TRIB
Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/11/2024, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 668/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 07/11/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 668/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 065YLRV con il patrocinio dell'Avv. INTERNULLO PAOLO RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “in via principale e di merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2 (come modificato dal DL 130/2020) sussistendone i presupposti, ordinando l'emissione del medesimo all'Autorità Amministrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 18/01/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscere il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Piacenza, notificatogli il 19/12/2024.
2.1. Il ricorrente ha presentato, in data 11/07/2022, dinanzi alla Questura di richiesta di CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, T.U.I.
2.2. Nel parere richiesto alla Commissione Territoriale, quest'ultima ha affermato che “…non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo del D.lgs. n. 286/1998 e, pertanto, ha espresso parere CONTRARIO al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.”.
2.3. La Questura di Piacenza ha fondato il provvedimento reiettivo sul parere sfavorevole emesso dalla suddetta autorità amministrativa.
3.1. Il Sig. ha rappresentato, in sede di ricorso, come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto Pt_1 della vita privata, in particolare il diritto di vivere una vita libera e dignitosa.
3.2. In data 19/01/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione in data 23/05/2024.
3.3. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio e può dichiararsene Controparte_2 la contumacia.
3.4. Dunque, all'udienza di comparizione, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato tramite l'ausilio di un interprete: “sono in Italia da quasi tre anni;
avevo fatto domanda di protezione internazionale che è andata male. Sto lavorando. Il contratto scade il 30 di questo mese, ma me lo rinnovano. Vivo con connazionali e pago per la mia stanza. Non voglio tornare in Pakistan perché ho problemi per la mia credenza religiosa. L'italiano lo capisco e qualcosina parlo. Sto facendo un corso online, ma non ho ancora il certificato.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 05/11/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del CP_1 titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.4 . Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.5. Nel merito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.6. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
4.7. Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. In una recente decisione (la prima nota in materia di nuova protezione speciale), con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022).
La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma».
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la Per_1 maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, Per_2 furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
4.8. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una discreta integrazione sul territorio italiano. In particolare, dal punto di vista lavorativo, sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata, dal 01/02/2022 fino al 30/04/2023, il ricorrente ha svolto attività lavorativa in qualità di apprendista per la società “Zimas S.a.s. di BA EM & C.” con una retribuzione complessiva pari a € 4.474 (v. estratto . Successivamente, a far data dal 06/06/2023 e fino al CP_3
02/09/2023, il Sig. ha prestato attività lavorativa per “Giove Società Cooperativa” in modalità part- Pt_1 time, con la qualifica di operatore di magazzino (v. contratto di lavoro) e un guadagno pari a € 3.657 (cfr. estratto conto). Successivamente, ha stipulato un contratto con “RTI S.r.l.”, in qualità di operaio, nel settore di servizi di supporto alle imprese, nel maggio 2024 (v. contratto), in virtù del quale ha percepito
€ 380 (v. busta paga). Risulta, poi, per il mese di giugno 2024, che il ricorrente abbia lavorato per la
“ RS TH & C.” e ottenuto una retribuzione pari a € 888 (v. busta paga). Parte_2
Da ultimo, il ricorrente, a partire dal 09/07/2024, ha iniziato a lavorare con un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per “ (v. contratto di lavoro) e, in virtù di tale Persona_3 rapporto, ha percepito € 775 nel mese di luglio ed € 1.054 nel mese di agosto 2024 (v. buste paga).
4.9. Inoltre, il ricorrente dispone di autonomia abitativa, in quanto ospitato da un connazionale, Sig.
(come si evince dalla dichiarazione di ospitalità in atti). Persona_4
4.10. Dopo aver esaminato la sussistenza di un diritto al rispetto della vita privata in capo al ricorrente, è necessario verificare se sussistano cause ostative e, in tal caso, effettuare un bilanciamento. Al riguardo, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “ bisogno sociale imperativo” (sentenza del 13 febbraio 2003, c. Francia;
n. 13441/1987, c. . Per_5 Per_6 Per_7
Tale bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla Commissione territoriale e dalla nel provvedimento impugnato;
inoltre CP_1 parte resistente non si è costituita in giudizio.
5.1. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
5.2. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5.3. La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).
