Ordinanza cautelare 19 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/01/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00667/2025REG.PROV.COLL.
N. 06558/2024 REG.RIC.
N. 06617/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6558 del 2024, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 6617 del 2024, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione sesta,-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Luca Emanuele Ricci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il T.A.R. della Campania ha accolto il ricorso presentato dall’odierno appellato, viceispettore tecnico della Polizia di Stato, contro la sanzione disciplinare (sospensione dal servizio per la durata di mesi uno) irrogatagli dall’Amministrazione e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
1.1. Il giudice di primo grado ha annullato il provvedimento sanzionatorio, ritenendo che, al momento della contestazione degli addebiti (19 settembre 2022), fossero già decorsi i termini – 120 giorni dalla pubblicazione o 40 giorni dalla notificazione della sentenza – entro i quali l’Amministrazione di pubblica sicurezza è tenuta ad avviare l’azione disciplinare nei confronti del proprio dipendente con riferimento a circostanze emerse in un procedimento penale, di cui all’art. 9, comma 6 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 ( “Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”) .
1.2. La decisione muove da un’interpretazione della predetta disposizione volta a dare rilevo alla « conoscenza qualificata, da parte della pubblica amministrazione, anche di una sentenza non definitiva » (par. 5.6), fondata sul « dato letterale» della norma (par. 6). Secondo il T.A.R., infatti, «il riferimento operato dal legislatore al “procedimento penale, comunque definito” deve, infatti, essere interpretato in senso letterale e cioè dando rilevanza al fatto che l’attributo “definito” è riferito al “procedimento penale” e sta ad intendere che il procedimento disciplinare può essere avviato anche se il procedimento penale si è concluso con una sentenza di assoluzione o, come nel caso in esame, di intervenuta prescrizione . L’interpretazione estensiva, volta a far decorrere anche per gli appartenenti alla Polizia di Stato il dies a quo per l’avvio del procedimento disciplinare dalla irrevocabilità della sentenza si pone, dunque, in contrasto con la lettera della norma e con il principio di legalità che presidia l’esercizio del potere sanzionatorio » (par. 7).
2. Il Ministero ha proposto due distinti ricorsi in appello, iscritti ai numeri di registro generale 6558/2024 e 6617/2024, per la riforma della sentenza e il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
2.1. Nei due atti di impugnazione, di contenuto corrispondente, il Ministero contesta la soluzione interpretativa adottata del T.A.R., ritenendo che, ai fini della decorrenza del termine di cui si discute, debba attribuirsi rilievo esclusivo alla conoscenza qualificata di una sentenza divenuta irrevocabile.
3. Con dichiarazione del 3 dicembre 2024, notificata in pari data al difensore dell’appellato, il Ministero ha rinunciato al secondo appello proposto, rappresentando che la duplicazione dei gravami è riconducibile ad un mero « disguido materiale ».
4. L’appellato non si è costituito in nessuno dei due giudizi.
5. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2024, i due ricorsi, chiamati congiuntamente alla discussione, sono stati trattenuti in decisione.
6. Preliminarmente, si dispone la riunione degli appelli iscritti ai numeri di r.g. 6558/2024 e 6617/2024, in quanto relativi alla stessa sentenza di primo grado.
7. Si dichiara, inoltre, l’estinzione dell’appello iscritto al numero di r.g. 6617/2024, stante la rinuncia dell’appellante al gravame, ritualmente notificata nei termini di cui all’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.
8. Quanto, invece, all’appello iscritto al numero di r.g. 6558/2024, il motivo proposto – per « violazione dell’art. 9 d.P.R. 25.10.1981 n. 737; dell’art. 120 d.P.R. 10.1.1957, n. 3; della l. 7.2.1990, n. 19; dei principi in tema di rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare a carico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; violazione dell’art. 5, comma 4, della legge 27.3.2001, n. 97; dell’art. 11 del d.P.R. 25.10.1981, n. 737 » – è fondato.
8.1. Ai sensi dell’art. 9, comma 6 del d.P.R. n. 737/1981 “ quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione ”.
8.2. Oggetto del presente giudizio è la questione relativa all’esatta individuazione del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale “di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza”. A tale proposito, non vi è dubbio che il concetto di “pubblicazione” debba intendersi riferito, in chiave costituzionalmente orientata, non al mero deposito della decisione penale, ma alla “conoscenza qualificata” che l’Amministrazione ne abbia acquisito (cfr., in particolare, Corte cost. 21 marzo 2014, n. 51, relativa ad una disposizione di analogo contenuto). Diversamente opinando, infatti, il predetto termine sarebbe legato ad una circostanza che non esprime alcuna effettiva consapevolezza degli elementi fattuali di possibile rilievo disciplinare emersi in sede penale, non potendosi costringere l’Amministrazione ad interrogare periodicamente le cancellerie dei Tribunali per conoscere lo stato dei procedimenti relativi ai propri dipendenti (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 28 giugno 2023, n. 6289).
8.3. Il T.A.R., pur seguendo questa imposizione, ha ritenuto sufficiente, ai fini della decorrenza del termine de quo , la conoscenza qualificata di una sentenza anche non definitiva, rilevando che tale soluzione è più aderente alla lettera della norma – che non menziona il dato dell’irrevocabilità – oltre che più funzionale agli interessi in rilievo – e, in particolare, a quello del dipendente a veder definita prima possibile la propria posizione disciplinare.
9. La tesi del T.A.R. non può essere condivisa.
9.1. Quanto al dato letterale, l’art. 9, del d.P.R. n. 737/1981 fa ricorso al concetto di “procedimento penale” nella sua più ampia accezione, comprensiva della fase successiva all’esercizio dell’azione penale, ove solo può aversi la pronuncia di una “sentenza” (cfr., seppur con riguardo all’art. 11 dello stesso d.P.R., Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2009, n. 1). Ciò premesso, il riferimento ad un procedimento “comunque definito” vale sì – come ritenuto dal T.A.R. – a consentire l’esercizio dell’azione disciplinare « anche se il procedimento penale si è concluso con una sentenza di assoluzione o, come nel caso in esame, di intervenuta prescrizione», ma deve trattarsi pur sempre di una sentenza non più soggetta a impugnazione, giacché solo con l’irrevocabilità della decisione sull’imputazione il procedimento penale può dirsi propriamente “definito” .
9.2. Sul piano sistematico, tale soluzione è l’unica idonea ad armonizzare la disposizione in esame con il successivo art. 11 del medesimo d.P.R. 737/1981, secondo cui “quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato” . Le due norme risulterebbero, infatti, in aperta e insanabile contraddizione tra loro ove la prima fosse intesa nel senso di imporre l’avvio del procedimento disciplinare entro un termine perentorio decorrente dalla sentenza penale non definitiva e l’altra come volta a disporne la sospensione fino al passaggio in giudicato della medesima sentenza (in termini, Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3151).
9.3. Anche sotto il profilo degli interessi coinvolti, anticipare la decorrenza del termine de quo all’emanazione di una sentenza non definitiva sacrificherebbe in modo eccessivo e irragionevole l’interesse dell’Amministrazione, che sarebbe costretta ad assumere le proprie determinazioni disciplinari sulla base di una ricostruzione delle circostanze ancora suscettibile di revisione nei successivi gradi di giudizio.
9.4. Si evidenzia, inoltre, che la soluzione volta a dare rilievo alla sola sentenza penale irrevocabile si è affermata nell’ambito del procedimento disciplinare militare, pur contraddistinto da un più marcato grado di autonomia rispetto all'eventuale accertamento penale sui medesimi fatti. Come statuito da Cons. Stato, Ad. plen., 13 settembre 2022, n. 14, infatti, il termine per l’instaurazione o la ripresa del procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 1392, comma 3, e 1393, comma 4, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, decorre «dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale (…)», con la precisazione secondo cui «la conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge».
9.5. Occorre, in definitiva, ribadire l’orientamento – prevalente nella giurisprudenza della Sezione ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 13 giugno 2024, nn. 5307 e 5306; id., 28 giugno 2023, n. 6289; id., 7 dicembre 2022, n. 10738) – secondo cui il termine decadenziale di cui all’art. 9, comma 6 del d.P.R. n. 737/1981 decorre dalla conoscenza qualificata, da parte dell’Amministrazione, di una sentenza penale irrevocabile, mentre non assumono rilevanza, a questo fine, eventuali precedenti comunicazioni o notificazioni di sentenze ancora impugnabili.
10. Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. VII penale, n. -OMISSIS-– che ha dichiarato di «non doversi procedere» nei confronti dell’appellato per intervenuta prescrizione dei reati contestati – è divenuta irrevocabile in data 27 maggio 2022 e di tale circostanza l’Amministrazione di pubblica sicurezza ha acquisito conoscenza qualificata il successivo 3 giugno 2022 (cfr. la nota di trasmissione della sentenza irrevocabile, prodotta sub all. 12).
10.1. L’azione disciplinare è stata avviata, con la contestazione degli addebiti all’appellato (cfr. all. 14), in data 19 settembre 2022, dopo 108 giorni dalla conoscenza dell’irrevocabilità della sentenza e, pertanto, nel pieno rispetto del termine decadenziale sancito dall’art. 9, comma 6 del d.P.R. 737/1981.
11. L’appellato non si è costituito in appello e non ha pertanto riproposto eventuali motivi rimasti assorbiti, per cui l’unica questione da scrutinare era quella sottesa all’appello dell’Amministrazione. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
11.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così dispone:
- riunisce gli appelli;
- accoglie l’appello iscritto al n. di r.g. 6558/2024 e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado;
- prende atto della rinuncia all’appello iscritto al n. di r.g. 6617/2024 e, per l’effetto, lo dichiara estinto.
Condanna l’appellato a rifondere all’amministrazione appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nella misura complessiva di € 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.