Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2851/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ Civile
Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice di appello, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Antonio Contini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2019 al numero 2851, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Magione (PG), via Fleming s.n.c., presso l'avv. Emanuela Rondoni che lo assiste e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13 aprile
2021;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Perugia (PG), via dell'acacia n. 169, presso gli avv.ti Giovanni Lovelli e Alfredo Lovelli che lo assistono e difendono come da procura a margine del ricorso per ingiunzione di pagamento;
APPELLATO
Per l'impugnazione della sentenza n. 928/2018 emessa dal Giudice di Pace di Perugia pubblicata in data 15 novembre 2018.
Conclusioni: come da verbale di udienza;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Perugia, in Controparte_1 opposizione al d.i. n. 4098/2014, emesso in data 15 settembre 2014 dal predetto ufficio
L'opponente in primo grado ha allegato, in specie, che la promessa fondante l'ingiunzione sarebbe stata estorta con violenza e che, pertanto, dovrebbe essere annullata ai sensi dell'art. 1434 cod. civ.
Secondo la prospettazione della parte, la vicenda troverebbe la propria origine dall'insoddisfazione del sig. rispetto all'opera di assistenza e difesa prestata nei suoi CP_1 confronti dall'appellante avv. In ragione di ciò, l'odierno appellato si sarebbe Parte_1 recato presso lo studio professionale dell'avv. il 28 aprile 2014 e, formulando una Parte_1 serie di minacce, lo avrebbe indotto alla sottoscrizione della promessa di pagamento in forza della quale egli si impegnava alla restituzione dell'importo di 3.500,00 euro, poi oggetto di ingiunzione.
In sede di costituzione, l'opposto ha contestato la circostanza di aver posto CP_1 in essere condotte estorsive, contestando altresì la carenza di prova in ordine al lamentato vizio del consenso;
inoltre la parte ha offerto la propria ricostruzione della vicenda contrattuale da cui avrebbe trovato origine l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio.
Con successiva memoria autorizzata per l'udienza di cui all'art. 320, c. 4, cod. proc. civ. – nella formulazione applicabile ratione temporis –, l'opponente ha formulato istanza per l'ammissione della prova testimoniale indicando come teste il sig. assunto Testimone_1 presente nello studio professionale il 28 aprile 2014 e, quindi, in grado di riferire sulle minacce allegate.
Ammesso il teste, questi non si presentava all'udienza per l'escussione del 10 maggio
2016. Il giudice, dunque, rilevata la notifica intempestiva della citazione al teste – effettuata soltanto il 6 maggio in violazione del termine prescritto dall'art. 103 disp. att. cod. proc. civ.
– dichiarava la parte decaduta dalla prova testimoniale ex art. 104 disp. att. cod. proc. civ.
Trattenuta in decisione, la causa è stata decisa con la sentenza n. 928/2018, pubblicata il 15 novembre 2018, con cui il Giudice di Pace di Perugia ha respinto l'opposizione e confermato il provvedimento monitorio, ritenendo non provato l'eccepito vizio del consenso e, pertanto, la piena validità della promessa di pagamento allegata. 2. – Con atto di citazione in appello ritualmente notificata, ha Parte_1 convenuto innanzi all'intestato Tribunale per l'impugnazione della Controparte_1 sentenza di primo grado.
Secondo la prospettazione dell'odierno appellante, la sentenza in questione sarebbe viziata in quanto il giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare la parte decaduta dalla prova testimoniale, atteso che l'art. 104 disp. att. cod. civ. commina detta sanzione solo nel caso in cui il teste non sia stato citato e non se sia stato citato con termine inferiore rispetto a quello previsto dalla legge. Conseguentemente la parte sarebbe stata illegittimamente privata della possibilità di fornire la prova del proprio assunto difensivo, circostanza rivelatasi poi elemento fondante della decisione di primo grado che, appunto, ha respinto l'opposizione in ragione dell'assenza di evidenze in ordine al vizio del consenso.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo, previo esperimento della prova testimoniale illegittimamente esclusa, l'integrale riforma della sentenza di primo grado con pronuncia di annullamento della promessa di pagamento fondante il credito e conseguente revoca del provvedimento monitorio.
