Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'11 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Carmelo Caruso
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Andriulli, Certomà e Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “RILIQUIDAZIONE PENSIONE: PERIODI DI MALATTIA E/O INFORTUNIO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di titolare di pensione di reversibilità del defunto marito , ha chiesto dichiararsi Persona_1
l'inopponibilità dei verbali di disconoscimento del rapporto di lavoro tra il e la Per_1 CP_2
per 25 settimane nel 1994, chiedendo il riaccredito dei contributi e la ricostituzione del trattamento pensionistico con ricalcolo dei ratei. A tal fine deduceva di non aver mai ricevuto la notifica del provvedimento di disconoscimento né del pregresso accertamento ispettivo del 26.02.2007; che la vicenda dell'annullamento delle settimane di lavoro e di contributi aveva interessato gran parte dei lavoratori di quel periodo lavorativo (anni 1993 e 1994) ed era stata oggetto di numerose CP_2
cause dinanzi al Tribunale di Taranto sez. lavoro dal 2017 al 2020, tutte concluse con l'annullamento del provvedimento e con la motivazione costante che il rapporto di lavoro CP_1
fosse sussistente ed operativo pur figurando i lavoratori per qualche settimana in C.I.G.O. a loro insaputa.
Si è tempestivamente costituito l' contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti e CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva altresì l'inammissibilità/improponibilità del ricorso,
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111/2011, nonché la prescrizione del diritto al pagamento dei ratei ex art. 47 bis DPR 639/70.
Istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni, la causa è stata infine discussa all'odierna udienza e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata nei limiti di cui si dirà e conseguentemente deve essere accolta per quanto di ragione.
Il motivo addotto dall' a fondamento dell'annullamento dell'accredito dei contributi di cui si CP_1
discute è costituito dal disconoscimento del rapporto di lavoro di con la società Persona_1 nell'anno 1994. A ben vedere - come emerge dalla documentazione allegata – CP_2
l'annullamento della contribuzione non discende dal disconoscimento del rapporto di lavoro in sé, bensì dell'accertamento del fittizio collocamento del lavoratore in CIGO al fine di conseguire indebiti rimborsi . Come confermato anche dai testi escussi, il rapporto di lavoro del CP_1 Per_1
era in realtà sussistente e operativo, in quanto il lavoratore, nel periodo oggetto di causa, pur figurando in CIGO, prestava di fatto la sua attività lavorativa.
Dall'accertamento della sussistenza di tale rapporto deriva, quindi, il diritto al riconoscimento dello stesso ai fini assicurativo-previdenziali e alla ricostituzione del trattamento pensionistico di reversibilità della ricorrente.
A tal fine vanno esaminate le eccezioni sollevate dall' . CP_1
E' infondata l'eccezione di improponibilità/inammissibilità per assenza di previa domanda amministrativa. Invero, la domanda risulta ammissibile in quanto l'istanza amministrativa è quella originariamente presentata per la concessione del trattamento pensionistico (dovendosi dunque opinare che l'Ente fosse già a conoscenza dei presupposti del diritto azionato: cfr. Cass. Lav. 5 ottobre 2007 n° 20892).
Non è fondata neanche l'eccezione di decadenza ex art. 47, ultimo comma, DPR 639/1970, in quanto, se pure dovesse ritenersi applicabile la norma in esame – qualificandosi quale “prestazione riconosciuta solo in parte” e non quale “rideterminazione della prestazione previdenziale” non assoggettata alla decadenza (v.. Cass. Lav. 5 agosto 2016 n° 16549) – il termine triennale dovrebbe farsi decorrere dal presente accertamento giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro. Non è infatti condivisibile quanto affermato dall' nella memoria a proposito della decorrenza del CP_1
termine a partire dalla notifica del provvedimento di disconoscimento del periodo lavorativo
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(asseritamente notificato in data 11 gennaio 2016), atteso che non può essere ritenuta idonea a provare la suddetta notifica la documentazione allegata a causa dell'impossibilità di associare l'avviso di ricevimento al provvedimento di disconoscimento (vista l'assenza di coincidenza tra il numero indicato sull'avviso di ricevimento il provvedimento stesso).
Viceversa, è fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici ai sensi dell'art. 47 bis DPR 639/70.
La predetta disposizione recita: “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
Pertanto, le differenze di pensione sono da ritenersi dovute nei limiti dell'eccepita prescrizione e, dunque, limitatamente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra e anche per il periodo disconosciuto dall' Persona_1 CP_2 CP_1
nella nota del 22.12.2015, con conseguente riconoscimento dello stesso ai fini assicurativo-previdenziali, dichiara il diritto della ricorrente alla ricostituzione il trattamento pensionistico di reversibilità da lei goduto e condanna l' alla CP_1
corresponsione delle differenze pensionistiche nei limiti della prescrizione quinquennale come indicato in parte motiva;
2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del CP_1
giudizio, che liquida in complessivi €.2000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M.
n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 11 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia Viesti
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