate per un quarto e la restante quota viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex dm 10 marzo 2014, n. 55, CP_1
applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
vengono altresì poste a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate. CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara che il ricorrente è affetto da “Ipoacusia bilaterale neurosensoriale di grado medio” di origine professionale, con un danno biologico pari al 6% dall'epoca di proposizione dell'istanza amministrativa e condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente la CP_1
rendita per effetto della riunificazione dei postumi accertati con l'infortunio del 17 luglio
2017, quantificato nella misura del 32% dalla data della domanda amministrativa relativa alla malattia professionale fino ad aprile 2021 e nella misura del 34% da maggio 2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fatta salva l'applicabilità dell'art.16 legge n.
412/1991.
b) condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali in favore del ricorrente, che liquida CP_1 nella somma già ridotta di € 3477, 37, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore anticipatario, dichiarando compensata la restante quota;
c) pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Bonanzinga