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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12311/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 novembre 2025 da 1) Parte_1
Nata a Rho (MI) il 22 giugno 1979 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Monica Morlacchi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 5 novembre 1976 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Monica Morlacchi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LI LA (anno 2007 atto n. 12 reg. parte II serie A ) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
- (C.F. nata a [...] il [...]; Persona_1 C.F._3
- ( C.F. ) nata a [...] il [...]. Parte_3 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 novembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita a Casorezzo, Via Papini n. 32 di proprietà dei coniugi in ragione del
50% ciascuno sarà assegnata alla Sig.ra con quanto la arreda;
Pt_1
3. Le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Per_1 Pt_3
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza fissata presso l'abitazione della madre.
Il signor potrà vedere e tenere con sé le figlie minori, a settimane alterne, dal venerdì Pt_2
sera dalle 20:00 fino alla domenica sera alle 20:00;
Inoltre, nella settimana che non si conclude con il week end di spettanza del padre, il Sig.
potrà vedere e tenere con sé le figlie minori due giorni infrasettimanali (il mercoledì Pt_2
ed il giovedì) dal termine delle lezioni del mercoledì fino al giovedì sera.
Invece, nella settimana che si conclude con il week end di spettanza del padre, il Sig. Pt_2
potrà vedere e tenere con sé le figlie minori un giorno infrasettimanale (il mercoledì) dal termine delle lezioni fino al rientro a scuola, la mattina successiva.
Per tutte le statuizioni sopra indicate, è prevista la facoltà di recupero, per il padre, del/dei giorno/i di sua spettanza con altro/i, in caso di impossibilità alla frequentazione per impedimento delle figlie per motivi di salute o impegni scolastici, con individuazione di altro/i giorno/i della settimana all'uopo deputato/i.
Per ciò che concerne i mesi estivi di sospensione dalle attività didattiche, il padre potrà vedere e tenere con sé e per almeno due settimane (anche consecutive e non Per_1 Pt_3 necessariamente nel mese di agosto) in periodo da comunicarsi entro il 31.05 di ciascun anno, oltre ad una ulteriore settimana da comunicarsi sempre nel predetto termine.
- Le minori trascorreranno le festività religiose e festive durante l'anno, secondo il principio dell'alternanza tra i genitori: più precisamente alternando ogni anno il periodo dal 24 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° al 6 gennaio con l'altro; medesima alternanza per il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
Per ciò che concerne le restanti ulteriori festività nel corso dell'anno, si applicherà il criterio dell'alternanza e pariteticità della suddivisione dei periodi/giorni tra i genitori.
4. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra - mediante bonifico bancario Parte_2 Parte_1
sul conto corrente lei intestato - a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Pt_3 Per_1
ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese;
5. i coniugi terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 10 giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico
curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari
prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio SAitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di
urgenza; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal
medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio SAitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture
private; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio SAitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio SAitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di
specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo
scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria
programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc,tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di
classe ; g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto
scolastico; i) mensa.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione
di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e
corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter
fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti
musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonchè le
relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro,
scoutismmo etc.) ;e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle
patente di guida (corso, lezioni esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto
dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet)
6. Le parti concordano l'attribuzione della totalità dell'Assegno Unico alla Sig.ra ; Parte_1
7. Le somme esistenti sul conto corrente cointestato n. 07079/1000/00002584 acceso presso
ES SA LO , di cui in parte narrativa, saranno ripartite a metà tra i ricorrenti;
8. Quanto alla casa coniugale sita a Casorezzo (MI) Via Papini n. 32 di proprietà al 50% dei coniugi, il Sig. promette e si obbliga a cedere alla Sig.ra il suo 50%, la Sig.ra Pt_2 Pt_1
a sua volta si impegna e obbliga ad acquistare a corpo e non a misura la quota del 50% Pt_1
del Sig. del complesso condominiale denominato Residenza “il Girasole” avente Pt_2
accesso pedonale dalla Via Giovanni Papini n.30, 32 e 34 e carraio dalla Via Giordano Bruno
n. 12, le porzioni immobiliari costituite da appartamento ( contraddistinto con lettera “G”) composto da cucina, soggiorno – camera, servizio, piccolo ripostiglio, disimpegno e balconi al primo piano, con sovrastante vano sottotetto, al secondo piano, agibile, ma non abitabile, cui si accede tramite scala a chiocciola interna di proprietà e composto da un unico locale sgombero nonchè piccola porzione non accessibile ma di proprietà, con annessi due boxes- autorimessa .( contraddistinti con i n.i. 12 e 13) al piano seminterrato.
Il tutto censito al N.C.E.U. del medesimo Comune, come segue:
foglio 4:
- mappale 738 sub. 8, VIA GIOVANNI PAPINI n. 32, piano 1-2, cat. A/2, cl.6,vani 3,5, R.C. Euro
379,60;
- mappale 738 sub. 23, VIA GIORDANO BRUNO n. 12 , piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq 16, R.C.
Euro 41,32;
- mappale 738 sub. 24, VIA GIORDANO BRUNO n. 12, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 16, R.C.
Euro 41,32;
Il box autorimessa di cui al sub 24 costituisce pertinenza dell'unità immobiliare di cui al subalterno 8 del mappale 738 e, come tale, non autonomamente cedibile separatamente all'appartamento di cui costituisce pertinenza.
Confini di contorno ( da nord in senso orario) :
- dell'appartamento :
altra unità immobiliare di cui al sub. 9 e, a salto rientrante, vano scala comune di cui al sub. 1 ed area cortilizia di cui al mappale 740 pertinenziale all'unità immobiliare di cui al sub. 3, vano scala comune di cui al sub. 1 e, a salto uscente, area cortilizia di cui al mappale 740 pertinenziale all'unità immobiliare di cui al sub. 7 e, per chiudere, corsello comune d'accesso ai boxes-autorimessa di cui al sub. 1;
- dal sovrastante vano sottotetto:
corsello d'accesso ai boxes -autorimessa e vano scala comuni di cui al sub. 1 ed area cortilizia di cui al mappale 740 pertinenziale all'unità immobiliare di cui al sub. 3, altra unità immobiliare di cui al sub. 7 e, per piccolissima tratta, corsello comune d'accesso ai boxes- autorimessa di cui al sub. 1 e, per chiudere, corsello comune d'accesso ai boxes autorimessa di cui al sub. 1;
- dei boxes-autorimessa in unico corpo: mappali 747 e 744, area cortilizia di cui al mappale 743 pertinenziale all'unità immobiliare di cui al sub. 6, corsello comune d'accesso ai boxes-autorimessa di cui al sub. 1 e, per chiudere mappale 67.
Seguono e competono le proporzionali quote di comproprietà sugli enti e luoghi comuni condominiali, ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile (…) in ragione di millesimi 74,620, relativamente all'appartamento e di millesimi 6,857, relativamente al box-autorimessa di cui al sub. 23 e millesimi 6,792, relativamente al box-autorimessa di cui al sub. 24.
La cessione viene effettuata a titolo gratuito senza versamento di corrispettivo, trattandosi di cessione facente parte degli accordi di separazione.
9. il rogito dovrà essere stipulato entro e non oltre 60 giorni successivi alla pubblicazione della sentenza di separazione omologata dal Tribunale di Milano, compatibilmente con i tempi tecnici necessari al Notaio che verrà incaricato dall'atto di compravendita. Poiché trattasi di cessione di quota di proprietà, la stessa viene accettata nello stato di fatto in cui si trova attualmente. Il Notaio verrà scelto da entrambi i coniugi.
10. I ricorrenti chiedono sin d'ora di usufruire dell'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, si richiede sin d'ora l'applicazione dell'esenzione da ogni imposta ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.74 e della sentenza della Corte
Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154 così come confermato con la circolare 2/E del 212/2014 dall'Agenzia delle Entrate e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria catastale, nonché di tasse ipotecarie e di ogni altra tassa.
11. I ricorrenti, attesa la loro capacità lavorativa, le attuali entrate a titolo di retribuzione e disponibilità economiche, nulla richiedono all'altro in proprio favore a titolo di contributo al mantenimento.
12. Spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in LI LA il 21 luglio 2007
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI LA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG