Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 27/08/2025, n. 15845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15845 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15845/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13623/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13623 del 2024, proposto da:
Safe S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A017F2819A, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Libretti, Annunziata Valeria Porreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
St Protect S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Motta, Max Diego Benedetti, Erica Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del provvedimento n. 28/2024 di aggiudicazione del Lotto 3 della procedura aperta esperita da AMA S.p.A. “per l’affidamento della fornitura di calzature destinate al personale operativo di AMA, suddivisa in 3 (tre) Lotti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi” (CIG: A017F2819A);
- della nota AMA 16.9.2024, prot. 0136864.U, di comunicazione del suddetto provvedimento di aggiudicazione;
- dell’esito delle successive valutazioni di AMA S.p.A., non conosciute, sul rispetto delle specifiche tecniche relative ai CAM da parte dell’aggiudicataria ST Protect;
- degli sconosciuti atti e/o verbali e/o relazioni istruttorie concernenti la verifica della documentazione prodotta da ST Protect S.p.A. a comprova del rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi per Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (approvato con DM 17.5.2018, in G.U. n. 125 del 31.5.2018);
- ove occorra, e per quanto di ragione, dell’allegata dichiarazione al verbale 4 di ST Protect S.p.A. sulla conformità ai requisiti tecnici prescritti dalla documentazione di gara;
- ove occorra, e per quanto di ragione, di tutti i verbali della Commissione di gara e in particolare dei verbali n. 2, 3, 4 e 5;
- ove occorra, e per quanto di ragione, della comunicazione del Presidente della Commissione di gara del 17.6.2024, indirizzata al RUP, con cui è stata comunicata l’ultimazione dei lavori di valutazione delle offerte pervenute;
- ove occorra, e per quanto di ragione, della nota del RUP del 7.8.2024, con cui è stata proposta l’aggiudicazione del Lotto 3 alla ST Protect S.p.A.;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
e per la condanna
dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore della Società odierna ricorrente,
con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a.
e con riserva
di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ama S.p.A. e di St Protect S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe a mezzo pec in data 9.12.2024 e tempestivamente depositato il 16.12.2024, la società ricorrente ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento n. 28/2024 di aggiudicazione del Lotto 3 della procedura aperta esperita da AMA S.p.A. “per l’affidamento della fornitura di calzature destinate al personale operativo di AMA, suddivisa in 3 (tre) Lotti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi” (CIG: A017F2819A);
- della nota AMA 16.9.2024, prot. 0136864.U, di comunicazione del suddetto provvedimento di aggiudicazione;
- dell’esito delle successive valutazioni di AMA S.p.A., non conosciute, sul rispetto delle specifiche tecniche relative ai CAM da parte dell’aggiudicataria ST Protect;
- degli sconosciuti atti e/o verbali e/o relazioni istruttorie concernenti la verifica della documentazione prodotta da ST Protect S.p.A. a comprova del rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi per Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (approvato con DM 17.5.2018, in G.U. n. 125 del 31.5.2018);
- ove occorra, e per quanto di ragione, dell’allegata dichiarazione al verbale 4 di ST Protect S.p.A. sulla conformità ai requisiti tecnici prescritti dalla documentazione di gara;
- ove occorra, e per quanto di ragione, di tutti i verbali della Commissione di gara e in particolare dei verbali n. 2, 3, 4 e 5;
- ove occorra, e per quanto di ragione, della comunicazione del Presidente della Commissione di gara del 17.6.2024, indirizzata al RUP, con cui è stata comunicata l’ultimazione dei lavori di valutazione delle offerte pervenute;
- ove occorra, e per quanto di ragione, della nota del RUP del 7.8.2024, con cui è stata proposta l’aggiudicazione del Lotto 3 alla ST Protect S.p.A.;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
e per la condanna
dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore della Società odierna ricorrente,
con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a.
e con riserva
di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente.
2. Con la presente iniziativa processuale, la società ricorrente avversa la determinazione con la quale Ama S.p.a. ha aggiudicato il lotto III della gara summenzionata, attivata mediante procedura aperta di rilievo comunitario con bando pubblicato il 20.10.2023, articolata in tre lotti, per la fornitura di calzature a beneficio del personale operativo della predetta società.
Al termine delle valutazioni delle offerte (tecnica ed economica), con riferimento al lotto n.3 (fornitura di calzature per operai addetti alle sedi di zona – dotazione estiva ed invernale e plantari ortopedici), la società odierna controinteressata (ST Protect S.p.a., di seguito anche solo “ST”) si collocava al primo posto, con complessivi 71,34 punti, seguita dalla società ricorrente con 66,70 punti.
Avverso gli atti in questione reagisce l’odierna ricorrente, affermando l’illegittimità degli stessi.
3. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito esposte in sintesi, e come meglio articolate nel relativo atto processuale, nell’ambito di un unico motivo di ricorso.
Parte ricorrente contesta la violazione, ad opera della controinteressata, delle disposizioni, previste dalla lex specialis, in tema di criteri minimi ambientali (cd. CAM), nella fattispecie regolati dal DM 17 maggio 2018, pubblicato in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018, richiamato dall’art.8 del capitolato tecnico.
In particolare, la ricorrente, a seguito dell’ostensione della documentazione prodotta da ST alla stazione appaltante, rappresenta la violazione delle seguenti specifiche tecniche previste dai CAM:
- art.2.3.1 del DM CAM, in relazione alla tracciabilità della filiera produttiva;
- art.2.3.2 DM CAM, in ordine ai requisiti della pelle e del cuoio delle calzature;
- art.2.3.3 DM CAM, sulla presenza di sostanze pericolose nel prodotto;
- art.2.3.4 DM CAM, sui limiti di consumo di acqua nel processo di concia della pelle e del cuoio;
- art.2.3.5 DM CAM, sui limiti di domanda chimica d’ossigeno (cd. COD) nei reflui provenienti dalla conceria;
- art.2.3.6 DM CAM, sulla riduzione del carico di cromo nei reflui;
- art.2.3.7 DM CAM, sui limiti di utilizzo dei composti organici volatili (cd. COV);
- art.2.3.8 DM CAM, sui parametri di durata delle calzature.
4. In data 9.12.2024 si costituivano in giudizio, per resistere e comunque avversare le ragioni ricorso, l’Ama S.p.a. e la ST Protect S.p.a. (comtrointeressata).
5. Seguiva la presentazione di ampia documentazione e articolate memorie difensive a cura delle parti, anche in replica.
In particolare, con memoria versata in atti il 10.1.2025, la difesa di Ama S.p.a. controdeduceva:
- in rito:
a) l’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, dal momento che Safe difetta del requisito di capacità tecnico-professionale previsto dalla lex specialis (l’aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione della procedura, forniture analoghe- calzature protettive- per un importo complessivo non inferiore a € 1.229.760,00);
b) irricevibilità del ricorso, notificato in data 9.12.2024, a fronte della ricezione, in data 16.9.2024, della comunicazione di aggiudicazione. In relazione alla proposizione, da parte della ricorrente, dell’istanza di accesso, in data 15.9.2024, la stessa è stata puntualmente evasa dalla stazione appaltante il 26.9.2024, mentre la seconda istanza di accesso è stata presentata dalla ricorrente solo 21 giorni dopo la comunicazione di aggiudicazione, ossia il 7.10.2025, e per la prima volta sono stati richiesti i documenti afferenti alla fase di post-aggiudicazione (fra cui quelli a comprova del rispetto dei CAM). In applicazione, dunque, delle coordinate ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza sul rapporto fra istanza di accesso e dies a quo per l’impugnazione nell’ambito degli appalti pubblici, il termine massimo per la notifica del ricorso, pari a 45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, scadeva il 31.10.2024, con conseguente, eccepita tardività del ricorso;
c) l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, per violazione dell’art.34, co.2 cpa, ove si consideri che, ai sensi dell’art.16 del capitolato tecnico, le verifiche sulla conformità dei CAM sono oggetto di accertamento postumo rispetto all’aggiudicazione, nello specifico ad opera di apposita Commissione di Collaudo, e non sono ancora state poste in essere;
- nel merito, l’infondatezza del ricorso.
Con memoria versata in atti in pari data, la difesa della società controinteressata rilevava:
- in rito: l’irricevibilità per tardività del ricorso; l’inammissibilità, in quanto rivolto nei confronti di verifiche non ancora esercitate;
- nel merito, l’infondatezza del ricorso.
6. In sede cautelare, e in esito alla camera di consiglio del 14.1.2025, il Tribunale respingeva l’istanza di parte ricorrente, con ordinanza n.160/2025, pubblicata in pari data, evidenziando la “non ravvisabilità di un caso di estrema gravità e urgenza”.
7. Con successiva memoria difensiva, versata in atti il 2.4.2025, la difesa di Ama Spa, nel ribadire le eccezioni in rito e l’infondatezza nel merito dell’avverso ricorso, depositava i verbali della Commissione di collaudo, che si è pronunciata per il nulla osta alla prima fornitura in esecuzione del contratto, medio tempore sottoscritto con la controinteressata.
Con memoria depositata il 7.4.2025, la difesa della controinteressata rilevava, inter alias, l’improcedibilità del ricorso, stante la sopravvenuta adozione della determina della Commissione di collaudo di attestazione del rispetto dei CAM.
La difesa di parte ricorrente replicava alle eccezioni delle pareti intimate, rilevando:
- quanto alla tempestività del ricorso, la stessa è comprovata dal fatto che la stazione appaltante ha dato completo accesso ai documenti sui CAM oltre il termine di 15 giorni, anche considerando la seconda istanza di accesso del 7.10.2025, e precisamente in data 8.11.2024, risultando peraltro che Ama ha continuato a caricare sull’apposito portale la documentazione di riferimento almeno fino al 7.11.2024. Pertanto, fino a tale data il subprocedimento di verifica dei CAM non poteva dirsi concluso. Il ricorso, notificato il 9.12.2024, è quindi tempestivo, non potendo essere i documenti su cui si esso si fonda conosciuti prima dell’8.11.2024;
- quanto alla carenza di interesse per difetto dei requisiti, l’eccezione è inammissibile, giacchè pertinente ad un potere di verifica (sulla seconda graduata) non ancora esercitato, e comunque infondata;
- la fondatezza del ricorso nel merito, anche alla luce della documentazione prodotta in gara.
Seguivano le repliche alle memorie difensive. ST insisteva, inter alias, per l’improcedibilità del ricorso, per mancata impugnazione del collaudo, da intendersi, se del caso, quale convalida implicita delle verifiche svolte dal Rup.
Con memoria di replica notificata in data 11.4.2025 e depositata il 12.4.2025, proposta anche a valere quale motivi aggiunti, la ricorrente:
- replicava alle eccezioni delle parti intimate, evidenziando l’inconferenza delle risultanze del collaudo ex art.16 del capitolato, che ha ad oggetto la conformità in fase esecutiva della fornitura, mentre quella prevista dall’art.21 del disciplinare non era ancora stata conclusa nemmeno alla data di stipula del contratto (25.11.2024). Tale disposizione obbligava invece la stazione appaltante al completamento delle verifiche sul rispetto dei CAM ai fini (e dunque prima) della stipula del contratto. Peraltro, la competenza in ordine alle verifiche prodromiche alla stipula non apparteneva alla Commissione di collaudo, bensì della stazione appaltante;
- ribadiva la fondatezza nel merito del ricorso, controdeducendo su ogni profilo dei CAM censurato nel ricorso introduttivo.
Seguiva il deposito di ulteriori memorie, anche in replica. La difesa di parte ricorrente, fra l’altro, insisteva sull’illegittimità dell’iter procedimentale, per omessa attivazione della verifica di comprova dei CAM in applicazione dell’art.21 del disciplinare di gara. La difesa di Ama, confermate le eccezioni in rito, deduceva, di contro, che la fase di comprova sui CAM, specie in un contesto caratterizzato da notevole complessità tecnica, ben poteva essere perfezionata in un momento successivo, sia rispetto all’aggiudicazione che alla stipula del contatto. La difesa della società controinteressata argomentava in ordine alla conformità dei prodotti ai CAM, come accertato dalla stazione appaltante anche nella fase di collaudo.
8. In esito al precedente rinvio della trattazione, disposto nell’udienza pubblica del 23.4.2025 in accoglimento dell’istanza della controinteressata, all’udienza pubblica del 16 luglio 2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, il Collegio scrutina le eccezioni in rito delle parti intimate (irricevibilità per tardività della notifica del ricorso, inammissibilità per carenza di interesse in ragione dell’asserito mancato possesso, da parte di Safe, dei requisiti di capacità tecnica, inammissibilità del ricorso in relazione al disposto di cui all’art.34, co.2 cpa, improcedibilità per mancata impugnazione del collaudo).
In primo luogo, il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, formulata dalla difesa di Ama in quanto la società non sarebbe in possesso, per il lotto 3, sul quale si indirizzano le censure, dei requisiti di capacità tecnica previsti per l’accesso alla gara, con particolare riferimento alle “Forniture analoghe per un importo complessivo non inferiore a € 1.229.760,00”.
