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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 800/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Zanetta Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Arona, via Matteotti, 3, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Angelica Controparte_1 C.F._2
Chiurillo e dall'avv. Christian Ferretti presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Omegna, via Lungolago Gramsci, 15, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: controversia in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania adito, respinta ogni contraria richiesta,
pagina 1 di 4 Nel rito – ritenere ammissibile la spiegata domanda o – se del caso – disporre la conversione del rito con remissione in termini del ricorrente
Nel merito - Dichiarare la cessazione della materia del contendere inter partes o in subordine adottare ogni e più opportuno provvedimento consequenziale anche con riferimento alle spese di giudizio di primo grado.
Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti”
Resistente:
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta perché tardiva;
In via principale: confermare l'ordinanza di accoglimento n. cronol. 2894/2024 pronunciata dal
Tribunale di Verbania in data 15.07.2024 nell'ambito del proc. RG. n. 595/2024;
In via subordinata: autorizzare la nomina di un consulente per la valutazione dell'idoneità del percorso intrapreso dal minore;
Con vittoria di spese e compensi del procedimento.
CONDANNARE l'opponente al pagamento degli esborsi e dei compensi di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
E' cessata tra le parti la materia del contendere.
Il presente giudizio è stato introdotto da , padre del figlio minore Parte_1 Persona_1
, nato il [...], dal matrimonio con dalla quale si è separato con la
[...] Controparte_1
sentenza n. 7/2024, pubblicata il 2.1.2024, per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza, assunta, ex art. 473bis.38 c.p.c., il 15.7.2024; in subordine, previo ascolto del figlio e la nomina di un esperto di neuropsichiatria infantile, di modificarla, individuando la struttura più idonea.
Il tribunale, invero, su ricorso della madre del minore rimasto contumace Controparte_1
l'odierno ricorrente, l'aveva autorizzata ad intraprendere il percorso psicologico per il figlio, presso lo studio specialistico ABC con la dott.ssa Controparte_2 ha impugnato l'ordinanza citata assumendo che il contrasto con la moglie non Parte_1 nasceva dall'opportunità di sottoporre il figlio ad un percorso terapeutico, quanto “sulla scelta del tipo di intervento terapeutico da somministrare al minore e relativa individuazione dello specialista competente”. Ha, in particolare, censurato l'impugnato provvedimento per la violazione dell'art. 291
c.p.c. atteso che la contumacia non poteva essere intesa quale riconoscimento dell'idoneità ed efficacia del percorso terapeutico proposto alla madre;
nonché per non avere proceduto all'ascolto del figlio minore.
pagina 2 di 4 La resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito la decadenza dall'impugnazione; in ogni caso,
l'infondatezza, nel merito, dell'opposizione.
All'udienza di comparizione delle parti del 12.11.2024 è emerso che il percorso psicologico per il figlio era stato già avviato, con la partecipazione anche del padre, avendo, questi, ribadito, all'udienza indicata, il consenso alla prosecuzione del percorso intrapreso.
In difetto di una controversia attuale tra i genitori quanto alla sottoposizione del figlio minore al percorso psicologico, è, quindi, cessata tra le parti la materia del contendere, residuando, in difetto di conclusioni condivise, sul punto, la regolamentazione delle spese processuali.
Va, quindi, al riguardo, verificata, in omaggio al principio cd della soccombenza virtuale, la fondatezza dell'opposizione avanzata.
In primo luogo, va affermata l'ammissibilità dell'impugnazione.
L'art. 473bis.38, comma 7, c.p.c., nella versione antecedente le modifiche intervenute per effetto del
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevedeva che avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice è possibile proporre opposizione nelle forme dell'articolo 473 bis 12.
Per effetto delle modifiche di cui all'art. 3, comma 6, lettera g) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 cit., è stato aggiunto che l'opposizione va proposta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.
Indipendentemente dall'applicabilità ratione temporis del termine indicato, esso sarebbe, in ogni caso, rispettato, considerato che, l'ordinanza -secondo quanto allegato dallo stesso opponente- gli è stata notificata il 30.7.2024 e l'opposizione è stata proposta col ricorso depositato in data 1.8.2024.
