Articolo 122 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 121Articolo 123
Versione
16 settembre 1950
Art. 122.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che durante la guerra 1915-18, essendo addetti ad opere e servizi per conto dell'Amministrazione militare, hanno riportato per offesa di armi o di mezzi bellici del nemico ovvero nella zona delle operazioni di guerra, in occasione del lavoro e per causa violenta, lesioni o ferite dalle quali sia derivata una invalidita' ascrivibile alle prime due categorie della annessa tabella A ed alle loro famiglie in caso di morte.
Non sono compresi tra le persone aventi diritto a pensione od assegno di guerra i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri, o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o dai privati, ancorche' vi abbiano prestato servizio in qualita' di comandati durante la guerra 1915-18, e i cittadini italiani che abbiano riportato in conseguenza della stessa guerra una, invalidita' dovuta a qualsiasi fatto di guerra che ne sia stato la causa violenta, diretta ed immediata, ed in caso di morte le loro famiglie, qualora l'invalidita' o la morte si siano verificate in occasione della prestazione di servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona a rischio di guerra.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950