6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, presentata l'istanza il 11/07/2022, non vi sono dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
7. Nulla per le spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 07/11/2024.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 07/11/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 668/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 065YLRV con il patrocinio dell'Avv. INTERNULLO PAOLO RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “in via principale e di merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2 (come modificato dal DL 130/2020) sussistendone i presupposti, ordinando l'emissione del medesimo all'Autorità Amministrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 18/01/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscere il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Piacenza, notificatogli il 19/12/2024.
2.1. Il ricorrente ha presentato, in data 11/07/2022, dinanzi alla Questura di richiesta di CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, T.U.I.
2.2. Nel parere richiesto alla Commissione Territoriale, quest'ultima ha affermato che “…non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo del D.lgs. n. 286/1998 e, pertanto, ha espresso parere CONTRARIO al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.”.
2.3. La Questura di Piacenza ha fondato il provvedimento reiettivo sul parere sfavorevole emesso dalla suddetta autorità amministrativa.
3.1. Il Sig. ha rappresentato, in sede di ricorso, come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto Pt_1 della vita privata, in particolare il diritto di vivere una vita libera e dignitosa.
3.2. In data 19/01/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione in data 23/05/2024.
3.3. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio e può dichiararsene Controparte_2 la contumacia.
3.4. Dunque, all'udienza di comparizione, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato tramite l'ausilio di un interprete: “sono in Italia da quasi tre anni;
avevo fatto domanda di protezione internazionale che è andata male. Sto lavorando. Il contratto scade il 30 di questo mese, ma me lo rinnovano. Vivo con connazionali e pago per la mia stanza. Non voglio tornare in Pakistan perché ho problemi per la mia credenza religiosa. L'italiano lo capisco e qualcosina parlo. Sto facendo un corso online, ma non ho ancora il certificato.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 05/11/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del CP_1 titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.4 . Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.5. Nel merito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.6. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
4.7. Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. In una recente decisione (la prima nota in materia di nuova protezione speciale), con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022).
La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma».
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la Per_1 maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, Per_2 furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
4.8. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una discreta integrazione sul territorio italiano. In particolare, dal punto di vista lavorativo, sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata, dal 01/02/2022 fino al 30/04/2023, il ricorrente ha svolto attività lavorativa in qualità di apprendista per la società “Zimas S.a.s. di BA EM & C.” con una retribuzione complessiva pari a € 4.474 (v. estratto . Successivamente, a far data dal 06/06/2023 e fino al CP_3
02/09/2023, il Sig. ha prestato attività lavorativa per “Giove Società Cooperativa” in modalità part- Pt_1 time, con la qualifica di operatore di magazzino (v. contratto di lavoro) e un guadagno pari a € 3.657 (cfr. estratto conto). Successivamente, ha stipulato un contratto con “RTI S.r.l.”, in qualità di operaio, nel settore di servizi di supporto alle imprese, nel maggio 2024 (v. contratto), in virtù del quale ha percepito
€ 380 (v. busta paga). Risulta, poi, per il mese di giugno 2024, che il ricorrente abbia lavorato per la
“ RS TH & C.” e ottenuto una retribuzione pari a € 888 (v. busta paga). Parte_2
Da ultimo, il ricorrente, a partire dal 09/07/2024, ha iniziato a lavorare con un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per “ (v. contratto di lavoro) e, in virtù di tale Persona_3 rapporto, ha percepito € 775 nel mese di luglio ed € 1.054 nel mese di agosto 2024 (v. buste paga).
4.9. Inoltre, il ricorrente dispone di autonomia abitativa, in quanto ospitato da un connazionale, Sig.
(come si evince dalla dichiarazione di ospitalità in atti). Persona_4
4.10. Dopo aver esaminato la sussistenza di un diritto al rispetto della vita privata in capo al ricorrente, è necessario verificare se sussistano cause ostative e, in tal caso, effettuare un bilanciamento. Al riguardo, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “ bisogno sociale imperativo” (sentenza del 13 febbraio 2003, c. Francia;
n. 13441/1987, c. . Per_5 Per_6 Per_7
Tale bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla Commissione territoriale e dalla nel provvedimento impugnato;
inoltre CP_1 parte resistente non si è costituita in giudizio.
5.1. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
5.2. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5.3. La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).
6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, presentata l'istanza il 11/07/2022, non vi sono dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
7. Nulla per le spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 07/11/2024.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti