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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/12/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1410 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
nato a [...] in data [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierangelo Ferranti, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nata a [...] in data [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Liza Ciavardini, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 23 settembre 2025, i Sig.ri Pt_2
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare
[...] CP_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia nata a [...] il Per_1
17.09.2016 e riconosciuta da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" sino al mese di dicembre del 2016 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva,
1 hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i loro rapporti nell'interesse principale della figlia.
Quanto alle statuizioni economiche, il ha dedotto di essere un influencer Pt_1
Con sui social media percependo un reddito mensile netto di € 2.800,00, mentre la di lavorare in qualità di dipendente della Bongustare S.r.l. con un reddito mensile netto pari a € 1.400,00.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 22.10.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 4 dicembre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e iscritto Parte_1 CP_1 al n. 1410 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
A) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime di Persona_2 affidamento condiviso con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiunto per le ordinarie con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, attualmente Con nell'appartamento condotto in locazione dalla signora ubicato in Fiumicino
(Roma), Via del Pesce Luna n. 126.
B) Le parti concordano che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre e in ogni caso compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi della figlia, in uno spirito di reciproca e leale collaborazione.
C) FREQUENTAZIONE E VISITE. Ferma la possibilità per le parti di modificare
2 con il mutuo consenso i termini del presente accordo, tenuto conto del collocamento prevalente della figlia presso la madre e di quanto previsto al superiore punto 2), in caso di disaccordo, il padre eserciterà il diritto di visita e frequentazione della minore con le seguenti modalità: - due volte a settimana, il lunedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00 ed il mercoledì dall'uscita di scuola, con pernotto sino al giorno seguente quando provvederà ad accompagnarla a scuola: - nei periodi di chiusura della scuola, negli stessi giorni e con gli stessi orari salvo per il rientro presso la casa materna il giovedì che avverrà alle ore 11.00; - in entrambi i casi a week-end alternati dall'orario di uscita di scuola del venerdì alle ore 20.00 della domenica con pernottamento venerdì e sabato sera;
2 - entrambi i genitori, nei giorni di spettanza provvederanno ad accompagnare la figlia alle eventuali attività, ludiche, sportive ed extrascolastiche;
- il compleanno di ognuno dei genitori sarà trascorso con il medesimo in deroga alla frequentazione ordinaria ed indipendentemente da essa, la minore in deroga alla frequentazione ordinaria e Con indipendentemente da essa, trascorrerà la festa della mamma con la Signora la festa del papà con il Signor - le festività nazionali, derogano al calendario Pt_1 ordinario e seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, in particolare, la figlia trascorrerà la vigilia di Natale, compreso pernotto, con un genitore, ed il 25 dicembre dalle ore 12.00 e compreso pernotto con l'altro genitore, dal 26 dicembre dalle ore 12.00 all'1 gennaio con un genitore e dall'1 gennaio alle ore 12.00 al 6 gennaio alle ore 13.00 con l'altro. Tale calendario avrà inizio per la Vigilia di Natale
2025 e dal 26 all'1.1 con il padre. - ad anni alterni, nelle festività Pasquali dalle 16.00 del Venerdì Santo alle ore 20.00 del Lunedì dell'Angelo con pernotto;
- per le vacanze estive: la figlia trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore impegnandosi entrambi comunicare il periodo di vacanza di rispettiva spettanza entro il 31 maggio di ogni anno. - poiché come sopra precisato, la minore a volte gira, unitamente al padre, video sui social, YouTube, Tik Tok etc., la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia, si rende disponibile, come peraltro già avviene, a non ostacolare le riprese di questi video, consentendo eccezionalmente ed esclusivamente per i casi di provini, promozioni e/o registrazioni, eventi, una diversa ed alternativa maggiore frequentazione tra il padre e la figlia rispetto a quella sopra indicata, il tutto con necessario preavviso di almeno un giorno. Si precisa in ogni caso che le
“registrazioni ordinarie” come fatto sino ad ora, dovranno essere svolte nei giorni
3 di visita e con gli orari già specificati nel presente punto 3.