L’eccezione, come osservato dalla ricorrente, è inammissibile, atteso che la stazione appaltante non ha proceduto alle verifiche di rito nei confronti di Safe, in quanto seconda graduata, né la stazione appaltante e la controinteressata hanno proposto ricorso incidentale avverso il provvedimento di aggiudicazione, nella parte in cui ha ammesso Safe alla gara, collocandola utilmente in graduatoria, in seconda posizione.
Prima di scrutinare le restanti eccezioni sollevate dalle parti intimate, è necessario esaminare, in sintesi, il quadro delle previsioni recate dalla lex specialis, in punto di verifica di conformità della fornitura rispetto ai criteri minimi ambientali di cui al DM Ambiente 17 maggio 2018, recante
“Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non Dpi e Dpi, articoli e accessori di pelle”, dato che tale profilo è l’unico evocato dalla ricorrente, sia pure articolato con riguardo ai distinti parametri previsti dal suddetto decreto ministeriale.
Il rispetto dei CAM, indubbiamente sancito a più riprese dalla lex specialis, e in particolare dall’intero capitolato (rif. artt.1,8,16), non costituisce certamente, nell’impostazione seguita dalla stazione appaltante, un requisito di ammissione alla gara. Il disciplinare di gara, infatti, all’art.8.3, prevede, fra i requisiti di capacità tecnico-professionale, unicamente l’esecuzione di forniture analoghe nell’ultimo triennio.
Quanto ai requisiti dell’offerta tecnica (come anche in relazione all’attribuzione del relativo punteggio in sede di valutazione dell’offerta), parte ricorrente non ha dedotto che la stessa sia irregolare e che, pertanto, la controinteressata andava esclusa dalla gara (o le andava decurtato il punteggio assegnato). Si deve pertanto escludere che, alla luce dei motivi di censura, che investono esclusivamente la comprova della conformità dei prodotti ai CAM, e in relazione alla disciplina fissata dalla lex specialis, l’offerta presentata in gara da ST fosse tecnicamente non conforme.
In merito alla verifica della conformità ai CAM, la lex specialis, come del resto si ricava dalla (contrapposta) prospettazione delle parti, ha dedicato due distinte disposizioni regolatrici della relativa incombenza:
- l’art.21, in correlazione con il punto n.ro 5, del disciplinare prevede che “Con la comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 90, comma 1, del Codice, AMA richiederà all’aggiudicatario di ciascun Lotto, ai fini della stipula del Contratto, la produzione entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della menzionata comunicazione trasmessa attraverso l’apposita area della Piattaforma telematica – della seguente documentazione:……… comprova del rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi…In particolare l’aggiudicatario dovrà produrre:……….”;
- l’art.16 del capitolato dispone che “Le forniture in appalto saranno sottoposte a controlli e verifiche da parte di AMA, anche per conto di terzi da questa incaricati, per accertare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e al rispetto delle disposizioni dei CAM.
Il Fornitore è tenuto a fornire ad AMA, anche per conto di terzi da questa individuati, la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso ai locali del Fornitore e disponendo, altresì, che il personale preposto alla fornitura fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione richiesta.
Il Fornitore riconosce il potere di verifica dell'esecuzione del servizio da parte di AMA sia in corso d'opera, sia all'ultimazione della fornitura, intendendosi quale controllo delle fasi della stessa fornitura le seguenti attività:
• Verifica Tecnico-funzionale in fase di fornitura del prototipo – Commissione di gara;
• Verifica fornitura – Commissione di Collaudo”.
Dall’insieme delle previsioni suesposte della lex specialis, è dato ricavare, complessivamente, che:
- il rispetto delle previsioni del DM CAM, pur previsto indubbiamente come obbligatorio, non era contemplato come requisito di accesso alla gara, né, in ogni caso, la relativa verifica andava condotta prima dell’aggiudicazione. L’art.21 del disciplinare, in tal senso, è esplicito nel prevedere che la fase di comprova è innescata dalla richiesta della stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione (e quindi a valle di essa). Peraltro, il primo periodo dell’art.21 prevede che “l’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace”, lasciando chiaramente intendere che, al di là delle verifiche di rito, ossia quelle concernenti il possesso dei requisiti, generali e speciali, per l’accesso alla gara, l’adozione del provvedimento di aggiudicazione non richiedeva ulteriori verifiche, incluse quelle a comprova del rispetto dei CAM;
- sempre l’art.21 del disciplinare, nel contenere l’inciso secondo cui “Con la comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 90, comma 1, del Codice, AMA richiederà all’aggiudicatario di ciascun Lotto, ai fini della stipula del Contratto”, è altrettanto esplicito nel prevedere che la verifica sul rispetto dei CAM era, da un lato (come detto) successiva all’aggiudicazione, da un altro precedente alla stipula del contratto, unitamente a quelle restanti contemplate dal medesimo articolo (es. verifiche antimafia);
- in parallelo, l’art.16 del capitolato, nel prevedere, in termini generali, le verifiche di conformità “ delle obbligazioni contrattuali e al rispetto delle disposizioni dei CAM” si riferisce alla necessità, altrettanto doverosa che, in fase esecutiva, la stazione appaltante assoggetti a verifica di conformità le forniture, anche per quanto concerne il rispetto dei CAM. L’ultimo periodo dell’art.16 conferma che la Commissione di gara limita il proprio ruolo alla “verifica tecnico-funzionale in fase di fornitura del prototipo”, fornito in fase di presentazione dell’offerta, come previsto dall’art.16 del disciplinare, mentre la verifica di conformità della fornitura spetta, durante la fase esecutiva, alla Commissione di collaudo ad hoc costituita. Peraltro, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, nessun criterio premiale afferiva in modo specifico ai CAM.
In definitiva, l’aggiudicazione, adottata (come previsto dalla lex specialis), senza alcuna verifica sul rispetto dei CAM, alla luce dei motivi di impugnazione prospettati da Safe, non può giocoforza essere ritenuta illegittima in relazione ai profili che investono il rispetto dei CAM, posto che la stazione appaltante, solo ai fini della stipula, avrebbe dovuto procedere al controllo della documentazione successivamente richiesta e trasmessa da ST.
Ricostruito il quadro regolatorio fissato dalla lex specialis nei termini che precedono, ne discende che l’impugnazione promossa nei confronti del provvedimento di aggiudicazione è innanzi tutto irricevibile, come eccepito dalle parti intimate.
L’intervenuta aggiudicazione è stata comunicata in data 16.9.2025, mentre il ricorso è stato proposto (in data 9.12.2024) ben oltre i termini di cui all’art.120 cpa. Non giovano alla ricorrente, ai fini della dilazione del dies a quo, le istanze di accesso presentate alla stazione appaltante.
E infatti:
- quanto alla prima istanza, inoltrata il 17.9.2024, Ama l’ha tempestivamente evasa il 26.9.2024 (ossia entro 15 giorni);
- quanto alla seconda istanza, concernente in modo specifico la documentazione post-aggiudicazione e quella afferente ai CAM, la stessa è stata inviata il 7.10.2024, e quindi intempestivamente (oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione), secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, talchè, al momento della notifica del presente ricorso (9.12.2024), erano già decorsi 45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Sul tema, si rammenta che, sebbene la gara sia regolata (in termini generali), ratione temporis, dal D.Lgs.n.36/2023, nondimeno l’art.225, co.2, lett. c) D.Lgs.n.36/2023 stabilisce che, in via transitoria, fino al 31.12.2023, l’accesso agli atti è regolato dall’art.53 D.Lgs.n.50/2016 (cfr., Tar Roma, sez. II, sentenze nn.4033/2025 e 6785/2025). In forza di tale ultima previsione, siccome interpretata dalla condivisa giurisprudenza prevalente alla luce del disposto dell’art.76, co.2 D.Lgs.n.50/2016, il diritto di accesso si esercita mediante apposita istanza inoltrata alla stazione appaltante, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Se la stazione appaltante evade l’istanza nel termine di 15 giorni, il termine massimo per impugnare gli atti di gara, fissato in giorni trenta dall’art.120 cpa, subisce una dilazione massima di 15 giorni, e quindi assomma a 45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; solo laddove, a fronte del tempestivo inoltro dell’istanza, il riscontro della stazione appaltante risulti intempestivo, allora il dies a quo per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorrerà dall’effettiva messa a disposizione dei documenti e per i successivi trenta giorni. (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 27.3.2024, n.2882; Cons. Stato, V, 30 giugno 2023, n. 6382; Consiglio di Stato, n.2736/2023; Tar Roma, 3.11.2023, n.16298).
Nella fattispecie in esame, posto che, quanto alla disciplina dell’accesso agli atti, la gara resta assoggettata all’art.53 del previgente Codice dei contratti (il bando è stato pubblicato sulla Guri del 20.10.2023), solo la prima istanza di accesso è stata inoltrata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e, a fronte della tempestiva evasione a cura della stazione appaltante, il termine massimo per impugnare l’aggiudicazione scadeva dopo 45 giorni dalla suddetta comunicazione, ossia il 31.10.2024.
Il ricorso è pertanto irricevibile per tardività della notifica, avvenuta il 9.12.2024.
Le argomentazioni che precedono consentono altresì di ritenere che il ricorso sia anche inammissibile, come eccepito dalla difesa della stazione appaltante, in relazione al disposto di cui all’art.34, co.2 cpa, e comunque infondato, ai sensi di seguito esplicati.
Come sinora detto, l’aggiudicazione definitiva, in base alla legge di gara, e in particolare dell’art.21 del disciplinare (disposizione peraltro non impugnata), non presupponeva l’espletamento delle verifiche di conformità ai CAM ed è quindi, per tale aspetto (l’unico denunciato dalla ricorrente), pienamente legittima. La contestazione sul rispetto dei CAM, implicando per converso l’attivazione di verifiche da espletarsi solo successivamente, ai fini cioè della stipula del contratto, si rivela quindi inammissibile per contrasto con il principio sancito dall’art.34, co.2 cpa, non potendo il giudice pronunciarsi su poteri che, al momento della proposizione della domanda giudiziale, la p.a. non aveva ancora esercitato; è pacifico, per stessa ammissione della difesa di Ama nelle memorie difensive versate in atti, che la prima verifica di conformità che abbia riguardato il rispetto dei CAM risale alle attività della Commissione di collaudo, nominata il 24.1.2025 (cfr., verbale di collaudo n.1 del 26.2.2025, di cui all’al.to n.2 deposito Ama del 2.4.2025), e quindi successivamente alla notifica del ricorso. In ogni caso, come detto, in base alla lex specialis (art.21 del disciplinare), l’aggiudicazione non presupponeva alcuna verifica sui CAM, propedeutica invece alla stipula del contratto, talchè, relativamente a tale aspetto, l’aggiudicazione non potrebbe mai risentire delle censure paventate dalla ricorrente (non essendo del resto le verifiche sui CAM costruite come condizione di efficacia dell’aggiudicazione), anche nell’ipotesi in cui si rivelassero fondate.
Se l’aggiudicazione è “insensibile” alle verifiche a comprova dei CAM, allora la tematica che viene ad emersione afferisce non più alla legittimità dell’aggiudicazione, oggetto del presente ricorso, bensì all’eventuale maturazione della decadenza dall’aggiudicazione, per mancato superamento della fase di comprova (che la lex specialis contemplava in un momento successivo all’aggiudicazione, quale requisito ai fini della stipula), nonchè alle eventuali conseguenze rispetto all’intervenuta stipula del contratto, anche alla luce del collaudo rilasciato successivamente dall’apposita Commissione sulla prima fornitura.
Il tema della decadenza dell’aggiudicazione, tuttavia, non è stato evocato nel ricorso, diretto nei confronti dell’aggiudicazione per un asserito vizio della stessa e, per cautela defensionale, di atti inesistenti alla data della domanda giudiziale (es. verifiche sui CAM) o meramente endoprocedimentali -es. verbali di gara- e quindi non lesivi), ed è pertanto estraneo al relativo thema decidendum.
L’assunto che precede, ferme le conclusioni che precedono in tema di irricevibilità (oltre che, ad ogni buon conto, inammissibilità e infondatezza, nei sensi suesposti) dell’odierno ricorso, diretto nei confronti del provvedimento di aggiudicazione della gara, impedisce quindi a questo giudice di pronunciarsi sul merito della vicenda controversa, ossia sulla conformità o meno dei prodotti alle previsioni del DM Ambiente 17.5.2018 e, ulteriormente, sulla postergazione delle verifiche a momento successivo alla stipula, sulla rilevanza e la legittimità del collaudo rilasciato, a valere sulla prima fornitura, dalla Commissione di collaudo nominata in seguito, e in ultima analisi sulla sorte del contratto, medio tempore stipulato.
Semmai, la parte ricorrente potrà provocare un accertamento sul punto, anche compulsando la stazione appaltante e utilizzando, se del caso, i rimedi previsti dall’ordinamento, impregiudicata, in ogni caso, la relativa valutazione.
10. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso, siccome integrato da motivi aggiunti, va dichiarato irricevibile, per tardività della notifica, ai sensi di cui in motivazione.
Ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese fra le parti, tenuto conto della definizione esclusivamente in rito della controversia e della complessità delle questioni sottese all’esame della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e siccome integrato da motivi aggiunti, lo dichiara irricevibile, ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO