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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 06/11/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
AR IC Presidente
SC RI Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 965/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UL IS Parte_1 C.F._1
e
UL IA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UL IS C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Condizioni
Confermare definitivamente l'assegnazione della casa sita in Poggiridenti (SO) Via Pila n. 11 a CP_1 che continuerà quindi ad abitarla unitamente ai figli.
Il signor continuerà ad occuparsi del mantenimento ordinario e straordinario dei figli. CP_1
Dare atto dell'indipendenza economica dei coniugi.
pagina 1 di 3 Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 20.06.2025, e Parte_1
UL IA proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Piateda (SO) il 03.10.1998, da cui erano nati il 03.02.2000, Per_1
il 13.07.2002 e il 02.08.2005, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, Per_2 Per_3 premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio nel giudizio di separazione, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 24.06.2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 01.10.2025.
Con note scritte del 26.09.2025, le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e UL Parte_1
IA, celebrato in Piateda (SO) il 03.10.1998, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1998 al n. 5 parte II serie A;
pagina 2 di 3 2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
SC RI AR IC
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
AR IC Presidente
SC RI Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 965/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UL IS Parte_1 C.F._1
e
UL IA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UL IS C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Condizioni
Confermare definitivamente l'assegnazione della casa sita in Poggiridenti (SO) Via Pila n. 11 a CP_1 che continuerà quindi ad abitarla unitamente ai figli.
Il signor continuerà ad occuparsi del mantenimento ordinario e straordinario dei figli. CP_1
Dare atto dell'indipendenza economica dei coniugi.
pagina 1 di 3 Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 20.06.2025, e Parte_1
UL IA proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Piateda (SO) il 03.10.1998, da cui erano nati il 03.02.2000, Per_1
il 13.07.2002 e il 02.08.2005, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, Per_2 Per_3 premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio nel giudizio di separazione, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 24.06.2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 01.10.2025.
Con note scritte del 26.09.2025, le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e UL Parte_1
IA, celebrato in Piateda (SO) il 03.10.1998, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1998 al n. 5 parte II serie A;
pagina 2 di 3 2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
SC RI AR IC
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