TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 246/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 246/2025 v.g., promossa da:
nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. MICCOLI EMANUELA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. DI TONTO FRANCESCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 24/05/1986 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data dell'11/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/03/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 5 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
A) assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra e del Parte_1
figlio ad oggi non ancora autosufficiente;
Persona_1
B) obbligo in capo al sig. di corrispondere mensilmente, a titolo Controparte_1
di concorso per il mantenimento ordinario della coniuge e del figlio , Per_1
maggiorenne ma non ancora autosufficiente, la somma omnicomprensiva di
€.1.000,00 (mille/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
il citato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro il giorno 15 (QUINDICI) di ogni mese mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla
Sig.ra e sarà da intendersi comprensivo del canone di locazione Pt_1 dell'immobile di cui sopra sito in Cepagatti (PE) -65012- alla Via Moncocitto n.2/a ovvero di altro immobile ove la signora deciderà di trasferirsi ed i cui Pt_1
contratti saranno volturati in capo alla medesima;
C) obbligo in capo al sig. di contribuire, nella misura del 50%, Controparte_1
alle spese mediche straordinarie non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché a quelle conseguenti ad eventi eccezionali ed imprevedibili che esulino dall'ordinario regime di vita dello specifico contesto socioeconomico e dalle consuete abitudini serbate in costanza di coabitazione, spese comunque sempre preventivamente annunciate per iscritto, concordate e comprovate a mezzo di fatture o di altri documenti a valenza fiscale;
pagina 3 di 5 D) obbligo in capo al sig. di accollo di tutti i debiti maturati e Controparte_1
maturandi di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, a carico della sig.ra Pt_1
per effetto della di lei qualità di socia accomandante di PRINTING &
[...]
LABEL DI ON AE SAS con sede in Cepagatti (PE) Via
Moncocitto n.2A iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti Pescara al n.
e al n. REA PE 414473; P.IVA_1
E) obbligo in capo al sig. di accollo di tutti i debiti maturati e Controparte_1
maturandi di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, a carico della sig.ra Pt_1
per effetto della di lei qualità di socia accomandante di R&C
[...]
RAPPRESENTANZE S.A.S. on sede in Pescara Parte_2
Via Fosso Cavone n.83 iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti Pescara al n.
e al n. REA PE 112462; P.IVA_2
F) obbligo in capo al sig. di provvedere al pagamento di tutti i Controparte_1
debiti maturati e maturandi di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, a carico della sig.ra per effetto della di lei qualità di socia accomandante delle Parte_1
società di cui ai suddetti punti D) ed E);
G) contestualmente, la sig.ra si impegna ed obbliga a formalizzare il Pt_1
proprio recesso dalla società PRINTING & LABEL DI ON AE
SAS con sede in Cepagatti (PE) Via Moncocitto n.2A iscritta nel Registro delle
Imprese di Chieti Pescara al n. e al n. REA PE 414473 e dalla società P.IVA_1
con sede in Controparte_2
Pescara Via Fosso Cavone n.83 iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti Pescara al n. e al n. REA PE 112462 senza alcuna liquidazione e/o P.IVA_2
corrispettivo della partecipazione societaria della medesima elle predette Pt_1
società.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/03/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 246/2025 v.g., promossa da:
nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. MICCOLI EMANUELA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. DI TONTO FRANCESCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 24/05/1986 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data dell'11/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/03/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 5 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
A) assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra e del Parte_1
figlio ad oggi non ancora autosufficiente;
Persona_1
B) obbligo in capo al sig. di corrispondere mensilmente, a titolo Controparte_1
di concorso per il mantenimento ordinario della coniuge e del figlio , Per_1
maggiorenne ma non ancora autosufficiente, la somma omnicomprensiva di
€.1.000,00 (mille/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
il citato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro il giorno 15 (QUINDICI) di ogni mese mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla
Sig.ra e sarà da intendersi comprensivo del canone di locazione Pt_1 dell'immobile di cui sopra sito in Cepagatti (PE) -65012- alla Via Moncocitto n.2/a ovvero di altro immobile ove la signora deciderà di trasferirsi ed i cui Pt_1
contratti saranno volturati in capo alla medesima;
C) obbligo in capo al sig. di contribuire, nella misura del 50%, Controparte_1
alle spese mediche straordinarie non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché a quelle conseguenti ad eventi eccezionali ed imprevedibili che esulino dall'ordinario regime di vita dello specifico contesto socioeconomico e dalle consuete abitudini serbate in costanza di coabitazione, spese comunque sempre preventivamente annunciate per iscritto, concordate e comprovate a mezzo di fatture o di altri documenti a valenza fiscale;
pagina 3 di 5 D) obbligo in capo al sig. di accollo di tutti i debiti maturati e Controparte_1
maturandi di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, a carico della sig.ra Pt_1
per effetto della di lei qualità di socia accomandante di PRINTING &
[...]
LABEL DI ON AE SAS con sede in Cepagatti (PE) Via
Moncocitto n.2A iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti Pescara al n.
e al n. REA PE 414473; P.IVA_1
E) obbligo in capo al sig. di accollo di tutti i debiti maturati e Controparte_1
maturandi di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, a carico della sig.ra Pt_1
per effetto della di lei qualità di socia accomandante di R&C
[...]
RAPPRESENTANZE S.A.S. on sede in Pescara Parte_2
Via Fosso Cavone n.83 iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti Pescara al n.
e al n. REA PE 112462; P.IVA_2
F) obbligo in capo al sig. di provvedere al pagamento di tutti i Controparte_1
debiti maturati e maturandi di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, a carico della sig.ra per effetto della di lei qualità di socia accomandante delle Parte_1
società di cui ai suddetti punti D) ed E);
G) contestualmente, la sig.ra si impegna ed obbliga a formalizzare il Pt_1
proprio recesso dalla società PRINTING & LABEL DI ON AE
SAS con sede in Cepagatti (PE) Via Moncocitto n.2A iscritta nel Registro delle
Imprese di Chieti Pescara al n. e al n. REA PE 414473 e dalla società P.IVA_1
con sede in Controparte_2
Pescara Via Fosso Cavone n.83 iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti Pescara al n. e al n. REA PE 112462 senza alcuna liquidazione e/o P.IVA_2
corrispettivo della partecipazione societaria della medesima elle predette Pt_1
società.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/03/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5