Articolo 25 della Legge 11 marzo 1972, n. 118
Articolo 24Articolo 26
Versione
26 aprile 1972
Art. 25.
I segretari comunali titolari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio nelle province di Trento e di Bolzano, conservano la titolarita' dell'ufficio e sono inquadrati nel personale dei rispettivi comuni con diritto al trattamento economico in godimento alla predetta data.
Essi possono, tuttavia, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 24, essere trasferiti, a loro domanda, ai sensi dell' articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , a sedi di altre province appartenenti alla stessa classe del comune della cui segreteria erano titolari.
Entrata in vigore il 26 aprile 1972