Articolo 4 della Legge 29 novembre 1990, n. 380
Articolo 3Articolo 5
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12 agosto 2006
Art. 4. 1. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad affidare in concessione la costruzione e gestione del sistema idroviario padano-veneto alla societa' "Idrovie S.p.a." o ad altra societa' a prevalente capitale pubblico.
2. Le regioni di cui all'articolo 2 possono sottoscrivere quote di capitale o acquistare azioni della societa' concessionaria fino al 50 per cento del capitale sociale.
3. La concessione e' accordata con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, della marina mercantile e dell'ambiente. Con lo stesso decreto viene approvata altresi', sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione ed il relativo piano finanziario.
4. La concessione e' accordata per un periodo non superiore a sessanta anni.
Entrata in vigore il 12 agosto 2006