Nel merito, è un dato indiscusso che la necessità di rivolgersi ad un professionista, che operasse una diagnosi e provvedesse ad individuare il percorso più opportuno per il figlio, era stato consigliato ai genitori dalla psicologa scolastica dott.ssa , che aveva loro riferito “una situazione di Persona_2 malessere individuale e scolastico che non può essere trascurata (…) fatiche attentive e relazionali…” tanto da ritenere “… fondamentale che l'alunno possa iniziare al più presto un percorso di valutazione diagnostica che possa individuare la presenza di eventuali disturbi del neurosviluppo e/o dell'apprendimento e un percorso di supporto psico-emotivo esterni alla scuola”.
Pertanto, nel luglio 2024, allorchè la a interessato il tribunale dei bisogni del figlio, non CP_1
era stata operata alcuna diagnosi, né individuata la tipologia di percorso da intraprendere, essendo stata solo evidenziata la necessità di procedere ad una valutazione diagnostica, cui sarebbero seguite le eventuali indicazioni terapeutiche.
pagina 3 di 4 Quindi, l'asserzione del ricorrente, a tenore della quale il dissenso ineriva la “… scelta del tipo di intervento terapeutico da somministrare al minore e relativa individuazione dello specialista competente”, non appare conferente, in difetto della previa valutazione e diagnosi.
Il giudice adito, inoltre, si è limitato a prendere atto che la mancata comparizione del padre del minore
(cui, peraltro, il ricorso era stato notificato il 5.7.2024 per l'udienza del 15.7.2024) non aveva permesso la valutazione delle ragioni del contrasto, anche tenuto conto che, nello scambio di corrispondenza intercorsa tra le parti in data antecedente, il medesimo aveva dichiarato di “non vedere le ragioni” per le quali il figlio doveva essere sottoposto al percorso psicologico richiesto.
E' evidente, poi, che l'ascolto del minore, in un caso quale quello oggetto del presente giudizio di contrasto tra i genitori sul percorso psicologico per il figlio, non avrebbe apportato alcun contributo utile.
Pertanto, correttamente, le spese della precedente fase processuale sono state poste a carico del padre, essendo stata costretta, la madre, ad agire in giudizio.
Le considerazioni complessivamente esposte importano che l'opposizione non avrebbe avuto una ragionevole probabilità di essere accolta, ragione per la quale le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, soccombente.
Esse, infine, sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura cartolare del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna il ricorrente alla refusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in € 2.547,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verbania il 27.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 800/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Zanetta Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Arona, via Matteotti, 3, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Angelica Controparte_1 C.F._2
Chiurillo e dall'avv. Christian Ferretti presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Omegna, via Lungolago Gramsci, 15, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: controversia in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania adito, respinta ogni contraria richiesta,
pagina 1 di 4 Nel rito – ritenere ammissibile la spiegata domanda o – se del caso – disporre la conversione del rito con remissione in termini del ricorrente
Nel merito - Dichiarare la cessazione della materia del contendere inter partes o in subordine adottare ogni e più opportuno provvedimento consequenziale anche con riferimento alle spese di giudizio di primo grado.
Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti”
Resistente:
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta perché tardiva;
In via principale: confermare l'ordinanza di accoglimento n. cronol. 2894/2024 pronunciata dal
Tribunale di Verbania in data 15.07.2024 nell'ambito del proc. RG. n. 595/2024;
In via subordinata: autorizzare la nomina di un consulente per la valutazione dell'idoneità del percorso intrapreso dal minore;
Con vittoria di spese e compensi del procedimento.
CONDANNARE l'opponente al pagamento degli esborsi e dei compensi di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
E' cessata tra le parti la materia del contendere.
Il presente giudizio è stato introdotto da , padre del figlio minore Parte_1 Persona_1
, nato il [...], dal matrimonio con dalla quale si è separato con la
[...] Controparte_1
sentenza n. 7/2024, pubblicata il 2.1.2024, per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza, assunta, ex art. 473bis.38 c.p.c., il 15.7.2024; in subordine, previo ascolto del figlio e la nomina di un esperto di neuropsichiatria infantile, di modificarla, individuando la struttura più idonea.
Il tribunale, invero, su ricorso della madre del minore rimasto contumace Controparte_1
l'odierno ricorrente, l'aveva autorizzata ad intraprendere il percorso psicologico per il figlio, presso lo studio specialistico ABC con la dott.ssa Controparte_2 ha impugnato l'ordinanza citata assumendo che il contrasto con la moglie non Parte_1 nasceva dall'opportunità di sottoporre il figlio ad un percorso terapeutico, quanto “sulla scelta del tipo di intervento terapeutico da somministrare al minore e relativa individuazione dello specialista competente”. Ha, in particolare, censurato l'impugnato provvedimento per la violazione dell'art. 291
c.p.c. atteso che la contumacia non poteva essere intesa quale riconoscimento dell'idoneità ed efficacia del percorso terapeutico proposto alla madre;
nonché per non avere proceduto all'ascolto del figlio minore.
pagina 2 di 4 La resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito la decadenza dall'impugnazione; in ogni caso,
l'infondatezza, nel merito, dell'opposizione.
All'udienza di comparizione delle parti del 12.11.2024 è emerso che il percorso psicologico per il figlio era stato già avviato, con la partecipazione anche del padre, avendo, questi, ribadito, all'udienza indicata, il consenso alla prosecuzione del percorso intrapreso.
In difetto di una controversia attuale tra i genitori quanto alla sottoposizione del figlio minore al percorso psicologico, è, quindi, cessata tra le parti la materia del contendere, residuando, in difetto di conclusioni condivise, sul punto, la regolamentazione delle spese processuali.
Va, quindi, al riguardo, verificata, in omaggio al principio cd della soccombenza virtuale, la fondatezza dell'opposizione avanzata.
In primo luogo, va affermata l'ammissibilità dell'impugnazione.
L'art. 473bis.38, comma 7, c.p.c., nella versione antecedente le modifiche intervenute per effetto del
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevedeva che avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice è possibile proporre opposizione nelle forme dell'articolo 473 bis 12.
Per effetto delle modifiche di cui all'art. 3, comma 6, lettera g) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 cit., è stato aggiunto che l'opposizione va proposta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.
Indipendentemente dall'applicabilità ratione temporis del termine indicato, esso sarebbe, in ogni caso, rispettato, considerato che, l'ordinanza -secondo quanto allegato dallo stesso opponente- gli è stata notificata il 30.7.2024 e l'opposizione è stata proposta col ricorso depositato in data 1.8.2024.
Nel merito, è un dato indiscusso che la necessità di rivolgersi ad un professionista, che operasse una diagnosi e provvedesse ad individuare il percorso più opportuno per il figlio, era stato consigliato ai genitori dalla psicologa scolastica dott.ssa , che aveva loro riferito “una situazione di Persona_2 malessere individuale e scolastico che non può essere trascurata (…) fatiche attentive e relazionali…” tanto da ritenere “… fondamentale che l'alunno possa iniziare al più presto un percorso di valutazione diagnostica che possa individuare la presenza di eventuali disturbi del neurosviluppo e/o dell'apprendimento e un percorso di supporto psico-emotivo esterni alla scuola”.
Pertanto, nel luglio 2024, allorchè la a interessato il tribunale dei bisogni del figlio, non CP_1
era stata operata alcuna diagnosi, né individuata la tipologia di percorso da intraprendere, essendo stata solo evidenziata la necessità di procedere ad una valutazione diagnostica, cui sarebbero seguite le eventuali indicazioni terapeutiche.
pagina 3 di 4 Quindi, l'asserzione del ricorrente, a tenore della quale il dissenso ineriva la “… scelta del tipo di intervento terapeutico da somministrare al minore e relativa individuazione dello specialista competente”, non appare conferente, in difetto della previa valutazione e diagnosi.
Il giudice adito, inoltre, si è limitato a prendere atto che la mancata comparizione del padre del minore
(cui, peraltro, il ricorso era stato notificato il 5.7.2024 per l'udienza del 15.7.2024) non aveva permesso la valutazione delle ragioni del contrasto, anche tenuto conto che, nello scambio di corrispondenza intercorsa tra le parti in data antecedente, il medesimo aveva dichiarato di “non vedere le ragioni” per le quali il figlio doveva essere sottoposto al percorso psicologico richiesto.
E' evidente, poi, che l'ascolto del minore, in un caso quale quello oggetto del presente giudizio di contrasto tra i genitori sul percorso psicologico per il figlio, non avrebbe apportato alcun contributo utile.
Pertanto, correttamente, le spese della precedente fase processuale sono state poste a carico del padre, essendo stata costretta, la madre, ad agire in giudizio.
Le considerazioni complessivamente esposte importano che l'opposizione non avrebbe avuto una ragionevole probabilità di essere accolta, ragione per la quale le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, soccombente.
Esse, infine, sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura cartolare del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna il ricorrente alla refusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in € 2.547,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verbania il 27.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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