Decreto cautelare 15 luglio 2020
Decreto cautelare 19 agosto 2020
Decreto presidenziale 4 settembre 2020
Ordinanza cautelare 21 settembre 2020
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00314/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Lo Re, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura L'Aquila, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto della Questura di L'Aquila n. -OMISSIS- con cui è stato revocato il permesso di soggiorno rilasciato per richiesta di asilo, notificato all'odierno ricorrente in data -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo, incluso il conseguente foglio di via (espulsione);
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18\8\2020 :
provvedimento del Prefetto della Provincia dell'Aquila, prot. n. -OMISSIS- emesso e notificato a -OMISSIS-in data -OMISSIS-, con cui è stata disposta nei suoi confronti “la cessazione delle misure di accoglienza”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell Questura L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugna il provvedimento del -OMISSIS-della Questura dell’Aquila di revoca del permesso di soggiorno per protezione internazionale rilasciato in suo favore il -OMISSIS-, revoca motivata dalla mancanza, accertata dal Tribunale dell’Aquila con decreto n. -OMISSIS-, dei requisiti richiesti ai fini del trattamento di protezione internazionale.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1- illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge - violazione dell’art. 103, comma 2 quater, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ; la Questura non avrebbe tenuto conto della sospensione dei procedimenti amministrativi stabilita durante emergenza sanitaria COVID-19 dall’art. 103, d.l. n. 17 del 18 marzo 2020, che ha espressamente previsto la proroga della validità dei permessi di soggiorno di cittadini di paesi terzi sino al 31 agosto 2020;
2 - illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge - violazione degli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 10 e 10 bis L. 241/90, per mancata partecipazione del ricorrente al procedimento di revoca del permesso di soggiorno per richiesta asilo - eccesso di potere per travisamento dei fatti essendo stati ritenuti inesistenti fatti invero esistenti alla luce dell’art. 5, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – violazione di legge per mancata valutazione di nuovi elementi dell’art. 5, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e violazione degli art. 7 e 21 octies comma 2 L. 241/1990 per mancato avviso di avvio del procedimento avendo erroneamente ritenuto il provvedimento a esito vincolato ; la revoca sarebbe illegittima per omessa comunicazione di avvio del procedimento al quale il ricorrente non ha potuto partecipare con conseguente impossibilità di allegare art. 5, comma 5, d.lgs n. 286/1998, “ sopraggiunti nuovi elementi che ne [del permesso di soggiorno] consentano il rilascio ”, in concreto l’emergenza epidemiologica;
3- illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 10, comma 4, del D.L.vo n. 25/2008 e dell’art. 2, comma 6 D.L.vo. n. 286/1998 - mancata notifica del decreto di revoca del permesso di soggiorno per richiesta asilo in lingua comprensibile al destinatario dell’atto – violazione dell’art. 3 L. 241/1990 per motivazione inesistente e conseguente nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-septies L. 241/1990 per mancanza dell’elemento essenziale della motivazione - illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 9 l. 241/1990 ; la revoca non è stata inoltre redatta nella lingua -OMISSIS- indicata dal ricorrente ai fini delle comunicazioni inerenti al titolo di soggiorno, né in alcuna delle altre lingue indicate dall’all’art. 2 comma 6 del d.lgs. n. 286/1998.
Con atto di motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto della Provincia dell’Aquila, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di cessazione delle misure di accoglienza.
Il provvedimento, oltre che per illegittimità derivata e perché redatto in una lingua sconosciuta al ricorrente, sarebbe illegittimo per “ violazione dell’art. 86 bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; violazione dell’art. 103, comma 2 quater, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”; esso infatti non considera che durante lo stato di emergenza epidemiologica le misure di accoglienza devono essere garantite anche ai “ richiedenti protezione internazionale…. per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti ” (art. 86 bis , comma 2, d.l. n. 17 marzo 2020, n. 18).
Resiste l’amministrazione intimata.
All’udienza pubblica del 28 maggio 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono manifestamente infondati.
Come evidenziato in sede cautelare la disciplina emergenziale introdotta dall’art. 103 del d.l. 17.3.2020 n. 18 prevede la proroga ope legis della validità dei permessi la cui scadenza si verifica nel periodo di emergenza sanitaria.
Il ricorrente alla data dell’adozione del provvedimento di revoca non disponeva più dell’autorizzazione a rimanere nel territorio dello Stato che l’art. 7 del decreto legislativo n. 25 del 28/1/2008 riconosce ai richiedenti asilo o protezione internazionale in attesa dell’accertamento del possesso dei requisiti al tal fine richiesti.
Infatti il Tribunale dell’Aquila ne ha accertato la carenza con decreto n. -OMISSIS-.
Ne consegue che il titolo di soggiorno risolutivamente condizionato a detto accertamento era ormai venuto meno ope legis, ben prima che fosse dichiarato lo stato di emergenza e non era pertanto suscettibile di alcuna proroga.
Non sono fondate nemmeno le critiche mosse con i motivi aggiunti al provvedimento che dispone la cessazione delle misure di accoglienza sul presupposto che anche tale misura sarebbe prorogata fino al 15.10.2020, ai sensi dell’art. 86 bis del d.l.17 marzo 2020, n. 18 secondo il quale “ Fino al termine dello stato di emergenza ….. possono rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema di protezione di cui al comma 1 del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ……. i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale……. per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti ”.
Tuttavia, come evidenziato in sede cautelare l’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 83/2020 ha disposto la proroga al 15/10/2020 dei soli termini delle disposizioni normative espressamente menzionate nell’Allegato 1 nel quale non figura l’articolo 86 bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.
Il successivo comma 4 ha disposto che " i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020 ".
Pertanto la permanenza nelle strutture di accoglienza, già prorogata, come previsto dall'art. 86 bis , c. 2, d.l. n. 18/2020, fino al 31 luglio 2020, non è stata ulteriormente prorogata, perché detta disposizione non figura la norma nell'allegato 1 del d.l. n. 18/2020.
Infine, i profili di illegittimità formale dei provvedimenti impugnati non sono tali da determinarne l’annullamento.
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è irrilevante ai sensi dell’art. 21 octies l. n. 241/1990 perché non ricorrendo, come detto, le condizioni di legge per prorogare l’autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale conseguente alla domanda di protezione internazionale, il procedimento concluso con la revoca del titolo di soggiorno non avrebbe potuto avere altro esito.
Non costituisce vizio invalidante neppure la stesura dei provvedimenti gravati in una lingua diversa da quella conosciuta dal ricorrente il quale deve averne evidentemente ben compreso, tanto da impugnarli, il contenuto e la portata lesiva.
Il ricorso e i motivi aggiunti devono pertanto essere respinti con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore della parte resistente, in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO