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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 26/03/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2432/2024 R.G., promossa
DA
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VIZZI MATTIA
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - premettendo di essere stato arruolato nell'Arma dei Parte_1
Carabinieri in data 02.05.1973 e di essere stato collocato anticipatamente in congedo per raggiunti limiti di età - ha rappresentato di avere diritto, a fronte delle diverse assoluzioni ottenute nei vari processi penali che lo avevo variamente coinvolto, alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 57, della L. n. 350/2003 e al risarcimento del danno.
Il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente, è stato reintegrato in data 05/08/2011 ex art .3 comma 57 della legge n.350 del
2003 e successive modifiche con Provvedimento n.157915M7 di prot. e collocato in congedo anticipatamente in data 20/08/2018
1 2) Per l'effetto Condannare il resistente in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso l' Avvocatura Generale dello Stato all' Immediato
Reintegro in Servizio .a partire dall' Anno 2025 fino all' Anno 2031 onde poter completare per legge il periodo di servizio non espletato, con ricostruzione di tutta la carriera, con determinazioni di importi non corrisposti, con tutti i danni economici e morali.
3) Accertare e dichiarare l' illegittimità del provvedimento di Congedo n.387/9 2013 di prot. del per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente condannare il Controparte_2 resistente al pagamento dei danni di cui all' at.8 l.604/1966 nella misura massima indicata dalla norma
,con interessi e rivalutazione al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA e competenze onorarie da distrarsi all'
Avv. Vizzi Mattia del foro di Agrigento che si dichiara procuratore antistatario”.
2. Il con memoria depositata in data Controparte_1
13.3.2025, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e, nel merito, ha contestato in fatto ed in diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. La causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
4. L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n.165/2001, “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.
L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non
è causa di sospensione del processo.
Il comma 4 prevede: “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. cit., “In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,
2 n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990,
n.287.
Per completare l'analisi del panorama normativo di riferimento si richiama, infine, l'art. 133, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 104/2010, secondo cui le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La controversia, pertanto, ancorché incidente su diritti soggettivi, spetta al giudice amministrativo, avente ex lege giurisdizione esclusiva.
In definitiva sintesi, dal complesso normativo sopra esposto risulta evidente che la causa intentata dal ricorrente, militare allo stato in quiescenza, spetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, escludendosi dalla cognizione del giudice ordinario le controversie, anche connesse, relative al rapporto di impiego di tale natura.
Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione ordinario, in favore del giudice amministrativo, davanti al quale le parti possono riassumere il giudizio.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma cod. proc. civ. atteso che la pronuncia in rito non ha permesso di affrontare il merito della controversia, nonché tenuto conto delle ragioni della decisione e della particolarità delle questioni trattate, le spese della presente causa ben possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2432/2024, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Marsala, 26.03.2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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