D) CONTRIBUTI ECONOMICI. A titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , il Signor corrisponderà alla Signora Per_1 Parte_1 CP_1 entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese e con decorrenza dal mese
[...] di settembre 2025, l'importo di € 500,00 (cinquecento/00), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT di riferimento. Tutte le altre spese aventi carattere straordinario, quali quelle scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche e sportive in generale, resteranno a carico di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno e daranno diritto a rimborso dietro presentazione della relativa ricevuta. Le parti si danno reciprocamente atto che le spese aventi natura straordinaria decise dall'uno senza il previo consenso dell'altro, daranno diritto a rimborso soltanto ove assistite dai requisiti della necessità ed indispensabilità.
Sull'esatta identificazione delle spese straordinarie le parti si richiamano al c.d.
Protocollo d'intesa del Tribunale adito. Il padre, come fatto negli ultimi due anni, per le attività svolte con la figlia, continuerà a versare €. 200,00 su di un conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Sondrio alla medesima intestato/dedicato e si impegna – entro 30 giorni dalla data odierna - a richiedere alla banca la possibilità di estendere la firma anche alla madre affinché lo stesso conto, sino al raggiungimento della maggiore età di , possa essere utilizzato Per_1 solamente a firma congiunta e in caso di impossibilità, il conto di cui sopra sarà chiuso e i genitori apriranno – entro 10 giorni dalla chiusura del conto su detto - un libretto postale a firma congiunta intestato alla minore.
E) i genitori convengono che la Signora percepirà per intero l'assegno CP_1 unico per i figli erogato dall'INPS;
F) le Parti si rilasciano vicendevolmente il consenso per il rilascio e/o per il rinnovo dei rispettivi passaporti nonché per i documenti di identità anche validi per l'espatrio della figlia minore.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 10 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1410 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
nato a [...] in data [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierangelo Ferranti, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nata a [...] in data [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Liza Ciavardini, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 23 settembre 2025, i Sig.ri Pt_2
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare
[...] CP_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia nata a [...] il Per_1
17.09.2016 e riconosciuta da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" sino al mese di dicembre del 2016 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva,
1 hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i loro rapporti nell'interesse principale della figlia.
Quanto alle statuizioni economiche, il ha dedotto di essere un influencer Pt_1
Con sui social media percependo un reddito mensile netto di € 2.800,00, mentre la di lavorare in qualità di dipendente della Bongustare S.r.l. con un reddito mensile netto pari a € 1.400,00.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 22.10.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 4 dicembre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e iscritto Parte_1 CP_1 al n. 1410 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
A) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime di Persona_2 affidamento condiviso con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiunto per le ordinarie con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, attualmente Con nell'appartamento condotto in locazione dalla signora ubicato in Fiumicino
(Roma), Via del Pesce Luna n. 126.
B) Le parti concordano che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre e in ogni caso compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi della figlia, in uno spirito di reciproca e leale collaborazione.
