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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/12/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 17.12.25, sentita la relazione del Giudice relatore, a scioglimento della riserva espressa in data 17.12.25, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 250 dell'anno 2024, pendente
TRA
, Parte_1
DIFENSORE: avv. CALEO SARA
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Con le conclusioni così precisate:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. ; Controparte_1
- disporre che i coniugi vivano separati sotto ogni più ampio profilo, con facoltà e diritto della madre di non comunicare il proprio domicilio e quello dei figli minori;
disporre affinché i figli minori della coppia, , e , siano affidati esclusivamente alla madre, con collocamento Per_1 Per_2 Per_3 assieme alla stessa, ove ella risiederà. La responsabilità genitoriale verrà esercitata esclusivamente dalla madre sotto la sorveglianza del Servizio Sociale competente;
- disporre a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli che dovrà pervenire alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente Pt_1
P a g . 1 | 5 intestato alla Sig.ra IBAN [...], e che sarà rivalutata Parte_1 annualmente in base agli indici Istat, con primo adeguamento a decorrere da un anno dalla data di omologa del verbale di separazione;
- statuire che i coniugi concorreranno in egual misura alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ricreative e sportive). Il coniuge che anticiperà le spese, per ottenerne il rimborso dall'altro, dovrà esibire originale delle ricevute di pagamento e fornirne copia ai fini della dichiarazione dei redditi tramite il Servizio Sociale competente;
Con adozione di tutti i conseguenti provvedimenti di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA nella misura dovuta”
Come modificate a verbale di udienza del 17.12.2025:
“Disporre affido super esclusivo della prole minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.2.2024 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le Parte_1 conclusioni come in epigrafe. rimaneva contumace. Controparte_1
Con provvedimenti provvisori, era disposto contributo di mantenimento dei minori a carico di CP_1 pari a € 300 mensili (€ 100 a figlio), in assenza di risultanze economico – reddituali dello stesso, oltre spese straordinarie al 50% come da Protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara.
Con sentenza non definitiva il 13.9.2025 era pronunciata la separazione personale e la causa era rimessa sul ruolo.
All'udienza del 17.12.2025, la parte rinunciava ai termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c e la causa era trattenuta in decisione.
***
La ricorrente espone di aver contratto matrimonio con il 21.9.2013 (atto trascritto nel Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di Gaiarine, atto n. 4 p.1 anno 2013). Dalla loro unione erano nati i figli (20.2.2014), (20.3.2015) e (07.10.2019). Per_1 Per_2 Per_3
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Con provvedimento del 5.2.2018 nel procedimento r.g.n. 1641/2014 il Tribunale per i Minorenni di Bologna pronunciava la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti di CP_1 Per_1 e affidandoli ai SS e collocandoli presso la madre. Per_2
Con decreto del 18.11.2024 il Tribunale per i Minorenni di Genova dichiarava la decadenza della responsabilità genitoriale del padre anche rispetto al figlio Per_3
I SS di Carrara, ove il nucleo risiede, riferiscono che la e i minori sono loro in carico dal 2021, Pt_1 a seguito dell'apertura della procedura a tutela presso il TM di Genova.
Non consta la sussistenza di procedimento penale a carico del , né la ricorrente allegava in CP_1 ricorso condotte violente in danno suo o della prole. Nondimeno la rappresentava in seguito ai Pt_1 SS di Carrara che la crisi matrimoniale era da attribuire ai comportamenti possessivi e prevaricanti del marito (cfr. relazione depositata in pct in data 12.12.25 pag. 3 “non le permetteva più di uscire sola, oppure, quando non la accompagnava, cronometrava il tempo che la signora impiegava a svolgere le commissioni. Inoltre, secondo quanto affermato dalla Sig.ra il Sig. avrebbe sottratto Pt_1 CP_1 alla stessa la scheda SIM del suo cellulare impedendole di avere un mezzo di comunicazione;
inoltre, la madre dei minori dichiarava che l'uomo non provvedeva al mantenimento della famiglia, sperperando il sussidio economico derivato dalla disoccupazione”). Ella riferiva, altresì, come era solito assumere sostanze stupefacenti e alcoliche, anche in presenza della prole. CP_1
P a g . 2 | 5 In data 2.9.2022 era effettuato intervento ex art. 403 di messa in protezione della madre e dei figli, a causa dei comportamenti violenti del (cfr. pag.3 relazione SS;
“continuava ad insultarla, CP_1 vessare sia lei che i figli, minacciarla di morte in più occasioni e che l'uomo continuava ad assumere sostanze alcoliche e droghe, anche davanti ai bambini” e “dichiarava che lo stato psicofisico del padre dei minori risultava spesso alterato e perciò urlava contro di lei ed i bambini, tanto che questi ultimi sarebbero stati terrorizzati dal padre”), condotte ben evidenziate nel provvedimento del TM Genova del 18.11.24, in atti, cui si rinvia.
Quanto alla madre, in precedenza ricoverata nella comunità di S. Patrignano, i SS riferiscono come ella si sia sempre presentata puntualmente, dimostrandosi disponibile e attenta alle necessità sia materiali che morali della prole (circostanza confermata dalla coordinatrice della comunità ove ella risiedeva). Si è tuttavia rifiutata di intraprendere un percorso al , pur presentando esame della Pt_2 matrice cheratinica con valenza medico-legale, da cui risultava negativa a tutte le comuni sostanze psicotrope e all' alcool. Dichiarava, inoltre, di aver reperito un'occupazione (invero non meglio specificata) e di avere il desiderio di avviare una propria attività.
