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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3587/2015 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione ordinanza di assegnazione di somme, vertente
tra
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barile alla Via Parte_1
Acqua del Salice n. 2 rappresenta e difende se stessa; ATTRICE
contro
CONVENUTO CONTUMACE CP_1
nonché contro
, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso Controparte_2
dal'avv. Franco Trivigno e domiciliata in Paterno alla Via Tempa la Chiesa n. 3;
- CONVENUTO
e contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Floridea Di Ciommo ed Controparte_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rionero in V.re alla Via Roma n. 204 che lo rappresenta e difende in virtù di procura agli atti;
CONVENUTO
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 11.10.2024.
FATTO E DIRITTO
L'attrice avv. con ricorso depositato il 30.07.2015 e notificato il 6.08.2015 Parte_1 proponeva opposizione all'ordinanza di assegnazione resa dal G.E. in data 11.06.2015 procedimento iscritto al N. RG.E. 190/2010 con cui venivano assegnate al creditore procedente le somme accantonate dal terzo pignorato Controparte_3 Controparte_2
L'attrice aveva notificato allo stesso Comune altri due pignoramenti presso terzi quali RGE
407/2014 e RGE 209/2015 per crediti personali evenienti dalla omologa della separazione consensuale con il convenuto Il G.E. con ordinanza assegnava l'intera somma CP_1
accantonata dal terzo pignorato, di euro 17.060,50, al disattendendo le proprie CP_3
1 istanze e che, a suo dire, le somme dovevano essere assegnate in proprio favore in via privilegiata e prioritaria trattandosi di credito di natura alimentare.
Ritenendo l'ordinanza di assegnazione illegittima ed errata, chiedeva, previa sospensiva, la revoca e l'annullamento della stessa e per l'effetto disporsi l'assegnazione delle somme in favore di essa ricorrente. In via subordinata chiedeva che venisse accantonata ed assegnata la somma di euro 600,00 mensili dalla data del pignoramento ovvero dal 7.03.2014 e dal
26.02.2015.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.01.2016 si costituiva in giudizio CP_3
che contestava ogni assunto attoreo e chiedeva in via preliminare dichiararsi
[...]
l'improcedibiltà e/o inammissibilità dell'azione, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, nel merito rigettare l'opposizione e confermare l'ordinanza di assegnazione dell'11.06.2015 RGE N. 190/2010. In via riconvenzionale chiedeva accertarsi e dichiararsi che i procedimenti esecutivi RGE 407/2014 e RGE 209/2015 andavano riuniti al fascicolo
RGE N. 190/2010, che, a seguito della mancata riunione il convenuto ha subito un CP_3 danno pari all'importo corrisposto e da corrispondere a condannare Parte_1 quest'ultima alla restituzione delle somme in favore del nella misura da accertarsi in CP_3
corso del giudizio. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 27.01.2016 si costituiva in giudizio il Controparte_2
in persona del Sindaco p.t.il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Esponeva che il aveva eseguito quanto disposto dal GE, che nessuna sospensione CP_2
veniva ordinata, .chiedeva l'estromissione dal procedimento con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 29.01.2016 di comparizione, sulle istanze delle parti il Giudice, con provvedimento del 4.03.2016, disponeva l'estromissione del dal giudizio. CP_2
Veniva, altresì, dichiarata la contumacia del convenuto che non si costituiva in CP_1
giudizio benchè ritualmente citato.
L'Avv. ha introdotto il presente giudizio sostenendo l'illegittimità dell'ordinanza per Pt_1
una serie di ragioni notificando, nel febbraio del 2015, atto di citazione in riassunzione del procedimento esecutivo n. RGE 190/2010. Esperito negativamente il tentativo di mediazione, alle parti erano assegnati i termini di cui all'articolo 183 sesto comma, cpc
Dopo una serie di rinvii, all'udienza dell'11.10.2024 la causa era assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda di parte ricorrente non è fondata, pertanto non va accolta.
Il procedimento esecutivo, come è noto, si articola in due grandi fasi: la fase espropriativa, finalizzata a liquidare i beni (immobili, per qual che ci riguarda) sottoposti ad esecuzione, e
2 quella distributiva, finalizzata alla distribuzione del ricavato, e quindi a realizzare lo scopo procedimento, e cioè il pagamento dei creditori.
L'attività essenziale della fase distributiva consiste nella formazione dello stato di graduazione dei crediti, e cioè nello stabilire l'ordine progressivo con cui devono essere soddisfatti i creditori concorrenti, sulla base del quale si procederà alla formazione del progetto di distribuzione, in cui saranno indicate le somme spettanti ai medesimi.
La redazione dello stato di graduazione è quindi (sebben contenuta nello stesso atto) preliminare alla redazione del progetto di distribuzione.
In tema di responsabilità patrimoniale il principio fondamentale che regola la materia consiste nel principio del concorso dei creditori, disciplinato dall'art. 2741 c.c., secondo il quale tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Le cause di prelazione, che per quanto a noi interessa sono i privilegi e le ipoteche, sono disciplinate dal codice civile.
Il principio del concorso dei creditori trova concreta realizzazione mediante il processo esecutivo, nel quale i creditori devono attivarsi (o come procedente o come intervenuti) secondo le norme processuali.
I creditori che non si sono attivati nella procedura non esistono ai fini della predisposizione dello stato di graduazione (ad esempio i creditori iscritti non intervenuti), atteso che sia l'art. 510 c.p.c. che l'art. 596 c.p.c. fanno riferimento ai soli creditori intervenuti (o che partecipano alla procedura).
L'efficacia delle cause di prelazione è inoltre condizionata alla loro preesistenza rispetto alla pendenza del processo esecutivo, a norma dell'art. 2916 cc.
Ricapitolando: le norme sottese alla formazione dello stato di graduazione dei crediti sono di duplice natura: sostanziale e processuale.
Sotto il profilo sostanziale occorre far riferimento ai seguenti articoli:
- l'art. 2741 c.c. che istituisce il principio del concorso dei creditori;
- gli art. 2745 e seguenti c.c., che disciplinano i privilegi;
- gli art. 2808 e seguenti c.c., che disciplinano le ipoteche.
Sotto il profilo processuale occorre tenere in considerazione i seguenti articoli: - gli artt. 499,
563, 564, 565, e 566 c.p.c., che disciplinano l'intervento;
- l'art. 510 c.p.c. che disciplina la distribuzione della somma ricavata;
- l'art. 596 c.p.c., che prevede la formazione del progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori.
3 Ha, poi, natura mista, sostanziale e processuale l'art. 2916 c.c., che pone un limite alla efficacia delle cause di prelazione, in quanto stabilisce che nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto:
1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
In forza di questa disposizione, eventuali cause di prelazione che sono state costituite dopo il pignoramento sono inefficaci nella esecuzione.
Orbene, l'esecuzione da cui trae origine il presente procedimento è relativa al procedimento
190/2010. Il credito dell'avvocato deriva da omologa di separazione personale del Pt_1
14.3.2013.
In altri termini, siamo di fronte a un credito sorto dopo il pignoramento la cui causa di prelazione, dunque, non può essere tenuto in conto nella procedura 190/2010.
Pertanto, nella procedura di cui sopra, il concorso è tra un credito privilegiato (quello del signor di credito di lavoro) e un credito chirografario (in quanto si alimentare, ma sorto CP_3
dopo il pignoramento) e consegue che il primo dei due vada soddisfatto prioritariamente e per intero rispetto al secondo.
Il creditore privilegiato, infatti, non concorre con i chirografari, ma ha il diritto di far valere il suo credito sul bene oggetto di prelazione per l'intero.
Per quanto esposto, la domanda dell'avv. va rigettata. Ogni altra domanda è da Pt_1
considerarsi assorbita.
La particolare complessità della questione giuridica esposta giustifica la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Potenza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, sulla domanda proposta dalla ricorrente, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda;
Compensa, integralmente, le spese legali del giudizio tra tutte le parti.
Così deciso in Potenza il 12.03.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3587/2015 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione ordinanza di assegnazione di somme, vertente
tra
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barile alla Via Parte_1
Acqua del Salice n. 2 rappresenta e difende se stessa; ATTRICE
contro
CONVENUTO CONTUMACE CP_1
nonché contro
, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso Controparte_2
dal'avv. Franco Trivigno e domiciliata in Paterno alla Via Tempa la Chiesa n. 3;
- CONVENUTO
e contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Floridea Di Ciommo ed Controparte_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rionero in V.re alla Via Roma n. 204 che lo rappresenta e difende in virtù di procura agli atti;
CONVENUTO
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 11.10.2024.
FATTO E DIRITTO
L'attrice avv. con ricorso depositato il 30.07.2015 e notificato il 6.08.2015 Parte_1 proponeva opposizione all'ordinanza di assegnazione resa dal G.E. in data 11.06.2015 procedimento iscritto al N. RG.E. 190/2010 con cui venivano assegnate al creditore procedente le somme accantonate dal terzo pignorato Controparte_3 Controparte_2
L'attrice aveva notificato allo stesso Comune altri due pignoramenti presso terzi quali RGE
407/2014 e RGE 209/2015 per crediti personali evenienti dalla omologa della separazione consensuale con il convenuto Il G.E. con ordinanza assegnava l'intera somma CP_1
accantonata dal terzo pignorato, di euro 17.060,50, al disattendendo le proprie CP_3
1 istanze e che, a suo dire, le somme dovevano essere assegnate in proprio favore in via privilegiata e prioritaria trattandosi di credito di natura alimentare.
Ritenendo l'ordinanza di assegnazione illegittima ed errata, chiedeva, previa sospensiva, la revoca e l'annullamento della stessa e per l'effetto disporsi l'assegnazione delle somme in favore di essa ricorrente. In via subordinata chiedeva che venisse accantonata ed assegnata la somma di euro 600,00 mensili dalla data del pignoramento ovvero dal 7.03.2014 e dal
26.02.2015.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.01.2016 si costituiva in giudizio CP_3
che contestava ogni assunto attoreo e chiedeva in via preliminare dichiararsi
[...]
l'improcedibiltà e/o inammissibilità dell'azione, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, nel merito rigettare l'opposizione e confermare l'ordinanza di assegnazione dell'11.06.2015 RGE N. 190/2010. In via riconvenzionale chiedeva accertarsi e dichiararsi che i procedimenti esecutivi RGE 407/2014 e RGE 209/2015 andavano riuniti al fascicolo
RGE N. 190/2010, che, a seguito della mancata riunione il convenuto ha subito un CP_3 danno pari all'importo corrisposto e da corrispondere a condannare Parte_1 quest'ultima alla restituzione delle somme in favore del nella misura da accertarsi in CP_3
corso del giudizio. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 27.01.2016 si costituiva in giudizio il Controparte_2
in persona del Sindaco p.t.il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Esponeva che il aveva eseguito quanto disposto dal GE, che nessuna sospensione CP_2
veniva ordinata, .chiedeva l'estromissione dal procedimento con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 29.01.2016 di comparizione, sulle istanze delle parti il Giudice, con provvedimento del 4.03.2016, disponeva l'estromissione del dal giudizio. CP_2
Veniva, altresì, dichiarata la contumacia del convenuto che non si costituiva in CP_1
giudizio benchè ritualmente citato.
L'Avv. ha introdotto il presente giudizio sostenendo l'illegittimità dell'ordinanza per Pt_1
una serie di ragioni notificando, nel febbraio del 2015, atto di citazione in riassunzione del procedimento esecutivo n. RGE 190/2010. Esperito negativamente il tentativo di mediazione, alle parti erano assegnati i termini di cui all'articolo 183 sesto comma, cpc
Dopo una serie di rinvii, all'udienza dell'11.10.2024 la causa era assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda di parte ricorrente non è fondata, pertanto non va accolta.
Il procedimento esecutivo, come è noto, si articola in due grandi fasi: la fase espropriativa, finalizzata a liquidare i beni (immobili, per qual che ci riguarda) sottoposti ad esecuzione, e
2 quella distributiva, finalizzata alla distribuzione del ricavato, e quindi a realizzare lo scopo procedimento, e cioè il pagamento dei creditori.
L'attività essenziale della fase distributiva consiste nella formazione dello stato di graduazione dei crediti, e cioè nello stabilire l'ordine progressivo con cui devono essere soddisfatti i creditori concorrenti, sulla base del quale si procederà alla formazione del progetto di distribuzione, in cui saranno indicate le somme spettanti ai medesimi.
La redazione dello stato di graduazione è quindi (sebben contenuta nello stesso atto) preliminare alla redazione del progetto di distribuzione.
In tema di responsabilità patrimoniale il principio fondamentale che regola la materia consiste nel principio del concorso dei creditori, disciplinato dall'art. 2741 c.c., secondo il quale tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Le cause di prelazione, che per quanto a noi interessa sono i privilegi e le ipoteche, sono disciplinate dal codice civile.
Il principio del concorso dei creditori trova concreta realizzazione mediante il processo esecutivo, nel quale i creditori devono attivarsi (o come procedente o come intervenuti) secondo le norme processuali.
I creditori che non si sono attivati nella procedura non esistono ai fini della predisposizione dello stato di graduazione (ad esempio i creditori iscritti non intervenuti), atteso che sia l'art. 510 c.p.c. che l'art. 596 c.p.c. fanno riferimento ai soli creditori intervenuti (o che partecipano alla procedura).
L'efficacia delle cause di prelazione è inoltre condizionata alla loro preesistenza rispetto alla pendenza del processo esecutivo, a norma dell'art. 2916 cc.
Ricapitolando: le norme sottese alla formazione dello stato di graduazione dei crediti sono di duplice natura: sostanziale e processuale.
Sotto il profilo sostanziale occorre far riferimento ai seguenti articoli:
- l'art. 2741 c.c. che istituisce il principio del concorso dei creditori;
- gli art. 2745 e seguenti c.c., che disciplinano i privilegi;
- gli art. 2808 e seguenti c.c., che disciplinano le ipoteche.
Sotto il profilo processuale occorre tenere in considerazione i seguenti articoli: - gli artt. 499,
563, 564, 565, e 566 c.p.c., che disciplinano l'intervento;
- l'art. 510 c.p.c. che disciplina la distribuzione della somma ricavata;
- l'art. 596 c.p.c., che prevede la formazione del progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori.
3 Ha, poi, natura mista, sostanziale e processuale l'art. 2916 c.c., che pone un limite alla efficacia delle cause di prelazione, in quanto stabilisce che nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto:
1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
In forza di questa disposizione, eventuali cause di prelazione che sono state costituite dopo il pignoramento sono inefficaci nella esecuzione.
Orbene, l'esecuzione da cui trae origine il presente procedimento è relativa al procedimento
190/2010. Il credito dell'avvocato deriva da omologa di separazione personale del Pt_1
14.3.2013.
In altri termini, siamo di fronte a un credito sorto dopo il pignoramento la cui causa di prelazione, dunque, non può essere tenuto in conto nella procedura 190/2010.
Pertanto, nella procedura di cui sopra, il concorso è tra un credito privilegiato (quello del signor di credito di lavoro) e un credito chirografario (in quanto si alimentare, ma sorto CP_3
dopo il pignoramento) e consegue che il primo dei due vada soddisfatto prioritariamente e per intero rispetto al secondo.
Il creditore privilegiato, infatti, non concorre con i chirografari, ma ha il diritto di far valere il suo credito sul bene oggetto di prelazione per l'intero.
Per quanto esposto, la domanda dell'avv. va rigettata. Ogni altra domanda è da Pt_1
considerarsi assorbita.
La particolare complessità della questione giuridica esposta giustifica la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Potenza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, sulla domanda proposta dalla ricorrente, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda;
Compensa, integralmente, le spese legali del giudizio tra tutte le parti.
Così deciso in Potenza il 12.03.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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