3. – Con comparsa del 9 settembre 2019, si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
La parte, in particolare, ha dedotto la correttezza della valutazione del giudice di prime cure relativamente alla pronuncia di decadenza dalla prova testimoniale e, conseguentemente, l'assenza di prova in ordine al vizio del consenso allegato dalla controparte. L'appellato, inoltre, ritenuto provato il diritto di credito per cui è causa, ha chiesto il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata o, in subordine, la condanna dell'appellato al pagamento della somma di euro 3.500,00.
4. – Con ordinanza del 5 novembre 2019, il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza formulata dall'appellante e ammesso la prova testimoniale di cui era stata pronunciata la decadenza in primo grado. La causa è stata quindi istruita mediante l'escussione del teste e, ritenuta matura per la Testimone_2 decisione, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del
19 dicembre 2024. Fatte precisare le conclusioni e sentita la discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. – L'appello proposto è fondato e deve essere accolto con totale riforma della sentenza oggetto di gravame per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Occorre preliminarmente affrontare le doglianze afferenti agli errores in procedendo compiuti dal giudice di prime cure. Se, infatti, l'appellante ha contestato la legittimità della decisione di dichiararlo decaduto dalla prova testimoniale, l'appellato ha, per parte sua, mosso un'ulteriore contestazione relativa all'inammissibilità ab origine dell'istanza istruttoria in quanto formulata in sede di memorie autorizzate per l'udienza ai sensi dell'art. 320 cod. proc. civ. – nella formulazione vigente ratione temporis – ritenute, tuttavia, illegittimamente concesse dal giudice di prime cure. Secondo la prospettazione della parte, infatti, il Giudice di pace avrebbe errato nel rinviare ai sensi del citato art. 320 cod. proc. civ. in quanto non vi sarebbe stata richiesta delle parti e, inoltre, la norma in questione non avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie in quanto la prima udienza sarebbe stata di mero rinvio.
Per ragioni di ordine logico, si vaglierà preliminarmente la contestazione procedurale di parte appellata. La doglianza deve ritenersi infondata per le seguenti ragioni.
Deve rilevarsi, sul punto, come non corrisponda al vero la circostanza che nel corso del giudizio di primo grado non vi sia stata richiesta di termini per l'articolazione di ulteriori mezzi istruttori. Dall'esame del fascicolo di primo grado in atti, infatti, emerge che già alla prima udienza del 14 gennaio 2015 l'avv. difendendosi in proprio, ha richiesto Parte_1 detti termini (cfr. verbale in atti, “l'avv.to […] chiede altresì termine per mezzi istruttori”), Parte_1 richiesta poi reiterata alla successiva udienza del 12 maggio 2015 (cfr. verbale in atti, “è presente l'opponente di persona il quale […] in subordine, chiede concedersi termine ex art. 320 cod. proc. civ. per precisare la domanda viste le difese svolte da parte opposta nonché per articolare mezzi di prova”) e
– dopo un primo rigetto dell'istanza – a quella del 16 settembre 2015, a seguito della quale il Giudice di Pace ha concesso il termine.
In merito alla doglianza spiegata, si osserva, inoltre, come il disposto del previgente art. 320 cod. proc. civ. prevedeva che “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova”. Già dalla lettura della norma, emerge come il codice subordini la fissazione della nuova udienza ad una valutazione delle difese che le parti hanno effettivamente svolto nell'ambito della prima udienza di trattazione, sicché deve ritenersi che detta possibilità non possa essere utilizzata indiscriminatamente ma richieda una valutazione in concreto in merito all'eventuale ampliamento del thema decidendum. Sul punto, si richiama la sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale
n. 447 del 24 ottobre 2002 ove, da una parte, viene riconosciuta – al di là della formulazione letterale – nella norma in parola una direttiva generale da cui discende l'obbligo del giudice di concedere detta udienza a tutela del contraddittorio, e, dall'altra, si àncora l'insorgenza di detto onere all'effettivo ampliamento del thema decidendum cui consegua la necessità della controparte di apprestare nuove difese.
