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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/11/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'LI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3194/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. STEFANELLI Parte_1 C.F._1 RA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. STEFANELLI RA ATTORE contro
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata da con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 CASSINELLI NICOLA GIANMARIA ( ) VIA BRIGATA LIGURIA, 3/11 C.F._2 16121 GENOVA;
elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di p.c. depositato in data 23/10/2025
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 721 del Parte_1
5/6/2024, con cui questo Tribunale gli ha ingiunto, unitamente a e Parte_2 Parte_3 in qualità di fideiussori di (poi , medio tempore fallita, di Controparte_4 Controparte_4
pagina 1 di 5 pagare in favore di la somma di € 136.658,51 oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, quale debito residuo del finanziamento credito artigiano n. 3388421 stipulato tra la società debitrice principale e Controparte_5
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto la carenza di legittimazione attiva in capo Parte_1
a , la nullità della clausola n. 6 della fideiussione prestata, con conseguenza decadenza CP_1 del creditore nei suoi diritti verso il fideiussore, nonché la nullità della clausola n. 8 della richiamata fideiussione.
Sulla base di quanto sopra, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio in persona del procuratore speciale CP_1 Controparte_2
contestando l'opposizione e insistendo per il suo rigetto.
[...]
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente, quindi è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe e viene decisa come di seguito.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Va in primo luogo ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione delle istanze istruttorie dedotte da parte opponente e per il cui ingresso essa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che tali istanze appaiono superflue alla luce della documentazione in atti, essendo comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione.
Tanto chiarito, il principio della c.d. "ragione più liquida" (ex multis, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 23542 del 18.11.2015 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13896 del 9.6.2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11356 del
16.5.2006), in base al quale una domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, in ragione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, i quali esigono la sollecita definizione dello stesso senza inutile espletamento di formalità procedimentali superflue, impone l'immediato esame dell'eccezione, svolta dall'opponente, di decadenza dell'opposta dall'azione nei confronti del fideiussore per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Orbene, risulta documentalmente, oltre a essere pacifico che: 1) con contratto 30/7/2007 parte opponente si è costituito fideiussore a garanzia dei debiti di nei confronti di Controparte_4 con riferimento al finanziamento credito artigiano n. CP_5 Controparte_5
3388421 (doc. 7 fascicolo monitorio); 2) in data 21/10/2010 ha comunicato alla debitrice CP_6 principale e ai garanti la revoca degli affidamenti concessi, intimando il pagamento del dovuto (doc. 8 parte opposta); 3) il 27/10/2011 il debitore principale è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Reggio pagina 2 di 5 LI (doc. 4 parte opponente); 4) in data 3/5/2012 ha depositato domanda di ammissione al CP_6 passivo del fallimento (doc. 6 parte opponente).
Ciò posto, il fideiussore ha eccepito la nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust, in particolare per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, essendo la fideiussione conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 e 8, dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005.
L'opponente ha più specificamente eccepito la nullità dell'articolo 6 del contratto fideiussorio stipulato in data 30/7/2007, il quale prevede la deroga all'articolo 1957 c.c. con conseguente dispensa a favore della banca dall'agire entro i termini ivi previsti, trattandosi di pattuizione conforme alla clausola 6 dello schema ABI.
Si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 41994/21, hanno statuito che la declaratoria di nullità delle clausole conformi al modello ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust, pur non travolgendo l'intero contratto di garanzia, travolge tuttavia le singole clausole secondo la teorica della nullità parziale ex articolo 1419 c.c.
Pertanto, deducendo l'opponente l'omessa dimostrazione, da parte della banca, di avere con diligenza promosso e continuato le azioni nei confronti del debitore principale entro il termine dei sei mesi di cui alla norma codicistica citata, ha chiesto pronunciarsi l'estinzione della obbligazione del garante.
Si osserva innanzitutto che, contrariamente alla tesi sostenuta dall'opposta, la garanzia personale prestata dall'odierno opponente va qualificata, a norma dell'art. 1362 c.c., come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia. Ciò non solo considerando il dato testuale del contratto che espressamente qualifica l'obbligazione in parola come fideiussione specifica, ma dovendosi altresì ritenere, dall'esame della documentazione in atti, che l'obbligazione assunta dal sig. e dagli Parte_1 altri garanti fosse volta a garantire l'adempimento delle obbligazioni del debitore principale verso l'istituto di credito e dunque finalizzata a tutelare l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, laddove la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale
(Cass. 8874/2021). Né può ritenersi decisivo l'impiego o meno dell'espressione "a semplice richiesta" occorrendo verificare se, alla luce del contesto contrattuale, sia venuta meno l'accessorietà che lega la fideiussione all'obbligazione principale e le parti abbiano inteso concepire il rapporto di garanzia in senso autonomo, nel significato sopra indicato, circostanza che non ricorre nel caso in esame.
Tanto chiarito, la fideiussione dedotta in lite non è una fideiussione omnibus, bensì ordinaria (o specifica), essendo volta a garantire uno specifico rapporto negoziale.
Osserva il Tribunale, in via generale, che nelle ipotesi di fideiussione specifica il fideiussore non può pagina 3 di 5 giovarsi dell'accertamento della Banca d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Come affermato da condivisibile giurisprudenza di merito, il richiamato provvedimento della Banca d'Italia ha infatti l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di intesa concorrenziale solo in caso di fideiussione omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria, la parte attrice non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento (Tribunale di
Milano 21/6/2022, n. 5481, Tribunale di Bologna 13/1/2022, n. 64; Tribunale di Reggio LI
31/3/2023 n. 412/2023). In tali casi deve essere verificata in concreto la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza.
Tanto premesso, nel caso di specie, l'opponente ha assolto al relativo onere in quanto, a supporto dell'eccezione di nullità per contrasto con la normativa antitrust, ha allegato non solo il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia, ma anche svariati moduli standard utilizzati per le fideiussioni da altre banche presenti sul territorio nazionale, in epoca anche coeva a quella della stipulazione della garanzia per cui è causa (doc. 10 – 14 parte opponente). E' dunque possibile ritenere che nel 2007 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva.
Tanto accertato, la clausola 6 del modello ABI, cosiddetta di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., dichiarata contraria alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo
1957 c.c. che si intende derogato”. Detta pattuizione è stata riproposta dall'articolo 6 del contratto fideiussorio dedotto in lite.
Conseguentemente, in base dell'insegnamento di Legittimità sopra richiamato, non è revocabile in dubbio che debba essere dichiarata la nullità dell'articolo 6 del contratto fideiussorio. La declaratoria di nullità comporta che non vi è deroga al dettato dell'articolo 1957 c.c., con la conseguenza che i fideiussori rimangono obbligati pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale, solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
E' dunque, a questo punto, necessario individuare il corretto dies a quo del termine di cui all'art. 1957 pagina 4 di 5 c.c.
Ritiene il Tribunale che la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 è da individuare nella lettera del 21/10/2010 (doc. 8 parte opposta) con cui la Banca ha comunicato alla debitrice principale e ai garanti la revoca degli affidamenti concessi intimando il pagamento del dovuto.
Il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. non è pertanto stato rispettato, atteso che la prima iniziativa giudiziaria posta in essere dalla creditrice è stata, infatti, l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento, presentata solo in data 3/5/2012, ossia oltre il termine semestrale prescritto dalla legge.
Ne discende la liberazione dell'opponente dall'obbligazione fideiussoria sul medesimo gravante.
Alla luce di tutto quanto esposto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite - comprensive di quelle relative alla mediazione -, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza dell'opposto e si liquidano in forza del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nell'ammontare indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle sole fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto, tenendo conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 721 emesso in data 5/6/2024 dal Tribunale di Reggio LI;
2. Condanna l'opposta a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 680,00 per esborsi, € 9.400,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Reggio nell'LI, 3 novembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'LI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3194/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. STEFANELLI Parte_1 C.F._1 RA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. STEFANELLI RA ATTORE contro
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata da con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 CASSINELLI NICOLA GIANMARIA ( ) VIA BRIGATA LIGURIA, 3/11 C.F._2 16121 GENOVA;
elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di p.c. depositato in data 23/10/2025
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 721 del Parte_1
5/6/2024, con cui questo Tribunale gli ha ingiunto, unitamente a e Parte_2 Parte_3 in qualità di fideiussori di (poi , medio tempore fallita, di Controparte_4 Controparte_4
pagina 1 di 5 pagare in favore di la somma di € 136.658,51 oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, quale debito residuo del finanziamento credito artigiano n. 3388421 stipulato tra la società debitrice principale e Controparte_5
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto la carenza di legittimazione attiva in capo Parte_1
a , la nullità della clausola n. 6 della fideiussione prestata, con conseguenza decadenza CP_1 del creditore nei suoi diritti verso il fideiussore, nonché la nullità della clausola n. 8 della richiamata fideiussione.
Sulla base di quanto sopra, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio in persona del procuratore speciale CP_1 Controparte_2
contestando l'opposizione e insistendo per il suo rigetto.
[...]
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente, quindi è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe e viene decisa come di seguito.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Va in primo luogo ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione delle istanze istruttorie dedotte da parte opponente e per il cui ingresso essa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che tali istanze appaiono superflue alla luce della documentazione in atti, essendo comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione.
Tanto chiarito, il principio della c.d. "ragione più liquida" (ex multis, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 23542 del 18.11.2015 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13896 del 9.6.2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11356 del
16.5.2006), in base al quale una domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, in ragione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, i quali esigono la sollecita definizione dello stesso senza inutile espletamento di formalità procedimentali superflue, impone l'immediato esame dell'eccezione, svolta dall'opponente, di decadenza dell'opposta dall'azione nei confronti del fideiussore per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Orbene, risulta documentalmente, oltre a essere pacifico che: 1) con contratto 30/7/2007 parte opponente si è costituito fideiussore a garanzia dei debiti di nei confronti di Controparte_4 con riferimento al finanziamento credito artigiano n. CP_5 Controparte_5
3388421 (doc. 7 fascicolo monitorio); 2) in data 21/10/2010 ha comunicato alla debitrice CP_6 principale e ai garanti la revoca degli affidamenti concessi, intimando il pagamento del dovuto (doc. 8 parte opposta); 3) il 27/10/2011 il debitore principale è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Reggio pagina 2 di 5 LI (doc. 4 parte opponente); 4) in data 3/5/2012 ha depositato domanda di ammissione al CP_6 passivo del fallimento (doc. 6 parte opponente).
Ciò posto, il fideiussore ha eccepito la nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust, in particolare per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, essendo la fideiussione conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 e 8, dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005.
L'opponente ha più specificamente eccepito la nullità dell'articolo 6 del contratto fideiussorio stipulato in data 30/7/2007, il quale prevede la deroga all'articolo 1957 c.c. con conseguente dispensa a favore della banca dall'agire entro i termini ivi previsti, trattandosi di pattuizione conforme alla clausola 6 dello schema ABI.
Si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 41994/21, hanno statuito che la declaratoria di nullità delle clausole conformi al modello ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust, pur non travolgendo l'intero contratto di garanzia, travolge tuttavia le singole clausole secondo la teorica della nullità parziale ex articolo 1419 c.c.
Pertanto, deducendo l'opponente l'omessa dimostrazione, da parte della banca, di avere con diligenza promosso e continuato le azioni nei confronti del debitore principale entro il termine dei sei mesi di cui alla norma codicistica citata, ha chiesto pronunciarsi l'estinzione della obbligazione del garante.
Si osserva innanzitutto che, contrariamente alla tesi sostenuta dall'opposta, la garanzia personale prestata dall'odierno opponente va qualificata, a norma dell'art. 1362 c.c., come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia. Ciò non solo considerando il dato testuale del contratto che espressamente qualifica l'obbligazione in parola come fideiussione specifica, ma dovendosi altresì ritenere, dall'esame della documentazione in atti, che l'obbligazione assunta dal sig. e dagli Parte_1 altri garanti fosse volta a garantire l'adempimento delle obbligazioni del debitore principale verso l'istituto di credito e dunque finalizzata a tutelare l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, laddove la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale
(Cass. 8874/2021). Né può ritenersi decisivo l'impiego o meno dell'espressione "a semplice richiesta" occorrendo verificare se, alla luce del contesto contrattuale, sia venuta meno l'accessorietà che lega la fideiussione all'obbligazione principale e le parti abbiano inteso concepire il rapporto di garanzia in senso autonomo, nel significato sopra indicato, circostanza che non ricorre nel caso in esame.
Tanto chiarito, la fideiussione dedotta in lite non è una fideiussione omnibus, bensì ordinaria (o specifica), essendo volta a garantire uno specifico rapporto negoziale.
Osserva il Tribunale, in via generale, che nelle ipotesi di fideiussione specifica il fideiussore non può pagina 3 di 5 giovarsi dell'accertamento della Banca d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Come affermato da condivisibile giurisprudenza di merito, il richiamato provvedimento della Banca d'Italia ha infatti l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di intesa concorrenziale solo in caso di fideiussione omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria, la parte attrice non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento (Tribunale di
Milano 21/6/2022, n. 5481, Tribunale di Bologna 13/1/2022, n. 64; Tribunale di Reggio LI
31/3/2023 n. 412/2023). In tali casi deve essere verificata in concreto la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza.
Tanto premesso, nel caso di specie, l'opponente ha assolto al relativo onere in quanto, a supporto dell'eccezione di nullità per contrasto con la normativa antitrust, ha allegato non solo il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia, ma anche svariati moduli standard utilizzati per le fideiussioni da altre banche presenti sul territorio nazionale, in epoca anche coeva a quella della stipulazione della garanzia per cui è causa (doc. 10 – 14 parte opponente). E' dunque possibile ritenere che nel 2007 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva.
Tanto accertato, la clausola 6 del modello ABI, cosiddetta di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., dichiarata contraria alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo
1957 c.c. che si intende derogato”. Detta pattuizione è stata riproposta dall'articolo 6 del contratto fideiussorio dedotto in lite.
Conseguentemente, in base dell'insegnamento di Legittimità sopra richiamato, non è revocabile in dubbio che debba essere dichiarata la nullità dell'articolo 6 del contratto fideiussorio. La declaratoria di nullità comporta che non vi è deroga al dettato dell'articolo 1957 c.c., con la conseguenza che i fideiussori rimangono obbligati pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale, solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
E' dunque, a questo punto, necessario individuare il corretto dies a quo del termine di cui all'art. 1957 pagina 4 di 5 c.c.
Ritiene il Tribunale che la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 è da individuare nella lettera del 21/10/2010 (doc. 8 parte opposta) con cui la Banca ha comunicato alla debitrice principale e ai garanti la revoca degli affidamenti concessi intimando il pagamento del dovuto.
Il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. non è pertanto stato rispettato, atteso che la prima iniziativa giudiziaria posta in essere dalla creditrice è stata, infatti, l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento, presentata solo in data 3/5/2012, ossia oltre il termine semestrale prescritto dalla legge.
Ne discende la liberazione dell'opponente dall'obbligazione fideiussoria sul medesimo gravante.
Alla luce di tutto quanto esposto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite - comprensive di quelle relative alla mediazione -, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza dell'opposto e si liquidano in forza del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nell'ammontare indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle sole fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto, tenendo conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 721 emesso in data 5/6/2024 dal Tribunale di Reggio LI;
2. Condanna l'opposta a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 680,00 per esborsi, € 9.400,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Reggio nell'LI, 3 novembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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