Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 09/07/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02608/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03337/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3337 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale genitore del minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e quale genitore del minore -OMISSIS-,-OMISSIS-, in proprio e quale genitore del minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e quale genitore della minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e quali genitori dei minori -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e quale genitore della minore-OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e quale genitore del minore -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Murgia e Ruggero Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso e Antonio Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenica Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta comunale di Como n. 344, del 14 ottobre 2024, avente ad oggetto « DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2025/2026. RAZIONALIZZAZIONE NELL’USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NELL’AMBITO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI: COMO PRESTINO-BRECCIA, COMO BORGO VICO, COMO REBBIO. DETERMINAZIONI », pubblicata all’Albo Pretorio dal 15 ottobre 2024 al 29 ottobre 2024, con la quale la Giunta comunale di Como ha deliberato « di proporre, per i motivi in premessa richiamati, la modifica della Rete delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2025/2026 »;
- della deliberazione della Giunta comunale di Como n. 353, del 23 ottobre 2024, avente ad oggetto « MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 344 DEL 14/10/2024 », pubblicata all’Albo Pretorio dal 23 ottobre 2024 al 6 novembre 2024, con la quale la Giunta comunale di Como ha deliberato: « di modificare, per i motivi in premessa richiamati, la deliberazione di Giunta Comunale n. 344/2024 limitatamente al punto 2) del dispositivo, che viene sostituito con il seguente testo: di procedere, per i motivi in premessa richiamati, a modificare la Rete delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2025/2026 »;
- della deliberazione del Presidente della Provincia di Como n. 127, del 12 novembre 2024, avente ad oggetto « PIANO PROVINCIALE DEI SERVIZI DEL SISTEMA EDUCATIVO: ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L’A.S. 2025/2026 », pubblicata all’Albo Pretorio dal 13 novembre 2024 al 28 novembre 2024, con la quale il Presidente della Provincia di Como ha approvato il Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2025-2026 della Provincia di Como;
- della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XII/3492, del 25 novembre 2024, pubblicata sul B.U.R.L., S.O., n. 49 del 3 dicembre 2024, avente ad oggetto « APPROVAZIONE DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026 », con la quale la Giunta regionale della Regione Lombardia ha approvato il piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2025-2026;
-di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Como, della Provincia di Como e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 16/12/2024 e depositato il successivo 18/12/2024 gli esponenti, in qualità di genitori di figli minori tutti frequentanti la scuola primaria “-OMISSIS-”, ricompresa nell’Istituto comprensivo -OMISSIS-, in Como, hanno chiesto l’annullamento delle deliberazioni, in epigrafe specificate, in quanto comportanti la soppressione della predetta scuola primaria “-OMISSIS-”, già dal prossimo anno scolastico 2025/2026.
2) I motivi di ricorso sono quattro.
2.1) Con il primo si deduce la « violazione e/o falsa applicazione artt. 2, 3, 4, 34, 35 e 37 Cost. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, di motivazione e di istruttoria. Illogicità manifesta. Sviamento di potere. Violazione delibera Giunta regionale n. XII/2784 del 15 luglio 2024, DM 18 dicembre 1975 e dPR 20 marzo 2009 n. 81 ».
2.2) Con il secondo motivo si deduce la « violazione e/o falsa applicazione delibera Giunta regionale n. XII/2784 del 15.7.2024. Violazione art. 1 legge n. 241 del 1990. Violazione art. 97 Cost. Violazione del principio del giusto procedimento e del contradditorio. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria ».
2.3) Il terzo motivo è rubricato: « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 241 del 1990. Violazione art. 97 Cost. Violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, di motivazione e di istruttoria ».
2.4) Con il quarto motivo si deduce, infine, la « violazione e/o falsa applicazione art. 42 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: incompetenza ».
3) Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto nessun atto imputabile al Ministero, o alle sue articolazioni periferiche, sarebbe stato oggetto di censura.
4) Si è costituito anche il Comune di Como, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e insistendo per il rigetto del gravame.
5) Si è costituita quindi la Provincia di Como, controdeducendo alle censure avversarie.
6) Con ordinanza del 14/01/2025, n. 49, la V Sezione ha fissato l’udienza di trattazione della causa nel merito, ex art. 55, comma 10, c.p.a.
7) In vista dell’udienza pubblica le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni.
8) All’udienza pubblica del 27/05/2025 la causa, chiamata congiuntamente alla n. 3346/2024 r.g. (n. 3 del ruolo), presenti gli avv.ti R. Tumbiolo e G. Murgia per le parti ricorrenti, gli avv.ti C. Piatti e M. Ogliaroso per il Comune di Como, l'avv. D. Condello per la Provincia di Como e l'avv. A. Blandini dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, è stata trattenuta in decisione.
9) Preliminarmente, sulla eccezione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, sollevata in udienza da parte della difesa comunale, sul presupposto che le future classi sarebbero state ormai già formate sulla base della nuova programmazione, il Collegio osserva quanto segue.
L’eccezione è infondata.
Come noto, al di fuori dei casi in cui la sopravvenuta carenza di interesse è dichiarata dallo stesso ricorrente, l’inutilità per lo stesso di una decisione di merito è ipotesi che va accertata con particolare rigore ed è ravvisabile solo in presenza di un radicale mutamento della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della proposizione del ricorso (cfr., da ultimo, tra le tante, Cons. Stato, II, 2-02-2022, n. 711; id., 6-04-2021, n. 2752; id., III, 16-11-2020, n. 7082; id., IV, 30-03-2021, n. 2669; id., 21-05-2019, n. 3234; id., V, 17-05-2022, n. 3908; id., 29-12-2021, n. 8702; id., 13-10-2021, n. 6874; id., VI, 6-04-2022, n. 2552; id., 30-08-2021, n. 6101; id., 31-05-2021, n. 4169; id., VII, 16-02-2022, n. 1155). Difatti, l’interesse ad agire, che si collega alla “ lesione della posizione giuridica del soggetto ” e sussiste qualora “ sia individuabile un’utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento ” (Cons. Stato, II, 20-06-2019, n. 4233), va individuato nel vantaggio che il ricorrente può conseguire per effetto dell’accoglimento del ricorso, e consiste nella “ concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell’interesse protetto ” (Cons. Stato, V, 7-01-2020, n. 83).
Applicando le suesposte coordinate alla fattispecie in esame, deve escludersi che le evenienze genericamente addotte da parte resistente, in ordine all’avvenuta formazione delle classi relativamente al prossimo anno scolastico, peraltro non documentate e contestate da parte ricorrente (evidenziando la perdurante presenza dei codici meccanografici relativi all’Istituto d’interesse), denotino un mutamento della situazione di fatto tale da escludere la permanenza dell’interesse al ricorso.
L’eccezione di improcedibilità del ricorso risulta, dunque, infondata, potendosi pertanto assorbire la domanda di accertamento dell’illegittimità, a fini risarcitori, sollecitata da parte ricorrente in udienza in caso di accoglimento della eccezione di improcedibilità della domanda annullatoria.
10) Sempre in via preliminare, il Collegio deve soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità in parte qua del ricorso, per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avanzata dalla difesa erariale.
Anche tale eccezione risulta infondata, dal momento che il Ministero riveste, ad avviso del Collegio, un indubbio ruolo di interlocutore in materia di organizzazione del sistema scolastico, come comprovato dagli atti statali presupposti (ovvero, quelli di attuazione della Missione 4, componente 1, riforma 1.3 - Riforma dell’organizzazione del sistema scolastico, del Piano nazionale di ripresa e resilienza Piano nazionale di ripresa e resilienza, fra cui l’accordo in sede di Conferenza Unificata, atti n.66/CU del 24 maggio 2023, previsto dall’art. 19 comma 5-ter e 5-quarter, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 111/11, e il Decreto Interministeriale n. 127, del 30/06/2023) richiamati nelle deliberazioni impugnate.
Sicché, il giudizio risulta correttamente incardinato evocando in esso anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
11) Nel merito, il Collegio deve scrutinare prioritariamente il quarto motivo, con cui si deduce l’incompetenza della Giunta comunale ad emanare le deliberazioni impugnate, trattandosi di atti riconducibili alla competenza consiliare.
11.1) Difatti, seguendo le coordinate ermeneutiche indicate nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5, nel giudizio amministrativo il vizio di incompetenza ha carattere assorbente rispetto agli altri vizi di legittimità degli atti amministrativi, in quanto « (…) in tutte le situazioni di incompetenza (…) si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus. (…) nel disegno del codice tale tipologia di vizi è talmente radicale e assorbente che non ammette di essere graduata dalla parte. (…) Per concludere sul punto si osserva che bisogna prendere atto che taluni vizi di legittimità esprimono una così radicale alterazione dell’esercizio della funzione pubblica che il codice ha imposto al giudice amministrativo di non ritenersi vincolato, a tutela della legalità dell’azione amministrativa e degli interessi pubblici sottostanti, dalla prospettazione del ricorrente e dalla eventuale graduazione dei motivi da quest’ultimo effettuata (…) ».
11.2) Passando, quindi, all’esame del predetto motivo, lo stesso risulta fondato.
Al riguardo, preme rilevare che, con DGR XII/ 2784, del 15/07/2024, la Regione Lombardia ha fornito alle province le indicazioni per le attività connesse all’organizzazione della Rete scolastica e alla definizione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2025/2026, fissando al 15 novembre 2024 il termine per la trasmissione alla Regione, da parte delle Amministrazioni provinciali, dei piani afferenti alla programmazione di dimensionamento della Rete scolastica e dell’Offerta formativa. Nella stessa DGR è stato, altresì, stabilito che, ai fini dell’assegnazione alle Istituzioni scolastiche del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi con incarico di titolarità « quale primo criterio (…) il riconoscimento dell’Autonomia scolastica “a tutte le Istituzioni la cui popolazione scolastica – nell’anno scolastico 2024/2025 – raggiunge la soglia dei 600 alunni (400 alunni per le Istituzioni scolastiche ubicate nei Comuni montani) ».
In attuazione di ciò, la Provincia di Como ha richiesto a tutti i Comuni di inviare al competente ufficio provinciale una relazione, entro il 7/09/2024, per consentire all’Ente richiedente le dovute valutazioni.
Il Comune di Como, in data 7/09/2024, ha trasmesso alla Provincia di Como la relazione del Dirigente del Settore Opere pubbliche avente ad oggetto: “ Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche ” (corredata da n. 15 tavole).
Sulla base di tale “ Piano ”, dell’analisi dei dati anagrafici rilevati per ricostruire l’andamento, nel corso degli anni, della distribuzione della popolazione scolastica su tutte le scuole del territorio comunale e dai dati previsionali delle iscrizioni scolastiche, la Giunta del Comune di Como ha, dapprima, con la deliberazione n. 344, del 14/10/2024, ritenuto « di proporre alla Provincia di Como la modifica della Rete delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, come segue:
Istituto Como Breccia - Prestino
accorpamento della scuola dell’infanzia di Prestino (Como), sita Piazzale Giotto, 7, cod. mecc. COAA81301E, con la scuola primaria “L. Bianchi” sita in via Isonzo, 25, cod. mecc. COEE81301Q;
Istituto -OMISSIS-
chiusura della scuola dell’infanzia “L. Carluccio”, sita in Via Volta, 34, cod. mecc. COAA845034;
chiusura della scuola primaria “-OMISSIS-”, sita in Via Perti, 10, cod. mecc. COEE845039;
Istituto Como Rebbio
trasferimento della scuola dell’infanzia di “Via Varesina”, sita in via Varesina, 34, cod. mecc COAA84302B, nell’ex nido comunale “Nuvoletta” sito in Via Varesina n. 1 ; (…)», deliberando di conseguenza.
Indi, con successiva deliberazione, n. 353, del 23.10.2024, sulla base delle stesse premesse della precedente DGC n. 344/2024, anch’essa richiamata, la Giunta:
«(…) Valutato opportuno, anche a seguito di interlocuzioni con la Provincia di Como successive alla pubblicazione e invio della deliberazione di Giunta Comunale n. 344/2024, meglio precisare il contenuto di quanto deliberato, in forza delle competenze riservate al Comune ai sensi dell’art. 139 del D. Lgs. 112/1998 e dell’art. 6 della legge regionale n. 19/2007 per quanto attiene al dimensionamento della rete delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
Ritenuto pertanto di modificare il punto 2) del dispositivo della delibera di GC n. 344/2024 sostituendo “di proporre, per i motivi in premessa richiamati, la modifica della Rete […]” con “di procedere, per i motivi in premessa richiamati, a modificare la Rete […]”, confermando nel resto la parte dispositiva del provvedimento ; (…)» ha deliberato:
«(…) 2. di modificare, per i motivi in premessa richiamati, la deliberazione di Giunta Comunale n. 344/2024 limitatamente al punto 2) del dispositivo, che viene sostituito con il seguente testo:
di procedere, per i motivi in premessa richiamati, a modificare la Rete delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2025/2026 come segue:
a) Istituto Comprensivo Como Prestino- Breccia:
accorpamento della scuola dell’infanzia di Prestino (Como), sita Piazzale Giotto, 7, cod. mecc. COAA81301E, con la scuola primaria “L. Bianchi” sita in via Isonzo, 25, cod. mecc. COEE81301Q;
b) Istituto Comprensivo Como Borgo Vico:
chiusura della scuola dell’infanzia “L. Carluccio”, sita in Via Volta, 34, cod. mecc. COAA845034;
chiusura della scuola primaria “-OMISSIS-”, sita in Via Perti, 10, cod. mecc. COEE845039;
c) Istituto Comprensivo Como Rebbio:
trasferimento della scuola dell’infanzia di “Via Varesina”, sita in via Varesina, 34, cod. mecc COAA84302B, nell’ex nido comunale “Nuvoletta” sito in Via Varesina n. 1 ; (…)».
11.3) Fermo quanto precede, il Collegio ritiene che le suddette delibere, nn. 344 e 353, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, non si limitano a dare attuazione ad atti di programmazione presupposti ma sono esse stesse espressione del potere di pianificazione e, dunque, di programmazione della rete scolastica (cfr., in tema, TAR Campania, Napoli, 29/05/2014, n. 2973).
Difatti, come correttamente allegato da parte ricorrente, la presupposta disciplina regionale ha riguardato per lo più i criteri per la definizione del contingente organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, ma si tratta di criteri che, nella specie, non vengono in rilievo, trattandosi di un I.C., quello di -OMISSIS-, con più di 600 alunni che, pertanto, mantiene invariata l’attuale dotazione organica di DS e DSGA.
Sicché, la Giunta comunale, con le succitate delibere, è intervenuta in materia di dimensionamento scolastico attraverso un vero e proprio piano di riorganizzazione delle sedi scolastiche, con previsioni, appunto, pianificatorie e programmatiche volte a razionalizzare la rete scolastica nel territorio comunale (cfr., in tema, la sentenza della Corte Costituzionale del 21/03/2011, n. 92, ove la Corte, chiamata in sede di conflitto di attribuzioni a giudicare il regolamento governativo scaturito dalla disciplina statale dichiarata incostituzionale con sentenza n. 200 del 2009, ebbe modo di precisare che “ la istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni nelle scuole dell’infanzia già esistenti, attiene, in maniera diretta, al dimensionamento della rete scolastica sul territorio ”; nonché, Corte Cost., sent. 21/12/2016, n. 284, da cui si evince come il dimensionamento scolastico, comportando scelte che attengono all’apertura/chiusura, localizzazione e rigenerazione di edifici, si intersechi inevitabilmente con “ più materie ”, fra cui il “ governo del territorio ”).
Si tratta, allora, di previsioni riconducibili al potere che l’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 riserva al Consiglio comunale, sub specie di potere di pianificazione territoriale (al comma 2 lettera b) nonché di « organizzazione dei pubblici servizi » (al comma 2, lettera e), senza alcuna limitazione e, anzi, con la precisazione, contenuta nella parte finale della norma, che le deliberazioni in ordine agli argomenti enumerati nella disposizione non possono essere adottate nemmeno in via d’urgenza da altri organi del comune (cfr., per una fattispecie analoga: TAR Lombardia, Milano, V, 13/12/2024 n. 3662).
Invero, la stessa DGR XII/2784, richiamata nelle impugnate DDGC quale atto presupposto, fa riferimento alle « rispettive competenze programmatorie » in materia di organizzazione della rete scolastica di Province e Comuni, ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge regionale Lombardia n. 19/2007.
Sempre nelle premesse delle DDGC impugnate, inoltre, lo stesso resistente, dopo avere ricordato che « ad oggi su base comunale, anche a causa della passata mancata pianificazione e realizzazione di azioni legate alla gestione del noto fenomeno del c.d. “inverno demografico” e alle relative conseguenze in ambito scolastico, la disponibilità di posti prevista dal D.M. 18/12/1975 (“Norme tecniche aggiornate alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”) è superiore all’effettiva popolazione scolastica. Il numero dei plessi scolastici, nei 25 anni precedenti all’insediamento di questa Amministrazione, non è stato oggetto di rilevanti modifiche, nonostante, nel medesimo periodo, si sia assistito ad un significativo aumento del tasso di denatalità che ha portato i nati (annui) a passare da n. 935 a n. 536; anche le proiezioni per l’anno 2024 confermano un ulteriore calo delle nascite; infine, si rileva uno stato diffuso di vetustà di gran parte dei fabbricati destinati a ospitare le scuole ; (…)», dà atto che «(…) l’Amministrazione intende proseguire il percorso volto alla progressiva riorganizzazione della propria rete delle istituzioni scolastiche come segue: (…) ».
In tale contesto, va condivisa l’impostazione di parte ricorrente laddove esclude che si sia in presenza di un atto attuativo di una pianificazione preesistente, dovendosi ravvisare, come già detto, un’attività di pianificazione della rete scolastica comunale riconducibile alla competenza del Consiglio comunale.
12) Conclusivamente, quindi, stante la fondatezza della suindicata censura di incompetenza, assorbiti i profili non scrutinati, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento, nei limiti dell’interesse azionato, delle deliberazioni di Giunta con esso impugnate.
13) Quanto alle spese di lite, il Collegio ravvisa nella peculiarità delle questioni implicate nella controversia ragioni idonee per disporne l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi degli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Concetta Plantamura | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.