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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 501 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 17/06/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv FRAIOLI FEDERICA la quale si riporta al suo ricorso e per CP_1
l'avv. in sostituzione dell'avv. DE TULLIO LUISA insiste per il rigetto del ricorso avendo il CTU confermato le valutazioni mediche dell' CP_1
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 501 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. FRAIOLI FEDERICA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O SEDE - VIA CP_1 P.IVA_1 CP_1
SALVEMINI SULMONA con l'avv. DE TULLIO LUISA ( ), C.F._3
dal quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.5.2024 parte ricorrente, assumendo che l' aveva CP_1
confermato per la malattia professionale già accertata (ernia discale lombare,) un danno biologico nella misura complessiva del 21% (di cui 16% per esiti infortunio e 8% per malattia) e lamentando che la domanda di maggior aggravamento e i successivi ricorsi amministrativi erano stati quindi respinti, adiva l'intestato tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita da danno biologico per l'aggravamento della malattia già riconosciuta con una menomazione nella misura complessiva di 30%.. Si costituiva in giudizio l chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto CP_1
del tutto infondata.
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda è infondata e non merita accoglimento
Il C.T.U., dott. ha concluso che “il sig. , a carico della Persona_1 Parte_1
colonna vertebrale, è affetto dalle seguenti due patologie è affetto dalle seguenti due patologie: • Esiti di Pregresso Infortunio Lavorativo del 12/11/2013, con ESITI DI
FRATT. Controparte_2 [...]
; , con Controparte_3 Controparte_4
pregressa valutazione del 016%. • Ernia del disco L4-L5 destra, discreta protrusione discale mediana-paramediana sinistra a livello di C6-C7, focalità erniaria mediana a livello C4-C5, focalità erniaria mediana, parzialmente espulsa e migrata cranialmente
a livello di C5-C6, protrusione discale mediana a livello di D7-D8, protrusione discale medianaparamediana intraforaminale sinistra a livello D11-D12, che impegna il recesso omolaterale, area di alterato segnale delle dimensioni di mm 16x18 in corrispondenza del soma di D7 a destra, con sofferenza neurogena cronica in territorio
C7-C8 bilaterale e L5-S1 bilaterale con prevalenza destra all'EMG del 12/05/2020, in soggetto con Manifestazioni spondilouncoatrosiche ed artrosiche interapofisarie.
Considerato il quadro clinico rilevato, confrontato con la valutazione un danno biologico del 16% per il pregresso infortunio e del 8% per la malattia professionale
(con danno complessivo del 21%) e considerato sia che la parte attrice riguardo alla patologia lombare non ha prodotto ulteriore documentazione strumentale, sia che occorre tenere presente il naturale invecchiamento fisiologico indipendente dall'attività lavorativa, in un soggetto con una importante componente artrosica e degenerativa del rachide, dall'Istanza di aggravamento del 26/05/21, si ritiene non sia provato, dal punto di vista medico legale, un peggioramento del quadro clinico dopo il precedente riconoscimento e pertanto , nell'ottica di un sincretismo valutativo, si conferma la valutazione di un danno biologico del 21% (16% per il pregresso infortunio e del 8% per la malattia professionale), in accordo con la valutazione dell' ”. CP_1
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
La parte ricorrente, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda perché infondata;
-compensa le spese di lite ex art. 152 disp att. c.p.c.
- pone definitivamente le spese di CTU a carico dell' CP_1
Avezzano, 17 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza