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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/02/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice nella persona della dott.ssa Claudia Spiga, nella causa iscritta al n. 3981 dell'anno 2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
e rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rita Giangreco
[...] Persona_2
- attori -
E
Controparte_1
in persona dell' pro –
[...] CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
- convenuto -
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
20.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
e hanno convenuto in giudizio l' Parte_2 Parte_1 [...]
allegando: Controparte_1
- di essere succeduti (insieme al fratello nella proprietà del terreno sito a CP_3
Ravanusa, contrada Tenutella, (foglio 27, part. 305) per successione ai genitori
[...]
(rispettivamente deceduti in data e in data); Persona_3
- la Regione aveva disposto l'occupazione d'urgenza di detto terreno in data 20.8.1997
e secondo quanto previsto nel relativo decreto in favore dei proprietari era riconosciuta l'indennità pari, per ogni anno di occupazione legittima o frazione di anno, agli interessi legali sulla corrispondente indennità di esproprio ai sensi dell'art. 22 L. r. 16/1996; - a decorrere dal 2004 l'amministrazione, nonostante i solleciti, non aveva corrisposto l'indennità di occupazione, comunicando che l'occupazione d'urgenza era venuta a cessare il 31.12.2007 e manifestando quindi la disponibilità ad attivare le procedure per la restituzione del terreno;
- pur avendo domandato il pagamento delle indennità dovute e la restituzione del terreno, l'amministrazione era rimasta inadempiente;
Gli attori domandano: 1) il pagamento (pro quota nella qualità di eredi) dell'indennità di occupazione dovuta per gli anni 2004-2007, e per gli anni successivi alla scadenza del decreto di occupazione, non essendo mai rientrati nel possesso del fondo;
2) la restituzione del fondo.
L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione della domanda di pagamento;
nel merito ha rilevato che l'indennità per le annualità dall'1.1.2004 al 31.11.2007 erano già stati disposti gli ordinativi di pagamento. Con riferimento al periodo successivo alla scadenza dell'occupazione, ha rilevato come secondo l'art. 58 L.R. 10/2021 il terreno era rientrato nella disponibilità dei legittimi proprietari senza alcun onere a carico dell'amministrazione.
In ogni caso gli attori non avevano allegato quale facoltà di godimento fosse stata in concreto loro preclusa, né che gli fosse stata impedita l'immissione in possesso.
Così ricostruite le allegazioni delle parti, la domanda di parte attrice deve ritenersi parzialmente fondata.
Dagli atti depositati e d'altra parte non è in contestazione tra le parti, risulta che il terreno indicato, è pervenuto per successione legittima agli attori (cfr. denuncia di successione in atti di nel quale è indicato il fondo in questione con le Persona_2 relative quota di titolarità), ed è stato sottoposto ad occupazione d'urgenza da parte dell'Assessorato per l'Agricoltura e le Forestale con decreto del 20.8.1997 per un periodo non superiore a dieci anni decorrenti dal 25.10.1997 (data di immissione in possesso).
La difesa dell'amministrazione secondo la quale l'indennità di occupazione per il periodo dall'1.1.2004 al 31.11.2007 sarebbe stata corrisposta, non ha trovato conferma.
Ed invero gli ordinativi di pagamento depositati, in assenza di quietanze e a fronte della specifica contestazione degli attori, non valgono a fornire la prova dell'effettivo pagamento delle somme.
Non avendo poi parte convenuta svolto eccezioni in relazione al criterio di computo dell'indennità di occupazione utilizzato dagli attori, e risultando che l'occupazione aveva durata decennale a decorrere dall'immissione in possesso, deve riconoscersi a parte attrice l'indennità da occupazione per gli anni dal 2004 e sino al 25.10.2007 pari a €.2.860,50 (€ 746,21 per ciascuno degli anni 2004-2006, oltre alla frazione di 10/12 per l'anno 2007).
Il relativo importo va poi suddiviso in favore degli attori, succediti ciascuno nella quota di 1/3 nella proprietà del bene, e quindi in €. 953,50 in favore di ciascuno.
Su detto importo dovranno poi applicarsi gli interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere da ciascuna scadenza annuale e sino all'effettivo pagamento.
La domanda attorea deve invece essere respinta in relazione alle indennità richieste per il periodo successivo.
Ed invero venuto meno il provvedimento impositivo del vincolo sul bene e corrispondentemente l'obbligo di versare l'indennità prevista, per il periodo successivo al 25.10.2007 la domanda formulata dagli attori deve qualificarsi come azione ex art. 2043 c.c. in relazione all'illecita occupazione realizzata dalla p.a.
La domanda risarcitoria impone pertanto a carico di colui che la formuli l'onere di allegazione e di prova del concreto pregiudizio che si assume di aver patito, non essendo sufficiente la mera allegazione della perdita della disponibilità del bene.
In relazione alla domanda da illegittima occupazione si è così (Cass. 14268/2021, in tema di occupazione illegittima, da parte della P.A., di terreni oggetto di piano di lottizzazione) riconosciuta “la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost., ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto”.
Anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 23/07/2020) si colloca sulla stessa scia laddove esclude la possibilità di estendere alla domanda volta al ristoro del pregiudizio da occupazione illegittima il criterio di all'art. 42 bis d.P.R. n.
327/2001 in detta ipotesi in quanto “la liquidazione forfetaria ivi prevista spetta nell'ambito di un procedimento finalizzato ad adeguare la situazione di diritto a quella di fatto, nel rispetto del principio di legalità sostanziale più volte ribadito dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo. Una simile finalità non potrebbe ritrovarsi, invece, al di fuori della fattispecie descritta, con riferimento a quella che è un'ordinaria azione risarcitoria, per illegittima compressione di una delle facoltà del diritto dominicale su un fondo”.
Sul punto si condivide quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
2500/2024) che in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui ha ritenuto che “ il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può essere considerato "in re ipsa", purché tale espressione sia intesa come un pregiudizio causato dall'impossibilità stessa di disporre del bene;
tuttavia l'attore ha l'onere di allegare e provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui deriva il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione”.
L'onere di allegazione e di contestazione delle parti si atteggia differentemente in relazione al danno da mancato guadagno – per il quale l'attore è quindi chiamato a fornire specifici elementi atti ed indicare le circostanze del caso per dimostrare la futura destinazione del bene- dal danno dalla possibilità del godimento del bene andata perduta.
Sul punto la Corte di Cassazione (S.U. 33645/2022) ha osservato come a fronte dell'allegazione di tale secondo tipo di danno è il convenuto ad essere gravato di uno specifico onere di contestazione e che in detta ipotesi sorge “per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2,
c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa”.
Applicando i principi così richiamati al caso di specie la domanda volta alla condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento dell'indennità per il periodo successivo alla cessazione di efficacia del decreto di occupazione va dunque rigettata.
Ed invero gli attori hanno domandato il riconoscimento del diritto all'indennità di occupazione anche per il periodo successivo alla cessazione della validità del decreto di occupazione senza allegare il concreto pregiudizio nei termini indicati, né quale mancato godimento diretto, né in termini di destinazione locativa, richiamando la sola previsione contenuta nel decreto di occupazione.
Né hanno ulteriormente allegato a fronte della contestazione della p.a. convenuta. Nella specie dalla stessa disamina del decreto di occupazione risulta peraltro che il provvedimento è stato adottato al fine di svolgere interventi di “forestazione e bonifica in terreni degradati”, mentre gli attori hanno, all'esito della procedura di occupazione, manifestato l'intenzione di volere cedere il fondo alla stessa p.a.
Ne consegue che a fronte delle specifiche eccezioni della p.a. gli attori non hanno concretamente allegato, e provato -anche a mezzo di presunzioni semplici- il danno che assumono di aver patito in conseguenza dell'indisponibilità del bene, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Deve infine accolta la domanda restitutoria avanzata da parte attrice non essendovi prova che l'amministrazione abbia mai, pur a fronte dei ripetuti inviti ( del 29.6.2015, del 23.12.2015, del 16.10.2017, del 18.6.2018, del 6.6.2019), avviato alcuna attività per l'immissione in possesso dei proprietari.
Le spese di lite vanno infine poste a carico dell'amministrazione convenuta che pur se in relazione alla minor somma qui rideterminata, risulta comunque soccombente, e si liquidano, tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia e secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. modifiche, in € 5.077,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese vive pari a € 237,00 da distrarsi in favore del difensore antistatario.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: condanna l' Controparte_1
a corrispondere a e la somma di €. 953,50
[...] Parte_2 Parte_1
ciascuno, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere da ciascuna scadenza annuale e sino all'effettivo pagamento. condanna l' Controparte_1
a restituire a e il terreno sito in Ravanusa nella
[...] Parte_2 Parte_1
C.da Tenutella, foglio 27, particella 305; condanna l' Controparte_1
a restituire a e le spese di lite che si liquidano in
[...] Parte_2 Parte_1 in € 5.077,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese vive pari
237,00 da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Palermo, 25.2.2025 Il Giudice dott.ssa Claudia Spiga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice nella persona della dott.ssa Claudia Spiga, nella causa iscritta al n. 3981 dell'anno 2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
e rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rita Giangreco
[...] Persona_2
- attori -
E
Controparte_1
in persona dell' pro –
[...] CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
- convenuto -
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
20.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
e hanno convenuto in giudizio l' Parte_2 Parte_1 [...]
allegando: Controparte_1
- di essere succeduti (insieme al fratello nella proprietà del terreno sito a CP_3
Ravanusa, contrada Tenutella, (foglio 27, part. 305) per successione ai genitori
[...]
(rispettivamente deceduti in data e in data); Persona_3
- la Regione aveva disposto l'occupazione d'urgenza di detto terreno in data 20.8.1997
e secondo quanto previsto nel relativo decreto in favore dei proprietari era riconosciuta l'indennità pari, per ogni anno di occupazione legittima o frazione di anno, agli interessi legali sulla corrispondente indennità di esproprio ai sensi dell'art. 22 L. r. 16/1996; - a decorrere dal 2004 l'amministrazione, nonostante i solleciti, non aveva corrisposto l'indennità di occupazione, comunicando che l'occupazione d'urgenza era venuta a cessare il 31.12.2007 e manifestando quindi la disponibilità ad attivare le procedure per la restituzione del terreno;
- pur avendo domandato il pagamento delle indennità dovute e la restituzione del terreno, l'amministrazione era rimasta inadempiente;
Gli attori domandano: 1) il pagamento (pro quota nella qualità di eredi) dell'indennità di occupazione dovuta per gli anni 2004-2007, e per gli anni successivi alla scadenza del decreto di occupazione, non essendo mai rientrati nel possesso del fondo;
2) la restituzione del fondo.
L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione della domanda di pagamento;
nel merito ha rilevato che l'indennità per le annualità dall'1.1.2004 al 31.11.2007 erano già stati disposti gli ordinativi di pagamento. Con riferimento al periodo successivo alla scadenza dell'occupazione, ha rilevato come secondo l'art. 58 L.R. 10/2021 il terreno era rientrato nella disponibilità dei legittimi proprietari senza alcun onere a carico dell'amministrazione.
In ogni caso gli attori non avevano allegato quale facoltà di godimento fosse stata in concreto loro preclusa, né che gli fosse stata impedita l'immissione in possesso.
Così ricostruite le allegazioni delle parti, la domanda di parte attrice deve ritenersi parzialmente fondata.
Dagli atti depositati e d'altra parte non è in contestazione tra le parti, risulta che il terreno indicato, è pervenuto per successione legittima agli attori (cfr. denuncia di successione in atti di nel quale è indicato il fondo in questione con le Persona_2 relative quota di titolarità), ed è stato sottoposto ad occupazione d'urgenza da parte dell'Assessorato per l'Agricoltura e le Forestale con decreto del 20.8.1997 per un periodo non superiore a dieci anni decorrenti dal 25.10.1997 (data di immissione in possesso).
La difesa dell'amministrazione secondo la quale l'indennità di occupazione per il periodo dall'1.1.2004 al 31.11.2007 sarebbe stata corrisposta, non ha trovato conferma.
Ed invero gli ordinativi di pagamento depositati, in assenza di quietanze e a fronte della specifica contestazione degli attori, non valgono a fornire la prova dell'effettivo pagamento delle somme.
Non avendo poi parte convenuta svolto eccezioni in relazione al criterio di computo dell'indennità di occupazione utilizzato dagli attori, e risultando che l'occupazione aveva durata decennale a decorrere dall'immissione in possesso, deve riconoscersi a parte attrice l'indennità da occupazione per gli anni dal 2004 e sino al 25.10.2007 pari a €.2.860,50 (€ 746,21 per ciascuno degli anni 2004-2006, oltre alla frazione di 10/12 per l'anno 2007).
Il relativo importo va poi suddiviso in favore degli attori, succediti ciascuno nella quota di 1/3 nella proprietà del bene, e quindi in €. 953,50 in favore di ciascuno.
Su detto importo dovranno poi applicarsi gli interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere da ciascuna scadenza annuale e sino all'effettivo pagamento.
La domanda attorea deve invece essere respinta in relazione alle indennità richieste per il periodo successivo.
Ed invero venuto meno il provvedimento impositivo del vincolo sul bene e corrispondentemente l'obbligo di versare l'indennità prevista, per il periodo successivo al 25.10.2007 la domanda formulata dagli attori deve qualificarsi come azione ex art. 2043 c.c. in relazione all'illecita occupazione realizzata dalla p.a.
La domanda risarcitoria impone pertanto a carico di colui che la formuli l'onere di allegazione e di prova del concreto pregiudizio che si assume di aver patito, non essendo sufficiente la mera allegazione della perdita della disponibilità del bene.
In relazione alla domanda da illegittima occupazione si è così (Cass. 14268/2021, in tema di occupazione illegittima, da parte della P.A., di terreni oggetto di piano di lottizzazione) riconosciuta “la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost., ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto”.
Anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 23/07/2020) si colloca sulla stessa scia laddove esclude la possibilità di estendere alla domanda volta al ristoro del pregiudizio da occupazione illegittima il criterio di all'art. 42 bis d.P.R. n.
327/2001 in detta ipotesi in quanto “la liquidazione forfetaria ivi prevista spetta nell'ambito di un procedimento finalizzato ad adeguare la situazione di diritto a quella di fatto, nel rispetto del principio di legalità sostanziale più volte ribadito dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo. Una simile finalità non potrebbe ritrovarsi, invece, al di fuori della fattispecie descritta, con riferimento a quella che è un'ordinaria azione risarcitoria, per illegittima compressione di una delle facoltà del diritto dominicale su un fondo”.
Sul punto si condivide quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
2500/2024) che in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui ha ritenuto che “ il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può essere considerato "in re ipsa", purché tale espressione sia intesa come un pregiudizio causato dall'impossibilità stessa di disporre del bene;
tuttavia l'attore ha l'onere di allegare e provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui deriva il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione”.
L'onere di allegazione e di contestazione delle parti si atteggia differentemente in relazione al danno da mancato guadagno – per il quale l'attore è quindi chiamato a fornire specifici elementi atti ed indicare le circostanze del caso per dimostrare la futura destinazione del bene- dal danno dalla possibilità del godimento del bene andata perduta.
Sul punto la Corte di Cassazione (S.U. 33645/2022) ha osservato come a fronte dell'allegazione di tale secondo tipo di danno è il convenuto ad essere gravato di uno specifico onere di contestazione e che in detta ipotesi sorge “per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2,
c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa”.
Applicando i principi così richiamati al caso di specie la domanda volta alla condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento dell'indennità per il periodo successivo alla cessazione di efficacia del decreto di occupazione va dunque rigettata.
Ed invero gli attori hanno domandato il riconoscimento del diritto all'indennità di occupazione anche per il periodo successivo alla cessazione della validità del decreto di occupazione senza allegare il concreto pregiudizio nei termini indicati, né quale mancato godimento diretto, né in termini di destinazione locativa, richiamando la sola previsione contenuta nel decreto di occupazione.
Né hanno ulteriormente allegato a fronte della contestazione della p.a. convenuta. Nella specie dalla stessa disamina del decreto di occupazione risulta peraltro che il provvedimento è stato adottato al fine di svolgere interventi di “forestazione e bonifica in terreni degradati”, mentre gli attori hanno, all'esito della procedura di occupazione, manifestato l'intenzione di volere cedere il fondo alla stessa p.a.
Ne consegue che a fronte delle specifiche eccezioni della p.a. gli attori non hanno concretamente allegato, e provato -anche a mezzo di presunzioni semplici- il danno che assumono di aver patito in conseguenza dell'indisponibilità del bene, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Deve infine accolta la domanda restitutoria avanzata da parte attrice non essendovi prova che l'amministrazione abbia mai, pur a fronte dei ripetuti inviti ( del 29.6.2015, del 23.12.2015, del 16.10.2017, del 18.6.2018, del 6.6.2019), avviato alcuna attività per l'immissione in possesso dei proprietari.
Le spese di lite vanno infine poste a carico dell'amministrazione convenuta che pur se in relazione alla minor somma qui rideterminata, risulta comunque soccombente, e si liquidano, tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia e secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. modifiche, in € 5.077,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese vive pari a € 237,00 da distrarsi in favore del difensore antistatario.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: condanna l' Controparte_1
a corrispondere a e la somma di €. 953,50
[...] Parte_2 Parte_1
ciascuno, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere da ciascuna scadenza annuale e sino all'effettivo pagamento. condanna l' Controparte_1
a restituire a e il terreno sito in Ravanusa nella
[...] Parte_2 Parte_1
C.da Tenutella, foglio 27, particella 305; condanna l' Controparte_1
a restituire a e le spese di lite che si liquidano in
[...] Parte_2 Parte_1 in € 5.077,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese vive pari
237,00 da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Palermo, 25.2.2025 Il Giudice dott.ssa Claudia Spiga