Al contrario, il padre si è reso totalmente irreperibile e indisponibile a qualsiasi contatto. Egli ha mostrato un completo disinteresse rispetto ai figli, ciò che non ha consentito ai SS di svolgere la valutazione diagnostica multidisciplinare demandata. I SS riferiscono, inoltre, come il sia CP_1 risultato positivo a ETG e cannabinoidi, nonostante gli fosse stata rappresentata dagli stessi l'importanza di disintossicarsi, anche al fine di riprendere gli incontri con i figli. Tale disinteresse è, peraltro, confermato anche dal comportamento processuale di . CP_1
Risulta, poi, che certificato ai sensi della l. 104/92, è stato seguito da neuropsichiatra infantile Per_2 e, attualmente, da operatore socio-educativo e insegnante di sostegno. Le insegnanti ne hanno segnalato un netto miglioramento rispetto al passato, dovuto alla terapia farmacologica in essere e al lavoro svolto nei mesi, con un aumento dei tempi di concentrazione e un generale miglioramento nel comportamento.
Rispetto agli altri figli, le inseganti riferivano, infine, un ottimo andamento scolastico.
Posto ciò, pur nella necessità di mantenere il monitoraggio sul nucleo a opera dei SS con le indicazioni di cui in dispositivo, è rispondente all'interesse della prole l' affidamento esclusivo rafforzato in capo alla che ha mostrato una condotta idonea, sostanzialmente ratificando un assetto già in essere. I Pt_1 figli, che attualmente vivono con la madre, infatti, appaiono sereni e ben curati.
CONTRIBUTO ECONOMICO AL MANTENIMENTO
Situazione economica della
[...]
ammessa al gratuito patrocinio, al momento di proposizione del ricorso era disoccupata e Parte_3 percepiva l'assegno unico per i figli e ulteriore assegno in favore di pari a circa € 350,00 Per_2 mensili (doc. lista movimenti libretto . Persona_4
È proprietaria del veicolo Kia Fe immatricolato nel 2005 (doc. libretto circolazione auto)
Sono in atti gli estratti conto bancario Hype n. EM001409526 e Postepay Evolution n. 5333171190794749, da cui risultano saldi trascurabili.
I SS riferiscono, poi, che sia stato assegnato alla alloggio di emergenza abitativa di edilizia Pt_1 residenziale pubblica.
È in atti, infine, ultima dichiarazione disponibile relativa a reddito di impresa in regime di contabilità semplificata, da cui emerge reddito complessivo di € 14.293.
Situazione economica del Bozzuto
Dalla relazione della Guarda di Finanza emergono redditi complessivi per l'anno 2023 pari a € 8.623,56, per l'anno 2024 pari a € 8.721,22; per l'anno 2025 ha percepito un importo lordo di CP_1
€ 459,5 a titolo di Naspi.
Risultano, altresì, diversi conti gioco, alcuni dei quali aperti o sospesi, altri chiusi, rispetto ai quali non spiccano operazioni degne di nota.
P a g . 3 | 5 Tenuto conto di quanto sopra, pur in presenza di risorse esigue, alla luce del fatto che la prole è totalmente in carico alla madre e che, peraltro, il risulta avere un qualche introito, deve CP_1 incrementarsi il contributo al mantenimento, fissandosi l'importo di € 150 a figlio, fermo nel resto quanto stabilito con i provvedimenti provvisori e urgenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte), disponendosi il versamento in favore dell'Erario:
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.091,00
RIDUZIONI ( 50 % sul compenso per art. 4 c.1 ult. parte)
Compenso al netto delle riduzioni € 1545,00
Oltre a tale importo, spettano spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 250 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_1
Dispone che la residenza abituale dei minori (20.02.2014), Persona_5 Persona_4 (20.3.2015) e (07.10.2019).sia presso la madre;
Persona_6
Affida i minori (20.02.2014), (20.3.2015) e Persona_5 Persona_4 Per_6
(07.10.2019) in modo esclusivo rafforzato alla madre;
[...] Parte_1
Dispone che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche, alla pratica del culto religioso;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
P a g . 4 | 5 Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate. dispone il monitoraggio del nucleo familiare a opera dei Servizi Sociali di Carrara con l'attivazione dell'educativa territoriale, nonché la presa in carico del minore a opera Persona_4 dell' competente;
invita i genitori ad attivarsi per un percorso di sostegno alla genitorialità, CP_2 anche presso l' competente, nonché alla frequenza di percorso al Serd;
CP_3 dispone che i Servizi Sociali, di concerto con gli altri enti, provvedano a organizzare ogni utile misura di supporto psicologico quanto ai figli, attivandosi allo scopo anche con l'educativa territoriale;
che gli enti di cui sopra provvedano ad articolare nel concreto le cadenze dei vari interventi di sostegno;
che, nell'ambito della discrezionalità tecnica loro goduta, in ipotesi di manifestazione della volontà del padre a riprendere i rapporti con la prole, i SS provvedano ad articolare detti incontri esclusivamente in modalità protetta e in ambiente neutro, con ripresa graduale e prevedendosi, quanto meno nel periodo iniziale, non più di due incontri a settimana, avendo cura di adottare ogni utile misura e accorgimento al fine di evitare qualsiasi contatto tra e , a Parte_1 Controparte_1 tutela di quest'ultima; dispone che gli enti in questione provvedano a depositare relazione al GT ogni semestre;
in caso di verificatesi criticità gli enti si attiveranno per il deposito della relazione con la sollecitudine del caso;
dispone in ordine al contributo al mantenimento ordinario e straordinario come in parte motiva;
condanna a rimborsare a le spese processuali, che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 1545,00 a titolo di compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo il pagamento in favore dell'Erario. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio del 17.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 5 | 5