TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 30.1.2025, alle ore 9.45 presso il Tribunale di Massa, di fronte al Giudice Dott.ssa Rossella Soffio sono presenti l'Avv. Claudio LALLI per la parte ricorrente. Nessuno compare per la parte resistente.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. Il difensore di parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discute oralmente la causa e contesta le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
in composizione monocratica
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di LAVORO proc. n. 889/2024
promossa da
assistito dall'Avv.to Claudio LALLI Parte_1
C o n t r o
1 assistito dall'Avv.to Stefano LEUZZI Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 13.11.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio affinchè fosse affermato il diritto Controparte_1 della ricorrente a prestare la propria opera lavorativa nel rispetto dell'orario settimanale pari a 23,5 ore settimanali.
Narrava infatti la ricorrente che a fronte della disposizione datoriale con la quale, a partire dal 22.7.2024, le ore settimanali di lavoro sarebbero state ridotte a 21, la medesima aveva formalmente negato il consenso alla riduzione oraria e la convenuta aveva in conseguenza di ciò, arbitrariamente, imputato -le ore ulteriori alle 21 settimanali- a ferie e rol.
Ritenendo tale comportamento illegittimo, così concludeva:
Voglia affermare il diritto della ricorrente a prestare la propria opera lavorativa a favore della nel rispetto dell'orario settimanale pari a n° 23,5 ore Controparte_2 settimanali come concordato tra le parti e sempre riconosciute sino al 22/07/2024; Voglia dichiarare la illegittimità della unilaterale riduzione dell'orario da parte della nonché la illegittimità dell'utilizzo dei rol/ferie dovuti Controparte_2 alla ricorrente per raggiungere le n° 23,5 ore settimanali rispetto alle 21 effettivamente lavorate;
Voglia conseguentemente condannare la con sede in Controparte_3 via Sottomonte 27 Capannori (LU) in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere a favore della ricorrente tutte le ore di rol/ferie scalate, dal 22/07/2024 al 29/09/2024 pari a n° 16 ore ( o quelle ore che risulteranno dovute in causa), oltre a quelle eventuali ulteriori ore che saranno scalate alla ricorrente da parte della cooperativa, dal 30/09/2024 alla data della sentenza;
Voglia, infine condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore a pagare tutte le spese e competenze del presente giudizio.
si costituiva in giudizio in data 28.12.2024 Controparte_1 evidenziando che seguito della contrazione delle attività previste dall'appalto per pulizie presso l'ASL Toscana Nord ovest sull'ospedale di Massa, aveva convocato tutti i lavoratori, compresa la ricorrente, illustrando la necessità di una riduzione dell'orario lavorato: che la ricorrente aveva dato il suo assenso -che tuttavia non era stato raccolto per iscritto dalla società cooperativa.
2 Rappresentando che dal 1.10.2024 l'orario di lavoro era stato ripristinato nella sua originaria estensione a 23,5 ore settimanali, dava atto di avere già provveduto a riattribuire n. 15 ore di permessi con la busta paga in corso di elaborazione.
In data 8.1.2025 la società produceva telematicamente la busta paga di rielaborazione con cui erano state riattribuite 15 ore di permessi di cui 4 ore di rol e 10 ore di festività soppresse.
Così concludeva:
1. Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare la domanda di parte ricorrente sub lettera I per carenza di interesse ad agire essendo l'orario della lavoratrice pari ad ore 23,5 come da busta paga in atti.
2. Voglia l'ill.mo Giudice adito rigettare la domanda di parte ricorrente sub lettera II per carenza di interesse ad agire avendo parte convenuta riconosciuto la debenza di n. 4 ore di ROL utilizzati ed obbligandosi a restituirle
3. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previo accertamento e declaratoria che la riduzione oraria coperta da ROL ammonta ad ore 4, rigettare domanda di parte ricorrente sub lettera III per carenza di in interesse ad agire avendo la convenuta riconosciuto n. 4 ore di ROL come dovuti e in subordine limitandone l'accoglimento per n. 4 ore di ROL e rigettando il resto, essendo infondata in fatto ed in diritto.
4. Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere le presenti conclusioni determinando le spese legali nella misura minima di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 137/22 pari ad € 258 e compensandole integralmente tra le parti, o comunque parzialmente, per quanto esposto in atti
Fissata con decreto l'udienza al 23.1.2025, parte ricorrente chiedeva termine per l'esame della documentazione. La causa veniva fissata in discussione al 30.1.2025.
Preliminarmente occorre dare atto che parte resistente, costituendosi, ha essa stessa riconosciuto di dover e volere riaccreditare le ore non lavorate che erano state computate quali ROL e ferie, così implicitamente riconoscendo che la riduzione dell' orario non potesse essere applicata in quanto contratto a tempo parziale e riduzione non accettata - con consenso scritto del lavoratore.
In particolare, alle pagine 3-4 della memoria, riconosce che alla ricorrente “sono state ridotte complessivamente 15 ore di cui quanto al mese di luglio 2024 n. 3 e mezza, ore coperte tramite permessi ex festività, quanto al mese di agosto 2024 n. 5 ore coperte tramite permessi ex festività, quanto al mese di settembre 2024 n. 6 ore e mezza coperte tramite permessi ex festività per 2,5 ore e ROL per n. 4 ore”.
Ciò premesso, parte resistente conclude chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo parte resistente, con deposito telematico della costituzione in
3 giudizio, documentato di aver provveduto alla riattribuzione alla dipendente delle ore non lavorate imputate a ROL e festività soppresse.
Risulta documentalmente dalla produzione della busta paga di cui al deposito dell'8.1.2025 che effettivamente la convenuta ha provveduto a riaccreditare per l'intero periodo dal
22.7.2024 al 29.9.2024 numero 15 ore di lavoro: precisamente 2 ore e mezza imputate ad ex festività e 12 ore e mezza imputate a ROL.
Parte ricorrente tuttavia contesta tale calcolo, richiedendo, come da conteggi sindacali allegati al ricorso, il riconoscimento di 16 ore.
La differenza di un'ora è imputabile alla allegazione di parte resistente, supportata documentalmente con la prod. n. 6 allegata alla memoria di costituzione, del godimento da parte della lavoratrice di un'ora di permesso nella giornata del 16 settembre.
Ritiene questo giudice che la produzione di uno screen-shot di un telefono cellulare
(appartenente a chi?) non costituisca, in presenza di specifica contestazione della ricorrente lavoratrice di aver usufruito del permesso che sarebbe stato richiesto ma non concesso, prova idonea della fruizione dello stesso e dunque utile a legittimare un riaccredito del monte ore pari a 15 ore piuttosto che a 16 come richiesto da parte ricorrente.
Pertanto l'ora di cui non è dimostrata l'effettiva fruizione come permesso, deve essere riconosciuta al lavoratore e andare a computarsi nella banca ore.
Dunque il ricorso merita pieno accoglimento: poiché sono già state riconosciute 15 ore, occorre pronunciarsi solo in ordine ad 1 ora oggetto di contestazione e non riaccreditata con la busta paga di dicembre 2024.
In punto spese, parte ricorrente produce copia della missiva inviata via pec in data
20.7.2024 con cui rappresentava a parte convenuta che la signora contestava la Pt_1 disposizione organizzativa con la quale era stata disposta, unilateralmente, la riduzione dell'orario di lavoro e si poneva a disposizione dell'azienda per lo svolgimento della prestazione lavorativa per l'intero orario di 23 ore e mezzo settimanali.
Non risulta viceversa una specifica richiesta di riaccredito delle ore imputate a ROL e ferie formulata a parte resistente prima del deposito del ricorso.
Pertanto, si ritiene che le spese del giudizio debbano essere liquidate nei valori medi, compenso per fase istruttoria escluso, secondo il valore della causa.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando
1. dichiara la illegittimità della unilaterale riduzione dell'orario da parte della e la conseguente illegittimità dell'utilizzo di Controparte_1 rol/ferie ad imputazione delle ore non lavorate;
2. Condanna conseguentemente in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al riconoscimento alla lavoratrice di 16 ore lavorate di cui 15 già riattribuite
3. Condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in €. 515,00, oltre rimborso spese forfettarie se dovute, IVA e CPA come per legge.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 30 gennaio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
5