Muovendo dalla predetta ricostruzione ermeneutica, si osserva come la necessità di ricorrere alla prova testimoniale discenda, nel caso di specie, dalla contestazione mossa dall'opposto alla ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente. Quest'ultimo, infatti, nell'atto di citazione ha allegato la circostanza che la promessa di pagamento fondante l'ingiunzione fosse stata estorta tramite violenza morale;
detto fatto, che in ipotesi – ove non contestato – avrebbe potuto essere considerato pacifico ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., è stato oggetto di contestazione all'udienza del 12 maggio 2015 (cfr. verbale in atti) facendo conseguentemente insorgere la necessità di svolgere un giudizio di accertamento sulla circostanza nonché quella, in capo all'opponente, di richiedere termine per articolare mezzi istruttori da porre a fondamento della propria ricostruzione fattuale.
Così inquadrata la vicenda processuale, il giudice di prime cure non è incorso, sul punto, in alcun error in procedendo, avendo correttamente concesso i termini richiesti dalla parte per lo svolgimento di istanze istruttorie che trovano il proprio fondamento eziologico nelle difese svolte dalla parte opposta.
6. – Discorso diverso deve farsi in relazione all'ulteriore contestazione relativa all'ordinanza depositata il 9 giugno 2016 con cui il Giudice di Pace, rilevata la tardiva citazione del teste all'udienza del 16 maggio 2016, ha dichiarato parte Testimone_1 opponente decaduta dalla prova testimoniale.
Si osserva, innanzitutto, come l'art. 104 disp. att. cod. proc. civ. dispone che “se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione”, esplicitamente comminando la sanzione della decadenza nella sola fattispecie di mancata citazione dei testi e senza niente disporre in merito al mancato rispetto del termine di sette giorni richiesto dall'art. 103 disp. att. cod. proc. civ.
In merito alla portata della sanzione prevista dall'art. 104 disp. att. cod. proc. civ. si riscontrano in giurisprudenza di merito posizioni differenziate e una sola, pur risalente, pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 7477 del 11 agosto 1997. Nella sentenza citata, la Suprema Corte è stata chiamata a valutare se è possibile dichiarare la decadenza dalla prova testimoniale laddove il soggetto onerato di citare il teste abbia mancato di rispettare il termine di comparizione – che nella precedente formulazione era di tre giorni – ed ha concluso per un'interpretazione strettamente letterale della norma, limitando quindi l'ipotesi della decadenza solo laddove la parte onerata non abbia del tutto provveduto alla citazione.
Ebbene, trattandosi di norma che incide sul diritto di difesa e, invero, sul diritto alla prova, non può che darsene, conformemente alla giurisprudenza citata, una interpretazione restrittiva, ferma la possibilità di valutare eventuali abusi in ipotesi di reiterazione della tardiva citazione in difetto di comparizione del teste, sicchè nel caso di specie non poteva che ammettersi la prova orale e provvedere alla relativa escussione.
Deve conseguentemente confermarsi la valutazione già fatta con l'ordinanza del 5 novembre 2019 per l'ammissione della prova testimoniale di non acquisita in Testimone_1 primo grado.
7. – Passando ora all'esame del merito della controversia, è necessario distinguere le sorti della promessa di pagamento posta a fondamento dell'ingiunzione, dal diritto di credito affermato dal cliente.
Come è noto, infatti, la promessa di pagamento non rappresenta di per sé una fonte dell'obbligazione, ma un negozio processuale dal valore ricognitivo cui l'ordinamento riconduce l'effetto di invertire l'onere probatorio rispetto alla regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ. Per effetto della promessa di pagamento, infatti, il soggetto promissario – ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. – è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, pur ammettendosi che il soggetto promittente possa fornire la prova contraria in merito all'effettiva debenza di quanto riportato nel documento.
Ferme queste considerazioni, si osserva, inoltre, come nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto dell'accertamento è il diritto di credito, a prescindere, quindi, dallo strumento probatorio utilizzato nella fase sommaria del procedimento per ingiunzione di pagamento.
In conseguenza, l'oggetto di un simile procedimento – qualora fosse accertata l'invalidità del negozio ricognitivo – non può che essere il diritto di credito presupposto alla promessa di pagamento, la cui eventuale invalidità rende semplicemente non operativo l'effetto processuale di inversione dell'onere probatorio, il che ovviamente non esclude la debenza della somma per altra causa ove affermata e provata. Così definito il thema decidendum occorrerà, preliminarmente, valutare la doglianza dell'appellante in merito al lamentato vizio del consenso della promessa di pagamento, ritenuta meritevole di annullamento in quanto estorta tramite violenza.
Il gravame deve ritenersi fondato.
Dalle risultanze dell'attività svolta in questo grado, invero, è emerso, da una parte, come effettivamente la promessa di pagamento dedotta in atti (e che non ha carattere di transazione, non venendo in rilievo un negozio bilaterale dal quale risultino anche le concessioni reciproche) risulta essere stata fatta da in uno stato di Parte_1 perturbazione tale da inficiare la genuinità del consenso prestato e, dall'altra, come detto vizio del consenso sia da ricondursi alle minacce a lui rivolte da Controparte_1
A sostegno di detta conclusione deve richiamarsi l'esito dell'escussione testimoniale del teste audito all'udienza del 14 aprile 2021, del quale non si ha ragione di Testimone_2 dubitare e che ha giustificato la sua presenza presso lo studio professionale. In quella sede, sentito sugli avvenimenti del 28 aprile 2014 – giorno in cui si è recato Controparte_1 presso lo studio professionale dell'avv. e al quale risulta datata la promessa di Parte_1 pagamento (v. doc. 13 del fascicolo dell'opposto dinanzi al Giudice di Pace) –, Rinchi ha sostanzialmente confermato la ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante dichiarando, in specie, che l'appellato “disse con aria minacciosa, 'sei un padre di famiglia può andare a finire male'”.
Deve altresì evidenziarsi che è pacifico (v. comparsa di costituzione e risposta in prime cure, pag. 14) che il si recò quel giorno allo studio professionale dell'avv. CP_1
Parte_1
Ciò posto, come è noto, l'art. 1435 cod. civ., nel definire i caratteri della violenza intesa come vizio del consenso, afferma come essa “deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un danno ingiusto e notevole”.
Ebbene, è del tutto chiaro che le parole in questione – proferite da persona che poteva apparire (il che è del tutto sufficiente ai fini della norma) capace di attuare le minacce, in quanto risulta essere stata indagata per procedimento penale avente ad oggetto ricezione di banconote false nell'ambito di una più ampia attività criminosa non a lui affermata come riconducibile di spaccio di droga, come si evince dall'avviso ex art. 415 bis c.p.p. – attingendo agli interessi principali della persona, ben potevano essere idonee a fare impressione su una persona sensata, ed a coartarne la volontà.
Non può infatti disconoscersi che le parole in questione sono oggettivamente intimidatorie, perché si pongono sul piano della vaga ed astratta minaccia anche agli affetti più cari, e per nulla conferenti rispetto al diverso e successivo riferito richiamo fatto, da parte del alla conoscenza di un altro avvocato: è chiaro infatti che, in assenza di Per_1 intenti intimidatori, e anche alla luce della somma in sé non ingente, avrebbe avuto altrimenti ben poco senso richiamare la condizione di padre di famiglia del Parte_1
Posto dunque che in sé le parole era idonee a fare impressione su una persona assennata anche in ragione della persona da cui provenivano, non può che ritenersi che il gravame merita di essere accolto e, per l'effetto, deve essere riformata la sentenza di primo grado, pronunciandosi l'annullamento della promessa di pagamento in atti.
8. – Come si è già avuto modo di osservare, l'invalidità della promessa di pagamento non è di per sé idonea a fondare la revoca del provvedimento monitorio, dovendosi infatti procedere all'accertamento del diritto di credito azionato in sede di ingiunzione a prescindere dal negozio processuale diretto all'astrazione della relativa causa.
Sul punto, è evidente che l'affermato creditore ha inteso indicare quale fosse il rapporto fondamentale in ragione del quale, secondo la propria prospettazione, la promessa gli era stata rilasciata: è cioè pacifico che il ricollega la promessa alla “restituzione” CP_1 di denaro (coerentemente con quanto scritto dall'avv. posto che la promessa è Parte_1 del seguente tenore: “mi impegno a restituire”) e, più ampiamente, ad una forma di ristoro derivante dallo svolgimento di attività di patrocinio in modo in tesi inadeguato o affermato infedele, ristoro invero da intendersi negoziato “transattivamente”.
Ciò che rileva, tuttavia, è che in ogni caso non è in atti in alcun modo chiarito (v. comparsa di costituzione e risposta davanti al Giudice di Pace, p. 8 e seguenti) quale sia il titolo di tale pagamento, peraltro dovendosi ben evidenziare che un conto è chiedere la restituzione di una somma, ed altro conto è chiedere il risarcimento del danno, ed altro conto è assumere l'esistenza di una transazione (e dunque chiederne l'adempimento) e il creditore non può dar luogo ad alcuna incertezza sul punto dovendo esporre ed evidenziare univocamente quale sia la causa petendi.
Ebbene, pur narrandosi in atti le vicende inerenti i rapporti tra le parti, avviatisi nel
2011 quando il si recava presso lo studio dell'avv. per ottenere una CP_1 Parte_1 consulenza quanto ad una affermata scorretta esecuzione di un intervento sanitario ad un ginocchio (per il quale non si espone sia stato pagato alcunchè a titolo di onorari), e poi proseguiti con le attività prestate (o non prestate) nell'ambito di un procedimento penale iniziato nel 2005 (di cui in definitiva non è neppure chiaro l'esito, per il quale si affermano pagati 4.100 euro onnicomprensivi) e ancora in un procedimento di equa riparazione (che non sarebbe mai stato avviato e per il quale neppure si espone che sia stato pagato alcunchè), in ogni caso non chiaramente esposto il titolo per il quale il dovrebbe Parte_1
– si badi, quale rapporto sostanziale sottostante alla promessa di pagamento – corrispondere la pretesa somma di euro 3.500: non sono infatti esposte o argomentate quale siano le ragioni che costituirebbero l'obbligazione restitutoria (fermo tra l'altro che non è neppure chiarito quali attività sarebbero state compiute o non compiute dall'avv. nel procedimento penale, quand'anche avesse falsamente esposto l'avvenuta Parte_1 conclusione del procedimento), non sono evidenziati ed argomentati (sia sul piano della oggettiva insorgenza che della riconducibilità causale) i danni da risarcire e in ogni caso non
è provata alcuna transazione (che, è opportuno in ogni caso rammentare, è negozio bilaterale che necessita di prova scritta).
È dunque chiaro che la pretesa di pagamento di parte è priva di sufficiente CP_1 allegazione in ordine al titolo della pretesa sostanziale e in ogni caso di prova e dunque il decreto ingiuntivo emesso in prime cure deve essere revocato.
8. – E' opportuno, in ogni caso, dare atto che l'appello di parte non Parte_1 ripropone la domanda riconvenzionale per danni implicitamente rigettata dal primo giudice, rispetto alla quale dunque nulla deve statuirsi in questo grado.
9. – Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano in dispositivo ex d.m. 55/2014, tenendo conto dello svolgimento di tutte le fasi di giudizio in entrambi i gradi.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il d.i. n. 4098/2014, emesso in data 15 settembre 2014 dal Giudice di Pace di Perugia;
- annulla, per le ragioni esposte in motivazione, la promessa di pagamento del 28 aprile 2014;
- condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio in favore di che liquida in misura di 633 euro quanto al primo Parte_1 grado e di euro 1.278 quanto al secondo grado, in ogni caso oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Perugia l' 8 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio Contini