C) FREQUENTAZIONE E VISITE. Ferma la possibilità per le parti di modificare
2 con il mutuo consenso i termini del presente accordo, tenuto conto del collocamento prevalente della figlia presso la madre e di quanto previsto al superiore punto 2), in caso di disaccordo, il padre eserciterà il diritto di visita e frequentazione della minore con le seguenti modalità: - due volte a settimana, il lunedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00 ed il mercoledì dall'uscita di scuola, con pernotto sino al giorno seguente quando provvederà ad accompagnarla a scuola: - nei periodi di chiusura della scuola, negli stessi giorni e con gli stessi orari salvo per il rientro presso la casa materna il giovedì che avverrà alle ore 11.00; - in entrambi i casi a week-end alternati dall'orario di uscita di scuola del venerdì alle ore 20.00 della domenica con pernottamento venerdì e sabato sera;
2 - entrambi i genitori, nei giorni di spettanza provvederanno ad accompagnare la figlia alle eventuali attività, ludiche, sportive ed extrascolastiche;
- il compleanno di ognuno dei genitori sarà trascorso con il medesimo in deroga alla frequentazione ordinaria ed indipendentemente da essa, la minore in deroga alla frequentazione ordinaria e Con indipendentemente da essa, trascorrerà la festa della mamma con la Signora la festa del papà con il Signor - le festività nazionali, derogano al calendario Pt_1 ordinario e seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, in particolare, la figlia trascorrerà la vigilia di Natale, compreso pernotto, con un genitore, ed il 25 dicembre dalle ore 12.00 e compreso pernotto con l'altro genitore, dal 26 dicembre dalle ore 12.00 all'1 gennaio con un genitore e dall'1 gennaio alle ore 12.00 al 6 gennaio alle ore 13.00 con l'altro. Tale calendario avrà inizio per la Vigilia di Natale
2025 e dal 26 all'1.1 con il padre. - ad anni alterni, nelle festività Pasquali dalle 16.00 del Venerdì Santo alle ore 20.00 del Lunedì dell'Angelo con pernotto;
- per le vacanze estive: la figlia trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore impegnandosi entrambi comunicare il periodo di vacanza di rispettiva spettanza entro il 31 maggio di ogni anno. - poiché come sopra precisato, la minore a volte gira, unitamente al padre, video sui social, YouTube, Tik Tok etc., la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia, si rende disponibile, come peraltro già avviene, a non ostacolare le riprese di questi video, consentendo eccezionalmente ed esclusivamente per i casi di provini, promozioni e/o registrazioni, eventi, una diversa ed alternativa maggiore frequentazione tra il padre e la figlia rispetto a quella sopra indicata, il tutto con necessario preavviso di almeno un giorno. Si precisa in ogni caso che le
“registrazioni ordinarie” come fatto sino ad ora, dovranno essere svolte nei giorni
3 di visita e con gli orari già specificati nel presente punto 3.
D) CONTRIBUTI ECONOMICI. A titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , il Signor corrisponderà alla Signora Per_1 Parte_1 CP_1 entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese e con decorrenza dal mese
[...] di settembre 2025, l'importo di € 500,00 (cinquecento/00), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT di riferimento. Tutte le altre spese aventi carattere straordinario, quali quelle scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche e sportive in generale, resteranno a carico di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno e daranno diritto a rimborso dietro presentazione della relativa ricevuta. Le parti si danno reciprocamente atto che le spese aventi natura straordinaria decise dall'uno senza il previo consenso dell'altro, daranno diritto a rimborso soltanto ove assistite dai requisiti della necessità ed indispensabilità.
Sull'esatta identificazione delle spese straordinarie le parti si richiamano al c.d.
Protocollo d'intesa del Tribunale adito. Il padre, come fatto negli ultimi due anni, per le attività svolte con la figlia, continuerà a versare €. 200,00 su di un conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Sondrio alla medesima intestato/dedicato e si impegna – entro 30 giorni dalla data odierna - a richiedere alla banca la possibilità di estendere la firma anche alla madre affinché lo stesso conto, sino al raggiungimento della maggiore età di , possa essere utilizzato Per_1 solamente a firma congiunta e in caso di impossibilità, il conto di cui sopra sarà chiuso e i genitori apriranno – entro 10 giorni dalla chiusura del conto su detto - un libretto postale a firma congiunta intestato alla minore.
E) i genitori convengono che la Signora percepirà per intero l'assegno CP_1 unico per i figli erogato dall'INPS;
F) le Parti si rilasciano vicendevolmente il consenso per il rilascio e/o per il rinnovo dei rispettivi passaporti nonché per i documenti di identità anche validi per l'espatrio della figlia minore.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 10 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
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