Trib. Nola, sentenza 13/10/2025, n. 2708
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Sentenza 13 ottobre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Nola, Sezione Prima Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società opponente avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su istanza di un soggetto opposto, il quale aveva richiesto il pagamento di € 70.000,00 a titolo di doppio della caparra confirmatoria versata in relazione a un contratto preliminare di compravendita immobiliare. L'opponente aveva sollevato tre motivi di opposizione: l'insufficienza della prova scritta del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la mancanza dei presupposti legali per la risoluzione del contratto e per il recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c., e l'insussistenza dell'inadempimento contrattuale a suo carico. L'opposto, dal canto suo, aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, ribadendo la legittimità del recesso esercitato e il conseguente diritto all'importo richiesto.

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato ammissibile e procedibile l'opposizione, per poi rigettarla nel merito. Quanto al primo motivo, relativo all'insufficienza della prova scritta, il Giudice ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale sull'onere della prova in tema di inadempimento, affermando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta all'opposto provare la fonte del diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte. Nel caso di specie, l'opposto aveva assolto tale onere producendo il contratto preliminare e la relativa proposta d'acquisto, documentando il versamento di € 35.000,00 a titolo di caparra e acconto prezzo, e allegando l'inadempimento dell'opponente. In relazione al secondo motivo, il Tribunale ha chiarito che la pretesa dell'opposto si fondava sull'art. 1385 c.c. e non sulle norme generali sulla risoluzione contrattuale. Ha ritenuto che l'importo versato integrasse una caparra confirmatoria, come desumibile dall'art. 6 del contratto preliminare, e che l'esercizio del diritto di recesso fosse implicito nella notificazione del ricorso monitorio, pur in assenza di una dichiarazione stragiudiziale esplicita. Infine, riguardo all'ultimo motivo, concernente l'insussistenza dell'inadempimento, il Giudice ha accertato che la mancata stipulazione del contratto definitivo, pur essendo un inadempimento di non scarsa importanza, era imputabile all'opponente. Ha evidenziato che, nonostante l'immobile non fosse ultimato alla data prevista, l'opponente aveva rinunciato al termine, manifestando interesse all'acquisto anche successivamente, e che l'eventuale mancata erogazione del mutuo non era stata provata come causa ostativa all'adempimento, mentre l'opponente si era sottratta all'obbligo contrattuale alienando il bene a terzi. Pertanto, l'opposizione è stata rigettata e il decreto ingiuntivo confermato, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Nola, sentenza 13/10/2025, n. 2708
    Giurisdizione : Trib. Nola
    Numero : 2708
    Data del deposito : 13 ottobre 2025

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